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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 15/12/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1750 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Marianna Serrao ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1750 del Ruolo Generale per gli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra (C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) il 20/10/1962 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Gala del foro di Siena (C.F.:
ed elettivamente domiciliato c/c e nel suo studio in 53034 C.F._2
Colle di Val D'Elsa (SI) in Via A. Gramsci 8
OPPONENTE CONTRO
Società limitata con socio unico costituita Controparte_1 Controparte_2 ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 con sede e domicilio fiscale in Conegliano (TV), via V. Alfieri 1, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno e per essa, quale mandataria, P.IVA_1
società per azioni costituita ai sensi della legge italiana, con sede CP_3 legale in Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona (VR), Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona n. REA 19260, Partita P.IVA_2
Pagina 1 IVA numero , capitale sociale pari ad euro 41.280.000,00 i.v., in P.IVA_3 persona del procuratore speciale Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco CP_4
RR (C.F. ) del Foro di Roma, elettivamente domiciliata C.F._3 presso il loro Studio in Roma, Viale R. Margherita n. 278
OPPOSTA All'udienza cartolare del 7.11.2025 la causa era rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti Per parte attrice 2piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva n. 8/2024 RGE iniziata con atto di precetto notificato in data 19/11/2023 ed eseguita con atto di pignoramento notificato in data 04/12/2023, alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.” Per parte convenuta
“Voglia I 'Onorevole Tribunale, contrariis reiectis, nel merito:
- rigettare integralmente la domanda formulata da parte avversa perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze di causa”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso atto di precetto notificatogli in data 09/11/2023 da e per essa quale mandataria per CP_1 CP_3 la somma di € 408.851,25 oltre interessi nei limiti del tasso soglia, sino al saldo effettivo .
Il presente giudizio costituisce la fase di merito seguita al rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. da parte del Giudice dell' Esecuzione .
L'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione tre motivi : la carenza di legittimazione attiva dell'opposta ex art. 106 TUB;
la mancanza di prova dela cessione del contratto di credito per cui è causa;
l'illegittima indicazione dell'importo precettato che non teneva conto delle somme riscosse nel corso della procedura esecutiva . Si è costituita l'opposta che ha chiesto il rigetto dell'opposizione contestandone i motivi .
Radicatosi il contraddittorio, in assenza di attività istruttoria la causa era rimessa in decisione all'esito di udienza cartolare d sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate .
L'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi che verranno di seguito esposti.
Pagina 2 1. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva per mancata iscrizione nel registro 106 TUB La giudicante , aderisce sul punto all'orientamento dell'Ufficio Basti quindi ricordare :
-l'ordinanza n. 7243 del 18.3.2024 ( non seguita da successive difformi ) della Corte di Cassazione che ha affermato che, in materia di recupero di crediti cartolarizzati, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità civilistica dei contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) ;
- la pronuncia n. 13749/2924 delle Sezioni Unite che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Brindisi ritenendo che “La questione non presenta il requisito della grave difficoltà interpretativa, giacché nella giurisprudenza della Corte di cassazione si rinviene l'enunciazione di principi suscettibili di orientare la risoluzione del dubbio posto dal rimettente”
-l'ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4427 con cui la S.C. ha affermato che, al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 TUB, non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità. La Corte ha anche ricordato che, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 106, il Ministero delle finanze, con il decreto ministeriale n. 53 del 2015, ha stabilito, all'art. 2, comma 1, che “per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma” e che “l'attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
c) credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121 del testo unico bancario;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma”.
Deve ribadirsi, pur consapevole del diverso orientamento di parte della giurisprudenza di merito, di aderire alle deduzioni della Suprema Corte secondo cui, come sopra detto, la circostanza che una norma di legge presenti profili di interesse pubblico non è sufficiente a renderla
“imperativa”, essendo necessario che l'interesse tutelato rientri tra i
“preminenti interessi generali della collettività” o tra i “valori giuridici fondamentali”; in tal senso, il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta la normativa in materia. Pertanto, come già scritto in precedenti di questo Tribunale il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB ed i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti, non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2 comma 6 Legge 30 aprile 1999 n. 130 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene,
Pagina 3 piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. La creditrice ha depositato estratto dell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB dal quale risulta l'iscrizione della società (doc. 6 fasc. convenuta). L'eccezione di carenza di legittimazione attiva non è fondata.
2. La prova della cessione E' vero che , per pacifica giurisprudenza di legittimità , è onere di chi si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. ( Cass 5857/22) Certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale - nella specie, avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione, - costituisce una facilitazione per le banche e più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Tuttavia in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020) Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Pagina 4 Nel caso di specie il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione per la quale l'opposta ha fornito sufficienti elementi quali la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nella quale peraltro si dà atto
• Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Mandante (anche in nome e per conto della Banca Cedente) ha reso disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Controparte_5
Crediti; ed inoltre la a dichiarazione di avvenuta cessione avente ad CP oggetto il credito vantato da nei confronti di Controparte_6
NDG 271042 rilasciata e sottoscritta dalla banca Parte_1 cedente, Chiantibanca - Credito Cooperativo (cfr. doc.3 fasc. esec.) e la certificazione dei saldi alla data di avvenuta cessione (doc. 4 fasc. esec).
3. Sul quantum . Sostiene l'opponente che il precetto conterrebbe somme già percepite nelle precedenti procedure esecutive svolte sulla base dello stesso titolo, evidenziando il superamento della soglia legale nella quantificazione degli interessi. L'opponente , come già rilevato in corso di causa, non fornisce una propria ipotesi di calcolo a conforto di quanto asserito .
L'opposta , invece , allegando la documentazione già al vaglio del Giudice dell'Esecuzione , ha illustrato il calcolo svolto : a) i versamenti non hanno impattato il capitale, pertanto il capitale puro originario e quello residuo coincidono ammontando a 340.000,40; b) i versamenti hanno invece impattato sugli interessi in trascinamento (c.d. accessori) abbattendoli da € 107.385,94 ad € 46.586,97; c) gli interessi calcolati, dopo l'imputazione dei versamenti, a fine conteggio ammontano ad € 21.436,56. Difatti, come si può ben osservare dall'allegato conteggio, all'esito della decurtazione, gli interessi si sono ridotti ad € 68.023,53, mentre quelli oggetto dell'atto di precetto del 2017 citato dall'opponente ammontavano ad € 106.579,18 (cfr. doc 8 fasc. esec).
Non può farsi luogo a consulenza contabile non avendo l'opponente, a fronte delle deduzioni dell'opposta e di quanto risultante dagli atti dell'esecuzione immobiliare, dedotto alcunchè. Peraltro non può non rilevarsi che il piano di riparto nell'ambito della procedura esecutiva è stato approvato , come da documentazione in atti, in data 10.3.2022 e non è stato contestato tempestivamente dall'odierno opponente .
4.Le spese di lite . Quanto alle spese di lite , dovranno seguire la soccombenza ( il contrasto sulla questione della legittimazione nella giurisprudenza di merito non appare sufficiente motivo di compensazione ) e liquidate come in dispositivo in base al valore della causa , per fase di studio , introduttiva , istruttoria e decisoria ( fase istruttoria e
Pagina 5 decisoria su importo minimo tabellare in ragione dell'attività svolta ) saranno poste a carico dell'opponente .
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) Pone a carico dell'opponete il pagamento delle spese processuali liquidate in € 14.000,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a.come pe legge,
Così deciso in Siena, in data 15.12.2025
Il giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 6
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Marianna Serrao ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1750 del Ruolo Generale per gli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra (C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) il 20/10/1962 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Gala del foro di Siena (C.F.:
ed elettivamente domiciliato c/c e nel suo studio in 53034 C.F._2
Colle di Val D'Elsa (SI) in Via A. Gramsci 8
OPPONENTE CONTRO
Società limitata con socio unico costituita Controparte_1 Controparte_2 ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 con sede e domicilio fiscale in Conegliano (TV), via V. Alfieri 1, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno e per essa, quale mandataria, P.IVA_1
società per azioni costituita ai sensi della legge italiana, con sede CP_3 legale in Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona (VR), Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona n. REA 19260, Partita P.IVA_2
Pagina 1 IVA numero , capitale sociale pari ad euro 41.280.000,00 i.v., in P.IVA_3 persona del procuratore speciale Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco CP_4
RR (C.F. ) del Foro di Roma, elettivamente domiciliata C.F._3 presso il loro Studio in Roma, Viale R. Margherita n. 278
OPPOSTA All'udienza cartolare del 7.11.2025 la causa era rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti Per parte attrice 2piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva n. 8/2024 RGE iniziata con atto di precetto notificato in data 19/11/2023 ed eseguita con atto di pignoramento notificato in data 04/12/2023, alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.” Per parte convenuta
“Voglia I 'Onorevole Tribunale, contrariis reiectis, nel merito:
- rigettare integralmente la domanda formulata da parte avversa perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze di causa”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso atto di precetto notificatogli in data 09/11/2023 da e per essa quale mandataria per CP_1 CP_3 la somma di € 408.851,25 oltre interessi nei limiti del tasso soglia, sino al saldo effettivo .
Il presente giudizio costituisce la fase di merito seguita al rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. da parte del Giudice dell' Esecuzione .
L'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione tre motivi : la carenza di legittimazione attiva dell'opposta ex art. 106 TUB;
la mancanza di prova dela cessione del contratto di credito per cui è causa;
l'illegittima indicazione dell'importo precettato che non teneva conto delle somme riscosse nel corso della procedura esecutiva . Si è costituita l'opposta che ha chiesto il rigetto dell'opposizione contestandone i motivi .
Radicatosi il contraddittorio, in assenza di attività istruttoria la causa era rimessa in decisione all'esito di udienza cartolare d sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate .
L'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi che verranno di seguito esposti.
Pagina 2 1. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva per mancata iscrizione nel registro 106 TUB La giudicante , aderisce sul punto all'orientamento dell'Ufficio Basti quindi ricordare :
-l'ordinanza n. 7243 del 18.3.2024 ( non seguita da successive difformi ) della Corte di Cassazione che ha affermato che, in materia di recupero di crediti cartolarizzati, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità civilistica dei contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) ;
- la pronuncia n. 13749/2924 delle Sezioni Unite che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Brindisi ritenendo che “La questione non presenta il requisito della grave difficoltà interpretativa, giacché nella giurisprudenza della Corte di cassazione si rinviene l'enunciazione di principi suscettibili di orientare la risoluzione del dubbio posto dal rimettente”
-l'ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4427 con cui la S.C. ha affermato che, al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 TUB, non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità. La Corte ha anche ricordato che, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 106, il Ministero delle finanze, con il decreto ministeriale n. 53 del 2015, ha stabilito, all'art. 2, comma 1, che “per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma” e che “l'attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
c) credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121 del testo unico bancario;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma”.
Deve ribadirsi, pur consapevole del diverso orientamento di parte della giurisprudenza di merito, di aderire alle deduzioni della Suprema Corte secondo cui, come sopra detto, la circostanza che una norma di legge presenti profili di interesse pubblico non è sufficiente a renderla
“imperativa”, essendo necessario che l'interesse tutelato rientri tra i
“preminenti interessi generali della collettività” o tra i “valori giuridici fondamentali”; in tal senso, il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta la normativa in materia. Pertanto, come già scritto in precedenti di questo Tribunale il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB ed i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti, non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2 comma 6 Legge 30 aprile 1999 n. 130 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene,
Pagina 3 piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. La creditrice ha depositato estratto dell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB dal quale risulta l'iscrizione della società (doc. 6 fasc. convenuta). L'eccezione di carenza di legittimazione attiva non è fondata.
2. La prova della cessione E' vero che , per pacifica giurisprudenza di legittimità , è onere di chi si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. ( Cass 5857/22) Certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale - nella specie, avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione, - costituisce una facilitazione per le banche e più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Tuttavia in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020) Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Pagina 4 Nel caso di specie il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione per la quale l'opposta ha fornito sufficienti elementi quali la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nella quale peraltro si dà atto
• Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Mandante (anche in nome e per conto della Banca Cedente) ha reso disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Controparte_5
Crediti; ed inoltre la a dichiarazione di avvenuta cessione avente ad CP oggetto il credito vantato da nei confronti di Controparte_6
NDG 271042 rilasciata e sottoscritta dalla banca Parte_1 cedente, Chiantibanca - Credito Cooperativo (cfr. doc.3 fasc. esec.) e la certificazione dei saldi alla data di avvenuta cessione (doc. 4 fasc. esec).
3. Sul quantum . Sostiene l'opponente che il precetto conterrebbe somme già percepite nelle precedenti procedure esecutive svolte sulla base dello stesso titolo, evidenziando il superamento della soglia legale nella quantificazione degli interessi. L'opponente , come già rilevato in corso di causa, non fornisce una propria ipotesi di calcolo a conforto di quanto asserito .
L'opposta , invece , allegando la documentazione già al vaglio del Giudice dell'Esecuzione , ha illustrato il calcolo svolto : a) i versamenti non hanno impattato il capitale, pertanto il capitale puro originario e quello residuo coincidono ammontando a 340.000,40; b) i versamenti hanno invece impattato sugli interessi in trascinamento (c.d. accessori) abbattendoli da € 107.385,94 ad € 46.586,97; c) gli interessi calcolati, dopo l'imputazione dei versamenti, a fine conteggio ammontano ad € 21.436,56. Difatti, come si può ben osservare dall'allegato conteggio, all'esito della decurtazione, gli interessi si sono ridotti ad € 68.023,53, mentre quelli oggetto dell'atto di precetto del 2017 citato dall'opponente ammontavano ad € 106.579,18 (cfr. doc 8 fasc. esec).
Non può farsi luogo a consulenza contabile non avendo l'opponente, a fronte delle deduzioni dell'opposta e di quanto risultante dagli atti dell'esecuzione immobiliare, dedotto alcunchè. Peraltro non può non rilevarsi che il piano di riparto nell'ambito della procedura esecutiva è stato approvato , come da documentazione in atti, in data 10.3.2022 e non è stato contestato tempestivamente dall'odierno opponente .
4.Le spese di lite . Quanto alle spese di lite , dovranno seguire la soccombenza ( il contrasto sulla questione della legittimazione nella giurisprudenza di merito non appare sufficiente motivo di compensazione ) e liquidate come in dispositivo in base al valore della causa , per fase di studio , introduttiva , istruttoria e decisoria ( fase istruttoria e
Pagina 5 decisoria su importo minimo tabellare in ragione dell'attività svolta ) saranno poste a carico dell'opponente .
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) Pone a carico dell'opponete il pagamento delle spese processuali liquidate in € 14.000,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a.come pe legge,
Così deciso in Siena, in data 15.12.2025
Il giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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