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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1237/2025 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LU IO;
- ricorrente -
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Piera A. M. Controparte_1 C.F._2
Roseti;
- resistente - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di RI;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 25.6.2025 ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo che: a) in data 13.7.2019, in Cerchiara di Calabria, aveva contratto matrimonio con;
b) dall'unione era nata la figlia (c.f. Controparte_1 Persona_1
, nata a [...] in data [...]); c) nel tempo, il rapporto di coniugio si C.F._3
era progressivamente incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, motivo per cui si erano determinati a separarsi, tant'è che con sentenza del 28.2.2024 il Tribunale di
RI aveva omologato le condizioni di separazione tra i medesimi concordate;
d) da allora i coniugi non si sono più riconciliati e la separazione si è protratta fino ad oggi, con definitiva preclusione di ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Tanto premesso, ha concluso invocando la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
e con conseguente ordine per la trascrizione della sentenza di divorzio presso Controparte_1
l'ufficio dello stato civile competente
2. Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore in attuazione delle vigenti norme di Per_1
riferimento, con collocazione della stessa presso la madre, dove attualmente dimora;
3. Stabilire che il padre, che attualmente ha il proprio lavoro ed il proprio domicilio in altra regione, ha facoltà di vedere la figlia minore una volta alla settimana dalle ore 17,00 alle ore Per_1
21,30. Al termine del periodo scolastico dalle 10,00 alle 22,00. Potrà inoltre tenere con sé la figlia
a fine settimana alterni dalle ore 10,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica. Per quanto riguarda il compleanno dei genitori, la bambina trascorrerà l'intero giorno, compreso il pernotto, con il genitore che festeggerà il compleanno. Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia per 5 giorni consecutivi, alternando un anno il Natale ed un anno il Capodanno.
Analogamente per quanto riguarda le vacanze pasquali il padre terrà la figlia per 3 giorni consecutivi, alternando ogni anno la Pasqua e la Pqasquetta. La minore trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni, un anno con la mamma e d un anno con il padre. Per quanto concerne le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per 10 giorni consecutivi il luglio e per 10 giorni consecutivi in agosto, dandone comunicazione alla madre entro il 30 maggio.
4. Stabilire che il dovrà versare, nelle mani della signora la somma di euro Parte_1 CP_1
250,00mensili a titolo di mantenimento della minore, da versarsi entro il 5 di ogni mese.
5. Nulla a titolo di assegno divorzile.
6. Confermare che le spese di carattere straordinario in favore della figlia, verranno suddivise tra i coniugi al 50%. Per comodità ed a titolo di semplificazione le spese straordinarie da ripartire nella
misura del 50% possono essere ricondotte secondo il seguente schema: 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione alla scuola primaria, alla scuola media, superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico, mensa;
4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse d'iscrizione alla scuola primaria, alla scuola media, superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
5) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. Le spese straordinarie, che non dovranno comunque essere anticipatamente concordate e comunicate, ove superino le 10 euro, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche a mezzo posta elettronica o sms, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata telematicamente l'11.9.2025 si è costituita in giudizio , la quale ha aderito alle conclusioni rassegnate dal ricorrente. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione celebrata il 14.11.2025 - all'esito del tentativo di riconciliazione personale che non ha sortito esito positivo - i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa chiedendo al Tribunale di prendere atto delle predette condizioni.
Il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio, non essendovi necessità di alcun approfondimento istruttorio.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato per il tentativo di conciliazione esperito in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 1612/2023 R.G., poi definito con sentenza di omologa n. 398/2024 resa il 28.2.2024.
D'altra parte, risultando pacifico che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Le parti hanno, poi, sottoposto al vaglio del Tribunale le condizioni testé trascritte.
Con riferimento alle condizioni concordate - preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato - si ritiene che le stesse rispondano alle esigenze dei coniugi e della prole e non siano contrarie a norme imperative.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1237/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13.7.2019, in
Cerchiara di Calabria, tra (c.f. , nato a Parte_1 C.F._1
RI il 21.12.1983) e (c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.7.1991), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cerchiara di Calabria al n.
1, parte I, serie A, anno 2019.
2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le odierne parti in causa, sopra riportati.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in RI, in data 17/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1237/2025 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LU IO;
- ricorrente -
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Piera A. M. Controparte_1 C.F._2
Roseti;
- resistente - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di RI;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 25.6.2025 ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo che: a) in data 13.7.2019, in Cerchiara di Calabria, aveva contratto matrimonio con;
b) dall'unione era nata la figlia (c.f. Controparte_1 Persona_1
, nata a [...] in data [...]); c) nel tempo, il rapporto di coniugio si C.F._3
era progressivamente incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, motivo per cui si erano determinati a separarsi, tant'è che con sentenza del 28.2.2024 il Tribunale di
RI aveva omologato le condizioni di separazione tra i medesimi concordate;
d) da allora i coniugi non si sono più riconciliati e la separazione si è protratta fino ad oggi, con definitiva preclusione di ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Tanto premesso, ha concluso invocando la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
e con conseguente ordine per la trascrizione della sentenza di divorzio presso Controparte_1
l'ufficio dello stato civile competente
2. Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore in attuazione delle vigenti norme di Per_1
riferimento, con collocazione della stessa presso la madre, dove attualmente dimora;
3. Stabilire che il padre, che attualmente ha il proprio lavoro ed il proprio domicilio in altra regione, ha facoltà di vedere la figlia minore una volta alla settimana dalle ore 17,00 alle ore Per_1
21,30. Al termine del periodo scolastico dalle 10,00 alle 22,00. Potrà inoltre tenere con sé la figlia
a fine settimana alterni dalle ore 10,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica. Per quanto riguarda il compleanno dei genitori, la bambina trascorrerà l'intero giorno, compreso il pernotto, con il genitore che festeggerà il compleanno. Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia per 5 giorni consecutivi, alternando un anno il Natale ed un anno il Capodanno.
Analogamente per quanto riguarda le vacanze pasquali il padre terrà la figlia per 3 giorni consecutivi, alternando ogni anno la Pasqua e la Pqasquetta. La minore trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni, un anno con la mamma e d un anno con il padre. Per quanto concerne le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per 10 giorni consecutivi il luglio e per 10 giorni consecutivi in agosto, dandone comunicazione alla madre entro il 30 maggio.
4. Stabilire che il dovrà versare, nelle mani della signora la somma di euro Parte_1 CP_1
250,00mensili a titolo di mantenimento della minore, da versarsi entro il 5 di ogni mese.
5. Nulla a titolo di assegno divorzile.
6. Confermare che le spese di carattere straordinario in favore della figlia, verranno suddivise tra i coniugi al 50%. Per comodità ed a titolo di semplificazione le spese straordinarie da ripartire nella
misura del 50% possono essere ricondotte secondo il seguente schema: 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione alla scuola primaria, alla scuola media, superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico, mensa;
4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse d'iscrizione alla scuola primaria, alla scuola media, superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
5) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. Le spese straordinarie, che non dovranno comunque essere anticipatamente concordate e comunicate, ove superino le 10 euro, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche a mezzo posta elettronica o sms, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata telematicamente l'11.9.2025 si è costituita in giudizio , la quale ha aderito alle conclusioni rassegnate dal ricorrente. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione celebrata il 14.11.2025 - all'esito del tentativo di riconciliazione personale che non ha sortito esito positivo - i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa chiedendo al Tribunale di prendere atto delle predette condizioni.
Il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio, non essendovi necessità di alcun approfondimento istruttorio.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato per il tentativo di conciliazione esperito in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 1612/2023 R.G., poi definito con sentenza di omologa n. 398/2024 resa il 28.2.2024.
D'altra parte, risultando pacifico che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Le parti hanno, poi, sottoposto al vaglio del Tribunale le condizioni testé trascritte.
Con riferimento alle condizioni concordate - preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato - si ritiene che le stesse rispondano alle esigenze dei coniugi e della prole e non siano contrarie a norme imperative.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1237/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13.7.2019, in
Cerchiara di Calabria, tra (c.f. , nato a Parte_1 C.F._1
RI il 21.12.1983) e (c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.7.1991), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cerchiara di Calabria al n.
1, parte I, serie A, anno 2019.
2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le odierne parti in causa, sopra riportati.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in RI, in data 17/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola