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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 06/06/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 814 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Cessione dei crediti promossa
DA
(già (C.F. ) in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 titolare e l.r.p.t., con sede legale in Milano, via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Bonalume del Foro di Milano, giusta procura allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio (LMS Studio Legale), in Milano, Corso Magenta n. 84;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., con sede in Ponderano (BI), via via dei Ponderanesi n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Gili del Foro di Torino, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Torino, Corso
G. Lanza, n. 14/A;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare CP_1
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di CP_1 Parte_1
I. € 1.411,20 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli
[...]
pagina1 di 8 interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 2.822,87 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. B – C;
V. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione VI. € 5.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. D, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l al Parte_1 CP_1 CP_1 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1 per: • sorte capitale, • interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi IN
ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1
pagina2 di 8 pagamento da parte dell'Azienda e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria Parte_1 dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA,
IVA, contributo unificato, marca e successive”;
- il convenuto: “Nel merito: • in via principale: − dichiarare l'assenza della titolarità, in capo all'attrice, dei diritti fatti valere in giudizio sia per quanto riguarda la sorte capitale sia relativamente le note di debito per interessi moratori;
− in ogni caso, respingere le domandi attrici e assolvere, comunque, l' da Controparte_1 ogni pretesa avversaria;
• in subordine, nella denegata ipotesi che la convenuta fosse condannata a versare una qualche somma all'attrice, compensare per le quantità corrispondenti il debito della convenuta con il credito dalla stessa preteso, pari ad € 627,20, oltre interessi;
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di lite, con Iva, CPA e rimborso forfettario delle spese generali”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato (ora ha Parte_2 Parte_1 convenuto davanti all'intestato Tribunale l' (di seguito Controparte_1
Con
esponendo quanto segue:
A) di essersi resa cessionaria (in forza dei contratti prodotti sub doc. 7) di crediti nei confronti della ridetta per un ammontare complessivo di €. 217.093,65 in linea capitale, portati dalle fatture emesse nei Con confronti dell' dalle società fornitrici meglio indicate nel medesimo atto e di cui all'elenco prodotto quali documento n. 2 e di aver, quindi, diritto alla corresponsione: i. degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi sull'importo in linea capitale, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
ii. degli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, co.4, c.c., prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
B) di avere diritto al pagamento anche del complessivo importo di €. 2.822,87 dovuto a titolo di Con interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' di ulteriori crediti di cui la stessa si è resa cessionaria (cfr. doc. 8A e 8B citazione), di cui alle Note di Debito prodotte sub doc. 4A
e 4B, degli interessi anatocistici prodotti da quest'ultimi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
pagina3 di 8 C) di avere, infine, diritto al pagamento dell'importo di € 5.800,00, dovuto in forza dell'art. 6, comma 2, Con del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 per il tardivo pagamento, da parte dell delle ulteriori fatture (cfr. doc. 5 citazione) di cui all'elenco prodotto quale documento n. 6. Con La società attrice chiedeva, quindi, la condanna dell l pagamento delle somme così indicate. Con Costituendosi in giudizio, l' a specificamente contestato quanto ex adverso dedotto e domandato, in particolare:
I) relativamente alle domande sub A): i. ha eccepito il difetto di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio per non aver parte attrice prodotto i relativi atti di cessione;
ii. ha eccepito che “[…] le fatture Part Con relative alla sorte capitale azionata in giudizio da sono state in parte già pagate dall in parte stornate con note di credito e in parte bloccate perché oggetto di specifiche contestazioni”, come da prospetto riepilogativo prodotto
(cfr. pag. 4 e doc. 1bis comparsa);
II) relativamente alle domande sub B): i. ha eccepito ha eccepito il difetto di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, per non aver parte attrice prodotto i relativi atti di cessione di cui al doc. Con n. 8A e per avere l' pposto formale rifiuto all'unico atto di cessione prodotto in giudizio dalla controparte sub doc 8B (da parte di per atto rogito Notaio di Milano in data CP_3 Persona_1
24.2.2021)” (cfr. pag. 7 e doc. 25bis comparsa); iii. ha contestato che: “[…] le note debito per interessi emesse da e contenute nell'atto di cessione per atto rogito Notaio di CP_3 Persona_1
Milano in data 24.2.2021 (doc. 8B di controparte) […] non sono dovute, dato che le fatture state pagate regolarmente nei tempi prestabiliti […] Relativamente poi alla fattura n. 0911486 emessa in data 28.8.2020 da
[...]
e contenuta sempre nel suddetto atto di cessione, si segnala che tale fattura è stata integralmente stornata Controparte_4 con la nota di credito 90745 del 24.12.2020, come attestato dall'ordinativo di pagamento n. 1489 del 21.1.2021 (doc. Con 25 ter) (cfr. pag. 8 e 9 comparsa). Inoltre, ad avviso della difesa dell le note di debito meglio indicate in comparsa conterrebbero degli errori di calcolo e comunque “[…] le seguenti note debito emesse da
[...]
(n. 118 in data 22.1.2021 e n. 300 del 22.1.2021) sono state contestate dalla convenuta con la lettera in CP_3 data 25.2.2021 (doc. 26)” (cfr. pag. 10 comparsa). Con In ogni caso, ad avviso della difesa dell' non sarebbe comunque dovuto l'importo richiesto in forza dell'art. 6, co.2, D. Lgs. n. 231/2002, così come gli interessi di mora non potrebbero produrre interessi anatocistici.
Tutto ciò premesso, le domande proposte dalla società attrice (come formulate in sede di precisazione delle conclusioni) sono solo in parte meritevoli di accoglimento nei termini e con le precisazioni di seguito esposte.
In considerazione dell'oggetto del presente giudizio, occorre preliminarmente ricordare che costituisce principio consolidato ed insuperato quello per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento pagina4 di 8 della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale principio, sancito a far data dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001 è espressione e portato dell'altrettanto noto principio di elaborazione giurisprudenziale della riferibilità o vicinanza della prova, in virtù del quale, poiché il creditore troverebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione,
l'onere della prova è posto a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento e che è, quindi, in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento.
In applicazione di tali principi, occorrerà, quindi, accertare in primis se, con riferimento a ciascuna delle domande di condanna al pagamento proposte dalla società attrice, la stessa abbia o meno ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante. Più precisamente, si ritiene che, nella fattispecie per cui è causa, affinché la prova del fatto costituivo del diritto possa ritenersi raggiunta, la società attrice deve aver dimostrato, per un verso, la fonte del credito per cui agisce e, per altro verso, la titolarità dello stesso.
Quanto al primo profilo, benché non risultino versati in atti le copie dei diversi contratti di fornitura costituenti la fonte dei crediti per cui è causa, ciononostante l'esistenza dei vari rapporti contrattuali e l'esecuzione delle relative prestazioni a carico delle rispettive società di fornitura può ritenersi provata, Con poiché l' onvenuta non ha specificamente contestato l'esecuzione delle prestazioni de quibus.
Quanto, poi, al secondo profilo, dato il considerevole numero di crediti ceduti, ai fini di una migliore intellegibilità della presente decisione, si rende necessario esaminare separatamente le domande svolte e sopra contraddistinte dalle lettere A), B) e C).
Relativamente alla domanda sub A), occorre conclusivamente avere riguardo alle due fatture di cui all'elenco prodotto dalla società attrice quale allegato A della comparsa conclusionale, dovendosi, quindi, verificare che per esse sia presente o meno in atti copia del relativo contratto di cessione dalla società fornitrice (Baxter S.p.A.) all'odierna attrice.
All'esito di questa meticolosa verifica è emerso che risulta fornita la prova dell'intervenuta cessione in favore dell'odierna attrice dei crediti rinvenienti dalle ridette fatture, emesse, rispettivamente, 25.11.2020 ed in data 4.1.2021, giacché con la scrittura privata autenticata del 12.3.2020 (cfr. doc. 7 citazione) le parti hanno espressamente convenuto che oggetto di cessione fossero “Tutte le fatture che verranno emesse nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente […] ovvero tutte le fatture che verranno emesse a far data dal
28/02/2020”. Con Con riferimento ad entrambe dette fatture, l' ha documentato di averle contestate (cfr. doc. 23 e 25 comparsa); ciononostante, tale contestazione, per come formulata, non integra propriamente un fatto estintivo della relativa obbligazione di pagamento: in ciascuna delle lettere prodotte, infatti, è fatto pagina5 di 8 Con riferimento ad un precedente pagamento effettuato dall che tuttavia non risulta dimostrato documentalmente.
Conseguentemente, il credito in linea capitale per cui risulta raggiunta la prova nei termini sopra richiamati è da accertarsi nel minor importo di €. 1.411,20 in linea capitale. Su tale importo sussiste altresì il diritto della società attrice a vedersi corrispondere gli interessi di mora, calcolati nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 sull'importo capitale delle fatture accertate come impagate, dal giorno della relativa scadenza a quello dell'effettivo saldo.
Poiché si tratta di interessi di mora dovuti da oltre sei mesi, sono dovuti anche i richiesti interessi anatocistici, da calcolarsi sull'importo complessivo dovuto a titolo di interessi moratori sempre al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del D.L.
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, con decorrenza dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
La somma in linea capitale come sopra accertata tiene altresì conto dell'eccezione di pagamento Con sollevata dalla difesa dell' convenuta relativamente alle fatture meglio indicate in comparsa;
pagamento del quale, peraltro, aveva già tenuto conto la società attrice riducendo la propria richiesta.
Con riferimento alla domanda sub B), ferme le considerazioni già svolte in ordine al raggiungimento della prova dei rapporti sostanziali di fornitura da cui traggono origine i crediti di cui alle fatture pagate in ritardo, occorre procedere distintamente con riferimento alle note di debito emesse direttamente da Part (ossia, la n. 90001521 e n. 90006484 (cfr. doc. 3A, 4A ed 8A citazione) e quelle emesse da
[...]
Part ed oggetto di cessione a (cfr. doc. 3B, 4B ed 8B citazione) CP_3
Quanto alle prime si ritiene che sia stata raggiunta anche la prova relativa all'effettiva titolarità di tale Con credito in capo alla società odierna attrice per non aver l' pecificamente contestato, con riferimento a ciascuna delle singole fatture risultanti dal dettaglio delle e, di aver effettuato il pagamento, come risultante dalla documentazione versata in atti. In altri termini e con maggior impegno motivazionale si intende, cioè, significare che il riconoscimento in capo alla società odierna attrice della qualità di creditore e, quindi, della titolarità dei crediti oggetto di cessione, è presupposto logico-giuridico del fatto Con in sé del pagamento delle singole fatture di cui si tratta, circostanza, questa, non negata dall convenuta.
Ad abundantiam si rileva, altresì, che la società attrice ha comunque provveduto al deposito dei diversi atti di atti di cessione conclusi con le varie società fornitrici ed aventi ad oggetto le fatture pagate in ritardo e sopra richiamate (cfr. doc. 8A citazione).
Ad analoga conclusione non può giungersi, invece, quanto alle note di debito emesse da CP_3
Part Con ed oggetto di cessione a avendo l' convenuta fornito la prova positiva e documentale del pagina6 di 8 proprio espresso rifiuto, espresso ai sensi dell'art. 106, co. 13 D. Lgs. 50/2016 e ritualmente comunicato al cessionario (cfr. doc. 25bis comparsa).
Conseguentemente, devono accertarsi come dovuti gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle Part sole fatture riportate nelle note di debito emesse direttamente da per il minore importo di €.
2.273,25. Trattandosi di interessi dovuti da oltre sei mesi, spettano alla società attrice anche i richiesti interessi anatocistici, da calcolarsi sull'importo complessivo dovuto a titolo di interessi moratori sempre al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del D.L.
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, con decorrenza dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Con riferimento, infine, alla domanda sub C), la stessa non può essere accolta poiché la società attrice non ha fornito la prova non solo dei rapporti giuridici sottostanti, ma anche di essersi resa effettivamente cessionaria dei crediti portati dalle fatture n. 90007431, n. 90009354 e n. 90009355 (cfr. doc. 6 citazione).
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo della lite, che ha portato al parziale accoglimento delle domande della società attrice a seguito della significativa riduzione delle relative domande, ne giustifica la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da già in persona del l.r.p.t., così Parte_1 Parte_2 provvede:
- accerta che in persona del l.r.p.t. è creditrice nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t.: Controparte_1
i. della somma in linea capitale di €. 1.411,20;
ii. degli interessi di mora, calcolati nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 sul ridetto importo in linea capitale, dal giorno della scadenza di ciascuna singola fattura e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
iii. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui al punto ii., da calcolarsi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 sull'importo dovuto a tale titolo dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
iv. dell'importo complessivo di €. 2.273,25 dovuto a titolo di interessi di mora in relazione alle note di debito di cui all'elenco n. 3A;
pagina7 di 8 vi. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui al punto v, da calcolarsi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 sull'importo dovuto a tale titolo dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
- per l'effetto, condanna la in Controparte_1 persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di in persona del l.r.p.t. delle somme Parte_1 accertate come dovute;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 4.6.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 814 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Cessione dei crediti promossa
DA
(già (C.F. ) in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 titolare e l.r.p.t., con sede legale in Milano, via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Bonalume del Foro di Milano, giusta procura allegata all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio (LMS Studio Legale), in Milano, Corso Magenta n. 84;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., con sede in Ponderano (BI), via via dei Ponderanesi n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Gili del Foro di Torino, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Torino, Corso
G. Lanza, n. 14/A;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare CP_1
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di CP_1 Parte_1
I. € 1.411,20 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli
[...]
pagina1 di 8 interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 2.822,87 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. B – C;
V. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione VI. € 5.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. D, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l al Parte_1 CP_1 CP_1 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1 per: • sorte capitale, • interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi IN
ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1
pagina2 di 8 pagamento da parte dell'Azienda e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria Parte_1 dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA,
IVA, contributo unificato, marca e successive”;
- il convenuto: “Nel merito: • in via principale: − dichiarare l'assenza della titolarità, in capo all'attrice, dei diritti fatti valere in giudizio sia per quanto riguarda la sorte capitale sia relativamente le note di debito per interessi moratori;
− in ogni caso, respingere le domandi attrici e assolvere, comunque, l' da Controparte_1 ogni pretesa avversaria;
• in subordine, nella denegata ipotesi che la convenuta fosse condannata a versare una qualche somma all'attrice, compensare per le quantità corrispondenti il debito della convenuta con il credito dalla stessa preteso, pari ad € 627,20, oltre interessi;
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di lite, con Iva, CPA e rimborso forfettario delle spese generali”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato (ora ha Parte_2 Parte_1 convenuto davanti all'intestato Tribunale l' (di seguito Controparte_1
Con
esponendo quanto segue:
A) di essersi resa cessionaria (in forza dei contratti prodotti sub doc. 7) di crediti nei confronti della ridetta per un ammontare complessivo di €. 217.093,65 in linea capitale, portati dalle fatture emesse nei Con confronti dell' dalle società fornitrici meglio indicate nel medesimo atto e di cui all'elenco prodotto quali documento n. 2 e di aver, quindi, diritto alla corresponsione: i. degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi sull'importo in linea capitale, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
ii. degli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, co.4, c.c., prodotti dagli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
B) di avere diritto al pagamento anche del complessivo importo di €. 2.822,87 dovuto a titolo di Con interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' di ulteriori crediti di cui la stessa si è resa cessionaria (cfr. doc. 8A e 8B citazione), di cui alle Note di Debito prodotte sub doc. 4A
e 4B, degli interessi anatocistici prodotti da quest'ultimi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
pagina3 di 8 C) di avere, infine, diritto al pagamento dell'importo di € 5.800,00, dovuto in forza dell'art. 6, comma 2, Con del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 per il tardivo pagamento, da parte dell delle ulteriori fatture (cfr. doc. 5 citazione) di cui all'elenco prodotto quale documento n. 6. Con La società attrice chiedeva, quindi, la condanna dell l pagamento delle somme così indicate. Con Costituendosi in giudizio, l' a specificamente contestato quanto ex adverso dedotto e domandato, in particolare:
I) relativamente alle domande sub A): i. ha eccepito il difetto di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio per non aver parte attrice prodotto i relativi atti di cessione;
ii. ha eccepito che “[…] le fatture Part Con relative alla sorte capitale azionata in giudizio da sono state in parte già pagate dall in parte stornate con note di credito e in parte bloccate perché oggetto di specifiche contestazioni”, come da prospetto riepilogativo prodotto
(cfr. pag. 4 e doc. 1bis comparsa);
II) relativamente alle domande sub B): i. ha eccepito ha eccepito il difetto di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, per non aver parte attrice prodotto i relativi atti di cessione di cui al doc. Con n. 8A e per avere l' pposto formale rifiuto all'unico atto di cessione prodotto in giudizio dalla controparte sub doc 8B (da parte di per atto rogito Notaio di Milano in data CP_3 Persona_1
24.2.2021)” (cfr. pag. 7 e doc. 25bis comparsa); iii. ha contestato che: “[…] le note debito per interessi emesse da e contenute nell'atto di cessione per atto rogito Notaio di CP_3 Persona_1
Milano in data 24.2.2021 (doc. 8B di controparte) […] non sono dovute, dato che le fatture state pagate regolarmente nei tempi prestabiliti […] Relativamente poi alla fattura n. 0911486 emessa in data 28.8.2020 da
[...]
e contenuta sempre nel suddetto atto di cessione, si segnala che tale fattura è stata integralmente stornata Controparte_4 con la nota di credito 90745 del 24.12.2020, come attestato dall'ordinativo di pagamento n. 1489 del 21.1.2021 (doc. Con 25 ter) (cfr. pag. 8 e 9 comparsa). Inoltre, ad avviso della difesa dell le note di debito meglio indicate in comparsa conterrebbero degli errori di calcolo e comunque “[…] le seguenti note debito emesse da
[...]
(n. 118 in data 22.1.2021 e n. 300 del 22.1.2021) sono state contestate dalla convenuta con la lettera in CP_3 data 25.2.2021 (doc. 26)” (cfr. pag. 10 comparsa). Con In ogni caso, ad avviso della difesa dell' non sarebbe comunque dovuto l'importo richiesto in forza dell'art. 6, co.2, D. Lgs. n. 231/2002, così come gli interessi di mora non potrebbero produrre interessi anatocistici.
Tutto ciò premesso, le domande proposte dalla società attrice (come formulate in sede di precisazione delle conclusioni) sono solo in parte meritevoli di accoglimento nei termini e con le precisazioni di seguito esposte.
In considerazione dell'oggetto del presente giudizio, occorre preliminarmente ricordare che costituisce principio consolidato ed insuperato quello per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento pagina4 di 8 della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale principio, sancito a far data dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001 è espressione e portato dell'altrettanto noto principio di elaborazione giurisprudenziale della riferibilità o vicinanza della prova, in virtù del quale, poiché il creditore troverebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione,
l'onere della prova è posto a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento e che è, quindi, in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento.
In applicazione di tali principi, occorrerà, quindi, accertare in primis se, con riferimento a ciascuna delle domande di condanna al pagamento proposte dalla società attrice, la stessa abbia o meno ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante. Più precisamente, si ritiene che, nella fattispecie per cui è causa, affinché la prova del fatto costituivo del diritto possa ritenersi raggiunta, la società attrice deve aver dimostrato, per un verso, la fonte del credito per cui agisce e, per altro verso, la titolarità dello stesso.
Quanto al primo profilo, benché non risultino versati in atti le copie dei diversi contratti di fornitura costituenti la fonte dei crediti per cui è causa, ciononostante l'esistenza dei vari rapporti contrattuali e l'esecuzione delle relative prestazioni a carico delle rispettive società di fornitura può ritenersi provata, Con poiché l' onvenuta non ha specificamente contestato l'esecuzione delle prestazioni de quibus.
Quanto, poi, al secondo profilo, dato il considerevole numero di crediti ceduti, ai fini di una migliore intellegibilità della presente decisione, si rende necessario esaminare separatamente le domande svolte e sopra contraddistinte dalle lettere A), B) e C).
Relativamente alla domanda sub A), occorre conclusivamente avere riguardo alle due fatture di cui all'elenco prodotto dalla società attrice quale allegato A della comparsa conclusionale, dovendosi, quindi, verificare che per esse sia presente o meno in atti copia del relativo contratto di cessione dalla società fornitrice (Baxter S.p.A.) all'odierna attrice.
All'esito di questa meticolosa verifica è emerso che risulta fornita la prova dell'intervenuta cessione in favore dell'odierna attrice dei crediti rinvenienti dalle ridette fatture, emesse, rispettivamente, 25.11.2020 ed in data 4.1.2021, giacché con la scrittura privata autenticata del 12.3.2020 (cfr. doc. 7 citazione) le parti hanno espressamente convenuto che oggetto di cessione fossero “Tutte le fatture che verranno emesse nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente […] ovvero tutte le fatture che verranno emesse a far data dal
28/02/2020”. Con Con riferimento ad entrambe dette fatture, l' ha documentato di averle contestate (cfr. doc. 23 e 25 comparsa); ciononostante, tale contestazione, per come formulata, non integra propriamente un fatto estintivo della relativa obbligazione di pagamento: in ciascuna delle lettere prodotte, infatti, è fatto pagina5 di 8 Con riferimento ad un precedente pagamento effettuato dall che tuttavia non risulta dimostrato documentalmente.
Conseguentemente, il credito in linea capitale per cui risulta raggiunta la prova nei termini sopra richiamati è da accertarsi nel minor importo di €. 1.411,20 in linea capitale. Su tale importo sussiste altresì il diritto della società attrice a vedersi corrispondere gli interessi di mora, calcolati nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 sull'importo capitale delle fatture accertate come impagate, dal giorno della relativa scadenza a quello dell'effettivo saldo.
Poiché si tratta di interessi di mora dovuti da oltre sei mesi, sono dovuti anche i richiesti interessi anatocistici, da calcolarsi sull'importo complessivo dovuto a titolo di interessi moratori sempre al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del D.L.
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, con decorrenza dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
La somma in linea capitale come sopra accertata tiene altresì conto dell'eccezione di pagamento Con sollevata dalla difesa dell' convenuta relativamente alle fatture meglio indicate in comparsa;
pagamento del quale, peraltro, aveva già tenuto conto la società attrice riducendo la propria richiesta.
Con riferimento alla domanda sub B), ferme le considerazioni già svolte in ordine al raggiungimento della prova dei rapporti sostanziali di fornitura da cui traggono origine i crediti di cui alle fatture pagate in ritardo, occorre procedere distintamente con riferimento alle note di debito emesse direttamente da Part (ossia, la n. 90001521 e n. 90006484 (cfr. doc. 3A, 4A ed 8A citazione) e quelle emesse da
[...]
Part ed oggetto di cessione a (cfr. doc. 3B, 4B ed 8B citazione) CP_3
Quanto alle prime si ritiene che sia stata raggiunta anche la prova relativa all'effettiva titolarità di tale Con credito in capo alla società odierna attrice per non aver l' pecificamente contestato, con riferimento a ciascuna delle singole fatture risultanti dal dettaglio delle e, di aver effettuato il pagamento, come risultante dalla documentazione versata in atti. In altri termini e con maggior impegno motivazionale si intende, cioè, significare che il riconoscimento in capo alla società odierna attrice della qualità di creditore e, quindi, della titolarità dei crediti oggetto di cessione, è presupposto logico-giuridico del fatto Con in sé del pagamento delle singole fatture di cui si tratta, circostanza, questa, non negata dall convenuta.
Ad abundantiam si rileva, altresì, che la società attrice ha comunque provveduto al deposito dei diversi atti di atti di cessione conclusi con le varie società fornitrici ed aventi ad oggetto le fatture pagate in ritardo e sopra richiamate (cfr. doc. 8A citazione).
Ad analoga conclusione non può giungersi, invece, quanto alle note di debito emesse da CP_3
Part Con ed oggetto di cessione a avendo l' convenuta fornito la prova positiva e documentale del pagina6 di 8 proprio espresso rifiuto, espresso ai sensi dell'art. 106, co. 13 D. Lgs. 50/2016 e ritualmente comunicato al cessionario (cfr. doc. 25bis comparsa).
Conseguentemente, devono accertarsi come dovuti gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle Part sole fatture riportate nelle note di debito emesse direttamente da per il minore importo di €.
2.273,25. Trattandosi di interessi dovuti da oltre sei mesi, spettano alla società attrice anche i richiesti interessi anatocistici, da calcolarsi sull'importo complessivo dovuto a titolo di interessi moratori sempre al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in applicazione del comma quarto aggiunto all'art. 1284 c.c. dall'art. 17, comma 1, del D.L.
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, con decorrenza dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Con riferimento, infine, alla domanda sub C), la stessa non può essere accolta poiché la società attrice non ha fornito la prova non solo dei rapporti giuridici sottostanti, ma anche di essersi resa effettivamente cessionaria dei crediti portati dalle fatture n. 90007431, n. 90009354 e n. 90009355 (cfr. doc. 6 citazione).
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo della lite, che ha portato al parziale accoglimento delle domande della società attrice a seguito della significativa riduzione delle relative domande, ne giustifica la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da già in persona del l.r.p.t., così Parte_1 Parte_2 provvede:
- accerta che in persona del l.r.p.t. è creditrice nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t.: Controparte_1
i. della somma in linea capitale di €. 1.411,20;
ii. degli interessi di mora, calcolati nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 sul ridetto importo in linea capitale, dal giorno della scadenza di ciascuna singola fattura e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
iii. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui al punto ii., da calcolarsi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 sull'importo dovuto a tale titolo dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
iv. dell'importo complessivo di €. 2.273,25 dovuto a titolo di interessi di mora in relazione alle note di debito di cui all'elenco n. 3A;
pagina7 di 8 vi. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui al punto v, da calcolarsi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 sull'importo dovuto a tale titolo dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
- per l'effetto, condanna la in Controparte_1 persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di in persona del l.r.p.t. delle somme Parte_1 accertate come dovute;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 4.6.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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