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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6196 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16371/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura MA Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo il giorno 03 maggio 2022 e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv. Rosalia Rotondaro e Antonia Vetro, con studio in Milano, Corso di Porta
Romana n. 51, ove è stato eletto domicilio, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nata a [...] in data [...] Cod. Fisc. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv. Silvia Marin e Anna Maria Ghigna, con studio in Pavia, Corso Mazzini n. 2/B, ove è stato eletto domicilio, come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
E
(nata il [...] ormai maggiorenne), CP_2 COroparte_3
(nata il [...]), (nata il [...]) e (nato il [...]) CP_4 CP_5
pagina 1 di 24 rappresentati dalla CURATRICE SPECIALE, Avv. Laura Maria Pietrasanta nominata con provvedimento del 23 maggio 2023 e costituitasi con memoria di costituzione del 12 giugno 2023.
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: IO EN
FOGLIO DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI E DELLA CURATRICE SPECIALE:
“1.- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori MA e in data 02 ottobre 2010 a CP_1
ZZ;
2.- Quanto al regime di affidamento e al diritto di visita ai figli IN: CO
- affidare i figli IN e ad entrambi i genitori, con collocazione COroparte_3 CP_5 prevalente degli stessi presso la madre;
CO
- autorizzare il trasferimento della residenza dei figli IN e in COroparte_3 CP_5
Francia presso l'abitazione materna;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le modalità che qui di seguito si vanno a riportare:
- a partire dalla data di emissione della sentenza e sino al mese di settembre 2025, il padre si recherà in Francia e potrà trascorrere con i figli un'intera giornata
- preferibilmente individuata nel giorno di sabato, e per due volte al mese - a partire dalle ore 10:00 e fino alle ore 19:00 della stessa giornata. Tali giornate verranno preventivamente comunicate alla madre con almeno un mese di anticipo;
- a partire da ottobre 2025 il padre si recherà in Francia e trascorrerà con gli stessi due fine settimana in un mese (il primo o il terzo del mese), a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore
18:00 della domenica. Il trasporto dei figli sarà a carico del padre.
- a partire dalle vacanze di Natale 2025: i bambini potranno trascorrere con il padre una settimana consecutiva anche in Italia. Per quanto riguarda il Natale 2025 si individua fin d'ora la seconda settimana di vacanze sino al 4 gennaio, e successivamente si seguirà il principio dell'alternanza in base al calendario scolastico francese. Anche in questo caso il trasporto dei ragazzi sarà curato dal padre.
- a partire dal 2026 i bambini potranno trascorrere con il padre una settimana anche durante le vacanze di
Pasqua, secondo il calendario scolastico francese, quindici giorni consecutivi durante l'estate nel mese di agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
3. Quanto all'aspetto economico: pagina 2 di 24 - nulla stabilire per il mantenimento della sig.ra ; CP_1
- il padre sig. verserà alla RA , a titolo di contributo al mantenimento dei figli IN Parte_1 CP_1 un assegno mensile di euro 600,00 (euro 200,00 per figlio) entro il 10 di ogni mese, e alle coordinate bancarie già conosciute. Detta somma sarà aggiornata annualmente secondo gli indici Istat;
- Le spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Milano, a cui si fa espresso richiamo, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 %;
- ordinare all' Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emittenda sentenza di divorzio;
- Emettere ogni altro provvedimento conseguenziale;
- Spese legali compensate.”
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali e gli ulteriori provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 03 maggio 2022, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio a ZZ (Francia) in data 02 ottobre 2010 con rito civile (dati trascrizione del Comune di
Torino: Anno 2010; atto n. 394; parte II;
serie C) con , dalla cui unione sono nati i figli CP_1 CP_2 CO (in data 16.09.2005, all'epoca del ricorso minorenne), (in data 28.05.2012), COroparte_3
(in data 09.02.2014) E (in data 04.02.2019), separati consensualmente con verbale del 24.05.2021, CP_5 omologata con decreto del Tribunale di Milano n. 11835/2021 del 25.06.2021, chiedeva allo scrivente Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso dei figli IN con loro prevalente collocamento presso la madre, frequentazioni padre/figli con modalità meglio descritte in ricorso, nonché porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro 600,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
Con memoria difensiva del 22.07.2022 ritualmente depositata, , previa adesione allo pronuncia CP_1 sullo status divorzile, chiedeva l'autorizzazione a trasferirsi in Francia con i IN e con conseguente affidamento super esclusivo dei figli IN, con collocamento prevalente presso la stessa e che le frequentazioni con i figli venissero regolamentata dal Tribunale, prevedendo nel caso CTU sulle capacità genitoriali delle parti;
infine, chiedeva, a titolo di contributo al mantenimento dei IN, l'importo mensile di euro € 1.200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 07 settembre 2022, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente e separatamente le stesse, le cui dichiarazioni sono da intendersi qui richiamate;
avendo le parti un raggiunto un accordo provvisorio, si riservava.
pagina 3 di 24 A scioglimento della riserva assunta pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa del procedimento principale e dei due subprocedimenti promossi ex art. 709 ter c.p.c. rispettivamente da e da Parte_1 CP_1
SENTITE personalmente le parti personalmente le parti e i rispettivi difensori all'udienza del 7 settembre 2022, all'esito della quale, dopo ampia discussione, hanno concordemente insistito per l'ammissione di una consulenza psicodiagnostica come chiesta in atti, raggiungendo apprezzabilmente, nell'interesse dei IN, impregiudicate le rispettive domande, nelle more delle operazioni peritali il seguente accordo provvisorio così come verbalizzato:
“1) Mantenimento, in via provvisoria, a Vence, del domicilio dei IN unitamente alla madre, presso la casa dei nonni materni messa a disposizione dagli stessi, con la ripresa della frequentazione del padre con i figli IN con il necessario immediato intervento dei Servizi Sociali competenti territorialmente in ordine al luogo di residenza anagrafica dei IN (Cornaredo), che il Tribunale dovrà incaricare, secondo tempi e modalità compatibili con l'interesse dei IN, nel rispetto della loro volontà e delle loro esigenze, con modalità inizialmente osservate e protette in Spazio Neutro;
2) Le parti concordano che, in attesa della presa in carico dei Servizi e dei loro interventi, il padre possa sentire i quattro figli IN con videochiamate ogni giorno nella fascia oraria dalle 20 alle 21; 3) Il signor MA CO presta il consenso all'iscrizione e alla frequenza scolastica di e presso gli istituti scolastici CP_3 CP_5 che attualmente stanno già frequentando a Vence in Francia.
4) Il signor MA si impegna a versare alla moglie per il mantenimento dei 4 figli IN, dal mese di settembre 2022, la somma € 600, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versare alla RA con bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Milano.
5) La RA si impegna a portare i figli IN a Cornaredo per le visite protette con il padre secondo le CP_1 indicazioni dei Servizi Sociali e a seguire le ulteriori indicazioni in ordine agli interventi a tutela ei IN che verranno attuati dagli stessi Servizi, anche per il tramite dei Servizi Specialistici (UONPIA in particolare per
).” CP_2
Le parti e i difensori chiedono pertanto che il Presidente FF, mantenute invariate le statuizioni della separazione consensuale in essere in punto di responsabilità genitoriale, adotti in via istruttoria e temporanea i provvedimenti provvisori recependo l'accordo sopra raggiuto, conferendo incarico al CTU, con delega ai
Servizi Sociali di presa in carico del nucleo, regolamentazione dei tempi di frequentazione del padre con i IN, con modalità protette e con il controllo e la regolamentazione delle videochiamate del padre con i figli nonché per l'avvio di tutti gli interventi opportuni e necessari nell'interesse dei IN.” pagina 4 di 24 OSSERVATO come il grave quadro emerso della situazione familiare con l'interruzione al momento dei rapporti tra il padre e i quattro figli IN, le denunce presentate reciprocamente e nello specifico i gravi comportamenti denunciati dalla madre circa agiti violenti e vessatori commessi dal padre, anche in stato di alterazione alcolica, in danno dei figli IN, per cui gli stessi sono stati già sentiti in audizione protetta il 1 giugno 2022 dalla Polizia Giudiziaria delegata dalla Procura presso il Tribunale di Milano che ha già emesso in data 4 agosto 2022 avviso ex art. 415 bis c.p.c. nei confronti del sig. per il reato di cui agli Parte_1 artt. 94, 572 C.P. in danno dei 4 figli, il trasferimento operato il 17 giugno 2022 dalla madre unitamente ai figli a Vence (ZZ- Francia) presso la casa dei propri genitori dove attualmente i quattro figli IN risultano vivere e frequentare istituti scolatici, con la domanda della RA di autorizzazione definitiva di CP_1 trasferimento dei figli a Vence, in un grave clima come emerso di assoluta incomunicabilità da tempo tra le parti e assenza di qualsivoglia concreta ed effettiva condivisione delle decisioni riguardanti i figli, con altresì una accertata situazione di grave disagio e malessere soprattutto per che risulta in carico presso il CP_2
Dipartimento di salute mentale dell'Ospedale di Rho (con diagnosi di disturbo ansioso depressivo F 41.9 e CO prescrizione di Zoloft 50 mg) e anche per gli altri figli ( ha 8 anni e soffre a volte di enuresi notturna), rendano necessario disporre sin d'ora un approfondimento peritale a mezzo consulenza tecnica psicodiagnostica
- come chiesto da entrambe le parti - al fine di valutare la capacità genitoriale dei coniugi, i rapporti tra i genitori e i figli IN e al fine di acquisire tutti gli elementi necessari e utili per assumere le determinazioni in ordine al richiesto trasferimento e in punto di responsabilità genitoriale;
RITENUTO che, nelle more delle operazioni peritali, debba essere data ampia e precisa delega - in conformità alle stesse richieste delle parti - ai Servizi Sociali del Comune di Cornaredo (in relazione al luogo di residenza anagrafica dei IN) in collaborazione con i Servizi Specialistici di prendere immediatamente in carico la situazione del nucleo familiare e dei IN, provvedendo, anche in coordinamento con il CTU, a ripristinare la relazione tra il padre e i figli, ove sussistano le condizioni e nel rispetto della volontà e delle esigenze dei IN medesimi, con tutti gli opportuni e necessari interventi, inizialmente in Spazio Neutro, controllando anche la regolarità e serenità delle videochiamate ove ripristinate nonché ad avviare eventualmente tutti gli interventi necessari o opportuni di supporto per i IN e per i genitori;
RITENUTO che parimenti, in attesa del completamento degli accertamenti peritali e in attesa dei necessari elementi che dovranno essere forniti anche per valutare quale e dove possa essere il migliore collocamento dei IN, debba essere altresì recepito l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti, in un gesto di autentica e significativa responsabilità, nell'interesse dei IN, mantenendo al momento il loro domicilio a Vence dove si trovano attualmente e dove hanno già cominciato la scuola cui il papà ha prestato il consenso e recependo le ulteriori condizioni anche dal punto di vista economico oltre che con riferimento all'impegno assunto dalla pagina 5 di 24 madre di portare i IN a Cornaredo secondo i tempi e le indicazioni dei Servizi Sociali per la frequentazione con il padre e per tutti gli interventi e accertamenti che verranno disposti;
PQM
Dato atto, viste le richieste delle parti e l'accordo delle parti sopra esteso,
IN VIA PROVVISORIA E ISTRUTTORIA
1) DISPONE CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare e sui IN per le finalità sopra indicate e nomina quale consulente tecnico di ufficio dott.ssa , nota all'ufficio, formulando sin d'ora il Persona_1 seguente quesito da sottoporre al consulente tecnico:
“Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata la documentazione, sentite le parti e i IN , nata a [...] il [...], , nata a [...] il [...], nata a [...] il COroparte_3
9 febbraio 2014 e nato a [...] il [...], nelle forme ritenute più opportune con specifica CP_5 delega all'ascolto, previa informazione circa le finalità dell'audizione e sempre che ciò non sia di pregiudizio in relazione all'età e alla situazione personale dei IN (Cass. civ. sez. I sentenza 15 maggio 2013 n. 11687,
Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 marzo 2014 n. 5097), sentite eventuali altre figure significative di riferimento per i IN o con le quali i IN abbiano abitudini di vita (tra cui i nonni materni), esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito - eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità- e segnalando all'AG con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali,
1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità;
3) quali siano le condizioni psichiche dei IN, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del suo stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui è portatrice;
4) quali siano le caratteristiche del legame tra i IN e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali;
pagina 6 di 24 5) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per i IN uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
6) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
7) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore;
8) indichi quale la migliore modalità di collocamento dei IN anche tenendo conto della domanda di trasferimento definitivo dei IN a Vence (ZZ) ove attualmente si trovano a vivere avanzata dalla madre;
9) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi dei IN, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance;
10) fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili.
11) Autorizza il CTU ad eventualmente diversamente regolamentare, nel corso delle operazioni peritali, in stretto coordinamento con i Servizi Sociali di Cornaredo qui delegati, le modalità e i tempi di frequentazione tra i genitori e i figli attualmente disposti rispetto a quanto nel corso delle operazioni verrà attuato;
2) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Cornaredo (in relazione al luogo di residenza anagrafica dei IN) in collaborazione con i Servizi Specialistici, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, procedano ad un'immediata ed urgente presa in carico del nucleo familiare e dei IN, provvedendo: - a ripristinare - ove ve ne siano le condizioni, nel rispetto delle condizioni psicoemotive dei IN e della loro volontà e avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari per favorire un accesso sereno alla figura paterna, con le previe opportune valutazioni – la relazione tra il padre ed i figli IN, inizialmente in Spazio
Neutro, controllando anche la regolarità e serenità delle videochiamate ove ripristinate, nel modo ritenuto più rispondente all'interesse deli IN e con progressivo e graduale ampliamento e/o liberalizzazione, in stretto coordinamento con il CTU, tenuto conto delle emergenze e della situazione psicofisica dei IN;
- ad avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per i IN, in specie per (con la prosecuzione del percorso avviato presso il Dipartimento di Salute mentale di Rho CP_2 ovvero con altri percorsi) ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché eventuali interventi necessari o anche solo opportuni di supporto per i genitori, con una presa in carico del sig. MA presso il Servizio Noa al fine di accertare l'eventuale uso/abuso di sostanze alcoliche e, in caso positivo, avviando un serio percorso di recupero;
- a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei pagina 7 di 24 IN, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i IN, con relazione da far pervenire entro il 31 gennaio 2023;
3) RECEPISCE, nelle more delle operazioni peritali e in attesa degli esiti, l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti all'udienza del 7 settembre 2022 sopra riportato da intendersi qui integralmente richiamato;
4) DISPONE che il CTU presti il proprio giuramento in forma telematica, secondo il modello in uso, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente almeno quindici giorni prima della data di seguito indicata;
5) DISPONE che la cancelleria abiliti il CTU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
6) RINVIA la causa all'udienza del 29 SETTEMBRE 2022 davanti al Pres. rel. per il conferimento dell'incarico e per il giuramento del CTU, disponendo che l'udienza si svolga secondo le modalità previste dall' art. 221 c. 4 e
8 L 77/2020 come succ. pror. (da ultimo con l'art. 16 DL 228721) e quindi con contraddittorio unicamente scritto, mediante il deposito telematico di note ad opera dei difensori;
7) ASSEGNA a tal fine alle parti termine sino al 26 settembre 2022 ore 10,00 per il deposito telematico di sintetiche note scritte, con eventuale nomina dei CTP.
Dopo aver conferito incarico alla CTU dott.ssa con assegnazione dei termini per il deposito della Per_1 prima stesura della perizia, per le osservazioni dei CTP e per il deposito della stesura definitiva, il Presidente rinviava all'udienza presidenziale in prosecuzione del 31 gennaio 2023 per la discussione della perizia.
A tale udienza, non avendo né il CTU né i Servizi Sociali depositato alcunché, il Presidente f.f. rinviava la causa per i medesimi incombenti al 23 maggio 2023, disponendo che i Servizi Sociali del Comune di Cornaredo attuassero con urgenza ed efficacia tutte le deleghe disposte e dessero avvio agli incarichi ai medesimi conferiti con il provvedimento presidenziale.
All'udienza del 23 maggio 2023 il Presidente f.f., letti ed esaminati gli atti i documenti di causa e in particolare la consulenza tecnica psicodiagnostica della dott.ssa , procedeva alla discussione di tale CTU;
all'esito, Per_1 si rilevava la complessità e gravità del quadro familiare come emergente dalle conclusioni della CTU stessa.
Conseguentemente, il Presidente f.f. nominava curatrice speciale dei IN l'Avv. Laura Maria Pietrasanta, assegnandole un termine per la costituzione e rinviava la causa all'udienza dell'11.07.2023.
All'udienza dell'11.07.2023, dopo aver sentito ampiamente le parti con i difensori, le quali aderivano alle conclusioni della CTU ed essendo disponibili a raggiungere un accordo provvisorio per la chiusura della fase presidenziale, il Presidente f.f. si riservava.
A scioglimento della riserva assunta pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“Richiamata integralmente l'ordinanza presidenziale del 07 settembre 2022;
LETTA, quindi, la relazione di consulenza tecnica della CTU dott.ssa depositata in data 15 Persona_1 maggio 2023 (dopo autorizzata proroga del termine per il deposito); pagina 8 di 24 SENTITE nuovamente le parti e i loro difensori, all'udienza di discussione della perizia del 23 maggio 2023, dove il Presidente F.F., all'esito, nominava curatore speciale dei IN l'avv. Laura Maria Pietrasanta assegnando alla stessa termine per costituirsi e rinviando l'udienza al giorno 11 luglio 2023;
RILEVATO che all'udienza così fissata del 11 luglio 2023, dopo ampia discussione e dove aver verbalizzato le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, quest'ultima con il difensore e l'avvocato Vetro dopo aver sentito il signor MA e in rappresentanza dello stesso, alla luce della CTU e aderendo alle conclusioni della stessa nell'interesse dei IN, dichiaravano di essere disponibili a raggiungere un accordo provvisorio a chiusura della fase presidenziale nei seguenti termini:
Previo trasferimento della residenza dalla Francia (NC) a Cornaredo dove attualmente vive il padre
(Cornaredo via G. Mazzini n. 54) dei quattro figli IN cui si impegna la RA a provvedere CP_1 con immediatezza con richiesta da inoltrare entro il 31 luglio 2023, salva la possibilità per una volta CP_2 divenuta maggiorenne di decidere la propria residenza;
- Disporre l'affido dei IN all'Ente- Comune di Cornaredo con mantenimento del collocamento degli stessi presso la madre con domicilio dei IN medesimi che rimarrà allo stato a NC (Francia), mentre la madre potrà mantenere la residenza in Francia;
- Prosecuzione delle frequentazioni dei tre figli IN con il padre, in Spazio neutro a cura dei Servizi Sociali di
Cornaredo che si coordineranno anche con i Servizi Sociali francesi, in una prospettiva eventuale di ampliamento e/o di liberalizzazione, sempre tenuto conto degli esiti degli accertamenti e dei percorsi avviati, compatibilmente con le condizioni psicofisiche dei IN e nel rispetto della loro volontà, rimettendo ai Servizi di valutare tempi, modalità e luoghi degli incontri;
- Delega da conferire da parte del Tribunale ai Servizi Sociali e Specialistici di avviare tutti gli interventi di supporto ai IN e alle parti come indicati e suggeriti in CTU, con attività di stretta vigilanza e monitoraggio e con richiesta di trasmissione di una relazione di aggiornamento entro il termine che verrà assegnato dal
Tribunale;
-Assegno unico in Italia (che dovrebbe essere intorno agli € 800 euro circa) percepito per intero dalla RA
(con relativi arretrai che verranno poi erogati dalla nuova domanda) con impegno di entrambe le CP_1 parti a sottoscrivere immediatamente tutti i moduli e le richieste necessarie per ottenere l'assegno In Italia;
- Mantenimento dell'obbligo a carico del sig. MA di corrispondere l'importo di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli come attualmente vigente oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo, anche in un prospettiva che diventi autonoma economicamente.” CP_2
- L'avv. Ghigna si impegna entro il 30 settembre 2023 a depositare su PCT tutti i documenti indicati durante l'udienza nonché la relazione che dovrà acquisire dal dott. sulla presa in carico di Persona_2 CP_2 stante il consenso delle parti. Le parti ed il curatore speciale, pertanto, chiedono che il Tribunale decida con pagina 9 di 24 ordinanza presidenziale in conformità all'accordo oggi raggiunto alla luce della CTU fatta e salve le inziali domande formulate sulla base dell'esito del completamento degli accertamenti disposti.
La RA e il sig MA per il tramite dell'avvocato Vetro si impegnano a seguire le indicazioni e CP_1 prescrizioni dei Servizi intervenuti.
La RA si impegna a garantire le video chiamate dei IN con il padre nella fascia orario delle ore 20,00.”
OSSERVATO, nello specifico, come dall'esaustiva e complessa relazione peritale depositata, sia emerso un quadro di fragilità e criticità di entrambe le parti, sia pure con un funzionamento di personalità diverso e con differenti caratteristiche personologiche, con pesanti ricadute sulle rispettive capacità genitoriale in un contesto di scarsa comunicazione tra le parti, anche considerata l'emissione recente dell'avviso ex art. 415 bis c.p.c. per il reato di maltrattamenti commesso dal padre, anche in stato di frequente ubriachezza in danno dei figli IN, considerata anche la distanza geografica stante il trasferimento della madre con i figli in Francia a NC dove attualmente si trovano;
OSSERVATO, più in particolare, che la CTU dott.ssa ha, in primo luogo, evidenziato in merito alle Per_1 caratteristiche personologiche genitoriali delle parti:” Sulla base delle valutazioni effettuate è possibile affermare che entrambi i signori sono caratterizzati da una personalità esente da franca psicopatologia. Si conferma la positività del sig MA all'assunzione di sostanza alcolica, ma non si riscontra ad oggi una situazione di dipendenza psicopatologica. Sul piano clinico è ipotizzabile che le fragilità personologiche di entrambi abbiano connotato in maniera specifica l'incastro di coppia, a stampo disfunzionale. Entrambi hanno fortemente investito sulla dimensione della coppia, idealizzandola, a compensazione delle carenze patite nella propria storia famigliare. Nello specifico il sig MA deriva da una storia caratterizzata per una figura paterna rigida e poco affettiva, da un ambiente famigliare appesantito dalle difficoltà economiche e da una precoce autonomizzazione che l'ha portato fin da molto piccolo a imparare il mestiere e a iper-investire sulla dimensione lavorativa. Questo l'ha condotto alla strutturazione di una personalità connotata da fragilità narcisistiche e una forte inclinazione all'evitamento delle componenti emotive. Il confronto con il fallimento dei suoi progetti famigliari lo ha esposto al contatto con nuclei depressivi e rabbiosi importanti. La RA CP_1 dal canto suo ha rappresentato una storia di crescita più efficace nella risposta ai bisogni fisici e concreti e meno incline a riconoscere il bisogno affettivo, sviluppando una personalità fragile e immatura, con tratti di passività e ricerca nella relazione di un Io strutturante. Le difficoltà si sono poi amplificate in adolescenza connotata da forti scontri con la compagna del padre. La RA, molto giovane e segnata da relazioni precedenti fortemente disfunzionali, ha cercato nell'MA, di 10 anni maggiore, una relazione solida e compensatoria. Tuttavia, ha sempre faticato ad esprimere in modo chiaro il suo bisogno, in un atteggiamento passivo che l'ha fortemente esposta ad andare incontro a vissuti di solitudine, controllo e incomprensione.
D'altro canto, il sig MA ha ricercato nella una persona giovane, che potesse metterlo al centro della CP_1 pagina 10 di 24 sua vita, necessitando a sua volta di conferme narcisistiche nella relazione. Il senso di dovere e le preoccupazioni economiche lo hanno tuttavia condotto a investire molto sulla dimensione lavorativa e trascurare i bisogni emotivo-affettivi dell'altro, mostrandosi poco empatico, con deficit nella regolazione emotiva nei momenti di stress. In tale ambito sono arrivate le diverse gravidanze e un progetto di famiglia che è proseguito malgrado la mancanza di sintonizzazione e l'assenza di comunicazione che molto precocemente hanno caratterizzato la coppia.”
Quanto ai figli la CTU ha così evidenziato.” Le IN hanno tuttavia vissuto esperienze di crescita un po' differenti e se ne se sono viste le tracce in termini psichici.
ha infatti potuto in qualche modo godere di una situazione emotiva maggiormente stabile, con una CP_2 relazione precoce con la figura materna connotata da una certa solidità. Il rapporto con il padre è stato meno intenso, ma comunque connotato da attenzione e affettività. Questo le ha consentito di strutturare una personalità più coesa che ha mostrato sintomatologia solo con l'avvento della crisi separativa e delle difficoltà con il padre. giunge in una situazione di vita differente, con una coppia genitoriale già decisamente più sfilacciata e CP_3 disfunzionale. Ne ha mostrato segnali precoci con difficoltà nella regolazione e nell'acquisizione dei ritmi e ne porta ancora oggi i segni in termini di profondi bisogni primari fortemente insoddisfatti, da cui si difende mediante la fuga in avanti compensatoria e l'assunzione di un orientamento da “brava ragazzina” atto a soddisfare le aspettative e i bisogni altrui anche a scapito delle proprie. Tale atteggiamento adultizzato caratterizza, come meglio approfondiremo, anche la primogenita. CO e giungono in un clima ancora più appesantito dai litigi e dalla scarsa comunicazione della coppia CP_5 genitoriale. Entrambi i genitori hanno faticato a preservare i figli dalla propria conflittualità esponendoli di fatto a discussioni, tensioni, silenzi, di cui ancora portano ricordi e segni sul piano psichico. CO mostra oggi una chiusura introversiva, accompagnata da rabbia profonda e confusione emotiva, avvertendo entrambe le figure genitoriali come poco solide e stabili. ha vissuto per poco tempo il clima conflittuale della coppia genitoriale, ma è stato esposto a intense CP_5 difficoltà nella fase post-separativa.
Possiamo infatti ipotizzare che il forte sovraccarico emotivo, ma anche pragmatico-organizzativo ha comportato un innalzamento dei livelli di stress nel sig MA che ha ecceduto le sue capacità di coping, portandolo a condotte discontrollate e disadattive, amplificate dall'uso di alcool. Quanto alla specifica attuale condizione dei IN e al rapporto con i genitori: “Il sig MA ha pertanto incontrato grandi difficoltà nel riconoscere i bisogni evolutivi dei figli e differenziarne ruoli e aspettative. Troppo rigido e poco incline ad accettare le spinte emancipatorie di da un lato, dall'altro ha effettuato una forte delega alla figlia primogenita CP_2 dell'accudimento dei fratellini, a compensare il suo momento di fragilità e scarsa tenuta perché alle prese con la pagina 11 di 24 sua sofferenza interna. La rabbia provata verso la RA si è parzialmente spostata su , vissuta CP_1 CP_2 come alleata della madre contro di lui. si è assunta un ruolo non proprio, eccessivamente CP_2 responsabilizzata dal padre e investita dalla sua rabbia, ma eccessivamente responsabilizzata anche dalla madre che nelle sue fragilità ha fortemente promosso una intensa inversione di ruolo. , pertanto, è CP_2 rimasta triangolata in questa dinamica famigliare, assumendosi un compito che ha ecceduto le sue risorse interne, con emersione di sintomi di ansia e somatizzazione che hanno assunto una rilevanza clinica CO significativa. Anche ed hanno maturato vissuti fortemente negativi, percependo non solo la CP_3 conflittualità e la rabbia tra i genitori, esposte anche a comunicazioni poco filtrate da entrambi genitori, ma anche alle forti discussioni tra e il padre. Come spesso succede nei momenti di separazione conflittuale, CP_2 quando i IN percepiscono la fragilità delle figure genitoriali che non si riescono a porre come solidi contenitori perché troppo presi dalle loro questioni, vi è un forte investimento sulle relazioni fraterne dove si CO trova solidarietà e compartecipazione. Per ed pertanto, essere esposte alla conflittualità tra CP_3
e il padre nel post separazione, ha fatto da cassa di risonanza e ha amplificato il senso di paura e di CP_2 precarietà, soprattutto nella relazione con il padre, che hanno vissuto come irascibile e umorale. ed CP_2 CO reagiscono oggi con il rifiuto del paterno, mentre mostra una posizione più affaticata dal senso di CP_3 colpa perché riconosce il suo bisogno di accedere al padre. Di fatto tutti i IN hanno bisogno dell'accesso al padre, seppure mostrino forte rabbia e ambivalenza affettiva. Il sig MA lamenta la lontananza dai figli, ma fatica a promuovere in modo più attivo una ripresa di relazione.
La RA afferma l'importanza di preservare la relazione padre figli ma di fatto mostra istanze CP_1 preoccupate e tendenza alla passività. In questo scenario la mancata attivazione di una solida guida da parte dei Servizi Territoriali (seppure si comprenda la complessità anche sul piano delle responsabilità istituzionali) non ha fatto che amplificare il senso di disagio, impotenza e confusione emotiva di tutti i membri della famiglia.”
Più specificatamente la CTU ha precisato: “Di fatto entrambi i genitori hanno presentato limiti nelle capacità genitoriali. Occorre però delineare alcune debite differenze: la RA , seppure con le sue fragilità CP_1 personologiche, ha saputo adattarsi al ruolo di genitore, riconoscendo e rispondendo ai bisogni fisici e concreti dei figli. Ha altresì riconosciuto i bisogni emotivi, ma non è sempre stata in grado di rispondervi adeguatamente, mancando di una corretta mentalizzazione delle emozioni e colmando le proprie fragilità nella promozione di un rapporto simmetrico e di inversione di ruolo con la primogenita. Riconosce formalmente l'importanza della figura paterna, ma fatica a promuovere un vero accesso ai bambini perché passiva, spaventata, in questo momento molto concentrata sul bisogno di ritrovare un proprio equilibrio di vita. Il padre ha faticato ad adattarsi al ruolo di genitore. Ha contribuito a suo modo alla riposta ai bisogni fisici e concreti, ma ha faticato a riconoscere e rispondere ai bisogni emotivo affettivi differenziandoli per età. Come già pagina 12 di 24 approfondito non è riuscito ad accogliere le istanze autoaffermative di , ma, nel contempo, l'ha CP_2 eccessivamente responsabilizzata nel periodo postseparativo, riversando la propria rabbia su di lei, anche quella in realtà indirizzata alla RA vissuta come artefice del fallimento famigliare.” La CTU, alla CP_1 luce del grave quadro rappresentato e degli evidenziati elementi di pregiudizio per un corretto e sano percorso di crescita dei IN, presentando i genitori delle criticità tali da necessitare un sostegno e controllo per poter supportare i IN stessi ed aiutarli a crescere in modo equilibrato e sereno, ha quindi concluso in modo logico e condivisibile proponendo che: “Si conclude specificando che la coppia genitoriale non pare oggi in grado di gestire in modo condiviso le decisioni in merito alla crescita dei figli, mancando totalmente di comunicazione e capacità di negoziazione. Necessitano pertanto di una forte guida di un terzo istituzionale e di un progetto che preveda un accompagnamento alla ripresa di una relazione padre-figli. A tale fine si ritiene necessario che la residenza dei bambini torni legalmente in Italia. Sul piano invece del domicilio, si ritiene che la figura materna sia ad oggi quella maggiormente di riferimento affettivo per i bambini che dovrebbero rimanere da lei collocati.
In aggiunta si ritiene potenzialmente dannoso un ulteriore spostamento con rientro in Italia a breve termine, perché rischierebbe di destabilizzare ulteriormente i IN che in questi mesi hanno trovato un buon adattamento in Francia godendo della vicinanza affettiva e dell'aiuto pratico dei nonni, prezioso per loro ma anche per la stabilità della figura materna”.
Ha, quindi, suggerito la dott.ssa :” Tuttavia, la totale interruzione dei rapporti con il padre costituisce Per_1 per loro un fattore di rischio evolutivo. Si suggerisce pertanto che il Servizio di competenza attivi CON
URGENZA, anche in collaborazione con i servizi del luogo di domicilio dei IN, uno Spazio neutro pianificando almeno due incontri mensili da intensificarsi nei periodi delle festività scolastiche dei IN. Si può ipotizzare che tale progetto possa prevedere l'alternarsi ragionato di momenti di incontro in SN in Italia e momenti di incontri protetti in Francia. Deve altresì essere prospettata sulla base delle risposte dei IN una graduale apertura degli incontri con il padre, che potrebbero passare da uno SN propriamente definito a momenti esterni con monitoraggio di un educatore. Si ritiene fondamentale altresì che possano essere mantenuti gli spazi di videochiamata, NON in presenza dei nonni o della madre, lasciando pertanto un momento di dialogo privilegiato padrefigli. Si suggerisce una presa in carico della coppia genitoriale da parte del Servizio che potrà sopperire alla distanza geografica avvalendosi di colloqui da remoto. Infine, di suggerisce una presa in carico psicoterapeutica per la sigra che l'aiuti ad elaborare le sue fragilità personologiche;
una presa in carico CP_1 psicoterapeutico per il sig MA che potrà instaurarsi qualora l'esigenza della presa in carico al NOA venga meno;
il proseguo della presa in carico psicoterapeutica di e l'avvio di un sostegno psicologico per CP_2 CO ed che necessitano oggi di essere accompagnate nell'elaborazione dei vissuti negativi accumulati. CP_3
Si suggerisce che i Servizi rendicontino ogni max 2 mesi dello stato di avanzamento del nucleo e si suggerisce una riverifica della situazione tra 6/8 mesi massimo secondo le modalità che il Giudice riterrà più opportune”. pagina 13 di 24 RITENUTO di condividere integralmente le conclusioni della consulenza tecnica psicodiagnostica della dott.ssa
, essendo le stesse congruamente e pienamente riscontrate dagli approfonditi accertamenti Per_1 psicodiagnostici effettuati (sulle parti e sui IN) e dai colloqui svolti e risultando immuni da vizi logico motivazionali, avendo altresì il consulente tecnico d'ufficio provveduto a rispondere con assoluta chiarezza e compiutezza a tutti quesiti posti e alle varie osservazioni mosse dal CTP nominati dalle parti.
OSSERVATO pertanto, che, alla luce di quanto ampiamente evidenziato e motivato in perizia, in conformità
d'altronde all'accordo raggiunto tra le medesime parti che hanno apprezzabilmente aderito alle conclusioni della c.t.u. perlomeno in questa fase unitamente alla curatrice speciale in rappresentanza dei IN medesimi, appare necessario e nell'interesse dei IN, anche al fine di rendere più efficaci gli interventi che dovranno essere avviati in un efficiente lavoro di rete tenuto anche conto della distanza geografica, affidare i medesimi all'Ente terzo, il Comune di Cassina Cornaredo, dove la madre si è impegnata a riportare la residenza da
NC (Francia), spostata peraltro senza autorizzazione a Cornaredo nel luogo di residenza attuale del padre, luogo di loro originaria residenza. Tale regime ci si auspica possa – con un necessario efficiente lavoro di rete anche con i Servizi Sociali francesi e in stretta collaborazione con la curatrice speciale- aiutare le parti medesime ad assumere un ruolo genitoriale più sereno e consapevole implementandone le risorse, aiutandole a superare le contrapposizioni ancora esistenti e a supportare i IN nel delicato processo di crescita, e nello specifico aiutando i tre figli IN in un accesso più stabile e sereno con il padre, tenuto conto della ormai prossimo raggiungimento della maggiore età di;
OSSERVATO quindi che posto l'affido dei IN al CP_2
Comune di Cornaredo, i IN medesimi manterranno il collocamento prevalente presso la madre a NC
(Francia) dove quindi manterranno il domicilio, come da accordo delle parti medesime in udienza, non essendo opportuno, come evidenziato dalla CTU, al momento un rientro dei IN dalla Francia dove hanno creato un contesto al momento sereno stabile, fatta salva la possibilità per , una volta divenuta maggiorenne di CP_2 scegliere se riportare la residenza in Francia e mantenendo comunque la residenza della madre a NC, anche in tale caso come da accordo tra le parti.
RILEVATO come certamente, con l'accordo raggiunto, per lo meno a chiusura della presente fase presidenziale, aderendo alle conclusioni della perizia e impegnandosi a seguire le indicazioni che verranno date dai Servizi sociali dell'Ente affidatario, le parti hanno comunque mostrato degli spunti di collaborazione fattiva che potranno costituire un importante punto di partenza per ricostruire un ruolo genitoriale che è divenuto non più sereno in quanto invischiato in dinamiche conflittuali da superare, oltre che in vicende penali rilevanti, con l'apporto necessario degli operatori e terapeuti che li seguiranno (con anche colloqui da remoto), e poter altresì eventualmente riappropriarsi, uno di essi o entrambi, di una responsabilità genitoriale integra, creando il giusto e sereno ambiente nel quale far crescere in modo equilibrato e maturo i figli IN;
pagina 14 di 24 CONSIDERATO, altresì, che appare necessario impartire le indicazioni terapeutiche indicate dal CTU necessarie per ridurre il rischio di evoluzione psicopatologica dei IN ed utili a sostenere la genitorialità, come da disponibilità delle parti e meglio indicato di seguito;
OSSERVATO che appare necessario incaricare l'Ente affidatario di vigilare attentamente sul rispetto di quanto qui statuito con incarico di vigilanza e intervento;
RILEVATO infine, con riferimento all'aspetto economico, che può essere recepito l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 11 luglio 2023 sopra integralmente riportato e richiamato, del tutto equo e congruo sulla base dei documenti e dei dati offerti dalle parti;
visto l'art. 4 L. 898/70 e segg. Mod
PQM
alla luce della consulenza psicodiagnostica della c.t.u. e recependo anche l'accordo Persona_1 raggiunto dalle parti medesime all'udienza del 11 luglio 2023,
1) ORDINA, come anche da accordo delle parti e impegno della RA , l'immediato trasferimento della CP_1 residenza dalla Francia (NC) a Cornaredo dove attualmente vive il padre (Cornaredo via G. Mazzini n. 54) dei quattro figli IN, dando atto che la RA si è impegnata a provvedervi con richiesta da CP_1 inoltrare entro il 31 luglio 2023, salva la possibilità per una volta divenuta maggiorenne di decidere la CP_2 propria residenza e ferma la residenza della madre in Francia;
2) AFFIDA ex art. 333 c.c. i figli IN (nata il [...]), (nata il CP_2 COroparte_3 CO 28.05.2012), (nata il [...]) e (nato il [...]) al Comune di Cornaredo, in relazione al CP_5 luogo di residenza degli stessi (Cornaredo via Mazzini n. 54), con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei IN e disponendo che le decisioni di maggior interesse per i medesimi vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori e che gli eventuali relativi oneri economici siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
3) DISPONE che l'Ente Affidatario mantenga i IN domiciliati presso la madre a NC (Francia);
4) DISPONE che l'Ente Affidatario provveda a mantenere un'attenta presa in carico dei IN e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici ASST e con i Servizi francesi del luogo di domicilio, oltre che in stretta collaborazione con il Curatore speciale nominato, ciascuno per la parte di rispettiva competenza: - di continuare a regolamentare la frequentazione tra il padre e i CO tre figli IN e in Spazio Neutro e con modalità osservate, pianificando almeno due CP_3 CP_5 incontri al mese da intensificarsi nei periodi di festività scolastiche dei IN, anche prevedendo ove possibile momenti di incontri in SN in Italia e momenti di incontro protetti in Francia con l'ausilio dei locali Servizi
Sociali, con possibilità per l'Ente Affidatario di modificare la regolamentazione delle frequentazioni nel modo pagina 15 di 24 ritenuto più rispondente all'interesse dei IN e con progressivo e graduale eventuale ampliamento e/o liberalizzazione anche con solo educatore, sempre tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i IN e per i genitori e della situazione psicofisica dei IN medesimi e nel rispetto della loro volontà; i IN potranno sentire il padre in videochiamata ogni sera intorno alle 20,00, con impegno della madre ad avvisare, con congruo anticipo in caso di ritardo o impossibilità, prevedendo un'altra fascia oraria dove garantire la videochiamata che dovrà comunque avvenire non in presenza dei nonni o della madre, lasciando pertanto un momento di dialogo privilegiato padre-figli; - di avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico per i IN, predisponendo per CO ed un sostegno psicologico e garantendo la prosecuzione del percorso di avviato in CP_3 CP_2
Francia; - di avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità
(anche con colloqui da remoto) mirato all'implemento delle capacità genitoriali e alla maturazione di maggiore consapevolezza su di sé, sulle proprie dinamiche e sulla ricaduta che esse hanno sul benessere dei figli nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori che consenta loro di riflettere ed elaborare i nuclei problematici presenti in entrambi, eventualmente coordinando e monitorando i percorsi avviati autonomamente dalle parti medesime, con presa in carico efficiente del sig. MA presso il Noa, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei IN;
- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei IN, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i IN con relazione da trasmettere entro e non oltre il 15 novembre 2023;
5) PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei
Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
6) ORDINA sul consenso delle parti, che la RA trasmetta una relazione del dott. sul CP_1 Persona_2 percorso avviato con entro il 30 settembre 2023; CP_2
7) DISPONE, sull'accordo delle parti, che l'assegno unico in Italia (che dovrebbe essere intorno agli € 800 euro circa) venga percepito per intero dalla RA (con relativi arretrai che verranno poi erogati CP_1 dalla nuova domanda) con impegno di entrambe le parti a sottoscrivere immediatamente tutti i moduli e le richieste necessarie per ottenere l'assegno In Italia e con mantenimento dell'obbligo a carico del sig. MA di corrispondere l'importo di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli come attualmente vigente oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo, anche in un prospettiva che diventi CP_2 autonoma economicamente.
pagina 16 di 24 Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza di comparizione e trattazione per il 13 dicembre 2023, disponendo che l'udienza si svolgesse con il deposito di note di trattazione scritte ex art. 127 ter c.p.c.
A tale udienza, lette le relazioni dei SS e del curatore speciale, letta l'istanza congiunta di rinvio dell'udienza, il
Giudice istruttore assegnava un nuovo termine ai Servizi Sociali per il deposito di una relazione di aggiornamento con conferma degli incarichi vigenti e rinviava la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 16 maggio 2024 successivamente anch'essa rinviata – dopo istanza congiunta delle parti – all'udienza del 13 novembre 2024, disponendone la celebrazione come modalità di trattazione scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza cartolare del 13 novembre 2024, lette le relazioni depositate dai Servizi Sociali e le note di trattazione depositate dalle parti e dalla curatrice speciale, con richiesta di rinvio di sei mesi, il Giudice istruttore, con provvedimento in atti, richiamate e confermate integralmente le ordinanze emesse, conferiva nuova delega ai
Servizi Sociali, assegnando agli stessi nuovo termine per il deposito di una relazione di aggiornamento e procedendo anche alla liberalizzazione graduale degli incontri padre-figli sempre sotto la supervisione dell'Ente, rinviando la causa all'udienza del 07 maggio 2025.
A tale udienza, lette le note scritte delle parti e della curatrice speciale che davano atto che le parti medesime avevano trovato un accordo completo a definizione del procedimento, anche alla luce degli esiti degli accertamenti dei Servizi in atti, rinunciando a richiedere ulteriori termini anche ai sensi dell'art. 183 c.p.c., chiedendo fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte, il Giudice istruttore fissava udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da depositarsi entro il 03 luglio 2025.
In data 03 luglio 2025, lette le note di trattazione scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le precisazioni delle conclusioni congiunte delle parti con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Giudice con provvedimento in atti rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 09 luglio 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, non avendo peraltro neppure le parti avanzato istanze istruttorie e avendo, altresì, il Giudice esercitato i poteri d'ufficio istruttori, ammettendo CTU e conferendo specifici incarichi ai
Servizi Sociali.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, l'ampia attività istruttoria effettuata nel corso del giudizio anche per il tramite delle relazioni di aggiornamento periodicamente rese dai Servizi Sociali e
Specialistici, la relazione peritale sull'intero nucleo familiare, depositata dalla CTU, Dott.ssa , nonché Per_1
l'andamento della situazione familiare e degli interventi avviati unitamente alle ulteriori elementi di valutazione pagina 17 di 24 acquisiti anche per il tramite della Curatrice che si è ben spesa per rappresentare l'interesse dei IN, Pt_2 offrono al Collegio elementi di giudizio più che adeguati e completi per decidere sulle domande avanzate e anche in punto di responsabilità genitoriale nell'interesse dei IN. Non si è pertanto ritenuto necessario disporre l'ascolto giudiziale dei IN, condividendo il Collegio anche relativamente a tale aspetto le determinazioni rese in corso di causa dal G.I., ritenendosi difatti tale incombente non solo manifestamente superfluo alla luce delle univoche risultanze complessivamente acquisite ma anche inopportuno e pregiudizievole per l'interesse dei IN che sono già stata sentiti, oltre che in sede penale, più volte dagli operatori dei Servizi Sociali e dalla curatrice speciale, che ne ha ì raccolto le opinioni e i desideri, con una già manifestata stanchezza circa il coinvolgimento loro malgrado in una situazione familiare molto dolorosa e fonte di sofferenza, rischiando quindi una loro audizione di pregiudicare ulteriormente il loro equilibrio già precario.
L'accordo, poi, raggiunto in sede di chiusura della fase presidenziale unitamente alla curatrice e nuovamente il pieno e completo accordo a definizione del presente procedimento, rendono ancora più superfluo un eventuale ascolto degli stessi.
Anche in merito alle questioni economiche ritiene il Collegio che la documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio, le verbalizzazioni rese dalle parti, tutti gli ulteriori elementi acquisti, consenta al
Tribunale di poter assumere una motivata decisione e di operare una corretta valutazione delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, anche tenuto conto degli accordi sempre raggiunti dalle parti.
La domanda di divorzio
Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio a ZZ (Francia) in data Parte_1 CP_1
02 ottobre 2010 (successivamente iscritto presso gli Atti dello Stato civile del Comune di Torino, Anno 2010; atto n. 394; parte II;
serie C).
Dalla loro unione sono nati i figli (in data 16.09.2005), (in data CP_2 COroparte_3 CO 28.05.2012), (in data 09.02.2014) E (in data 04.02.2019). CP_5
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale del 24.05.2021, omologato con decreto del Tribunale di
Milano n. 11835/2021 del 25.06.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art, 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La responsabilità genitoriale pagina 18 di 24 Le parti sono genitori di (in data 16.09.2005), (in data 28.05.2012), CP_2 COroparte_3 CO (in data 09.02.2014) E (in data 04.02.2019). CP_5
Nulla deve disporsi sulla responsabilità genitoriale per quanto riguarda essendo la stessa diventata CP_2 maggiorenne, nelle more del procedimento.
Relativamente alla responsabilità genitoriale sui quattro figli ancora IN e sull'assetto maggiormente rispondente al loro interesse, i genitori, all'esito di un lungo ed articolato procedimento in cui è stata espletata anche una CTU, tenuto conto del deciso miglioramento della situazione del nucleo con una normalizzazione dei rapporti tra le parti e la riapertura di un canale di comunicazione sereno e aperto ed una buona relazione tra il padre ed i figli da tempo ripresa, hanno trovato un'intesa complessiva presentando conclusioni congiunte in punto di regime di affido condiviso, collocamento presso la residenza materna e modalità di frequentazione padre-figli e mantenimento, intesa che è stata riscontrata positivamente anche dalla Curatrice Speciale che vi ha aderito chiedendo, insieme alle parti, al Tribunale di ratificarla integralmente.
Gli stessi Servizi Sociali, dopo aver mantenuto un'efficace presa in carico e aver avviato e monitorato interventi e supporti, dopo colloqui ed accertamenti, hanno ritenuto che l'affido all'ente, peraltro mantenuto per un considerevole lasso temporale, sia allo stato una misura non più necessaria oltre che difficoltosa, considerato anche che i IN vivono di fatto con la madre in Francia e tutte le parti sono concordi nell'autorizzazione al loro trasferimento definitivo.
La presente vicenda familiare, all'inizio del presente giudizio, appariva in tutta la sua gravità e precarietà anche per i risvolti penali che li avevano coinvolti e per la decisione assunta della madre, non condivisa con il padre, di trasferirsi con i figli in Francia. Invero le parti già in sede di udienza presidenziale mostravano un serio impegno ed un senso di responsabilità verso i figli raggiungendo un accordo nelle more delle operazioni peritali che contestualmente venivano disposte;
anche successivamente, in sede di discussione della perizia e chiusura della fase presidenziale, le stesse raggiungevano apprezzabilmente un nuovo e completo accordo, che appariva sin da subito un primo passo positivo verso la costruzione di un progetto genitoriale che in quel momento era venuto meno, con l'impossibilità di una condivisione della responsabilità genitoriale e la disposizione dell'affido dei IN all'Ente.
Grazie, quindi, ad un lavoro sinergico degli operatori sociali dell'Ente e all'importante impegno profuso dalla curatrice speciale sempre in stretto coordinamento con l'Ente medesimo e con i genitori, i quali anche loro si sono messi in discussione seguendo le indicazioni e aderendo agli interventi messi in campo, questi genitori, pur al netto di alcune criticità e difficoltà ancora esistenti, hanno saputo aprire un dialogo costruttivo e sereno nell'interesse dei figli e riacquistare nel tempo un ruolo genitoriale responsabile e maturo, rafforzando quelle competenze genitoriali che erano state fortemente limitate (sia pure in modo differente per le parti), aprendo verso una collaborazione e dimostrando di essere in grado di assumere decisioni comuni nell'interesse dei figli, pagina 19 di 24 che poi in effetti ha portato al raggiungimento di un nuovo e completo accodo in sede di conclusioni finali congiunte
Segnatamente nell'ultima relazione dei Servizi Sociali – depositata in data 17 aprile 2025 – è stato in effetti rilevato nel rapporto tra le parti un “clima familiare disteso e sereno, rispetto alle dinamiche di incomunicabilità presenti fino al mese di novembre (…); con toni gentili e non più caratterizzati da aggressività”. Anche i IN risultano essersi integrati con positività nel contesto francese, gli incontri con il padre in Spazio Neutro sono risultati tutti positivi e vi sono state riscontrate difficoltà né durante gli incontri avvenuti in Italia né in quelli svolti in Francia, sotto la supervisione dei Servizi Sociali francesi, ed anche le videochiamate tra il padre e i IN si sono svolte tutte regolarmente e positivamente.
In più punti, peraltro anche nelle conclusioni della CTU sopra riportate, era da sempre emerso un inserimento dei figli del tutto positivo nel contesto francese, nel quale si erano favorevolmente ambientati anche con buoni riferimenti amicali, familiari, sociali e scolatici, ritenendo tutti i professionisti che hanno seguito il nucleo e i IN del tutto inopportuno un eventuale loro sradicamento e anzi favorevole un loro trasferimento a questo punto definitivo in Francia con la madre.
L'accordo sul punto di tutte le parti e anche del padre, che si è reso conto che tale assetto corrisponde ai concreti bisogni, alle effettive esigenze ed ai desideri dei figli IN, costituisce un importante elemento da valorizzare di un quadro che si è decisamente normalizzato e che ha portato questi genitori a convergere e a mantenere il focus esclusivamente sugli interessi dei figli IN. La scelta, peraltro, di richiedere l'affido condiviso, nonostante la distanza delle parti, può in effetti garantire una effettiva partecipazione del padre alle decisioni rilevanti dei figli, in un'ottica di responsabilizzazione e anche per evitare il rischio, tenuto conto della sua
“ricomparsa” positiva nel mondo dei figli dopo un periodo di grossa difficoltà, che venga marginalizzato o si autoescluda. Le parti dovranno, comunque, mantenere sempre una viva, serena e attiva collaborazione e condivisione nelle scelte comuni riguardanti i figli, superando eventuali difficoltà dovute alla distanza, soprattutto con riferimento alla frequentazione dei figli, sapendo cogliere eventuali disagi o stanchezze dei figli, onde evitare nuovi interventi giudiziari che a questo punto saranno però di competenza giurisdizionale dell'A.G. francese.
Alla luce, pertanto, di tutte le risultanze acquisite, valutati gli esiti degli accertamenti e degli interventi, in adesione alle conclusioni congiunte delle parti e della stessa curatrice speciale in rappresentanza dei IN medesimi, ritiene il Collegio, di poter revocare l'affido all'Ente, statuito con provvedimento del 11 luglio 2023 e disporre l'affido condiviso dei figli IN ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso la madre, che, pur con tutte le fragilità individuate, è sempre risultata essere una figura genitoriale di riferimento in grado di accudire i figli e rispondere ai loro bisogni.
pagina 20 di 24 Può, quindi, essere autorizzato il trasferimento dei IN in Francia presso l'abitazione materna, dove i IN si sono positivamente ambientati e che costituisce un contesto ambientale del tutto favorevole.
In merito alle frequentazioni padre-figli il Collegio ritiene di poter parimenti recepire l'accordo raggiunto dalle parti, con una liberalizzazione delle visite stesse, peraltro con inserimento graduale del pernottamento, secondo quindi le modalità meglio definite nell'accordo e ratificate in dispositivo, tenuto conto dell'interesse psico-fisico dei IN. Le parti dovranno poi rispettare i tempi dei IN e saper assecondare le loro richieste e esigenze, raggiungendo se del caso ulteriori accordi nel rispetto della loro volontà, tenuto anche conto delle difficoltà a volte emerse conseguenti alla stanchezza patita dai IN in relazione ai viaggi Italia-Francia che gli stessi devono effettuare per incontrare il padre.
Il Collegio, proprio alla luce della storia pregressa di questo nucleo e tenuto conto dell'importante ruolo assunto dal coordinamento dei Servizi del Comune di Cornaredo con i Servizi francesi, che sono intervenuti, rimette alle parti di rivolgersi nuovamente ai Servizi Sociali francesi, che già hanno seguito il nucleo e hanno offerto un più che adeguato supporto, su richiesta dei Servizi Sociali italiani, al fine appunto di richiedere il mantenimento di un'attività di monitoraggio, vigilanza e anche di eventuale intervento a tutela dei IN.
Si provvede come in dispositivo.
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei soli figli IN, evidentemente ritenendo le parti concordemente che che ha concluso il percorso scolastico, sia CP_2 autonoma, alla luce dei dati reddituali e delle rispettive situazioni lavorative, abitative e patrimoniali come emergenti e delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene il Collegio di poter recepire integralmente il contenuto delle conclusioni congiunte presentate. Il complessivo accordo economico di cui alle conclusioni delle parti non presenta pertanto profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, risultando altresì equo e congruo rispetto a tutti i dati emersi ed allo stato esistenti. Ciò con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza. Si provvede pertanto in dispositivo in conformità a quanto all'accordo delle parti.
Le spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto del tenore della presente decisione e del comportamento delle parti che hanno nel corso del procedimento raggiunto vari accordi e da ultimo presentato conclusioni congiunte, vanno compensate integralmente come da accordo delle parti medesime.
Le spese della CTU e della Curatrice Speciale pagina 21 di 24 Le spese della CTU, chiesta dalle parti ed utile e necessaria per entrambe, devono essere definitivamente poste a carico delle parti in via solidale e vengono in questa sede liquidate come in dispositivo, sulla base della richiesta depositata in atti dalla dott.ssa solo in data 21 luglio 2025, tenuto conto che, nel caso di specie, la Per_1 consulenza ha svolto indagini sulle due figure genitoriali e su quattro IN x 6) ed è stata altresì estesa Num_1 ad altre figure di riferimento, avendo il consulente dovuto provvedere ad una indagine particolare complessa, con numerose sedute di osservazione e colloqui clinici individuali, con conseguente raddoppio del compenso per effetto della maggiorazione di cui all'art. 52 d.P.R. 115/2002 alla somma finale pari a € 4.654,32, detratto il CP_ fondo spese, oltre € 562, a titolo di spese per l'approfondimento psicodiagnostico sui signori MA e da parte della dott.ssa come da documentazione in atti. CP_6
Il Tribunale provvederà poi con separato provvedimento a liquidare, altresì, anche il compenso in favore della
Curatrice Speciale nominata Avvocato LAURA MARIA PIETRASANTA che dovrà essere posto a carico dell'Erario ex art. 133 DPR 115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio dei IN (come da delibera in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, IN
ACCOGLIMENTO INTEGRALE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI E DELLA CURATRICE SPECIALE, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e a ZZ (Francia) Parte_1 CP_1 in data 02 ottobre 2010 con rito civile (successivamente iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di
Torino, Anno 2010; atto n. 394; parte II;
serie C);
2) provvede con riferimento alla figlia (nata il [...]), divenuta nelle more maggiorenne;
CP_7 CP_2
3) REVOCA L'AFFIDO all' di Cornaredo dei figli ancora IN e, per l'effetto, CP_8
4) DISPONE, anche sull'accordo delle parti e della curatrice speciale, l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei CO E (in COroparte_3 Persona_3 CP_5 data 04.02.2019), con loro collocamento prevalente presso la madre;
5) AUTORIZZA, anche sull'accordo delle parti e della curatrice speciale, il trasferimento della residenza dei figli CO IN e in Francia presso l'abitazione materna;
COroparte_3 CP_5
6) DISPONE, anche sull'accordo delle parti e della curatrice speciale, che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le modalità qui di seguito riportate:
- a partire dalla data di emissione della sentenza e sino al mese di settembre 2025, il padre si recherà in Francia e potrà trascorrere con i figli un'intera giornata pagina 22 di 24 - preferibilmente individuata nel giorno di sabato, e per due volte al mese - a partire dalle ore 10:00 e fino alle ore 19:00 della stessa giornata. Tali giornate verranno preventivamente comunicate alla madre con almeno un mese di anticipo;
- a partire da ottobre 2025 il padre si recherà in Francia e trascorrerà con gli stessi due fine settimana in un mese (il primo o il terzo del mese), a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore
18:00 della domenica. Il trasporto dei figli sarà a carico del padre.
- a partire dalle vacanze di Natale 2025: i bambini potranno trascorrere con il padre una settimana consecutiva anche in Italia. Per quanto riguarda il Natale 2025 si individua fin d'ora la seconda settimana di vacanze sino al 4 gennaio, e successivamente si seguirà il principio dell'alternanza in base al calendario scolastico francese. Anche in questo caso il trasporto dei ragazzi sarà curato dal padre.
- a partire dal 2026 i bambini potranno trascorrere con il padre una settimana anche durante le vacanze di
Pasqua, secondo il calendario scolastico francese, quindici giorni consecutivi durante l'estate nel mese di agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti nel rispetto della volontà dei IN e delle loro condizioni psicoemotive e compatibilmente alle loro esigenze e bisogni.
7) REVOCA gli incarichi ai Servizi Sociali del Comune di Cornaredo, invitando le parti, in quanto funzionale ad un percorso di crescita sano ed equilibrato dei IN, a rivolgersi ai Servizi Sociali RA (in relazione al luogo di residenza materna), già intervenuti su richiesta dei Servizi del Comune di Cornaredo, affinché proseguano in un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare e sui IN e possano offrire, in caso di necessità, un adeguato supporto per i IN e per i genitori stessi, soprattutto con riferimento alle frequentazioni paterne;
8) PONE, anche su accordo delle parti e della curatrice speciale, a carico del Sig. l'obbligo di Parte_1 contribuire, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, al mantenimento dei figli CO IN , e mediante versamento a entro il 10 di COroparte_3 CP_5 CP_1 ogni mese dell'importo mensile di € 600,00 (euro 200,00 per figlio), alle coordinate bancarie già conosciute, somma aggiornata annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di
Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre
2017, qui richiamate.
9) DÀ ATTO che le parti hanno concordato di nulla stabilire per il mantenimento della sig.ra ; CP_1
10) COMPENSA tra le parti le spese di lite come da accordo.
11) LIQUIDA al C.T.U dr.ssa , l'importo di Euro 4.654,32 per compenso oltre oneri di Persona_1 legge, da cui detrarre il fondo spese a titolo di acconto già versato dalle parti, nonché ulteriori € 562 oltre oneri pagina 23 di 24 di legge a titolo di spese per l'approfondimento psicodiagnostico sui signori MA e della dott.ssa CP_1 CP_6 che PONE definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, in via solidale;
12) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Pres. Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura MA
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura MA Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo il giorno 03 maggio 2022 e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv. Rosalia Rotondaro e Antonia Vetro, con studio in Milano, Corso di Porta
Romana n. 51, ove è stato eletto domicilio, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nata a [...] in data [...] Cod. Fisc. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv. Silvia Marin e Anna Maria Ghigna, con studio in Pavia, Corso Mazzini n. 2/B, ove è stato eletto domicilio, come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
E
(nata il [...] ormai maggiorenne), CP_2 COroparte_3
(nata il [...]), (nata il [...]) e (nato il [...]) CP_4 CP_5
pagina 1 di 24 rappresentati dalla CURATRICE SPECIALE, Avv. Laura Maria Pietrasanta nominata con provvedimento del 23 maggio 2023 e costituitasi con memoria di costituzione del 12 giugno 2023.
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: IO EN
FOGLIO DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI E DELLA CURATRICE SPECIALE:
“1.- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori MA e in data 02 ottobre 2010 a CP_1
ZZ;
2.- Quanto al regime di affidamento e al diritto di visita ai figli IN: CO
- affidare i figli IN e ad entrambi i genitori, con collocazione COroparte_3 CP_5 prevalente degli stessi presso la madre;
CO
- autorizzare il trasferimento della residenza dei figli IN e in COroparte_3 CP_5
Francia presso l'abitazione materna;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le modalità che qui di seguito si vanno a riportare:
- a partire dalla data di emissione della sentenza e sino al mese di settembre 2025, il padre si recherà in Francia e potrà trascorrere con i figli un'intera giornata
- preferibilmente individuata nel giorno di sabato, e per due volte al mese - a partire dalle ore 10:00 e fino alle ore 19:00 della stessa giornata. Tali giornate verranno preventivamente comunicate alla madre con almeno un mese di anticipo;
- a partire da ottobre 2025 il padre si recherà in Francia e trascorrerà con gli stessi due fine settimana in un mese (il primo o il terzo del mese), a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore
18:00 della domenica. Il trasporto dei figli sarà a carico del padre.
- a partire dalle vacanze di Natale 2025: i bambini potranno trascorrere con il padre una settimana consecutiva anche in Italia. Per quanto riguarda il Natale 2025 si individua fin d'ora la seconda settimana di vacanze sino al 4 gennaio, e successivamente si seguirà il principio dell'alternanza in base al calendario scolastico francese. Anche in questo caso il trasporto dei ragazzi sarà curato dal padre.
- a partire dal 2026 i bambini potranno trascorrere con il padre una settimana anche durante le vacanze di
Pasqua, secondo il calendario scolastico francese, quindici giorni consecutivi durante l'estate nel mese di agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
3. Quanto all'aspetto economico: pagina 2 di 24 - nulla stabilire per il mantenimento della sig.ra ; CP_1
- il padre sig. verserà alla RA , a titolo di contributo al mantenimento dei figli IN Parte_1 CP_1 un assegno mensile di euro 600,00 (euro 200,00 per figlio) entro il 10 di ogni mese, e alle coordinate bancarie già conosciute. Detta somma sarà aggiornata annualmente secondo gli indici Istat;
- Le spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Milano, a cui si fa espresso richiamo, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 %;
- ordinare all' Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emittenda sentenza di divorzio;
- Emettere ogni altro provvedimento conseguenziale;
- Spese legali compensate.”
*********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali e gli ulteriori provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 03 maggio 2022, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio a ZZ (Francia) in data 02 ottobre 2010 con rito civile (dati trascrizione del Comune di
Torino: Anno 2010; atto n. 394; parte II;
serie C) con , dalla cui unione sono nati i figli CP_1 CP_2 CO (in data 16.09.2005, all'epoca del ricorso minorenne), (in data 28.05.2012), COroparte_3
(in data 09.02.2014) E (in data 04.02.2019), separati consensualmente con verbale del 24.05.2021, CP_5 omologata con decreto del Tribunale di Milano n. 11835/2021 del 25.06.2021, chiedeva allo scrivente Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi;
chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso dei figli IN con loro prevalente collocamento presso la madre, frequentazioni padre/figli con modalità meglio descritte in ricorso, nonché porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro 600,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
Con memoria difensiva del 22.07.2022 ritualmente depositata, , previa adesione allo pronuncia CP_1 sullo status divorzile, chiedeva l'autorizzazione a trasferirsi in Francia con i IN e con conseguente affidamento super esclusivo dei figli IN, con collocamento prevalente presso la stessa e che le frequentazioni con i figli venissero regolamentata dal Tribunale, prevedendo nel caso CTU sulle capacità genitoriali delle parti;
infine, chiedeva, a titolo di contributo al mantenimento dei IN, l'importo mensile di euro € 1.200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 07 settembre 2022, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente e separatamente le stesse, le cui dichiarazioni sono da intendersi qui richiamate;
avendo le parti un raggiunto un accordo provvisorio, si riservava.
pagina 3 di 24 A scioglimento della riserva assunta pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa del procedimento principale e dei due subprocedimenti promossi ex art. 709 ter c.p.c. rispettivamente da e da Parte_1 CP_1
SENTITE personalmente le parti personalmente le parti e i rispettivi difensori all'udienza del 7 settembre 2022, all'esito della quale, dopo ampia discussione, hanno concordemente insistito per l'ammissione di una consulenza psicodiagnostica come chiesta in atti, raggiungendo apprezzabilmente, nell'interesse dei IN, impregiudicate le rispettive domande, nelle more delle operazioni peritali il seguente accordo provvisorio così come verbalizzato:
“1) Mantenimento, in via provvisoria, a Vence, del domicilio dei IN unitamente alla madre, presso la casa dei nonni materni messa a disposizione dagli stessi, con la ripresa della frequentazione del padre con i figli IN con il necessario immediato intervento dei Servizi Sociali competenti territorialmente in ordine al luogo di residenza anagrafica dei IN (Cornaredo), che il Tribunale dovrà incaricare, secondo tempi e modalità compatibili con l'interesse dei IN, nel rispetto della loro volontà e delle loro esigenze, con modalità inizialmente osservate e protette in Spazio Neutro;
2) Le parti concordano che, in attesa della presa in carico dei Servizi e dei loro interventi, il padre possa sentire i quattro figli IN con videochiamate ogni giorno nella fascia oraria dalle 20 alle 21; 3) Il signor MA CO presta il consenso all'iscrizione e alla frequenza scolastica di e presso gli istituti scolastici CP_3 CP_5 che attualmente stanno già frequentando a Vence in Francia.
4) Il signor MA si impegna a versare alla moglie per il mantenimento dei 4 figli IN, dal mese di settembre 2022, la somma € 600, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versare alla RA con bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Milano.
5) La RA si impegna a portare i figli IN a Cornaredo per le visite protette con il padre secondo le CP_1 indicazioni dei Servizi Sociali e a seguire le ulteriori indicazioni in ordine agli interventi a tutela ei IN che verranno attuati dagli stessi Servizi, anche per il tramite dei Servizi Specialistici (UONPIA in particolare per
).” CP_2
Le parti e i difensori chiedono pertanto che il Presidente FF, mantenute invariate le statuizioni della separazione consensuale in essere in punto di responsabilità genitoriale, adotti in via istruttoria e temporanea i provvedimenti provvisori recependo l'accordo sopra raggiuto, conferendo incarico al CTU, con delega ai
Servizi Sociali di presa in carico del nucleo, regolamentazione dei tempi di frequentazione del padre con i IN, con modalità protette e con il controllo e la regolamentazione delle videochiamate del padre con i figli nonché per l'avvio di tutti gli interventi opportuni e necessari nell'interesse dei IN.” pagina 4 di 24 OSSERVATO come il grave quadro emerso della situazione familiare con l'interruzione al momento dei rapporti tra il padre e i quattro figli IN, le denunce presentate reciprocamente e nello specifico i gravi comportamenti denunciati dalla madre circa agiti violenti e vessatori commessi dal padre, anche in stato di alterazione alcolica, in danno dei figli IN, per cui gli stessi sono stati già sentiti in audizione protetta il 1 giugno 2022 dalla Polizia Giudiziaria delegata dalla Procura presso il Tribunale di Milano che ha già emesso in data 4 agosto 2022 avviso ex art. 415 bis c.p.c. nei confronti del sig. per il reato di cui agli Parte_1 artt. 94, 572 C.P. in danno dei 4 figli, il trasferimento operato il 17 giugno 2022 dalla madre unitamente ai figli a Vence (ZZ- Francia) presso la casa dei propri genitori dove attualmente i quattro figli IN risultano vivere e frequentare istituti scolatici, con la domanda della RA di autorizzazione definitiva di CP_1 trasferimento dei figli a Vence, in un grave clima come emerso di assoluta incomunicabilità da tempo tra le parti e assenza di qualsivoglia concreta ed effettiva condivisione delle decisioni riguardanti i figli, con altresì una accertata situazione di grave disagio e malessere soprattutto per che risulta in carico presso il CP_2
Dipartimento di salute mentale dell'Ospedale di Rho (con diagnosi di disturbo ansioso depressivo F 41.9 e CO prescrizione di Zoloft 50 mg) e anche per gli altri figli ( ha 8 anni e soffre a volte di enuresi notturna), rendano necessario disporre sin d'ora un approfondimento peritale a mezzo consulenza tecnica psicodiagnostica
- come chiesto da entrambe le parti - al fine di valutare la capacità genitoriale dei coniugi, i rapporti tra i genitori e i figli IN e al fine di acquisire tutti gli elementi necessari e utili per assumere le determinazioni in ordine al richiesto trasferimento e in punto di responsabilità genitoriale;
RITENUTO che, nelle more delle operazioni peritali, debba essere data ampia e precisa delega - in conformità alle stesse richieste delle parti - ai Servizi Sociali del Comune di Cornaredo (in relazione al luogo di residenza anagrafica dei IN) in collaborazione con i Servizi Specialistici di prendere immediatamente in carico la situazione del nucleo familiare e dei IN, provvedendo, anche in coordinamento con il CTU, a ripristinare la relazione tra il padre e i figli, ove sussistano le condizioni e nel rispetto della volontà e delle esigenze dei IN medesimi, con tutti gli opportuni e necessari interventi, inizialmente in Spazio Neutro, controllando anche la regolarità e serenità delle videochiamate ove ripristinate nonché ad avviare eventualmente tutti gli interventi necessari o opportuni di supporto per i IN e per i genitori;
RITENUTO che parimenti, in attesa del completamento degli accertamenti peritali e in attesa dei necessari elementi che dovranno essere forniti anche per valutare quale e dove possa essere il migliore collocamento dei IN, debba essere altresì recepito l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti, in un gesto di autentica e significativa responsabilità, nell'interesse dei IN, mantenendo al momento il loro domicilio a Vence dove si trovano attualmente e dove hanno già cominciato la scuola cui il papà ha prestato il consenso e recependo le ulteriori condizioni anche dal punto di vista economico oltre che con riferimento all'impegno assunto dalla pagina 5 di 24 madre di portare i IN a Cornaredo secondo i tempi e le indicazioni dei Servizi Sociali per la frequentazione con il padre e per tutti gli interventi e accertamenti che verranno disposti;
PQM
Dato atto, viste le richieste delle parti e l'accordo delle parti sopra esteso,
IN VIA PROVVISORIA E ISTRUTTORIA
1) DISPONE CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare e sui IN per le finalità sopra indicate e nomina quale consulente tecnico di ufficio dott.ssa , nota all'ufficio, formulando sin d'ora il Persona_1 seguente quesito da sottoporre al consulente tecnico:
“Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata la documentazione, sentite le parti e i IN , nata a [...] il [...], , nata a [...] il [...], nata a [...] il COroparte_3
9 febbraio 2014 e nato a [...] il [...], nelle forme ritenute più opportune con specifica CP_5 delega all'ascolto, previa informazione circa le finalità dell'audizione e sempre che ciò non sia di pregiudizio in relazione all'età e alla situazione personale dei IN (Cass. civ. sez. I sentenza 15 maggio 2013 n. 11687,
Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 marzo 2014 n. 5097), sentite eventuali altre figure significative di riferimento per i IN o con le quali i IN abbiano abitudini di vita (tra cui i nonni materni), esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito - eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità- e segnalando all'AG con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali,
1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità;
3) quali siano le condizioni psichiche dei IN, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del suo stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui è portatrice;
4) quali siano le caratteristiche del legame tra i IN e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali;
pagina 6 di 24 5) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per i IN uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
6) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
7) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore;
8) indichi quale la migliore modalità di collocamento dei IN anche tenendo conto della domanda di trasferimento definitivo dei IN a Vence (ZZ) ove attualmente si trovano a vivere avanzata dalla madre;
9) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi dei IN, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance;
10) fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili.
11) Autorizza il CTU ad eventualmente diversamente regolamentare, nel corso delle operazioni peritali, in stretto coordinamento con i Servizi Sociali di Cornaredo qui delegati, le modalità e i tempi di frequentazione tra i genitori e i figli attualmente disposti rispetto a quanto nel corso delle operazioni verrà attuato;
2) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Cornaredo (in relazione al luogo di residenza anagrafica dei IN) in collaborazione con i Servizi Specialistici, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, procedano ad un'immediata ed urgente presa in carico del nucleo familiare e dei IN, provvedendo: - a ripristinare - ove ve ne siano le condizioni, nel rispetto delle condizioni psicoemotive dei IN e della loro volontà e avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari per favorire un accesso sereno alla figura paterna, con le previe opportune valutazioni – la relazione tra il padre ed i figli IN, inizialmente in Spazio
Neutro, controllando anche la regolarità e serenità delle videochiamate ove ripristinate, nel modo ritenuto più rispondente all'interesse deli IN e con progressivo e graduale ampliamento e/o liberalizzazione, in stretto coordinamento con il CTU, tenuto conto delle emergenze e della situazione psicofisica dei IN;
- ad avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per i IN, in specie per (con la prosecuzione del percorso avviato presso il Dipartimento di Salute mentale di Rho CP_2 ovvero con altri percorsi) ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché eventuali interventi necessari o anche solo opportuni di supporto per i genitori, con una presa in carico del sig. MA presso il Servizio Noa al fine di accertare l'eventuale uso/abuso di sostanze alcoliche e, in caso positivo, avviando un serio percorso di recupero;
- a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei pagina 7 di 24 IN, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i IN, con relazione da far pervenire entro il 31 gennaio 2023;
3) RECEPISCE, nelle more delle operazioni peritali e in attesa degli esiti, l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti all'udienza del 7 settembre 2022 sopra riportato da intendersi qui integralmente richiamato;
4) DISPONE che il CTU presti il proprio giuramento in forma telematica, secondo il modello in uso, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente almeno quindici giorni prima della data di seguito indicata;
5) DISPONE che la cancelleria abiliti il CTU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
6) RINVIA la causa all'udienza del 29 SETTEMBRE 2022 davanti al Pres. rel. per il conferimento dell'incarico e per il giuramento del CTU, disponendo che l'udienza si svolga secondo le modalità previste dall' art. 221 c. 4 e
8 L 77/2020 come succ. pror. (da ultimo con l'art. 16 DL 228721) e quindi con contraddittorio unicamente scritto, mediante il deposito telematico di note ad opera dei difensori;
7) ASSEGNA a tal fine alle parti termine sino al 26 settembre 2022 ore 10,00 per il deposito telematico di sintetiche note scritte, con eventuale nomina dei CTP.
Dopo aver conferito incarico alla CTU dott.ssa con assegnazione dei termini per il deposito della Per_1 prima stesura della perizia, per le osservazioni dei CTP e per il deposito della stesura definitiva, il Presidente rinviava all'udienza presidenziale in prosecuzione del 31 gennaio 2023 per la discussione della perizia.
A tale udienza, non avendo né il CTU né i Servizi Sociali depositato alcunché, il Presidente f.f. rinviava la causa per i medesimi incombenti al 23 maggio 2023, disponendo che i Servizi Sociali del Comune di Cornaredo attuassero con urgenza ed efficacia tutte le deleghe disposte e dessero avvio agli incarichi ai medesimi conferiti con il provvedimento presidenziale.
All'udienza del 23 maggio 2023 il Presidente f.f., letti ed esaminati gli atti i documenti di causa e in particolare la consulenza tecnica psicodiagnostica della dott.ssa , procedeva alla discussione di tale CTU;
all'esito, Per_1 si rilevava la complessità e gravità del quadro familiare come emergente dalle conclusioni della CTU stessa.
Conseguentemente, il Presidente f.f. nominava curatrice speciale dei IN l'Avv. Laura Maria Pietrasanta, assegnandole un termine per la costituzione e rinviava la causa all'udienza dell'11.07.2023.
All'udienza dell'11.07.2023, dopo aver sentito ampiamente le parti con i difensori, le quali aderivano alle conclusioni della CTU ed essendo disponibili a raggiungere un accordo provvisorio per la chiusura della fase presidenziale, il Presidente f.f. si riservava.
A scioglimento della riserva assunta pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“Richiamata integralmente l'ordinanza presidenziale del 07 settembre 2022;
LETTA, quindi, la relazione di consulenza tecnica della CTU dott.ssa depositata in data 15 Persona_1 maggio 2023 (dopo autorizzata proroga del termine per il deposito); pagina 8 di 24 SENTITE nuovamente le parti e i loro difensori, all'udienza di discussione della perizia del 23 maggio 2023, dove il Presidente F.F., all'esito, nominava curatore speciale dei IN l'avv. Laura Maria Pietrasanta assegnando alla stessa termine per costituirsi e rinviando l'udienza al giorno 11 luglio 2023;
RILEVATO che all'udienza così fissata del 11 luglio 2023, dopo ampia discussione e dove aver verbalizzato le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, quest'ultima con il difensore e l'avvocato Vetro dopo aver sentito il signor MA e in rappresentanza dello stesso, alla luce della CTU e aderendo alle conclusioni della stessa nell'interesse dei IN, dichiaravano di essere disponibili a raggiungere un accordo provvisorio a chiusura della fase presidenziale nei seguenti termini:
Previo trasferimento della residenza dalla Francia (NC) a Cornaredo dove attualmente vive il padre
(Cornaredo via G. Mazzini n. 54) dei quattro figli IN cui si impegna la RA a provvedere CP_1 con immediatezza con richiesta da inoltrare entro il 31 luglio 2023, salva la possibilità per una volta CP_2 divenuta maggiorenne di decidere la propria residenza;
- Disporre l'affido dei IN all'Ente- Comune di Cornaredo con mantenimento del collocamento degli stessi presso la madre con domicilio dei IN medesimi che rimarrà allo stato a NC (Francia), mentre la madre potrà mantenere la residenza in Francia;
- Prosecuzione delle frequentazioni dei tre figli IN con il padre, in Spazio neutro a cura dei Servizi Sociali di
Cornaredo che si coordineranno anche con i Servizi Sociali francesi, in una prospettiva eventuale di ampliamento e/o di liberalizzazione, sempre tenuto conto degli esiti degli accertamenti e dei percorsi avviati, compatibilmente con le condizioni psicofisiche dei IN e nel rispetto della loro volontà, rimettendo ai Servizi di valutare tempi, modalità e luoghi degli incontri;
- Delega da conferire da parte del Tribunale ai Servizi Sociali e Specialistici di avviare tutti gli interventi di supporto ai IN e alle parti come indicati e suggeriti in CTU, con attività di stretta vigilanza e monitoraggio e con richiesta di trasmissione di una relazione di aggiornamento entro il termine che verrà assegnato dal
Tribunale;
-Assegno unico in Italia (che dovrebbe essere intorno agli € 800 euro circa) percepito per intero dalla RA
(con relativi arretrai che verranno poi erogati dalla nuova domanda) con impegno di entrambe le CP_1 parti a sottoscrivere immediatamente tutti i moduli e le richieste necessarie per ottenere l'assegno In Italia;
- Mantenimento dell'obbligo a carico del sig. MA di corrispondere l'importo di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli come attualmente vigente oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo, anche in un prospettiva che diventi autonoma economicamente.” CP_2
- L'avv. Ghigna si impegna entro il 30 settembre 2023 a depositare su PCT tutti i documenti indicati durante l'udienza nonché la relazione che dovrà acquisire dal dott. sulla presa in carico di Persona_2 CP_2 stante il consenso delle parti. Le parti ed il curatore speciale, pertanto, chiedono che il Tribunale decida con pagina 9 di 24 ordinanza presidenziale in conformità all'accordo oggi raggiunto alla luce della CTU fatta e salve le inziali domande formulate sulla base dell'esito del completamento degli accertamenti disposti.
La RA e il sig MA per il tramite dell'avvocato Vetro si impegnano a seguire le indicazioni e CP_1 prescrizioni dei Servizi intervenuti.
La RA si impegna a garantire le video chiamate dei IN con il padre nella fascia orario delle ore 20,00.”
OSSERVATO, nello specifico, come dall'esaustiva e complessa relazione peritale depositata, sia emerso un quadro di fragilità e criticità di entrambe le parti, sia pure con un funzionamento di personalità diverso e con differenti caratteristiche personologiche, con pesanti ricadute sulle rispettive capacità genitoriale in un contesto di scarsa comunicazione tra le parti, anche considerata l'emissione recente dell'avviso ex art. 415 bis c.p.c. per il reato di maltrattamenti commesso dal padre, anche in stato di frequente ubriachezza in danno dei figli IN, considerata anche la distanza geografica stante il trasferimento della madre con i figli in Francia a NC dove attualmente si trovano;
OSSERVATO, più in particolare, che la CTU dott.ssa ha, in primo luogo, evidenziato in merito alle Per_1 caratteristiche personologiche genitoriali delle parti:” Sulla base delle valutazioni effettuate è possibile affermare che entrambi i signori sono caratterizzati da una personalità esente da franca psicopatologia. Si conferma la positività del sig MA all'assunzione di sostanza alcolica, ma non si riscontra ad oggi una situazione di dipendenza psicopatologica. Sul piano clinico è ipotizzabile che le fragilità personologiche di entrambi abbiano connotato in maniera specifica l'incastro di coppia, a stampo disfunzionale. Entrambi hanno fortemente investito sulla dimensione della coppia, idealizzandola, a compensazione delle carenze patite nella propria storia famigliare. Nello specifico il sig MA deriva da una storia caratterizzata per una figura paterna rigida e poco affettiva, da un ambiente famigliare appesantito dalle difficoltà economiche e da una precoce autonomizzazione che l'ha portato fin da molto piccolo a imparare il mestiere e a iper-investire sulla dimensione lavorativa. Questo l'ha condotto alla strutturazione di una personalità connotata da fragilità narcisistiche e una forte inclinazione all'evitamento delle componenti emotive. Il confronto con il fallimento dei suoi progetti famigliari lo ha esposto al contatto con nuclei depressivi e rabbiosi importanti. La RA CP_1 dal canto suo ha rappresentato una storia di crescita più efficace nella risposta ai bisogni fisici e concreti e meno incline a riconoscere il bisogno affettivo, sviluppando una personalità fragile e immatura, con tratti di passività e ricerca nella relazione di un Io strutturante. Le difficoltà si sono poi amplificate in adolescenza connotata da forti scontri con la compagna del padre. La RA, molto giovane e segnata da relazioni precedenti fortemente disfunzionali, ha cercato nell'MA, di 10 anni maggiore, una relazione solida e compensatoria. Tuttavia, ha sempre faticato ad esprimere in modo chiaro il suo bisogno, in un atteggiamento passivo che l'ha fortemente esposta ad andare incontro a vissuti di solitudine, controllo e incomprensione.
D'altro canto, il sig MA ha ricercato nella una persona giovane, che potesse metterlo al centro della CP_1 pagina 10 di 24 sua vita, necessitando a sua volta di conferme narcisistiche nella relazione. Il senso di dovere e le preoccupazioni economiche lo hanno tuttavia condotto a investire molto sulla dimensione lavorativa e trascurare i bisogni emotivo-affettivi dell'altro, mostrandosi poco empatico, con deficit nella regolazione emotiva nei momenti di stress. In tale ambito sono arrivate le diverse gravidanze e un progetto di famiglia che è proseguito malgrado la mancanza di sintonizzazione e l'assenza di comunicazione che molto precocemente hanno caratterizzato la coppia.”
Quanto ai figli la CTU ha così evidenziato.” Le IN hanno tuttavia vissuto esperienze di crescita un po' differenti e se ne se sono viste le tracce in termini psichici.
ha infatti potuto in qualche modo godere di una situazione emotiva maggiormente stabile, con una CP_2 relazione precoce con la figura materna connotata da una certa solidità. Il rapporto con il padre è stato meno intenso, ma comunque connotato da attenzione e affettività. Questo le ha consentito di strutturare una personalità più coesa che ha mostrato sintomatologia solo con l'avvento della crisi separativa e delle difficoltà con il padre. giunge in una situazione di vita differente, con una coppia genitoriale già decisamente più sfilacciata e CP_3 disfunzionale. Ne ha mostrato segnali precoci con difficoltà nella regolazione e nell'acquisizione dei ritmi e ne porta ancora oggi i segni in termini di profondi bisogni primari fortemente insoddisfatti, da cui si difende mediante la fuga in avanti compensatoria e l'assunzione di un orientamento da “brava ragazzina” atto a soddisfare le aspettative e i bisogni altrui anche a scapito delle proprie. Tale atteggiamento adultizzato caratterizza, come meglio approfondiremo, anche la primogenita. CO e giungono in un clima ancora più appesantito dai litigi e dalla scarsa comunicazione della coppia CP_5 genitoriale. Entrambi i genitori hanno faticato a preservare i figli dalla propria conflittualità esponendoli di fatto a discussioni, tensioni, silenzi, di cui ancora portano ricordi e segni sul piano psichico. CO mostra oggi una chiusura introversiva, accompagnata da rabbia profonda e confusione emotiva, avvertendo entrambe le figure genitoriali come poco solide e stabili. ha vissuto per poco tempo il clima conflittuale della coppia genitoriale, ma è stato esposto a intense CP_5 difficoltà nella fase post-separativa.
Possiamo infatti ipotizzare che il forte sovraccarico emotivo, ma anche pragmatico-organizzativo ha comportato un innalzamento dei livelli di stress nel sig MA che ha ecceduto le sue capacità di coping, portandolo a condotte discontrollate e disadattive, amplificate dall'uso di alcool. Quanto alla specifica attuale condizione dei IN e al rapporto con i genitori: “Il sig MA ha pertanto incontrato grandi difficoltà nel riconoscere i bisogni evolutivi dei figli e differenziarne ruoli e aspettative. Troppo rigido e poco incline ad accettare le spinte emancipatorie di da un lato, dall'altro ha effettuato una forte delega alla figlia primogenita CP_2 dell'accudimento dei fratellini, a compensare il suo momento di fragilità e scarsa tenuta perché alle prese con la pagina 11 di 24 sua sofferenza interna. La rabbia provata verso la RA si è parzialmente spostata su , vissuta CP_1 CP_2 come alleata della madre contro di lui. si è assunta un ruolo non proprio, eccessivamente CP_2 responsabilizzata dal padre e investita dalla sua rabbia, ma eccessivamente responsabilizzata anche dalla madre che nelle sue fragilità ha fortemente promosso una intensa inversione di ruolo. , pertanto, è CP_2 rimasta triangolata in questa dinamica famigliare, assumendosi un compito che ha ecceduto le sue risorse interne, con emersione di sintomi di ansia e somatizzazione che hanno assunto una rilevanza clinica CO significativa. Anche ed hanno maturato vissuti fortemente negativi, percependo non solo la CP_3 conflittualità e la rabbia tra i genitori, esposte anche a comunicazioni poco filtrate da entrambi genitori, ma anche alle forti discussioni tra e il padre. Come spesso succede nei momenti di separazione conflittuale, CP_2 quando i IN percepiscono la fragilità delle figure genitoriali che non si riescono a porre come solidi contenitori perché troppo presi dalle loro questioni, vi è un forte investimento sulle relazioni fraterne dove si CO trova solidarietà e compartecipazione. Per ed pertanto, essere esposte alla conflittualità tra CP_3
e il padre nel post separazione, ha fatto da cassa di risonanza e ha amplificato il senso di paura e di CP_2 precarietà, soprattutto nella relazione con il padre, che hanno vissuto come irascibile e umorale. ed CP_2 CO reagiscono oggi con il rifiuto del paterno, mentre mostra una posizione più affaticata dal senso di CP_3 colpa perché riconosce il suo bisogno di accedere al padre. Di fatto tutti i IN hanno bisogno dell'accesso al padre, seppure mostrino forte rabbia e ambivalenza affettiva. Il sig MA lamenta la lontananza dai figli, ma fatica a promuovere in modo più attivo una ripresa di relazione.
La RA afferma l'importanza di preservare la relazione padre figli ma di fatto mostra istanze CP_1 preoccupate e tendenza alla passività. In questo scenario la mancata attivazione di una solida guida da parte dei Servizi Territoriali (seppure si comprenda la complessità anche sul piano delle responsabilità istituzionali) non ha fatto che amplificare il senso di disagio, impotenza e confusione emotiva di tutti i membri della famiglia.”
Più specificatamente la CTU ha precisato: “Di fatto entrambi i genitori hanno presentato limiti nelle capacità genitoriali. Occorre però delineare alcune debite differenze: la RA , seppure con le sue fragilità CP_1 personologiche, ha saputo adattarsi al ruolo di genitore, riconoscendo e rispondendo ai bisogni fisici e concreti dei figli. Ha altresì riconosciuto i bisogni emotivi, ma non è sempre stata in grado di rispondervi adeguatamente, mancando di una corretta mentalizzazione delle emozioni e colmando le proprie fragilità nella promozione di un rapporto simmetrico e di inversione di ruolo con la primogenita. Riconosce formalmente l'importanza della figura paterna, ma fatica a promuovere un vero accesso ai bambini perché passiva, spaventata, in questo momento molto concentrata sul bisogno di ritrovare un proprio equilibrio di vita. Il padre ha faticato ad adattarsi al ruolo di genitore. Ha contribuito a suo modo alla riposta ai bisogni fisici e concreti, ma ha faticato a riconoscere e rispondere ai bisogni emotivo affettivi differenziandoli per età. Come già pagina 12 di 24 approfondito non è riuscito ad accogliere le istanze autoaffermative di , ma, nel contempo, l'ha CP_2 eccessivamente responsabilizzata nel periodo postseparativo, riversando la propria rabbia su di lei, anche quella in realtà indirizzata alla RA vissuta come artefice del fallimento famigliare.” La CTU, alla CP_1 luce del grave quadro rappresentato e degli evidenziati elementi di pregiudizio per un corretto e sano percorso di crescita dei IN, presentando i genitori delle criticità tali da necessitare un sostegno e controllo per poter supportare i IN stessi ed aiutarli a crescere in modo equilibrato e sereno, ha quindi concluso in modo logico e condivisibile proponendo che: “Si conclude specificando che la coppia genitoriale non pare oggi in grado di gestire in modo condiviso le decisioni in merito alla crescita dei figli, mancando totalmente di comunicazione e capacità di negoziazione. Necessitano pertanto di una forte guida di un terzo istituzionale e di un progetto che preveda un accompagnamento alla ripresa di una relazione padre-figli. A tale fine si ritiene necessario che la residenza dei bambini torni legalmente in Italia. Sul piano invece del domicilio, si ritiene che la figura materna sia ad oggi quella maggiormente di riferimento affettivo per i bambini che dovrebbero rimanere da lei collocati.
