TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/12/2025, n. 3971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3971 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3296 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3296/2024, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI LAURA Parte_1 C.F._1
IA CR e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 resistente non comparsa
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato il 17/09/2024 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in CASTELLAMMARE DI STABIA Controparte_1 il 15.05.1993 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1993, parte II, serie A, n. 110), dando atto dell'autonomia ed indipendenza economica del figlio con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni Per_1 relative al mantenimento della prole ed alle questioni economiche. In particolare, ha chiesto dichiararsi cessato il diritto al mantenimento del coniuge e del figlio, pagina 1 di 3 come previsti in sede di separazione;
con vittoria delle spese di lite.
, pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione con provvedimento del 23.09.2024, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata, ex art. 473 bis n. 28 c.p.c., all'udienza del 03.12.2025.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato, in forma scritta, parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta. Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata giudizialmente, dal Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1103/2008, passata in giudicato, giacché munita di attestazione) è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur citata, non si è costituita, manifestando disinteresse per il procedimento de quo.
Sulle questioni accessorie relative al mantenimento della prole e del coniuge. A tal fine, va dato atto di come, in assenza di regolare costituzione di controparte, non può farsi luogo alla domanda di assegno divorzile (pena la pronuncia ultra-petita) e che, pertanto, non occorrerà, sul punto, pronunciare alcunché.
In relazione, poi, alla dichiarazione che nulla è dovuto a titolo di mantenimento della prole maggiorenne, peraltro dedotta come autonoma, occorrerà, invece, rendere la relativa dichiarazione (tenuto conto del principio per il quale, sotto il profilo economico, i figli maggiorenni non autonomi sono equiparati, quanto al mantenimento e ad altre statuizioni accessorie correlate, ai figli minorenni) e per la quale, pertanto, si darà atto che nulla è dovuto, trattandosi, per l'effetto, l'odierno decisum di mera pronuncia sullo status.
Sul regime delle spese processuali In ossequio alla mera pronuncia sullo status, le spese processuali possono essere compensate, pagina 2 di 3 dando atto che è parte ammessa al gratuito Controparte_2 patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 15.07.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nato il [...] in [...] Parte_1
e nata il [...] in [...] Controparte_1 in CASTELLAMMARE DI STABIA, NA, il 15.05.1993 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1993, parte II, serie A, n. 110);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- prende atto dell'intervenuta indipendenza economica del figlio e, per l'effetto, nulla prevede in ordine al proprio mantenimento.
Compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 05.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3296/2024, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI LAURA Parte_1 C.F._1
IA CR e presso il suo studio elettivamente domiciliato, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 resistente non comparsa
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato il 17/09/2024 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in CASTELLAMMARE DI STABIA Controparte_1 il 15.05.1993 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1993, parte II, serie A, n. 110), dando atto dell'autonomia ed indipendenza economica del figlio con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni Per_1 relative al mantenimento della prole ed alle questioni economiche. In particolare, ha chiesto dichiararsi cessato il diritto al mantenimento del coniuge e del figlio, pagina 1 di 3 come previsti in sede di separazione;
con vittoria delle spese di lite.
, pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_1
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione con provvedimento del 23.09.2024, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata, ex art. 473 bis n. 28 c.p.c., all'udienza del 03.12.2025.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al Giudice delegato, in forma scritta, parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta. Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/2022, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata giudizialmente, dal Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1103/2008, passata in giudicato, giacché munita di attestazione) è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur citata, non si è costituita, manifestando disinteresse per il procedimento de quo.
Sulle questioni accessorie relative al mantenimento della prole e del coniuge. A tal fine, va dato atto di come, in assenza di regolare costituzione di controparte, non può farsi luogo alla domanda di assegno divorzile (pena la pronuncia ultra-petita) e che, pertanto, non occorrerà, sul punto, pronunciare alcunché.
In relazione, poi, alla dichiarazione che nulla è dovuto a titolo di mantenimento della prole maggiorenne, peraltro dedotta come autonoma, occorrerà, invece, rendere la relativa dichiarazione (tenuto conto del principio per il quale, sotto il profilo economico, i figli maggiorenni non autonomi sono equiparati, quanto al mantenimento e ad altre statuizioni accessorie correlate, ai figli minorenni) e per la quale, pertanto, si darà atto che nulla è dovuto, trattandosi, per l'effetto, l'odierno decisum di mera pronuncia sullo status.
Sul regime delle spese processuali In ossequio alla mera pronuncia sullo status, le spese processuali possono essere compensate, pagina 2 di 3 dando atto che è parte ammessa al gratuito Controparte_2 patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 15.07.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nato il [...] in [...] Parte_1
e nata il [...] in [...] Controparte_1 in CASTELLAMMARE DI STABIA, NA, il 15.05.1993 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1993, parte II, serie A, n. 110);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- prende atto dell'intervenuta indipendenza economica del figlio e, per l'effetto, nulla prevede in ordine al proprio mantenimento.
Compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 05.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 3 di 3