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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/07/2025, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8977/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 8977/2023 R.G. promossa da c.f. (avv.ti Andrea Girardi e Carmen Parte_1 C.F._1
Triolo)
PARTE ATTRICE contro
.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione e divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato telematicamente in data 25 giugno 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Le parti hanno contratto matrimonio a UN (UNa) in data 25 marzo 2005 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Trento (atto n. 2 parte II serie C).
La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e, successivamente, del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La separazione è stata dichiarata con sentenza non definitiva n. 3008/2024, passata in giudicato.
La causa è stata, quindi, rimessa in istruttoria, onde consentire la decisione sulla domanda di divorzio, che merita accoglimento, in quanto:
la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di prima comparizione dei coniugi;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti ed il disinteresse della parte convenuta per il processo, nel quale ha scelto di non costituirsi, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono, pertanto, sussistenti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b)
l. div.
Non vi sono domande accessorie sulle quali occorra statuire.
Le pronunce rese esclusivamente sul vincolo coniugale non determinano soccombenza in senso tecnico, sicché le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio di cui alla motivazione;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 8977/2023 R.G. promossa da c.f. (avv.ti Andrea Girardi e Carmen Parte_1 C.F._1
Triolo)
PARTE ATTRICE contro
.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione e divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato telematicamente in data 25 giugno 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Le parti hanno contratto matrimonio a UN (UNa) in data 25 marzo 2005 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Trento (atto n. 2 parte II serie C).
La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e, successivamente, del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La separazione è stata dichiarata con sentenza non definitiva n. 3008/2024, passata in giudicato.
La causa è stata, quindi, rimessa in istruttoria, onde consentire la decisione sulla domanda di divorzio, che merita accoglimento, in quanto:
la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di prima comparizione dei coniugi;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti ed il disinteresse della parte convenuta per il processo, nel quale ha scelto di non costituirsi, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono, pertanto, sussistenti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b)
l. div.
Non vi sono domande accessorie sulle quali occorra statuire.
Le pronunce rese esclusivamente sul vincolo coniugale non determinano soccombenza in senso tecnico, sicché le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio di cui alla motivazione;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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