CASS
Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2023, n. 16948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16948 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CO RA nato il [...] DI CO RM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Sabrina Passafiume ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso di IR AR;
annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla concessione del beneficio della non menzione, con riferimento al ricorso di Di RO CA;
declaratoria di inammissibilità del ricorso del Di RO nel resto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16948 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 21/03/2023 Ritenuto in fatto La Corte d'appello di Roma, con sentenza 8 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal tribunale di Roma in composizione monocratica del 22 febbraio 2021, con la quale IR AR e Di RO CA sono stati condannati alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il delitto di cui all'art. 497 bis comma 2 cod. pen., commesso, in concorso tra loro, per aver formato o comunque detenuto, fuori dall'uso personale, una carta d'identità contraffatta, intestata a OL UC, ma recante l'effigie fotografica di MO Mirella;
fatto commesso in Roma il 3 marzo 2020. La MO, accompagnata da ST AT, si era presentata agli sportelli di un ufficio postale chiedendo di riscattare parzialmente le disponibilità di una presunta polizza assicurativa sulla vita intestata a tale OL UC, per la quale si spacciava, esibendo la carta d'identità contraffatta;
fuori dall'ufficio postale erano stati sorpresi i due ricorrenti, l'uno - il Di RO - in possesso della carta d'identità falsa, valida per l'espatrio - apparentemente rilasciata dal Comune di Benevento, intestata alla OL e con la fotografia della MO, evidentemente appena consegnatagli da costei - e copia della citata polizza, l'altro - il IR - in possesso dell'originale della polizza medesima. Tali due imputati hanno promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado. 1.Con un unico motivo, il IR si duole di un vizio di motivazione e di una violazione della legge penale ex art. 606 primo comma lett. e) e b) cod. proc. pen., con riferimento all'affermata sua compartecipazione al reato contestato, in quanto, al momento del controllo, egli era in possesso dell'originale della polizza e non della carta d'identità contraffatta e, per di più, il documento sequestratogli è autentico. Inoltre, non vi sarebbe prova appagante del suo rapporto personale con le due donne, dal momento che costoro - una volta uscite dall'ufficio postale - si sarebbero avvicinate all'auto in uso al Di RO e non in direzione del veicolo in suo possesso. Egli si sarebbe semplicemente scordato di restituire la polizza, che aveva in tasca, alla MO, alla quale avrebbe fornito una consulenza, in quanto agente assicurativo. 2.Di RO CA ha dedotto 3 motivi di ricorso. 2.1. Con il primo, ha denunciato vizio ed illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione della legge penale per la sua mancata assoluzione. La Corte lo ha giudicato responsabile sol perché colto in possesso del documento falso e di copia della polizza assicurativa ed in quanto ha aspettato la MO, sua conoscente, fuori dall'ufficio postale, senza vagliare l'ipotesi alternativa da lui prospettata, atta a rivendicarne perfetta buona fede. 1 2.2. Con un secondo motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale perché la Corte d'appello, pur condividendo che il reato contestato integri una fattispecie autonoma e non una circostanza aggravante, come già lamentato nei motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado, avrebbe avallato il calcolo della pena illegittimamente eseguito dal primo giudice pur in presenza della concessione delle attenuanti generiche, sostenendo erroneamente che quest'ultimo avrebbe inflitto il minimo edittale. 2.3. Con un terzo motivo, ha lamentato vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale per avere, la Corte, negato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. La commissione del reato deve ritenersi episodica e la mancata concessione del beneficio potrebbe influire sulle sue aspettative di lavoro. Considerato in diritto 1.Come è noto, il sindacato sulla motivazione della sentenza del giudice di merito demandato alla Corte di Cassazione non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo (ex plurimis, Cass. sez. 5, n.15041/19 del 24/10/18, Battaglia;
sez.3, n.18521 del 11/1/18, Ferri;
sez.4 n.1219 del 14/9/17, Colonnberotto;
sez. 2, n. 29480 del 7/2/17, TA e altro;
sez. 2, n.7986/17 del 18/11/16, La Gumina;
sez.6,n.47204 del 7/10/15, Musso;
sez. Unite n. 47289 del 24/9/03, Petrella), senza possibilità di una rinnovata verifica delle sue rispondenze alle acquisizioni processuali, in quanto la funzione del controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto di verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate sul piano della concatenazione le conclusioni tratte. Pertanto "la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro e dirompente carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto" (Cass. sez.2, m.18163 del 6/5/08, Ferdico, sez. 1, n. 46566 del 21/2/17, M. e altri). 2.Va poi ancora ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si 2 salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. 3.Si può ancora aggiungere come i motivi di ricorso per cassazione dei due imputati si presentino complessivamente iterativi di quelli posti a fondamento del giudizio di appello, ai quali la Corte di merito ha nel complesso efficacemente risposto. Il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è del resto indeducibile, perché poggiato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi, le medesime, considerare soltanto apparenti e non specifiche, in quanto omettono di assolvere la tipica e doverosa funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ed invero, ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr. per tutte, Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005 Cc. (dep. 08/02/2005) Rv. 230751 - 01, Orru'). 4.Ebbene, il motivo di ricorso del IR è inammissibile per difetto di specificità e perché manifestamente infondato. Per un verso, esso non si confronta con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, che ha sottolineato che - oltre alla polizza - sulla persona dell'imputato è stata rinvenuta altra documentazione riferibile a OL UC, sintomo di un diretto interessamento al perfezionamento dell'operazione truffaldina materialmente realizzata dalle due donne e non di un disguido dovuto ad occasionale dimenticanza nella sua riconsegna;
né - quanto alla sua presenza in loco, insieme a Di RO, possessore materiale della carta d'identità contraffatta e di una copia della polizza intestata a OL UC - risulta fornita una spiegazione alternativa dotata di ragionevolezza e plausibilità, tale non potendo individuarsi nell'assunta veste professionale di agente assicuratore, rimasta indimostrata e, comunque, quand'anche provata, pienamente compatibile con l'ideazione e l'organizzazione della comune condotta illecita. 3 5.11 primo motivo del Di RO è inammissibile perché del tutto aspecifico, meramente esplorativo e comunque manifestamente infondato. Il possesso del documento anagrafico contraffatto e con generalità altrui ma con la fotografia della MO, sua conoscente, che infatti aveva accompagnato in loco, in uno con il possesso della copia della polizza utilizzata da quest'ultima per consumare la truffa sono elementi di prova appaganti della di lui consapevolezza dei connotati delittuosi della carta d'identità e della concretezza, utilità e strumentalità del ruolo da lui svolto nella concertazione e realizzazione dell'azione, mentre solo assertiva è l'ipotesi di una sua estraneità ai progetti altrui. 6.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e per carenza d'interesse, in quanto, a prescindere dall'erronea qualificazione giuridica della fattispecie contestata, la quantificazione della pena ad opera del primo giudice - confermata dalla sentenza impugnata - è avvenuta oggettivamente e di fatto tenendo conto della riduzione di pena inclusa nella cornice massima di un terzo prevista dall'art. 62 bis cod. pen.: ed invero, il minimo della pena previsto dal comma secondo dell'art. 497 bis cod. pen. - come del resto richiamato dal motivo di ricorso - sarebbe di anni 2, mesi 8 di reclusione, e la sentenza di primo grado ha irrogato una pena di 2 anni di reclusione - significativamente inferiore, di per sé, al minimo di legge previsto dal comma 2 dell'art. 497 bis cod. pen. - sulla quale è stata operata la ulteriore riduzione di un terzo prevista per l'accesso al giudizio abbreviato. Il mero rilievo difensivo - secondo il quale l'aumento di un terzo sulla pena minima di due anni di reclusione, prevista dal primo comma dell'art. 497 bis cod. pen., condurrebbe ad un massimo di anni 2 e mesi 8 di reclusione e non alla pena di tre anni, erroneamente indicata dalla Corte territoriale - è inconcludente, in quanto la pena finale comminata, confermata dal giudizio di secondo grado nel rispetto del divieto della reformatio in peius, è comunque prossima al minimo assoluto di legge previsto dall'art. 497 bis comma 2 cod. pen. - con l'ulteriore abbattimento di un terzo per il rito abbreviato - rientra nel perimetro del potere discrezionale del giudice di merito ed essendo inferiore alla media edittale non esige articolata motivazione, come da costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo"(Cass. sez. 3, n. 29968 del 22/2/19, Del Papa;
cfr. anche Cass. sez.2, n. 36104 del 22/4/17, Mastro e altro;
Cass. sez. 2, n.28852 del 8/5/13, Taurasi e altro). Né il ricorrente ha specificato - com'era suo onere - le ragioni per le quali la riduzione di pena per la concessione delle attenuanti generiche, "di fatto" operata dalla sentenza di primo grado sulla pena edittale prevista dall'art. 497 bis comma 2 cod. pen., avrebbe dovuto 4 necessariamente fruire della massima estensione quand'anche calibrata sull'entità-base di anni 2 e mesi 8 di reclusione. 7.Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato. La concessione del beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen. è rimessa all'applicazione discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella del beneficio della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare in motivazione le ragioni, fondate sull'esame dei parametri dell'art. 133 cod. pen., atte a giustificare il diniego del relativo riconoscimento (Cass. sez.2, n. 16366 del 28/3/19, Iannaccone;
Cass. sez. 3, n.35731 del 26/6/07, Toletone;
Cass. sez.3, n. 13110 del 22/1/20, P.). E tanto ha fatto la Corte territoriale, che, con motivazione lineare, ha fatto riferimento alle modalità della condotta e alla natura del reato, che coinvolge l'affidamento dei terzi nei principi di correttezza e buona fede nella stipulazione ed esecuzione dei contratti di diritto privato, elementi che giustificano l'ostensione del pregiudizio penale a beneficio della collettività; mentre solo enunciati ed indeterminati appaiono i propositi di un futuro impiego lavorativo, citati nel ricorso. 8.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e - stanti le cause dell'inammissibilità, che non consentono di escludere la colpa nella proposizione dei ricorsi - anche al pagamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/3/2023 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Sabrina Passafiume ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso di IR AR;
annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla concessione del beneficio della non menzione, con riferimento al ricorso di Di RO CA;
declaratoria di inammissibilità del ricorso del Di RO nel resto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16948 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 21/03/2023 Ritenuto in fatto La Corte d'appello di Roma, con sentenza 8 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal tribunale di Roma in composizione monocratica del 22 febbraio 2021, con la quale IR AR e Di RO CA sono stati condannati alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il delitto di cui all'art. 497 bis comma 2 cod. pen., commesso, in concorso tra loro, per aver formato o comunque detenuto, fuori dall'uso personale, una carta d'identità contraffatta, intestata a OL UC, ma recante l'effigie fotografica di MO Mirella;
fatto commesso in Roma il 3 marzo 2020. La MO, accompagnata da ST AT, si era presentata agli sportelli di un ufficio postale chiedendo di riscattare parzialmente le disponibilità di una presunta polizza assicurativa sulla vita intestata a tale OL UC, per la quale si spacciava, esibendo la carta d'identità contraffatta;
fuori dall'ufficio postale erano stati sorpresi i due ricorrenti, l'uno - il Di RO - in possesso della carta d'identità falsa, valida per l'espatrio - apparentemente rilasciata dal Comune di Benevento, intestata alla OL e con la fotografia della MO, evidentemente appena consegnatagli da costei - e copia della citata polizza, l'altro - il IR - in possesso dell'originale della polizza medesima. Tali due imputati hanno promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado. 1.Con un unico motivo, il IR si duole di un vizio di motivazione e di una violazione della legge penale ex art. 606 primo comma lett. e) e b) cod. proc. pen., con riferimento all'affermata sua compartecipazione al reato contestato, in quanto, al momento del controllo, egli era in possesso dell'originale della polizza e non della carta d'identità contraffatta e, per di più, il documento sequestratogli è autentico. Inoltre, non vi sarebbe prova appagante del suo rapporto personale con le due donne, dal momento che costoro - una volta uscite dall'ufficio postale - si sarebbero avvicinate all'auto in uso al Di RO e non in direzione del veicolo in suo possesso. Egli si sarebbe semplicemente scordato di restituire la polizza, che aveva in tasca, alla MO, alla quale avrebbe fornito una consulenza, in quanto agente assicurativo. 2.Di RO CA ha dedotto 3 motivi di ricorso. 2.1. Con il primo, ha denunciato vizio ed illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione della legge penale per la sua mancata assoluzione. La Corte lo ha giudicato responsabile sol perché colto in possesso del documento falso e di copia della polizza assicurativa ed in quanto ha aspettato la MO, sua conoscente, fuori dall'ufficio postale, senza vagliare l'ipotesi alternativa da lui prospettata, atta a rivendicarne perfetta buona fede. 1 2.2. Con un secondo motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale perché la Corte d'appello, pur condividendo che il reato contestato integri una fattispecie autonoma e non una circostanza aggravante, come già lamentato nei motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado, avrebbe avallato il calcolo della pena illegittimamente eseguito dal primo giudice pur in presenza della concessione delle attenuanti generiche, sostenendo erroneamente che quest'ultimo avrebbe inflitto il minimo edittale. 2.3. Con un terzo motivo, ha lamentato vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale per avere, la Corte, negato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. La commissione del reato deve ritenersi episodica e la mancata concessione del beneficio potrebbe influire sulle sue aspettative di lavoro. Considerato in diritto 1.Come è noto, il sindacato sulla motivazione della sentenza del giudice di merito demandato alla Corte di Cassazione non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo (ex plurimis, Cass. sez. 5, n.15041/19 del 24/10/18, Battaglia;
sez.3, n.18521 del 11/1/18, Ferri;
sez.4 n.1219 del 14/9/17, Colonnberotto;
sez. 2, n. 29480 del 7/2/17, TA e altro;
sez. 2, n.7986/17 del 18/11/16, La Gumina;
sez.6,n.47204 del 7/10/15, Musso;
sez. Unite n. 47289 del 24/9/03, Petrella), senza possibilità di una rinnovata verifica delle sue rispondenze alle acquisizioni processuali, in quanto la funzione del controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto di verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate sul piano della concatenazione le conclusioni tratte. Pertanto "la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro e dirompente carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto" (Cass. sez.2, m.18163 del 6/5/08, Ferdico, sez. 1, n. 46566 del 21/2/17, M. e altri). 2.Va poi ancora ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si 2 salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. 3.Si può ancora aggiungere come i motivi di ricorso per cassazione dei due imputati si presentino complessivamente iterativi di quelli posti a fondamento del giudizio di appello, ai quali la Corte di merito ha nel complesso efficacemente risposto. Il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è del resto indeducibile, perché poggiato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi, le medesime, considerare soltanto apparenti e non specifiche, in quanto omettono di assolvere la tipica e doverosa funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ed invero, ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr. per tutte, Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005 Cc. (dep. 08/02/2005) Rv. 230751 - 01, Orru'). 4.Ebbene, il motivo di ricorso del IR è inammissibile per difetto di specificità e perché manifestamente infondato. Per un verso, esso non si confronta con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, che ha sottolineato che - oltre alla polizza - sulla persona dell'imputato è stata rinvenuta altra documentazione riferibile a OL UC, sintomo di un diretto interessamento al perfezionamento dell'operazione truffaldina materialmente realizzata dalle due donne e non di un disguido dovuto ad occasionale dimenticanza nella sua riconsegna;
né - quanto alla sua presenza in loco, insieme a Di RO, possessore materiale della carta d'identità contraffatta e di una copia della polizza intestata a OL UC - risulta fornita una spiegazione alternativa dotata di ragionevolezza e plausibilità, tale non potendo individuarsi nell'assunta veste professionale di agente assicuratore, rimasta indimostrata e, comunque, quand'anche provata, pienamente compatibile con l'ideazione e l'organizzazione della comune condotta illecita. 3 5.11 primo motivo del Di RO è inammissibile perché del tutto aspecifico, meramente esplorativo e comunque manifestamente infondato. Il possesso del documento anagrafico contraffatto e con generalità altrui ma con la fotografia della MO, sua conoscente, che infatti aveva accompagnato in loco, in uno con il possesso della copia della polizza utilizzata da quest'ultima per consumare la truffa sono elementi di prova appaganti della di lui consapevolezza dei connotati delittuosi della carta d'identità e della concretezza, utilità e strumentalità del ruolo da lui svolto nella concertazione e realizzazione dell'azione, mentre solo assertiva è l'ipotesi di una sua estraneità ai progetti altrui. 6.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e per carenza d'interesse, in quanto, a prescindere dall'erronea qualificazione giuridica della fattispecie contestata, la quantificazione della pena ad opera del primo giudice - confermata dalla sentenza impugnata - è avvenuta oggettivamente e di fatto tenendo conto della riduzione di pena inclusa nella cornice massima di un terzo prevista dall'art. 62 bis cod. pen.: ed invero, il minimo della pena previsto dal comma secondo dell'art. 497 bis cod. pen. - come del resto richiamato dal motivo di ricorso - sarebbe di anni 2, mesi 8 di reclusione, e la sentenza di primo grado ha irrogato una pena di 2 anni di reclusione - significativamente inferiore, di per sé, al minimo di legge previsto dal comma 2 dell'art. 497 bis cod. pen. - sulla quale è stata operata la ulteriore riduzione di un terzo prevista per l'accesso al giudizio abbreviato. Il mero rilievo difensivo - secondo il quale l'aumento di un terzo sulla pena minima di due anni di reclusione, prevista dal primo comma dell'art. 497 bis cod. pen., condurrebbe ad un massimo di anni 2 e mesi 8 di reclusione e non alla pena di tre anni, erroneamente indicata dalla Corte territoriale - è inconcludente, in quanto la pena finale comminata, confermata dal giudizio di secondo grado nel rispetto del divieto della reformatio in peius, è comunque prossima al minimo assoluto di legge previsto dall'art. 497 bis comma 2 cod. pen. - con l'ulteriore abbattimento di un terzo per il rito abbreviato - rientra nel perimetro del potere discrezionale del giudice di merito ed essendo inferiore alla media edittale non esige articolata motivazione, come da costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo"(Cass. sez. 3, n. 29968 del 22/2/19, Del Papa;
cfr. anche Cass. sez.2, n. 36104 del 22/4/17, Mastro e altro;
Cass. sez. 2, n.28852 del 8/5/13, Taurasi e altro). Né il ricorrente ha specificato - com'era suo onere - le ragioni per le quali la riduzione di pena per la concessione delle attenuanti generiche, "di fatto" operata dalla sentenza di primo grado sulla pena edittale prevista dall'art. 497 bis comma 2 cod. pen., avrebbe dovuto 4 necessariamente fruire della massima estensione quand'anche calibrata sull'entità-base di anni 2 e mesi 8 di reclusione. 7.Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato. La concessione del beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen. è rimessa all'applicazione discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella del beneficio della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare in motivazione le ragioni, fondate sull'esame dei parametri dell'art. 133 cod. pen., atte a giustificare il diniego del relativo riconoscimento (Cass. sez.2, n. 16366 del 28/3/19, Iannaccone;
Cass. sez. 3, n.35731 del 26/6/07, Toletone;
Cass. sez.3, n. 13110 del 22/1/20, P.). E tanto ha fatto la Corte territoriale, che, con motivazione lineare, ha fatto riferimento alle modalità della condotta e alla natura del reato, che coinvolge l'affidamento dei terzi nei principi di correttezza e buona fede nella stipulazione ed esecuzione dei contratti di diritto privato, elementi che giustificano l'ostensione del pregiudizio penale a beneficio della collettività; mentre solo enunciati ed indeterminati appaiono i propositi di un futuro impiego lavorativo, citati nel ricorso. 8.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e - stanti le cause dell'inammissibilità, che non consentono di escludere la colpa nella proposizione dei ricorsi - anche al pagamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/3/2023 Il consigliere estensore Il Presidente