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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/11/2025, n. 4296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4296 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott.ssa Emanuela Piazza Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi Giudice est. all'esito della camera di consiglio svoltasi il 31 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7069 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Gela, via Venezia n. 139, presso lo studio dell'Avv.to
PA TI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
p.iva elettivamente domiciliata in Gela, piazza Umberto I, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv.to Emanuele Maganuco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA I FATTI
1. Il contendere investe l'impugnativa, svolta a tenore dell'art. 2533, comma terzo, c.c. da , socio della d'ora in avanti, anche Parte_2 Controparte_1 semplicemente , della delibera con cui il consiglio di amministrazione della CP_1 società, nella seduta dell'11.4.2023, ha deliberato di escludere l'attore dalla società per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, comunicata al socio il 13.4.2023. Queste le conclusioni rassegnate in citazione: «[…] Reiectis adversis, previa sospensione dell'esecutività della delibera impugnata, iii. ritenere e dichiarare illegittima ed infondata la delibera notificata in data
13.04.2023 all'attore; iv. conseguentemente revocare con ogni utile motivazione la detta delibera opposta in all. 01, indi disporre l'immediato inserimento dell'attore nella compagine sociale della convenuta, v. disporre l'immediata assunzione dell'attore da parte della convenuta con le stesse mansioni lavorative svolte già da prime del licenziamento del 25.06.2020 con decorrenza dalla data della detta delibera opposta (13.04.2023), o in subordine dalla nota mezzo pec di “richiesta reinserimento organico del sig. ” del 05.05.2023; vi. conseguentemente condannare la convenuta Pt_1 al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore a motivo della detta esclusione e della mancata assunzione, pari ai salari non goduti che alla data verranno determinati all'esito della reintegra dell'attore nella compagine sociale della convenuta e per i danni non patrimoniali subiti e subenti a causa della detta illegittima esclusione. vii. Con vittoria di spese sia per questo Giudizio, che per la fase extragiudiziaria da liquidare in aggiunta agli onorari per le fasi giudiziali che verranno effettivamente espletate. viii. Con riserva di agire in separata sede per la liquidazione ed il riconoscimento, di tutti gli emolumenti, indennità e TFR maturati fino alla data del licenziamento del 25.06.2020 e non ancora pagati […]».
2. La società convenuta, invocando la clausola compromissoria contenuta nell'art. 43 dello statuto, ha eccepito preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Palermo in favore del collegio arbitrale;
nel merito, ha contestato l'esistenza e la fondatezza delle censure spiegate con l'impugnativa, di cui ha chiesto il rigetto.
3. La causa, istruita in via documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione allo scadere del termine perentorio del 13.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pacifica la previsione, nello statuto della CO.SI.T. (art. 43), modificato con verbale di assemblea del 23.3.2005 all'unanimità dei presenti, tra i quali v'era padre Persona_1
e dante causa del figlio (v. doc.
1-2 acclusi alla memoria ex art. 171-ter, n. 2, Parte_1
c.p.c.), dunque a questi opponibile nella versione modificata, di una clausola compromissoria (ai sensi della quale «Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci
o fra i soci e la società …e abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale […]»), il Tribunale ritiene, alla luce dell'ampio tenore della clausola in esame e dell'evidente disponibilità dei diritti sottesi alla delibera impugnata, di dover declinare la propria competenza in favore degli arbitri, come si ammette pianamente in giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 13722.2016).
Il rilievo esaurisce ogni altra ragione di contesa, non valendo il richiamo dell'attore al divieto di devoluzione ad arbitri delle controversie in materia di lavoro, previsto dall'art. 806 c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore del D. lgs 40/2006: si è detto, infatti, che «In tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, l'impugnazione della delibera di esclusione e del provvedimento di irrogazione del licenziamento, fondati sul medesimo fatto, comporta che l'accertamento della illegittimità della delibera per insussistenza del fatto determina, con efficacia "ex tunc", sia la ricostituzione del rapporto associativo che quella del rapporto di lavoro;
tale effetto pienamente ripristinatorio non lascia spazio alla tutela reintegratoria, ma solo a quella risarcitoria secondo gli ordinari criteri - prevista, in presenza dei relativi presupposti e ferma la necessità della costituzione in mora della società, per le ipotesi in cui venga affermata la giuridica continuità del rapporto di lavoro di fatto interrotto -, diversamente dal caso in cui l'atto di licenziamento sia fondato su ragioni autonome e distinte rispetto a quelle della delibera di esclusione, ove per il concreto ripristino del rapporto di lavoro è necessaria la rimozione dell'atto che ne ha determinato la cessazione, con possibilità, quindi, di ricorrere ex art. 18 st.lav.» (Cass. n.
34721.2021). Nel caso di specie, è pacifico che la delibera di esclusione sia stata fondata su ragioni diverse da quelle che fondarono il licenziamento dell'attore (legate a motivi di riorganizzazione aziendale: v. 2 fasc. attore), licenziamento, peraltro, operato con lettera del 24.6.2020 e mai impugnato.
Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.
2. La soccombenza regola le spese di lite (da liquidare in conformità alle tabelle accluse al D.M. 55/2014; parametri minimi per tutte le fasi processuali;
scaglione di valore: indeterminabile-complessità bassa).
