Articolo 3 della Legge 11 novembre 1947, n. 1317
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 dicembre 1947
Art. 3.
L' art. 127 del Codice penale e' sostituito dal seguente:
Art. 127. (Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica). - Salvo quanto e' disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno dei Presidente della Repubblica, alla querela e' sostituita la richiesta dal Ministro per la giustizia.
Entrata in vigore il 4 dicembre 1947