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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1949/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
01/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. DA SOLLER CRISTINA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DA SOLLER CRISTINA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
1 Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 5.5.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (nato a [...]_1
(TV) il 22/12/1981) e (nata a [...] il [...]), Parte_2
matrimonio contratto il 03/07/2010 e trascritto al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CISON DI VALMARINO alle seguenti condizioni:
- Non disporre alcun contributo nel mantenimento tra i coniugi essendo gli stessi autosufficienti.
- Disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i coniugi del figlio nato a [...] il [...], con Per_1
collocazione prevalente presso la madre.
- Regolare i rapporti dei genitori secondo il piano genitoriale allegato, di cui si riportano le condizioni più rilevanti:
a) Durante il periodo scolastico. Il figlio vivrà con la madre e starà con il padre a weekend alterni;
durante il Per_1
periodo estivo trascorrerà con i genitori il proprio tempo come al punto 1, ed inoltre passerà con il padre una Per_1
settimana consecutiva durante il mese di agosto (da comunicare alla madre entro la prima settimana di luglio). Ogni anno i genitori potranno concordare eventuali periodi ulteriori in cui potrà stare con il padre. Per_1
b) Durante le vacanze natalizie. starà alternativamente nei periodi 23/30 dicembre e 30 dicembre /6 gennaio Per_1
con ciascuno dei genitori.
c) Durante le vacanze pasquali. trascorrerà il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo alternativamente con ciascun Per_1
genitore; nel resto dei giorni di sospensione scolastica, i genitori concorderanno tra loro la suddivisione.
2 d) Le festività infra-annuali verranno trascorse con ciascun genitore e alternativamente.
e) In ogni caso resta salva per i genitori la facoltà di prevedere, di comune accordo, ulteriori o diverse modalità di visita e di gestione nel preminente interesse del minore.
f) Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi
i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per il figlio minore.
- Prevedere un contributo del padre nel mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, tramite bonifico bancario all'Iban che verrà comunicato dalla madre. Eventuali variazioni verranno comunicate a mezzo mail.
- Prendere atto che i coniugi dichiarano in tal modo di aver risolto qualsiasi questione economica e patrimoniale, anche in considerazione del regime patrimoniale prescelto all'atto del matrimonio.
- Disporre che l'autoveicolo Fiat 00 (GH609BT) intestato a rimarrà di esclusiva proprietà della Parte_2
medesima, mentre i veicoli Fiat DO (EH336BM) e Audi A4 (FL832JM) rimarranno in esclusiva proprietà CP_1
di Parte_1
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/05/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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