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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/11/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1119/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandra Piliego Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti. Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1119/2023 promossa da:
(avv. Parte_1
UM OL) contro
(avv. Controparte_1
RUSSO ANDREA)
All'udienza del 14.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Part La (da questo momento , cessionaria in blocco di crediti per forniture Parte_1 di prodotti farmaceutici ed apparecchiature medicali, ha convenuto in giudizio l'
[...]
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 127.096,47 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del
pagina 1 di 7 termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
si precisa che alla data del 09 agosto 2021 gli interessi moratori ammontano ad € 636,41
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 781,03 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
V. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VI. € 6.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, di cui alle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc. 6.
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al Parte_1
pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1
per: sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: determinati
[...] nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
importo dovuto ai sensi dell'art.
6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
pagina 2 di 7 IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, Parte_1 Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;…”.
Si costituiva l'azienda ospedaliera eccependo preliminarmente l'intervenuto pagamento di gran parte delle fatture elencate nell'atto di citazione.
Allegava a riscontro i mandati di pagamento e in ordine al residuo credito azionato deduceva la mancata stipula di validi contratti in forma scritta, l'omessa prova dell'effettiva esecuzione delle forniture, la non debenza degli interessi moratori ed anatocistici e degli importi ex art. 6 dlgs n. 231/02, la genericità ed infondatezza della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
Nella prima memoria istruttoria la società attrice, preso atto dell'eccezione di pagamento parziale dedotta e documentalmente provata dalla convenuta, rideterminava la propria domanda:
Part
“si precisa che, rispetto a quelli azionati, i crediti per i quali prosegue il giudizio sono i seguenti:
€ 1.305,71 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub doc. 12; gli interessi di mora, maturati e maturandi sull'intera sorte capitale di € 127.096,47 azionata con
l'atto di citazione, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”), nei quali sono indicate anche le fatture azionate con residuo “0” – sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta intera sorte capitale di € 127.096,47 azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato
a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 781,03 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi prodotti con l'atto di citazione sub doc. 4
Precisamente:
pagina 3 di 7 Part
- € 781,03, di cui alle Note Debito emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito. Tali Note sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 4; gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
€ 6.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture prodotte sub doc. 5 e che sono riepilogate negli elenchi prodotti sub doc. 6, nella misura di € 40,00 per ciascuna fattura tardivamente pagata.”.
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 1873/23 pubblicata il 3.07.2023, rigettava tutte le domande e condannava parte attrice al pagamento delle spese.
Argomentava che, a fronte delle specifiche censure sollevate dall'azienda ospedaliera, non era possibile accertare e quantificare il residuo credito azionato attesa la mancata produzione dei contratti di fornitura integranti il titolo costitutivo del credito contrattuale azionato
Aggiungeva che non risultava adeguatamente provata l'esatta ed integrale esecuzione delle forniture oggetto della domanda poichè solo per alcune delle numerose forniture indicate risultavano prodotti gli ordinativi e i documenti di trasporto.
Precisava, altresì, che mancando la prova della esecuzione delle forniture e dei costi sostenuti per l'acquisizione dei beni asseritamente forniti all'azienda ospedaliera non era possibile quantificare il cd. utile netto d'impresa rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda subordinata ex art. 2041
c.c..
Part Avverso detta pronuncia ha proposto appello la contestando, con i motivi da 1 a 4, che il
Tribunale aveva erroneamente ritenuto inesistenti i contratti intercorsi tra l' e le società CP_1
fornitrici, perché:
- l'appellato non aveva sollevato eccezioni in ordine “all'esistenza di validi contratti tra essa e le società fornitrici” e dunque il Tribunale si sarebbe pronunciato violando il disposto di cui all'art. 112
c.p.c. ;
- l'appellato pagando una parte delle fatture avrebbe riconosciuto e confessato l'esistenza di validi contratti ed avrebbe continuato a ricevere le prestazioni;
- in ogni caso, i contratti non richiedevano la prova scritta, potendo l'AO concludere contratti iure privatorum e comunque mediante scambio di corrispondenza commerciale ex art.1326 c.c.;
pagina 4 di 7 - l'appellato non aveva contestato di aver ricevuto le prestazioni, non le aveva rifiutate e comunque prima del giudizio non aveva contestato l'esistenza dei contratti ed aveva continuato a ricevere le prestazioni;
- l'appellante aveva prodotto in primo grado “fatture, contratti, delibere di aggiudicazione della gara / ordinativi” per ciascuna delle società fornitrici.
Deduceva che essendo fondata la richiesta per sorte capitale, erano dovuti altresì gli interessi, a vario titolo, richiesti così come il pagamento di € 40 moltiplicato per ciascuna fattura (ex art. 6 d.lgs. 231/02 come novellato).
Con il quinto motivo secondo l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provata l'esecuzione delle forniture /prestazioni pur in assenza di contestazioni da parte dell' CP_2
Il sesto motivo aveva ad oggetto l'erroneo rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento.
Si costituiva il (già Controparte_3 Controparte_1
) contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il
[...]
rigetto.
L'appello non può essere accolto.
I motivi da 1 a 4 sono infondati e possono essere esaminati unitariamente.
Parte appellata, già in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha contestato la mancanza di prova in ordine ai contratti ed all'esecuzione delle forniture. Part Ciò posto, la documentazione prodotta in atti da non è idonea ad integrare la prova dei contratti e delle prestazioni trattandosi di mero elenco di fatture prodotto senza allegare alcun contratto.
Al riguardo, i file denominati “contratti” non integrano la prova di un contratto sottoscritto dalle parti trattandosi di fatture elettroniche e riproduzioni di schermate irrilevanti ai fini della prova.
Per tali ragioni, il calcolo degli interessi richiamato non è idoneo a dimostrare il ritardato pagamento poiché la mera avversa indicazione di una data di pagamento costituisce una dichiarazione di parte priva di alcun valore probatorio.
In mancanza dei contratti non è possibile verificare se i prezzi esposti nelle fatture emesse dalle società cedenti rispecchiano gli accordi fra le parti né l'esattezza dei conteggi poiché dalle risultanze documentali prodotte non si evincono gli ordini di fornitura e le delibere a cui si riferirebbe l'asserto credito.
A ciò aggiungasi che l'assunto dell'appellante in ordine alla possibilità per l'AO di concludere contratti iure privatorum o mediante scambio di corrispondenza commerciale ex art. 1326 cc è superato dalla giurisprudenza, già richiamata dal primo giudice, di legittimità e del Consiglio di Stato
Parte secondo cui la pur essendo un ente pubblico economico non assoggettabile alla rigida disciplina pagina 5 di 7 di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, è comunque un "organismo di diritto pubblico" ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, art. 2, lett. b), (poi trasfuso nel D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 26, - c.d. codice dei contratti pubblici, e oggi nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, essendo tale quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Parte Pertanto, non può che derivarne che i contratti stipulati dalla quale "amministrazione aggiudicatrice" (v. D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 25) per l'acquisizione di prodotti farmaceutici, restano assoggettati alla disciplina del citato codice dei contratti pubblici, ed in particolare a quella dettata dalla Parte 2^, Titolo 1^, trattandosi in questo caso di contratti di rilevanza comunitaria: conseguentemente, avrebbe dovuto procedersi alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 13, (nel testo previgente alla novella apportata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 6, comma 3, conv. con modd. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), ossia "mediante atto pubblico notarile,
o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonchè in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante" (Cons. Stato, 12.4.2005, n. 1638, Cass. civ. Sez. III, 02-12-2016, n.
24640, Cassazione civile sez. III, 27/06/2018, n.16914).
Anche il quinto motivo è infondato.
Ed infatti, l' nel giudizio di primo grado ha riconosciuto il pagamento di una Controparte_1
Part parte delle fatture elencate da producendo a riscontro i mandati di pagamento.
Il riconoscimento dell'intervenuto pagamento circoscritto ad alcune delle fatture non integra, altresì, la prova né dell' esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture di cui è chiesto ancora il pagamento né dei contratti.
Per le stesse ragioni va rigettato il sesto motivo.
Ed infatti, in mancanza di prova dell'effettiva prestazione e/o fornitura non è possibile ravvisare il presupposto dell'azione di cui all'art. 2041 cc.
L'appello va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
8.528,72) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
pagina 6 di 7 Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1873/23 Parte_1
pubblicata il 3.07.2023 così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore del già Controparte_3
delle spese del grado che liquida in € Controparte_1
4.888,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
14.11.2025
Il Presidente est
Dr. Alessandra Piliego
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandra Piliego Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti. Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1119/2023 promossa da:
(avv. Parte_1
UM OL) contro
(avv. Controparte_1
RUSSO ANDREA)
All'udienza del 14.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Part La (da questo momento , cessionaria in blocco di crediti per forniture Parte_1 di prodotti farmaceutici ed apparecchiature medicali, ha convenuto in giudizio l'
[...]
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 127.096,47 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del
pagina 1 di 7 termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
si precisa che alla data del 09 agosto 2021 gli interessi moratori ammontano ad € 636,41
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 781,03 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
V. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VI. € 6.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, di cui alle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc. 6.
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al Parte_1
pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1
per: sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: determinati
[...] nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
importo dovuto ai sensi dell'art.
6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
pagina 2 di 7 IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, Parte_1 Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;…”.
Si costituiva l'azienda ospedaliera eccependo preliminarmente l'intervenuto pagamento di gran parte delle fatture elencate nell'atto di citazione.
Allegava a riscontro i mandati di pagamento e in ordine al residuo credito azionato deduceva la mancata stipula di validi contratti in forma scritta, l'omessa prova dell'effettiva esecuzione delle forniture, la non debenza degli interessi moratori ed anatocistici e degli importi ex art. 6 dlgs n. 231/02, la genericità ed infondatezza della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
Nella prima memoria istruttoria la società attrice, preso atto dell'eccezione di pagamento parziale dedotta e documentalmente provata dalla convenuta, rideterminava la propria domanda:
Part
“si precisa che, rispetto a quelli azionati, i crediti per i quali prosegue il giudizio sono i seguenti:
€ 1.305,71 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub doc. 12; gli interessi di mora, maturati e maturandi sull'intera sorte capitale di € 127.096,47 azionata con
l'atto di citazione, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”), nei quali sono indicate anche le fatture azionate con residuo “0” – sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta intera sorte capitale di € 127.096,47 azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato
a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 781,03 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi prodotti con l'atto di citazione sub doc. 4
Precisamente:
pagina 3 di 7 Part
- € 781,03, di cui alle Note Debito emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito. Tali Note sono riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 4; gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
€ 6.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture prodotte sub doc. 5 e che sono riepilogate negli elenchi prodotti sub doc. 6, nella misura di € 40,00 per ciascuna fattura tardivamente pagata.”.
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 1873/23 pubblicata il 3.07.2023, rigettava tutte le domande e condannava parte attrice al pagamento delle spese.
Argomentava che, a fronte delle specifiche censure sollevate dall'azienda ospedaliera, non era possibile accertare e quantificare il residuo credito azionato attesa la mancata produzione dei contratti di fornitura integranti il titolo costitutivo del credito contrattuale azionato
Aggiungeva che non risultava adeguatamente provata l'esatta ed integrale esecuzione delle forniture oggetto della domanda poichè solo per alcune delle numerose forniture indicate risultavano prodotti gli ordinativi e i documenti di trasporto.
Precisava, altresì, che mancando la prova della esecuzione delle forniture e dei costi sostenuti per l'acquisizione dei beni asseritamente forniti all'azienda ospedaliera non era possibile quantificare il cd. utile netto d'impresa rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda subordinata ex art. 2041
c.c..
Part Avverso detta pronuncia ha proposto appello la contestando, con i motivi da 1 a 4, che il
Tribunale aveva erroneamente ritenuto inesistenti i contratti intercorsi tra l' e le società CP_1
fornitrici, perché:
- l'appellato non aveva sollevato eccezioni in ordine “all'esistenza di validi contratti tra essa e le società fornitrici” e dunque il Tribunale si sarebbe pronunciato violando il disposto di cui all'art. 112
c.p.c. ;
- l'appellato pagando una parte delle fatture avrebbe riconosciuto e confessato l'esistenza di validi contratti ed avrebbe continuato a ricevere le prestazioni;
- in ogni caso, i contratti non richiedevano la prova scritta, potendo l'AO concludere contratti iure privatorum e comunque mediante scambio di corrispondenza commerciale ex art.1326 c.c.;
pagina 4 di 7 - l'appellato non aveva contestato di aver ricevuto le prestazioni, non le aveva rifiutate e comunque prima del giudizio non aveva contestato l'esistenza dei contratti ed aveva continuato a ricevere le prestazioni;
- l'appellante aveva prodotto in primo grado “fatture, contratti, delibere di aggiudicazione della gara / ordinativi” per ciascuna delle società fornitrici.
Deduceva che essendo fondata la richiesta per sorte capitale, erano dovuti altresì gli interessi, a vario titolo, richiesti così come il pagamento di € 40 moltiplicato per ciascuna fattura (ex art. 6 d.lgs. 231/02 come novellato).
Con il quinto motivo secondo l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provata l'esecuzione delle forniture /prestazioni pur in assenza di contestazioni da parte dell' CP_2
Il sesto motivo aveva ad oggetto l'erroneo rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento.
Si costituiva il (già Controparte_3 Controparte_1
) contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il
[...]
rigetto.
L'appello non può essere accolto.
I motivi da 1 a 4 sono infondati e possono essere esaminati unitariamente.
Parte appellata, già in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha contestato la mancanza di prova in ordine ai contratti ed all'esecuzione delle forniture. Part Ciò posto, la documentazione prodotta in atti da non è idonea ad integrare la prova dei contratti e delle prestazioni trattandosi di mero elenco di fatture prodotto senza allegare alcun contratto.
Al riguardo, i file denominati “contratti” non integrano la prova di un contratto sottoscritto dalle parti trattandosi di fatture elettroniche e riproduzioni di schermate irrilevanti ai fini della prova.
Per tali ragioni, il calcolo degli interessi richiamato non è idoneo a dimostrare il ritardato pagamento poiché la mera avversa indicazione di una data di pagamento costituisce una dichiarazione di parte priva di alcun valore probatorio.
In mancanza dei contratti non è possibile verificare se i prezzi esposti nelle fatture emesse dalle società cedenti rispecchiano gli accordi fra le parti né l'esattezza dei conteggi poiché dalle risultanze documentali prodotte non si evincono gli ordini di fornitura e le delibere a cui si riferirebbe l'asserto credito.
A ciò aggiungasi che l'assunto dell'appellante in ordine alla possibilità per l'AO di concludere contratti iure privatorum o mediante scambio di corrispondenza commerciale ex art. 1326 cc è superato dalla giurisprudenza, già richiamata dal primo giudice, di legittimità e del Consiglio di Stato
Parte secondo cui la pur essendo un ente pubblico economico non assoggettabile alla rigida disciplina pagina 5 di 7 di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, è comunque un "organismo di diritto pubblico" ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, art. 2, lett. b), (poi trasfuso nel D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 26, - c.d. codice dei contratti pubblici, e oggi nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, essendo tale quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Parte Pertanto, non può che derivarne che i contratti stipulati dalla quale "amministrazione aggiudicatrice" (v. D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 25) per l'acquisizione di prodotti farmaceutici, restano assoggettati alla disciplina del citato codice dei contratti pubblici, ed in particolare a quella dettata dalla Parte 2^, Titolo 1^, trattandosi in questo caso di contratti di rilevanza comunitaria: conseguentemente, avrebbe dovuto procedersi alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 13, (nel testo previgente alla novella apportata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 6, comma 3, conv. con modd. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), ossia "mediante atto pubblico notarile,
o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonchè in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante" (Cons. Stato, 12.4.2005, n. 1638, Cass. civ. Sez. III, 02-12-2016, n.
24640, Cassazione civile sez. III, 27/06/2018, n.16914).
Anche il quinto motivo è infondato.
Ed infatti, l' nel giudizio di primo grado ha riconosciuto il pagamento di una Controparte_1
Part parte delle fatture elencate da producendo a riscontro i mandati di pagamento.
Il riconoscimento dell'intervenuto pagamento circoscritto ad alcune delle fatture non integra, altresì, la prova né dell' esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture di cui è chiesto ancora il pagamento né dei contratti.
Per le stesse ragioni va rigettato il sesto motivo.
Ed infatti, in mancanza di prova dell'effettiva prestazione e/o fornitura non è possibile ravvisare il presupposto dell'azione di cui all'art. 2041 cc.
L'appello va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
8.528,72) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
pagina 6 di 7 Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1873/23 Parte_1
pubblicata il 3.07.2023 così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore del già Controparte_3
delle spese del grado che liquida in € Controparte_1
4.888,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
14.11.2025
Il Presidente est
Dr. Alessandra Piliego
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