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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 400/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 16/04/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 400/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. DI GIACOMO ENRICO P.IVA_1 ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
, P.IVA_2
resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2024 la società ricorrente,
[...]
ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 5bis AT/24 emessa dall' di Controparte_1
in data 12.2.2024, con cui le era stato intimato, in qualità di obbligata Controparte_2
solidale, il pagamento della complessiva somma di € 20.160,00, a titolo di sanzioni amministrative, oltre spese di notifica, chiedendone l'annullamento per insussistenza dell'illecito.
pagina 1 di 4 Con Con l'ordinanza ingiunzione impugnata la , sulla scorta del verbale unico n.
AT0000/2022 – 020 – 01 del 24.03.2022 ha contestato all'odierna ricorrente, in qualità di obbligata in solido con (trasgressore) la violazione dell'art. dell'art. 3, Parte_2 comma 3, D.L. 12/2002, convertito in Legge 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma
1, D.L. 151/2015 per avere occupato, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, dal 16.1.2019 al 10.6.2019 nella struttura Golf
Feudo di di Mombarone (AT) la lavoratrice subordinata . CP_1 Parte_3
A sostegno della propria opposizione parte ricorrente ha contestato i presupposti di fatto e di diritto considerati dagli ispettori ai fini della contestazione dell'illecito, deducendo in particolare di non aver mai intrattenuto alcun rapporto di lavoro con la e di aver provveduto, nei confronti di questa, al pagamento di € 500 Parte_3 mediante bonifico in esecuzione di una delegazione di pagamento da parte di CP
, ex datrice di lavoro della e appaltatrice di dei servizi di
[...] Parte_3 PT accoglienza clienti e manutenzione del campo e Club House, mensa e catering presso il
Golf Club Feudo di e il Golf Club di Valcurone in Momperone (AL), con detrazione CP_1
della somma dagli importi di cui alle fatture emesse da a carico di Controparte_4
PT
L' , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in Controparte_1
giudizio.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata discussa all'odierna udienza.
* * * * *
1. – Risulta documentalmente che è stata dipendente di Parte_3 CP
dal 4.5.2018 al 30.11.2018 e che tra e sia stato
[...] Controparte_4 PT
stipulato un contratto di appalto di servizi di accoglienza clienti e manutenzione del campo e Club House, mensa e catering per il periodo 1.4.2018/31.12.2018 dietro pagamento di un corrispettivo di € 5000 oltre iva (docc. 3, 4, 5 fascicolo ricorrente); del pari, è documentalmente provato che abbia delegato al Controparte_4 PT pagamento di € 500 in favore di in data 7.2.2019 con detrazione di Parte_3
pagina 2 di 4 detto importo dalla fattura n. 7 del 30.4.2018 dell'importo di €4.633,87 emessa da alla committente (docc. 6 e 7 fascicolo ricorrente). Controparte_4 PT
2. – A fronte della contestazione di parte ricorrente circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e nel periodo dal 16.1.2019 al 10.6.2019, la PT Parte_3
pretesa sanzionatoria oggetto di causa è rimasta del tutto sfornita di prova, essendo l' , a cui incombeva la prova dei presupposti di fatto della pretesa, rimasto CP_1
contumace.
2.1. – Invero non può ritenersi sufficiente ai fini della prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in esame quanto risulta dal verbale di accertamento prodotto da parte ricorrente, ossia, in sostanza, la sola effettuazione del bonifico da parte di con causale “acconto stipendio” in data 2.5.2019 a favore di PT Parte_3
, trattandosi di elemento di per sé compatibile anche con la ricostruzione
[...]
allegata e documentata da parte ricorrente, e difettando ogni prova circa la esecuzione di un rapporto di lavoro tra le parti nel periodo indicato con le caratteristiche proprie della subordinazione, avuto particolare riguardo all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e al conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
3. – Da quanto discende l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nella misura di cui al dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della mancanza di istruttoria, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 5bis AT/24, emessa
[...]
dall' , che per l'effetto annulla;
Controparte_1
pagina 3 di 4 - condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi € 1.700, oltre € 264,00 per esborsi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 16/04/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 400/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. DI GIACOMO ENRICO P.IVA_1 ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
, P.IVA_2
resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2024 la società ricorrente,
[...]
ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 5bis AT/24 emessa dall' di Controparte_1
in data 12.2.2024, con cui le era stato intimato, in qualità di obbligata Controparte_2
solidale, il pagamento della complessiva somma di € 20.160,00, a titolo di sanzioni amministrative, oltre spese di notifica, chiedendone l'annullamento per insussistenza dell'illecito.
pagina 1 di 4 Con Con l'ordinanza ingiunzione impugnata la , sulla scorta del verbale unico n.
AT0000/2022 – 020 – 01 del 24.03.2022 ha contestato all'odierna ricorrente, in qualità di obbligata in solido con (trasgressore) la violazione dell'art. dell'art. 3, Parte_2 comma 3, D.L. 12/2002, convertito in Legge 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma
1, D.L. 151/2015 per avere occupato, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, dal 16.1.2019 al 10.6.2019 nella struttura Golf
Feudo di di Mombarone (AT) la lavoratrice subordinata . CP_1 Parte_3
A sostegno della propria opposizione parte ricorrente ha contestato i presupposti di fatto e di diritto considerati dagli ispettori ai fini della contestazione dell'illecito, deducendo in particolare di non aver mai intrattenuto alcun rapporto di lavoro con la e di aver provveduto, nei confronti di questa, al pagamento di € 500 Parte_3 mediante bonifico in esecuzione di una delegazione di pagamento da parte di CP
, ex datrice di lavoro della e appaltatrice di dei servizi di
[...] Parte_3 PT accoglienza clienti e manutenzione del campo e Club House, mensa e catering presso il
Golf Club Feudo di e il Golf Club di Valcurone in Momperone (AL), con detrazione CP_1
della somma dagli importi di cui alle fatture emesse da a carico di Controparte_4
PT
L' , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in Controparte_1
giudizio.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata discussa all'odierna udienza.
* * * * *
1. – Risulta documentalmente che è stata dipendente di Parte_3 CP
dal 4.5.2018 al 30.11.2018 e che tra e sia stato
[...] Controparte_4 PT
stipulato un contratto di appalto di servizi di accoglienza clienti e manutenzione del campo e Club House, mensa e catering per il periodo 1.4.2018/31.12.2018 dietro pagamento di un corrispettivo di € 5000 oltre iva (docc. 3, 4, 5 fascicolo ricorrente); del pari, è documentalmente provato che abbia delegato al Controparte_4 PT pagamento di € 500 in favore di in data 7.2.2019 con detrazione di Parte_3
pagina 2 di 4 detto importo dalla fattura n. 7 del 30.4.2018 dell'importo di €4.633,87 emessa da alla committente (docc. 6 e 7 fascicolo ricorrente). Controparte_4 PT
2. – A fronte della contestazione di parte ricorrente circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e nel periodo dal 16.1.2019 al 10.6.2019, la PT Parte_3
pretesa sanzionatoria oggetto di causa è rimasta del tutto sfornita di prova, essendo l' , a cui incombeva la prova dei presupposti di fatto della pretesa, rimasto CP_1
contumace.
2.1. – Invero non può ritenersi sufficiente ai fini della prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in esame quanto risulta dal verbale di accertamento prodotto da parte ricorrente, ossia, in sostanza, la sola effettuazione del bonifico da parte di con causale “acconto stipendio” in data 2.5.2019 a favore di PT Parte_3
, trattandosi di elemento di per sé compatibile anche con la ricostruzione
[...]
allegata e documentata da parte ricorrente, e difettando ogni prova circa la esecuzione di un rapporto di lavoro tra le parti nel periodo indicato con le caratteristiche proprie della subordinazione, avuto particolare riguardo all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e al conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
3. – Da quanto discende l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nella misura di cui al dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della mancanza di istruttoria, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 5bis AT/24, emessa
[...]
dall' , che per l'effetto annulla;
Controparte_1
pagina 3 di 4 - condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi € 1.700, oltre € 264,00 per esborsi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 4 di 4