Per Questi Motivi
- dichiara l'incompetenza del Tribunale a conoscere delle ragioni di impugnazione svolte dall'attore;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese del grado in favore di parte convenuta, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Francesco Paolo Torrasi dott.ssa Daniela Galazzi
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott.ssa Emanuela Piazza Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi Giudice est. all'esito della camera di consiglio svoltasi il 31 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7069 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Gela, via Venezia n. 139, presso lo studio dell'Avv.to
PA TI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
p.iva elettivamente domiciliata in Gela, piazza Umberto I, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv.to Emanuele Maganuco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA I FATTI
1. Il contendere investe l'impugnativa, svolta a tenore dell'art. 2533, comma terzo, c.c. da , socio della d'ora in avanti, anche Parte_2 Controparte_1 semplicemente , della delibera con cui il consiglio di amministrazione della CP_1 società, nella seduta dell'11.4.2023, ha deliberato di escludere l'attore dalla società per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, comunicata al socio il 13.4.2023. Queste le conclusioni rassegnate in citazione: «[…] Reiectis adversis, previa sospensione dell'esecutività della delibera impugnata, iii. ritenere e dichiarare illegittima ed infondata la delibera notificata in data
13.04.2023 all'attore; iv. conseguentemente revocare con ogni utile motivazione la detta delibera opposta in all. 01, indi disporre l'immediato inserimento dell'attore nella compagine sociale della convenuta, v. disporre l'immediata assunzione dell'attore da parte della convenuta con le stesse mansioni lavorative svolte già da prime del licenziamento del 25.06.2020 con decorrenza dalla data della detta delibera opposta (13.04.2023), o in subordine dalla nota mezzo pec di “richiesta reinserimento organico del sig. ” del 05.05.2023; vi. conseguentemente condannare la convenuta Pt_1 al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore a motivo della detta esclusione e della mancata assunzione, pari ai salari non goduti che alla data verranno determinati all'esito della reintegra dell'attore nella compagine sociale della convenuta e per i danni non patrimoniali subiti e subenti a causa della detta illegittima esclusione. vii. Con vittoria di spese sia per questo Giudizio, che per la fase extragiudiziaria da liquidare in aggiunta agli onorari per le fasi giudiziali che verranno effettivamente espletate. viii. Con riserva di agire in separata sede per la liquidazione ed il riconoscimento, di tutti gli emolumenti, indennità e TFR maturati fino alla data del licenziamento del 25.06.2020 e non ancora pagati […]».
2. La società convenuta, invocando la clausola compromissoria contenuta nell'art. 43 dello statuto, ha eccepito preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Palermo in favore del collegio arbitrale;
nel merito, ha contestato l'esistenza e la fondatezza delle censure spiegate con l'impugnativa, di cui ha chiesto il rigetto.
3. La causa, istruita in via documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione allo scadere del termine perentorio del 13.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pacifica la previsione, nello statuto della CO.SI.T. (art. 43), modificato con verbale di assemblea del 23.3.2005 all'unanimità dei presenti, tra i quali v'era padre Persona_1
e dante causa del figlio (v. doc.
1-2 acclusi alla memoria ex art. 171-ter, n. 2, Parte_1
c.p.c.), dunque a questi opponibile nella versione modificata, di una clausola compromissoria (ai sensi della quale «Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci
o fra i soci e la società …e abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale […]»), il Tribunale ritiene, alla luce dell'ampio tenore della clausola in esame e dell'evidente disponibilità dei diritti sottesi alla delibera impugnata, di dover declinare la propria competenza in favore degli arbitri, come si ammette pianamente in giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 13722.2016).
Il rilievo esaurisce ogni altra ragione di contesa, non valendo il richiamo dell'attore al divieto di devoluzione ad arbitri delle controversie in materia di lavoro, previsto dall'art. 806 c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore del D. lgs 40/2006: si è detto, infatti, che «In tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, l'impugnazione della delibera di esclusione e del provvedimento di irrogazione del licenziamento, fondati sul medesimo fatto, comporta che l'accertamento della illegittimità della delibera per insussistenza del fatto determina, con efficacia "ex tunc", sia la ricostituzione del rapporto associativo che quella del rapporto di lavoro;
tale effetto pienamente ripristinatorio non lascia spazio alla tutela reintegratoria, ma solo a quella risarcitoria secondo gli ordinari criteri - prevista, in presenza dei relativi presupposti e ferma la necessità della costituzione in mora della società, per le ipotesi in cui venga affermata la giuridica continuità del rapporto di lavoro di fatto interrotto -, diversamente dal caso in cui l'atto di licenziamento sia fondato su ragioni autonome e distinte rispetto a quelle della delibera di esclusione, ove per il concreto ripristino del rapporto di lavoro è necessaria la rimozione dell'atto che ne ha determinato la cessazione, con possibilità, quindi, di ricorrere ex art. 18 st.lav.» (Cass. n.
34721.2021). Nel caso di specie, è pacifico che la delibera di esclusione sia stata fondata su ragioni diverse da quelle che fondarono il licenziamento dell'attore (legate a motivi di riorganizzazione aziendale: v. 2 fasc. attore), licenziamento, peraltro, operato con lettera del 24.6.2020 e mai impugnato.
Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.
2. La soccombenza regola le spese di lite (da liquidare in conformità alle tabelle accluse al D.M. 55/2014; parametri minimi per tutte le fasi processuali;
scaglione di valore: indeterminabile-complessità bassa).
Per Questi Motivi
- dichiara l'incompetenza del Tribunale a conoscere delle ragioni di impugnazione svolte dall'attore;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese del grado in favore di parte convenuta, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Francesco Paolo Torrasi dott.ssa Daniela Galazzi