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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/12/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VO
Sezione Lavoro e Previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 606/2025 R.G.
TRA
Parte_1
Parte ricorrente avv.MAGLIOTTO ALESSANDRA
E CP_
Parte convenuta avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA
* * *
All'udienza del 16.12.2025 alle ore 10.30 davanti all'Ufficio sono comparsi per parte attrice l'Avv. MAGLIOTTO ALESSANDRA e per parte Parte_1 CP_ convenuta l'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA in oggi sostituita dall'avv.
CH ZI
Il Giudice, a norma dell'art. 429 c.p.c. fa precisare le conclusioni.
I difensori precisate le conclusioni procedono a discussione orale.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 12.00 il Giudice pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.
TRIBUNALE di VO
Sezione Lavoro e Previdenza
N.R.G. 606/2025
Il Giudice RI CL RA, all'udienza del 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa tra
, ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to/dagli Avv.ti MAGLIOTTO ALESSANDRA/
ricorrente e
CP_
, rappresentato e difeso dall'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA in forza di procura generale alle liti resistente sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi
* * *
La presente sentenza viene redatta senza l'indicazione della concisa esposizione dello svolgimento del processo in applicazione dell'art. 132, c. II, n. 4), c.p.c. come modificato per effetto dell'art. 45, c. XVII, L. n. 69/09.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ricordasi che per il tramite del presente giudizio, parte ricorrente ha richiesto accertarsi in proprio favore la sussistenza dei requisiti/condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento di un'invalidità civile pari o superiore al 74% e le conseguenti prestazioni economiche ed assistenziali Altrettanto preliminarmente osservasi che appaiono rispettati nel presente giudizio i termini previsti ex art. 445 bis sesto comma c.p.c. per la proposizione della domanda.
* * *
Ciò precisato, è bene ancora ricordare - circa il valore ed efficacia probatoria dell'elaborato peritale -, che per giurisprudenza consolidata (recentemente: Cass.,
12.2.2015, n. 2761) “La consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (in tal senso si confronti anche: Cass., S.U., 30.12.
2011, n. 30175, che ribadisce che sebbene la consulenza tecnica d'ufficio non rientri tra i mezzi di prova in senso proprio e non possa, perciò, essere utilizzata per esonerare le parti dall'onere probatorio, tuttavia, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (c.d. «deducente»), ma anche di accertare i fatti stessi (c.d. «percipiente»), qualora si tratti di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. 13 marzo 2009, n. 6155, Mass. Giur. it., 2009).
In tal ultimo caso, allora, la c.t.u. costituisce ed assurge a fonte oggettiva di prova, poiché è strumento di accertamento di fatti percepibili solamente attraverso quelle cognizioni tecniche ( Cass., 29.12.2023 n. 36504 in motivazione;
Cass., 21412/2006,
Cass. 212/2006; Cass., 30 ottobre 2003, n. 1512; Cass., 21 luglio 2003, n. 11332; Cass.,
10 marzo 2000, n. 2802; Cass., 29 marzo 1999, n. 2957; Cass., 14 gennaio 1999, n.
321).
Ora (con riferimento alla questione che qui ci occupa), ricordasi in primo luogo, che le valutazioni espresse dal consulente tecnico, proprio in quanto si traducono in:
➢ accertamenti effettuati e percepibili solo attraverso specifiche cognizioni tecniche;
➢ indicazioni effettuate anche in questo caso ricorrendo a specifiche cognizioni tecniche assurgono, per le ragioni appena specificate sopra, a fonte oggettiva di prova ed in secondo luogo, che il c.t.u. ha risposto compiutamente alla questione deferitagli, dettagliando congruamente il proprio percorso logico e tecnico;
ciò tanto è vero che i rispettivi consulenti di parte non hanno ritenuto di formulare alcuna osservazione critica all'elaborato trasmesso in bozza preliminare dal consulente d'Ufficio.
Non vi sono, quindi, motivi per questo Giudice di discostarsi dalle risultanze della perizia depositata in atti, e, peraltro, i rispettivi periti di parte, non muovendo alcuna osservazione critica, hanno – quantomeno di fatto - pienamente condiviso le risultanze del perito d'Ufficio, facendole proprie.
Può dunque, ritenersi accertato che il ricorrente a decorrere dal 1.10.2025 presenta a causa del suo stato patologico valutato nel complesso delle comorbilità descritte in c.t.u., un grado di invalidità pari al 75%.
* * *
Ferma la decorrenza sopra indicata, è opportuno effettuare, alla luce della giurisprudenza da tempo espressa dalla Suprema Corte, ed ormai ampiamente condivisa dalle corti di Merito, l'ulteriore precisazione che segue.
Una volta accertata la sussistenza dei requisiti sanitari, non è – in questa sede – comunque, consentito al Giudice disporre una condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data.
Ciò poichè il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, ed è esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell'Ente alla relativa erogazione (cfr., ex multis: Cass., 9876/2019; Cass. n. 5338/2014,
Cass. 6084/2014, Cass. n. 6085/2014 - secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente).
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
La stessa inappellabilità della decisione - espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6 - conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, e lascia impregiudicato l'accertamento (in futuro ed) in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari che, se contestati, debbono trovare lo stesso, in sede giudiziaria e per il tramite dell'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., che è deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame.
Afferma, infatti, la Suprema Corte: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale), e quella
(non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”. ..." (cfr. Cass. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019; Trib. Foggia, Sentenza n. 1145/2025 del 09-05-2025)
E', quindi, evidente che la pronuncia che definisce l'odierno giudizio non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione di un beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari (cfr. Cass. 19267/2019 e, in senso conforme,
Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019 citt.; Trib. Lecce, Sentenza n. 2831/2023 del 28-09-
2023).
* * *
Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, considerato che la decorrenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento richiesto , è successiva non solo alla visita amministrativa, ma anche alla proposizione del ricorso ex art. 445 bis primo comma c.p.c., ed appare maturata solo successivamente all'introduzione del presente giudizio di merito – sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite relative alla fase di atp, e per la compensazione nella misura del 50% con riferimento alle spese del presente giudizio di merito, con condanna dell'Ente, in applicazione del principio di causalità e soccombenza, alla rifusione in favore di parte ricorrente della residua metà; spese che vengono liquidate in applicazione dei criteri ex DM 55/14 e s.m. come da dispositivo che segue, tenuto conto della materia;
del valore della controversia quale dichiarato in atti;
dell'assenza di particolari questioni controverse;
della serialità del contenzioso, e conseguentemente applicati i parametri espressi dai valori minimi ed operata la riduzione di cui all'art. 4 comma quarto.
Gli oneri di consulenza tecnica invece vanno integralmente posti a carico dell'Ente come da decreti resi in corso di istruttoria
P.Q.M.
Visti gli artt. 442-429 c.p.c.
▪ Accerta e dichiara che , a decorrere dal 1.10.2025 (1 ottobre Parte_1
2025) presenta a causa del suo stato patologico,, un grado di invalidità pari al
75%, e conseguentemente presenta da tale data condizioni psico-fisiche per l'erogazione dell'Assegno di invalidità civile previsto ex artt. 13 L 118/1971, 9
D.lgs 509/1988
▪ compensa integralmente le spese di lite relative al giudizio per atp
▪ compensa le spese di lite relative al presente giudizio nella misura della metà
CP_
▪ condanna al pagamento in favore di parte ricorrente, e per essa, del difensore avv. Alessandra Magliotto dichiaratasi antistataria, della residua metà che liquida in € 943,95 oltre sp.gen. 15% oltre iva e cpa come per legge
CP_
▪ pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa.
Savona, 16/12/2025
Il Giudice
RI CL RA
Sezione Lavoro e Previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 606/2025 R.G.
TRA
Parte_1
Parte ricorrente avv.MAGLIOTTO ALESSANDRA
E CP_
Parte convenuta avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA
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All'udienza del 16.12.2025 alle ore 10.30 davanti all'Ufficio sono comparsi per parte attrice l'Avv. MAGLIOTTO ALESSANDRA e per parte Parte_1 CP_ convenuta l'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA in oggi sostituita dall'avv.
CH ZI
Il Giudice, a norma dell'art. 429 c.p.c. fa precisare le conclusioni.
I difensori precisate le conclusioni procedono a discussione orale.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 12.00 il Giudice pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.
TRIBUNALE di VO
Sezione Lavoro e Previdenza
N.R.G. 606/2025
Il Giudice RI CL RA, all'udienza del 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa tra
, ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to/dagli Avv.ti MAGLIOTTO ALESSANDRA/
ricorrente e
CP_
, rappresentato e difeso dall'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA in forza di procura generale alle liti resistente sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi
* * *
La presente sentenza viene redatta senza l'indicazione della concisa esposizione dello svolgimento del processo in applicazione dell'art. 132, c. II, n. 4), c.p.c. come modificato per effetto dell'art. 45, c. XVII, L. n. 69/09.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ricordasi che per il tramite del presente giudizio, parte ricorrente ha richiesto accertarsi in proprio favore la sussistenza dei requisiti/condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento di un'invalidità civile pari o superiore al 74% e le conseguenti prestazioni economiche ed assistenziali Altrettanto preliminarmente osservasi che appaiono rispettati nel presente giudizio i termini previsti ex art. 445 bis sesto comma c.p.c. per la proposizione della domanda.
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Ciò precisato, è bene ancora ricordare - circa il valore ed efficacia probatoria dell'elaborato peritale -, che per giurisprudenza consolidata (recentemente: Cass.,
12.2.2015, n. 2761) “La consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (in tal senso si confronti anche: Cass., S.U., 30.12.
2011, n. 30175, che ribadisce che sebbene la consulenza tecnica d'ufficio non rientri tra i mezzi di prova in senso proprio e non possa, perciò, essere utilizzata per esonerare le parti dall'onere probatorio, tuttavia, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (c.d. «deducente»), ma anche di accertare i fatti stessi (c.d. «percipiente»), qualora si tratti di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. 13 marzo 2009, n. 6155, Mass. Giur. it., 2009).
