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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 08/07/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
RG. n. 3750 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa FA SC, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. DI GIORGIO MARIA;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
all'udienza dell'08/07/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Respinge il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c.;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore della dott.ssa liquidate in euro 580,00 Parte_2 oltre IVA se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e ha CP_1 proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ex art. 445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare 1 la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984, di cui era già titolare.
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la concessione del beneficio suddetto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
Il ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio richiesto con decorrenza dalla domanda amministrativa di conferma e con la condanna dell CP_1 al pagamento dei ratei dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va respinta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice ha confermato che il ricorrente non si trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente (L. 222/1984) per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate;
in particolare ha accertato che non sussiste alcuna di quelle condizioni peculiari che determinano una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi in occupazioni confacenti alle proprie attitudini così come previsto dalla normativa in materia di cui all'art. 1 della L. 222/1984.
2 Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
In conclusione il ricorrente non ha diritto al beneficio richiesto.
Attesa la dichiarazione del ricorrente di possedere redditi in misura inferiore alla soglia di cui all'art. 152 disp.att.c.p.c., dichiara irripetibili le spese di lite e per le medesime ragioni pone le spese di CTU a carico dell . CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 8 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa FA SC
3
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa FA SC, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. DI GIORGIO MARIA;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
all'udienza dell'08/07/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Respinge il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c.;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore della dott.ssa liquidate in euro 580,00 Parte_2 oltre IVA se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e ha CP_1 proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ex art. 445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare 1 la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984, di cui era già titolare.
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la concessione del beneficio suddetto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
Il ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio richiesto con decorrenza dalla domanda amministrativa di conferma e con la condanna dell CP_1 al pagamento dei ratei dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va respinta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice ha confermato che il ricorrente non si trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente (L. 222/1984) per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate;
in particolare ha accertato che non sussiste alcuna di quelle condizioni peculiari che determinano una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi in occupazioni confacenti alle proprie attitudini così come previsto dalla normativa in materia di cui all'art. 1 della L. 222/1984.
2 Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
In conclusione il ricorrente non ha diritto al beneficio richiesto.
Attesa la dichiarazione del ricorrente di possedere redditi in misura inferiore alla soglia di cui all'art. 152 disp.att.c.p.c., dichiara irripetibili le spese di lite e per le medesime ragioni pone le spese di CTU a carico dell . CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 8 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa FA SC
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