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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/11/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 759/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 5 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 759/2020 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione al ruolo, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Maria La Ganga;
Parte 1
opponente contro CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce
e F. Gramuglia;
CP 2 rappr. e difeso dall'avv. G. Consolo;
.in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata eControparte 3
difesa dall'Avv. Maria Pia Ignelzi;
opposti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza. MOTIVI
Con ricorso depositato in data 18.05.2020 il ricorrente di cui in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento n.29420209000412059000 notificata via pec il 5/2/2020 avente ad oggetto il preteso mancato pagamento di oneri previdenziali e/o contributivi.
Premetteva di impugnare l'intimazione di pagamento, limitatamente ai crediti di natura previdenziale e segnatamente ai crediti portati nei seguenti atti presupposti:
a) cartella n.29420080000204251000 che si assume notificata il 2/2/2010 ed in relazione alla quale viene richiesto il pagamento di €. 8.087,85 a titolo di contributi I.V.S., somme aggiuntive per omesso versamento e spese di notifica;
b) cartella n.29420080020635139000, che si assume notificata il 6/5/2009 ed in relazione alla quale viene richiesto il pagamento di €. 2.764,65 a titolo di contributi I.V.S., somme aggiuntive per omesso versamento e spese di notifica;
c) avviso di addebito n.59420120000240861000 che si assume notificato il 3/7/2012 ed in relazione al quale viene richiesto il pagamento di €.4.588,12 a titolo di contributi I.V.S., somme aggiuntive per omesso versamento e spese di notifica;
d) avviso di addebito n.59420120000878016000 che si assume notificato il 28/2/2013 ed in relazione al quale viene richiesto il pagamento di €.2.374,16 a titolo di contributi I.V.S., somme aggiuntive per omesso versamento e spese di notifica;
e) avviso di addebito n.59420130000223658000 che si assume notificato il 23/4/2013 ed in relazione al quale viene richiesto il pagamento di €.1.221,08 a titolo di contributi I.V.S., somme aggiuntive per omesso versamento e spese di notifica;
f) avviso di addebito n.59420130000589590000 che si assume notificato il 10/1/2014 ed in relazione al quale viene richiesto il pagamento di €.2.414,42 a titolo di contributi I.V.S., somme aggiuntive per omesso versamento e spese di notifica;
g) avviso di addebito n.59420140000228792000 che si assume notificato il 17/6/2014 ed in relazione al quale viene richiesto il pagamento di €. 2.483,17 a titolo di contributi I.V.S., somme aggiuntive per omesso versamento e spese di notifica.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito derivante dalle prime due cartelle.
Eccepiva altresì la mancata notifica di sottesi atti prodromici e la prescrizione successiva dei crediti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'CP_1, l'CP_2 e l'agente della Riscossione
che resistevano al ricorso, assumendone l'infondatezza.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 te cpc, a seguito del deposito di note in sostituzione d'udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
**
Non è stata provata la notifica delle prime due cartelle ovvero di quelle sub a) e sub b).
Rispetto a queste, deve pertanto ritenersi fondato il motivo di doglianza afferente alla mancata notifica degli atti presupposti.
Ed invero la mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, che consente al contribuente di impugnare l' Intimazione di pagamento, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. (Cassazione Civile sentenza n.
27776 del 22-11-2017).
Si ravvisa dunque violazione degli artt. 50 e 26 del D.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 30 del D.L.
n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010.
Il richiamato art. 50 recita: "Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è
inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento,
salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento".
Norme applicabile anche agli avvisi di addebito in virtù del rinvio di cui all'art. 30, comma 14, del
D.L. n. 78/2010. Ancora il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, è quello per cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa especifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari,
allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato." (Cass. SS.UU.
16412/2007).
L'inesistenza o irritualità della notifica degli atti prodromici finisce col travolgere la stessa validità
dell'atto successivo in parte qua.
In ogni caso trattasi di contribuzione prescritta, alla data di notifica della intimazione di pagamento (
in assenza di atti interruttivi prodotti).
Risulta di contro documentata in atti la notifica dei sottesi avvisi di addebito ( da ca g).
Segnatamente, l'CP_1 ha documentato le seguenti notifiche:
1) l'avviso di addebito indicato nel ricorso sub c), n. ... 2012 .... 61, è stato notificato in data 3.7.2012 (docc. 1-2);
2) l'avviso di addebito indicato nel ricorso sub d), n. 2012.... 16, è stato
...
notificato in data 28.2.2013 (docc. 3-4);
3) l'avviso di addebito indicato nel ricorso sub e), n. 2013 . 58, è stato notificato in data 23.4.2013 (docc. 5-6);
4) l'avviso di addebito indicato nel ricorso sub f), n. 2013... 90, è stato
notificato in data 10.1.2014 (docc. 7-8);
5) l'avviso di addebito indicato nel ricorso sub g), n. ... 2014.... 92, è stato notificato in data 17.6.2014 Stante la regolarità delle notifiche degli avvisi, non contestate dal ricorrente nella prima difesa utile
8note del 29.04.2024), discende la tardività ed inconferenza delle censure afferenti alla mancata/irregolare notifica degli atti stessi.
Sulla prescrizione successiva.
L'Agente della riscossione ha versato in atti comunicazione preventiva di ipoteca notificata in data qualificatasi madre convivente, con relativo inoltro di13.01.2016 a mano di Parte 2
A.R.. (anche tale notifica non è contestata nella prima difesa utile).
Tutti gli Avvisi di addebito, sono richiamati nella già citata Comunicazione preventiva di ipoteca,
notificata in data 13/01/2016, e pertanto la relativa prescrizione deve ritenersi adeguatamente e ritualmente interrotta, nel senso che, non essendo ancora trascorso un quinquennio a decorrere dal
13.01.2016, alla data di notifica della intimazione di pagamento opposta (05.02.2020), nessuna prescrizione successiva è maturata.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara prescritti gli importi di cui alle cartelle di pagamento sub a) eb).
Rigetta per il resto l'opposizione, ovvero per la parte relativa a tutti gli avvisi di addebito, da sub c)
a sub g) confermando l'intimazione di pagamento in parte qua.
Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Enna, 5 novembre 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 5 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 759/2020 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione al ruolo, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Maria La Ganga;
Parte 1
opponente contro CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce
e F. Gramuglia;
CP 2 rappr. e difeso dall'avv. G. Consolo;
.in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata eControparte 3
difesa dall'Avv. Maria Pia Ignelzi;
opposti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza. MOTIVI
Con ricorso depositato in data 18.05.2020 il ricorrente di cui in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento n.29420209000412059000 notificata via pec il 5/2/2020 avente ad oggetto il preteso mancato pagamento di oneri previdenziali e/o contributivi.
Premetteva di impugnare l'intimazione di pagamento, limitatamente ai crediti di natura previdenziale e segnatamente ai crediti portati nei seguenti atti presupposti:
a) cartella n.29420080000204251000 che si assume notificata il 2/2/2010 ed in relazione alla quale viene richiesto il pagamento di €. 8.087,85 a titolo di contributi I.V.S., somme aggiuntive per omesso versamento e spese di notifica;
b) cartella n.29420080020635139000, che si assume notificata il 6/5/2009 ed in relazione alla quale viene richiesto il pagamento di €. 2.764,65 a titolo di contributi I.V.S., somme aggiuntive per omesso versamento e spese di notifica;
c) avviso di addebito n.59420120000240861000 che si assume notificato il 3/7/2012 ed in relazione al quale viene richiesto il pagamento di €.4.588,12 a titolo di contributi I.V.S., somme aggiuntive per omesso versamento e spese di notifica;
d) avviso di addebito n.59420120000878016000 che si assume notificato il 28/2/2013 ed in relazione al quale viene richiesto il pagamento di €.2.374,16 a titolo di contributi I.V.S., somme aggiuntive per omesso versamento e spese di notifica;
e) avviso di addebito n.59420130000223658000 che si assume notificato il 23/4/2013 ed in relazione al quale viene richiesto il pagamento di €.1.221,08 a titolo di contributi I.V.S., somme aggiuntive per omesso versamento e spese di notifica;
f) avviso di addebito n.59420130000589590000 che si assume notificato il 10/1/2014 ed in relazione al quale viene richiesto il pagamento di €.2.414,42 a titolo di contributi I.V.S., somme aggiuntive per omesso versamento e spese di notifica;
g) avviso di addebito n.59420140000228792000 che si assume notificato il 17/6/2014 ed in relazione al quale viene richiesto il pagamento di €. 2.483,17 a titolo di contributi I.V.S., somme aggiuntive per omesso versamento e spese di notifica.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito derivante dalle prime due cartelle.
Eccepiva altresì la mancata notifica di sottesi atti prodromici e la prescrizione successiva dei crediti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'CP_1, l'CP_2 e l'agente della Riscossione
che resistevano al ricorso, assumendone l'infondatezza.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 te cpc, a seguito del deposito di note in sostituzione d'udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
**
Non è stata provata la notifica delle prime due cartelle ovvero di quelle sub a) e sub b).
Rispetto a queste, deve pertanto ritenersi fondato il motivo di doglianza afferente alla mancata notifica degli atti presupposti.
Ed invero la mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, che consente al contribuente di impugnare l' Intimazione di pagamento, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. (Cassazione Civile sentenza n.
27776 del 22-11-2017).
Si ravvisa dunque violazione degli artt. 50 e 26 del D.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 30 del D.L.
n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010.
Il richiamato art. 50 recita: "Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è
inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento,
salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento".
Norme applicabile anche agli avvisi di addebito in virtù del rinvio di cui all'art. 30, comma 14, del
D.L. n. 78/2010. Ancora il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, è quello per cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa especifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari,
allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato." (Cass. SS.UU.
16412/2007).
L'inesistenza o irritualità della notifica degli atti prodromici finisce col travolgere la stessa validità
dell'atto successivo in parte qua.
In ogni caso trattasi di contribuzione prescritta, alla data di notifica della intimazione di pagamento (
in assenza di atti interruttivi prodotti).
Risulta di contro documentata in atti la notifica dei sottesi avvisi di addebito ( da ca g).
Segnatamente, l'CP_1 ha documentato le seguenti notifiche:
1) l'avviso di addebito indicato nel ricorso sub c), n. ... 2012 .... 61, è stato notificato in data 3.7.2012 (docc. 1-2);
2) l'avviso di addebito indicato nel ricorso sub d), n. 2012.... 16, è stato
...
notificato in data 28.2.2013 (docc. 3-4);
3) l'avviso di addebito indicato nel ricorso sub e), n. 2013 . 58, è stato notificato in data 23.4.2013 (docc. 5-6);
4) l'avviso di addebito indicato nel ricorso sub f), n. 2013... 90, è stato
notificato in data 10.1.2014 (docc. 7-8);
5) l'avviso di addebito indicato nel ricorso sub g), n. ... 2014.... 92, è stato notificato in data 17.6.2014 Stante la regolarità delle notifiche degli avvisi, non contestate dal ricorrente nella prima difesa utile
8note del 29.04.2024), discende la tardività ed inconferenza delle censure afferenti alla mancata/irregolare notifica degli atti stessi.
Sulla prescrizione successiva.
L'Agente della riscossione ha versato in atti comunicazione preventiva di ipoteca notificata in data qualificatasi madre convivente, con relativo inoltro di13.01.2016 a mano di Parte 2
A.R.. (anche tale notifica non è contestata nella prima difesa utile).
Tutti gli Avvisi di addebito, sono richiamati nella già citata Comunicazione preventiva di ipoteca,
notificata in data 13/01/2016, e pertanto la relativa prescrizione deve ritenersi adeguatamente e ritualmente interrotta, nel senso che, non essendo ancora trascorso un quinquennio a decorrere dal
13.01.2016, alla data di notifica della intimazione di pagamento opposta (05.02.2020), nessuna prescrizione successiva è maturata.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara prescritti gli importi di cui alle cartelle di pagamento sub a) eb).
Rigetta per il resto l'opposizione, ovvero per la parte relativa a tutti gli avvisi di addebito, da sub c)
a sub g) confermando l'intimazione di pagamento in parte qua.
Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Enna, 5 novembre 2025.