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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/09/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 883 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 883 /2025, promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. DE NICOLA FRANCESCA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...] , con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. SEVERI STEFANIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio, esponendo quanto segue:
-di aver intrattenuto una relazione sentimentale con convivenza, dalla quale in data 15/07/2023 nasceva il minore riconosciuto da entrambi i genitori;
Persona_1
-che a seguito della fine della suddetta relazione e della cessazione della convivenza i ricorrenti reputano necessaria la regolamentazione del minore alle condizioni concordate come di seguito;
- in merito alle condizioni dei ricorrenti di percepire la reddito di € 1.200,00 CP_1 mensili e lo reddito di € 1.450,00 circa al mese. CP_2
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento del figlio alle seguenti concordate modalità:
1) Affidamento condiviso del minore, in ottemperanza della Legge 54/2006, con collocamento presso l'abitazione materna, in Terni, Strada di Pierfossato n.° 24.
2) Frequentazione padre-minore su accordo tra le parti in base ai rispettivi turni lavorativi;
le parti si accorderanno tra loro anche per le festività da calendario e per le vacanze. In ogni caso sarà garantito al padre di vedere il figlio almeno due volte alla settimana ed a fine settimana alternati, ivi compreso anche il pernotto, sempre compatibilmente con i turni lavorativi del padre. Per le vacanze natalizie e pasquali i ricorrenti si organizzeranno in modo tale da consentire a ciascuno di essi di trascorrere alternativamente tra loro il giorno della Vigilia con il giorno di Natale, il 31 dicembre con il 1° gennaio ed il 5 gennaio con il giorno dell'Epifania, nonché il giorno della Domenica di Pasqua con il Lunedì in Albis ed organizzarsi per i restanti giorni di festa. I genitori, inoltre, si alterneranno tra loro per quanto riguarda le festività nazionali. Per le vacanze estive ciascun genitore starà con il figlio per almeno una settimana, da concordare e da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Con il passare poi degli anni i ricorrenti si impegnano ad allungare i tempi di permanenza del figlio con il padre, prevedendo due settimane nel periodo estivo.
3) Contributo al mantenimento del minore;
il IG. provvederà a tale Controparte_2 onere contribuendo con il versamento della somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico sul c/c intestato alla IG.ra tale somma dovrà essere rivalutata annualmente in base agli Controparte_1 indici Istat, come per legge (prossima rivalutazione aprile 2026).
4) Spese straordinarie per il minore: tutte le spese relative al figlio saranno divise Per_1 tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni ed i criteri stabiliti nel Protocollo in vigore presso codesto Tribunale. In relazione al bonus nido, cui gli istanti hanno diritto, le parti convengono che tale beneficio venga utilizzato per il pagamento delle rette mensili della scuola nido per l'infanzia cui il bambino è iscritto, salvo eventuale differenza che gli istanti si impegnano a pagare al 50%.
5) Assegno unico universale: la IG.ra beneficerà totalmente del predetto CP_1 assegno;
il IG. si impegna sin d'ora a sottoscrivere ogni necessaria autorizzazione CP_2 e a fornire copia della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio in favore della ricorrente. 6) Responsabilità genitoriale: le parti concordano per l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione, salute, determinazione del luogo di residenza abituale - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé del figlio.”
All'udienza di comparizione personale delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 8 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 883 /2025, promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. DE NICOLA FRANCESCA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...] , con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. SEVERI STEFANIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio, esponendo quanto segue:
-di aver intrattenuto una relazione sentimentale con convivenza, dalla quale in data 15/07/2023 nasceva il minore riconosciuto da entrambi i genitori;
Persona_1
-che a seguito della fine della suddetta relazione e della cessazione della convivenza i ricorrenti reputano necessaria la regolamentazione del minore alle condizioni concordate come di seguito;
- in merito alle condizioni dei ricorrenti di percepire la reddito di € 1.200,00 CP_1 mensili e lo reddito di € 1.450,00 circa al mese. CP_2
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento del figlio alle seguenti concordate modalità:
1) Affidamento condiviso del minore, in ottemperanza della Legge 54/2006, con collocamento presso l'abitazione materna, in Terni, Strada di Pierfossato n.° 24.
2) Frequentazione padre-minore su accordo tra le parti in base ai rispettivi turni lavorativi;
le parti si accorderanno tra loro anche per le festività da calendario e per le vacanze. In ogni caso sarà garantito al padre di vedere il figlio almeno due volte alla settimana ed a fine settimana alternati, ivi compreso anche il pernotto, sempre compatibilmente con i turni lavorativi del padre. Per le vacanze natalizie e pasquali i ricorrenti si organizzeranno in modo tale da consentire a ciascuno di essi di trascorrere alternativamente tra loro il giorno della Vigilia con il giorno di Natale, il 31 dicembre con il 1° gennaio ed il 5 gennaio con il giorno dell'Epifania, nonché il giorno della Domenica di Pasqua con il Lunedì in Albis ed organizzarsi per i restanti giorni di festa. I genitori, inoltre, si alterneranno tra loro per quanto riguarda le festività nazionali. Per le vacanze estive ciascun genitore starà con il figlio per almeno una settimana, da concordare e da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. Con il passare poi degli anni i ricorrenti si impegnano ad allungare i tempi di permanenza del figlio con il padre, prevedendo due settimane nel periodo estivo.
3) Contributo al mantenimento del minore;
il IG. provvederà a tale Controparte_2 onere contribuendo con il versamento della somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico sul c/c intestato alla IG.ra tale somma dovrà essere rivalutata annualmente in base agli Controparte_1 indici Istat, come per legge (prossima rivalutazione aprile 2026).
4) Spese straordinarie per il minore: tutte le spese relative al figlio saranno divise Per_1 tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni ed i criteri stabiliti nel Protocollo in vigore presso codesto Tribunale. In relazione al bonus nido, cui gli istanti hanno diritto, le parti convengono che tale beneficio venga utilizzato per il pagamento delle rette mensili della scuola nido per l'infanzia cui il bambino è iscritto, salvo eventuale differenza che gli istanti si impegnano a pagare al 50%.
5) Assegno unico universale: la IG.ra beneficerà totalmente del predetto CP_1 assegno;
il IG. si impegna sin d'ora a sottoscrivere ogni necessaria autorizzazione CP_2 e a fornire copia della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio in favore della ricorrente. 6) Responsabilità genitoriale: le parti concordano per l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione, salute, determinazione del luogo di residenza abituale - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé del figlio.”
All'udienza di comparizione personale delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le condizioni di affidamento e mantenimento della prole, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 8 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti