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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1112/2022 R.G. promosso
DA
( ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dagli avv.ti M. Di Pietro, W. Miceli e F. Ganci;
Appellante
CONTRO
( ) Controparte_1 P.IVA_1
Appellato contumace
OGGETTO: spese legali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2036/2022 del 31 maggio 2022 il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania accoglieva il ricorso proposto da la quale, Parte_1
esponendo di essere tecnico amministrativo a tempo indeterminato a decorrere dal
1.9.2011 alle dipendenze del , conveniva in giudizio quest'ultimo per non aver CP_2
ottenuto, in sede di ricostruzione della carriera, la valutazione integrale del servizio pre-ruolo reso alle dipendenze dello stesso per il tramite di reiterati CP_1 contratti a tempo determinato, chiedendo al giudice di accertare e riconoscere tale servizio nonché le differenze retributive connesse.
Il primo decidente, dichiarata preliminarmente la contumacia del CP_1
convenuto ed istruita la causa tramite esame della produzione documentale offerta, accertava che alla ricorrente veniva riconosciuta, ai fini della collocazione nella posizione stipendiale, un'anzianità di servizio totale inferiore a quella effettiva;
che, rilevato il contrasto tra l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 e la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE- nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio rilevando per la quota residua a fini economici nei limiti dei due terzi- procedeva a disapplicare la norma interna, riconoscendo alla dipendente immessa nei ruoli dell'amministrazione l'intero servizio pre-ruolo precedentemente prestato con conseguente collocamento della stessa nella corrispondente posizione stipendiale di riferimento;
condannava, pertanto, l'amministrazione scolastica convenuta alla relativa rettifica e, compensando le spese di lite, dichiarava irripetibili quelle sostenute dalla ricorrente.
Avverso detta sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 30 novembre. L'amministrazione scolastica, regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con il primo motivo, impugna la sentenza nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di lite per la “complessità e novità delle questioni trattate”. Eccepisce la genericità della formula utilizzata dal primo decidente affermando che, per orientamento costante della Suprema Corte, la mancata indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni che, in assenza della reciproca soccombenza, giustificano la compensazione delle spese tra la parte interamente vittoriosa e quella soccombente determina la nullità del provvedimento adottato.
Rileva che il tribunale, in violazione dell'art. 132 c.p.c. e del principio di difesa costituzionalmente tutelato ex artt. 24 e 111 Cost., ha fornito, una motivazione apparente privandola della possibilità di effettuare un controllo sulla stessa, nonché sulla congruità del percorso logico-giuridico posto a fondamento della decisione adottata.
2. Con il secondo motivo di appello lamenta che il primo decidente, in violazione del principio della soccombenza, ha statuito sulla compensazione delle spese al di fuori delle tre ipotesi tassativamente indicate ex art.92 c.p.c.
Rileva, infatti, che l'art. 92 c.p.c. nel suo impianto definitivo, come risultante dal susseguirsi di modifiche normative, limita la discrezionalità del giudice consentendo la compensazione delle spese di lite esclusivamente nel caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza;
che la motivazione genericamente posta a sostegno della compensazione delle spese non risulta compatibile con le ipotesi normativamente previste, a conferma del carattere eccezionale della compensazione. In particolare, ritiene che la questione oggetto del giudizio non fosse caratterizzata da quella “assoluta novità” richiesta dall'art. 92 c.p.c., stante la sussistenza di un precedente della Suprema Corte del 2019
(anteriore di circa 9 mesi il deposito del ricorso) nonché di numerosi precedenti dello stesso Tribunale di Catania.
3. L'appello è fondato.
Il tribunale ha compensato le spese del giudizio di primo grado in virtù della complessità e novità delle questioni trattate.
Al di là della genericità della motivazione, priva di specificazioni concrete, si osserva che la complessità delle questioni trattate non giustifica la compensazione delle spese processuali alla luce della disposizione dell'art. 92 c.p.c.: “La condanna alle spese non ha natura sanzionatoria, ma è una conseguenza legale ed obiettiva della soccombenza. La compensazione delle spese, a norma dell'articolo 92, comma 2 del Cpc, può avvenire soltanto se vi è soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza o, all'esito della sentenza Corte costituzionale, n. 77 del 2018, in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, non rilevando in alcun modo quale gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese, nel regime rigoroso di cui al testo introdotto dalla legge n. 69 del 2009, né la contumacia della controparte, né la sua assenza di opposizione, né la natura della causa genericamente indicata, né l'asserita semplicità o complessità dell'attività difensiva o delle questioni trattate, visto che per far valere il suo diritto la parte - poi risultata vittoriosa - ha comunque avuto la necessità di agire in giudizio, ragion per cui devono, pur ricorrendo tali situazioni, trovare pienamente applicazione i criteri ordinari della soccombenza e della causalità, a tutto concedere incidendo la semplicità e/o la complessità sull'entità della liquidazione, ma non anche fino al punto di azzerarla” (Cassazione civile sez. II, 11/12/2024, n.31861).
Correttamente, poi, a fronte dell'affermata novità della questione, l'appellante rileva che lo stesso precedente della Suprema Corte al quale il tribunale si è ampiamente richiamato è stato emesso in data precedente il deposito del ricorso di primo grado e che in merito si era pure pronunciata la VI sezione, a conferma della sussistenza di un orientamento consolidato.
4. In riforma della sentenza impugnata, pertanto, il resistente va CP_1
condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, che si liquidano secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base delle previsioni del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, in ragione dell'attività difensiva espletata. Di entrambe si dispone la distrazione in favore dei procuratori che hanno reso la dichiarazione ex art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto, conferma, condanna il al Controparte_1
pagamento delle pese processuali del giudizio di primo grado che liquida in euro
4.629,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari;
condanna il al pagamento delle spese processuali del grado che liquida CP_1
in euro 1.458,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi