Art. 2. ((Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di eta' inferiore ai 18 anni compiuti.
Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di eta', qualora il figlio o la persona equiparata a carico frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequenti l'universita' od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermita' fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al 21° anno di eta', per i figli a carico che siano occupati come apprendisti))
Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di eta', qualora il figlio o la persona equiparata a carico frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequenti l'universita' od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermita' fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al 21° anno di eta', per i figli a carico che siano occupati come apprendisti))