In tal ultimo caso, allora, la c.t.u. costituisce ed assurge a fonte oggettiva di prova, poiché è strumento di accertamento di fatti percepibili solamente attraverso quelle cognizioni tecniche ( Cass., 29.12.2023 n. 36504 in motivazione;
Cass., 21412/2006,
Cass. 212/2006; Cass., 30 ottobre 2003, n. 1512; Cass., 21 luglio 2003, n. 11332; Cass.,
10 marzo 2000, n. 2802; Cass., 29 marzo 1999, n. 2957; Cass., 14 gennaio 1999, n.
321).
Ora (con riferimento alla questione che qui ci occupa), ricordasi in primo luogo, che le valutazioni espresse dal consulente tecnico, proprio in quanto si traducono in:
➢ accertamenti effettuati e percepibili solo attraverso specifiche cognizioni tecniche;
➢ indicazioni effettuate anche in questo caso ricorrendo a specifiche cognizioni tecniche assurgono, per le ragioni appena specificate sopra, a fonte oggettiva di prova ed in secondo luogo, che il c.t.u. ha risposto compiutamente alla questione deferitagli, dettagliando congruamente il proprio percorso logico e tecnico;
ciò tanto è vero che i rispettivi consulenti di parte non hanno ritenuto di formulare alcuna osservazione critica all'elaborato trasmesso in bozza preliminare dal consulente d'Ufficio.
Non vi sono, quindi, motivi per questo Giudice di discostarsi dalle risultanze della perizia depositata in atti, e, peraltro, i rispettivi periti di parte, non muovendo alcuna osservazione critica, hanno – quantomeno di fatto - pienamente condiviso le risultanze del perito d'Ufficio, facendole proprie.
Può dunque, ritenersi accertato che il ricorrente a decorrere dal 1.10.2025 presenta a causa del suo stato patologico valutato nel complesso delle comorbilità descritte in c.t.u., un grado di invalidità pari al 75%.
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Ferma la decorrenza sopra indicata, è opportuno effettuare, alla luce della giurisprudenza da tempo espressa dalla Suprema Corte, ed ormai ampiamente condivisa dalle corti di Merito, l'ulteriore precisazione che segue.
Una volta accertata la sussistenza dei requisiti sanitari, non è – in questa sede – comunque, consentito al Giudice disporre una condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data.
Ciò poichè il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, ed è esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell'Ente alla relativa erogazione (cfr., ex multis: Cass., 9876/2019; Cass. n. 5338/2014,
Cass. 6084/2014, Cass. n. 6085/2014 - secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente).
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
La stessa inappellabilità della decisione - espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6 - conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, e lascia impregiudicato l'accertamento (in futuro ed) in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari che, se contestati, debbono trovare lo stesso, in sede giudiziaria e per il tramite dell'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., che è deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame.
Afferma, infatti, la Suprema Corte: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale), e quella
(non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”. ..." (cfr. Cass. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019; Trib. Foggia, Sentenza n. 1145/2025 del 09-05-2025)
E', quindi, evidente che la pronuncia che definisce l'odierno giudizio non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione di un beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari (cfr. Cass. 19267/2019 e, in senso conforme,
Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019 citt.; Trib. Lecce, Sentenza n. 2831/2023 del 28-09-
2023).
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Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, considerato che la decorrenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento richiesto , è successiva non solo alla visita amministrativa, ma anche alla proposizione del ricorso ex art. 445 bis primo comma c.p.c., ed appare maturata solo successivamente all'introduzione del presente giudizio di merito – sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite relative alla fase di atp, e per la compensazione nella misura del 50% con riferimento alle spese del presente giudizio di merito, con condanna dell'Ente, in applicazione del principio di causalità e soccombenza, alla rifusione in favore di parte ricorrente della residua metà; spese che vengono liquidate in applicazione dei criteri ex DM 55/14 e s.m. come da dispositivo che segue, tenuto conto della materia;
del valore della controversia quale dichiarato in atti;
dell'assenza di particolari questioni controverse;
della serialità del contenzioso, e conseguentemente applicati i parametri espressi dai valori minimi ed operata la riduzione di cui all'art. 4 comma quarto.
Gli oneri di consulenza tecnica invece vanno integralmente posti a carico dell'Ente come da decreti resi in corso di istruttoria
P.Q.M.
Visti gli artt. 442-429 c.p.c.
▪ Accerta e dichiara che , a decorrere dal 1.10.2025 (1 ottobre Parte_1
2025) presenta a causa del suo stato patologico,, un grado di invalidità pari al
75%, e conseguentemente presenta da tale data condizioni psico-fisiche per l'erogazione dell'Assegno di invalidità civile previsto ex artt. 13 L 118/1971, 9
D.lgs 509/1988
▪ compensa integralmente le spese di lite relative al giudizio per atp
▪ compensa le spese di lite relative al presente giudizio nella misura della metà
CP_
▪ condanna al pagamento in favore di parte ricorrente, e per essa, del difensore avv. Alessandra Magliotto dichiaratasi antistataria, della residua metà che liquida in € 943,95 oltre sp.gen. 15% oltre iva e cpa come per legge
CP_
▪ pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa.
Savona, 16/12/2025
Il Giudice
RI CL RA