In aggiunta si ritiene potenzialmente dannoso un ulteriore spostamento con rientro in Italia a breve termine, perché rischierebbe di destabilizzare ulteriormente i IN che in questi mesi hanno trovato un buon adattamento in Francia godendo della vicinanza affettiva e dell'aiuto pratico dei nonni, prezioso per loro ma anche per la stabilità della figura materna”.
Ha, quindi, suggerito la dott.ssa :” Tuttavia, la totale interruzione dei rapporti con il padre costituisce Per_1 per loro un fattore di rischio evolutivo. Si suggerisce pertanto che il Servizio di competenza attivi CON
URGENZA, anche in collaborazione con i servizi del luogo di domicilio dei IN, uno Spazio neutro pianificando almeno due incontri mensili da intensificarsi nei periodi delle festività scolastiche dei IN. Si può ipotizzare che tale progetto possa prevedere l'alternarsi ragionato di momenti di incontro in SN in Italia e momenti di incontri protetti in Francia. Deve altresì essere prospettata sulla base delle risposte dei IN una graduale apertura degli incontri con il padre, che potrebbero passare da uno SN propriamente definito a momenti esterni con monitoraggio di un educatore. Si ritiene fondamentale altresì che possano essere mantenuti gli spazi di videochiamata, NON in presenza dei nonni o della madre, lasciando pertanto un momento di dialogo privilegiato padrefigli. Si suggerisce una presa in carico della coppia genitoriale da parte del Servizio che potrà sopperire alla distanza geografica avvalendosi di colloqui da remoto. Infine, di suggerisce una presa in carico psicoterapeutica per la sigra che l'aiuti ad elaborare le sue fragilità personologiche;
una presa in carico CP_1 psicoterapeutico per il sig MA che potrà instaurarsi qualora l'esigenza della presa in carico al NOA venga meno;
il proseguo della presa in carico psicoterapeutica di e l'avvio di un sostegno psicologico per CP_2 CO ed che necessitano oggi di essere accompagnate nell'elaborazione dei vissuti negativi accumulati. CP_3
Si suggerisce che i Servizi rendicontino ogni max 2 mesi dello stato di avanzamento del nucleo e si suggerisce una riverifica della situazione tra 6/8 mesi massimo secondo le modalità che il Giudice riterrà più opportune”. pagina 13 di 24 RITENUTO di condividere integralmente le conclusioni della consulenza tecnica psicodiagnostica della dott.ssa
, essendo le stesse congruamente e pienamente riscontrate dagli approfonditi accertamenti Per_1 psicodiagnostici effettuati (sulle parti e sui IN) e dai colloqui svolti e risultando immuni da vizi logico motivazionali, avendo altresì il consulente tecnico d'ufficio provveduto a rispondere con assoluta chiarezza e compiutezza a tutti quesiti posti e alle varie osservazioni mosse dal CTP nominati dalle parti.
OSSERVATO pertanto, che, alla luce di quanto ampiamente evidenziato e motivato in perizia, in conformità
d'altronde all'accordo raggiunto tra le medesime parti che hanno apprezzabilmente aderito alle conclusioni della c.t.u. perlomeno in questa fase unitamente alla curatrice speciale in rappresentanza dei IN medesimi, appare necessario e nell'interesse dei IN, anche al fine di rendere più efficaci gli interventi che dovranno essere avviati in un efficiente lavoro di rete tenuto anche conto della distanza geografica, affidare i medesimi all'Ente terzo, il Comune di Cassina Cornaredo, dove la madre si è impegnata a riportare la residenza da
NC (Francia), spostata peraltro senza autorizzazione a Cornaredo nel luogo di residenza attuale del padre, luogo di loro originaria residenza. Tale regime ci si auspica possa – con un necessario efficiente lavoro di rete anche con i Servizi Sociali francesi e in stretta collaborazione con la curatrice speciale- aiutare le parti medesime ad assumere un ruolo genitoriale più sereno e consapevole implementandone le risorse, aiutandole a superare le contrapposizioni ancora esistenti e a supportare i IN nel delicato processo di crescita, e nello specifico aiutando i tre figli IN in un accesso più stabile e sereno con il padre, tenuto conto della ormai prossimo raggiungimento della maggiore età di;
OSSERVATO quindi che posto l'affido dei IN al CP_2
Comune di Cornaredo, i IN medesimi manterranno il collocamento prevalente presso la madre a NC
(Francia) dove quindi manterranno il domicilio, come da accordo delle parti medesime in udienza, non essendo opportuno, come evidenziato dalla CTU, al momento un rientro dei IN dalla Francia dove hanno creato un contesto al momento sereno stabile, fatta salva la possibilità per , una volta divenuta maggiorenne di CP_2 scegliere se riportare la residenza in Francia e mantenendo comunque la residenza della madre a NC, anche in tale caso come da accordo tra le parti.
RILEVATO come certamente, con l'accordo raggiunto, per lo meno a chiusura della presente fase presidenziale, aderendo alle conclusioni della perizia e impegnandosi a seguire le indicazioni che verranno date dai Servizi sociali dell'Ente affidatario, le parti hanno comunque mostrato degli spunti di collaborazione fattiva che potranno costituire un importante punto di partenza per ricostruire un ruolo genitoriale che è divenuto non più sereno in quanto invischiato in dinamiche conflittuali da superare, oltre che in vicende penali rilevanti, con l'apporto necessario degli operatori e terapeuti che li seguiranno (con anche colloqui da remoto), e poter altresì eventualmente riappropriarsi, uno di essi o entrambi, di una responsabilità genitoriale integra, creando il giusto e sereno ambiente nel quale far crescere in modo equilibrato e maturo i figli IN;
pagina 14 di 24 CONSIDERATO, altresì, che appare necessario impartire le indicazioni terapeutiche indicate dal CTU necessarie per ridurre il rischio di evoluzione psicopatologica dei IN ed utili a sostenere la genitorialità, come da disponibilità delle parti e meglio indicato di seguito;
OSSERVATO che appare necessario incaricare l'Ente affidatario di vigilare attentamente sul rispetto di quanto qui statuito con incarico di vigilanza e intervento;
RILEVATO infine, con riferimento all'aspetto economico, che può essere recepito l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 11 luglio 2023 sopra integralmente riportato e richiamato, del tutto equo e congruo sulla base dei documenti e dei dati offerti dalle parti;
visto l'art. 4 L. 898/70 e segg. Mod
PQM
alla luce della consulenza psicodiagnostica della c.t.u. e recependo anche l'accordo Persona_1 raggiunto dalle parti medesime all'udienza del 11 luglio 2023,
1) ORDINA, come anche da accordo delle parti e impegno della RA , l'immediato trasferimento della CP_1 residenza dalla Francia (NC) a Cornaredo dove attualmente vive il padre (Cornaredo via G. Mazzini n. 54) dei quattro figli IN, dando atto che la RA si è impegnata a provvedervi con richiesta da CP_1 inoltrare entro il 31 luglio 2023, salva la possibilità per una volta divenuta maggiorenne di decidere la CP_2 propria residenza e ferma la residenza della madre in Francia;
2) AFFIDA ex art. 333 c.c. i figli IN (nata il [...]), (nata il CP_2 COroparte_3 CO 28.05.2012), (nata il [...]) e (nato il [...]) al Comune di Cornaredo, in relazione al CP_5 luogo di residenza degli stessi (Cornaredo via Mazzini n. 54), con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza dei IN e disponendo che le decisioni di maggior interesse per i medesimi vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori e che gli eventuali relativi oneri economici siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
3) DISPONE che l'Ente Affidatario mantenga i IN domiciliati presso la madre a NC (Francia);
4) DISPONE che l'Ente Affidatario provveda a mantenere un'attenta presa in carico dei IN e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici ASST e con i Servizi francesi del luogo di domicilio, oltre che in stretta collaborazione con il Curatore speciale nominato, ciascuno per la parte di rispettiva competenza: - di continuare a regolamentare la frequentazione tra il padre e i CO tre figli IN e in Spazio Neutro e con modalità osservate, pianificando almeno due CP_3 CP_5 incontri al mese da intensificarsi nei periodi di festività scolastiche dei IN, anche prevedendo ove possibile momenti di incontri in SN in Italia e momenti di incontro protetti in Francia con l'ausilio dei locali Servizi
Sociali, con possibilità per l'Ente Affidatario di modificare la regolamentazione delle frequentazioni nel modo pagina 15 di 24 ritenuto più rispondente all'interesse dei IN e con progressivo e graduale eventuale ampliamento e/o liberalizzazione anche con solo educatore, sempre tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per i IN e per i genitori e della situazione psicofisica dei IN medesimi e nel rispetto della loro volontà; i IN potranno sentire il padre in videochiamata ogni sera intorno alle 20,00, con impegno della madre ad avvisare, con congruo anticipo in caso di ritardo o impossibilità, prevedendo un'altra fascia oraria dove garantire la videochiamata che dovrà comunque avvenire non in presenza dei nonni o della madre, lasciando pertanto un momento di dialogo privilegiato padre-figli; - di avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico per i IN, predisponendo per CO ed un sostegno psicologico e garantendo la prosecuzione del percorso di avviato in CP_3 CP_2
Francia; - di avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità
(anche con colloqui da remoto) mirato all'implemento delle capacità genitoriali e alla maturazione di maggiore consapevolezza su di sé, sulle proprie dinamiche e sulla ricaduta che esse hanno sul benessere dei figli nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori che consenta loro di riflettere ed elaborare i nuclei problematici presenti in entrambi, eventualmente coordinando e monitorando i percorsi avviati autonomamente dalle parti medesime, con presa in carico efficiente del sig. MA presso il Noa, per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei IN;
- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei IN, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i IN con relazione da trasmettere entro e non oltre il 15 novembre 2023;
5) PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei
Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
6) ORDINA sul consenso delle parti, che la RA trasmetta una relazione del dott. sul CP_1 Persona_2 percorso avviato con entro il 30 settembre 2023; CP_2
7) DISPONE, sull'accordo delle parti, che l'assegno unico in Italia (che dovrebbe essere intorno agli € 800 euro circa) venga percepito per intero dalla RA (con relativi arretrai che verranno poi erogati CP_1 dalla nuova domanda) con impegno di entrambe le parti a sottoscrivere immediatamente tutti i moduli e le richieste necessarie per ottenere l'assegno In Italia e con mantenimento dell'obbligo a carico del sig. MA di corrispondere l'importo di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli come attualmente vigente oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo, anche in un prospettiva che diventi CP_2 autonoma economicamente.
pagina 16 di 24 Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza di comparizione e trattazione per il 13 dicembre 2023, disponendo che l'udienza si svolgesse con il deposito di note di trattazione scritte ex art. 127 ter c.p.c.
A tale udienza, lette le relazioni dei SS e del curatore speciale, letta l'istanza congiunta di rinvio dell'udienza, il
Giudice istruttore assegnava un nuovo termine ai Servizi Sociali per il deposito di una relazione di aggiornamento con conferma degli incarichi vigenti e rinviava la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 16 maggio 2024 successivamente anch'essa rinviata – dopo istanza congiunta delle parti – all'udienza del 13 novembre 2024, disponendone la celebrazione come modalità di trattazione scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza cartolare del 13 novembre 2024, lette le relazioni depositate dai Servizi Sociali e le note di trattazione depositate dalle parti e dalla curatrice speciale, con richiesta di rinvio di sei mesi, il Giudice istruttore, con provvedimento in atti, richiamate e confermate integralmente le ordinanze emesse, conferiva nuova delega ai
Servizi Sociali, assegnando agli stessi nuovo termine per il deposito di una relazione di aggiornamento e procedendo anche alla liberalizzazione graduale degli incontri padre-figli sempre sotto la supervisione dell'Ente, rinviando la causa all'udienza del 07 maggio 2025.
A tale udienza, lette le note scritte delle parti e della curatrice speciale che davano atto che le parti medesime avevano trovato un accordo completo a definizione del procedimento, anche alla luce degli esiti degli accertamenti dei Servizi in atti, rinunciando a richiedere ulteriori termini anche ai sensi dell'art. 183 c.p.c., chiedendo fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte, il Giudice istruttore fissava udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da depositarsi entro il 03 luglio 2025.
In data 03 luglio 2025, lette le note di trattazione scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le precisazioni delle conclusioni congiunte delle parti con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Giudice con provvedimento in atti rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 09 luglio 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, non avendo peraltro neppure le parti avanzato istanze istruttorie e avendo, altresì, il Giudice esercitato i poteri d'ufficio istruttori, ammettendo CTU e conferendo specifici incarichi ai
Servizi Sociali.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, l'ampia attività istruttoria effettuata nel corso del giudizio anche per il tramite delle relazioni di aggiornamento periodicamente rese dai Servizi Sociali e
Specialistici, la relazione peritale sull'intero nucleo familiare, depositata dalla CTU, Dott.ssa , nonché Per_1
l'andamento della situazione familiare e degli interventi avviati unitamente alle ulteriori elementi di valutazione pagina 17 di 24 acquisiti anche per il tramite della Curatrice che si è ben spesa per rappresentare l'interesse dei IN, Pt_2 offrono al Collegio elementi di giudizio più che adeguati e completi per decidere sulle domande avanzate e anche in punto di responsabilità genitoriale nell'interesse dei IN. Non si è pertanto ritenuto necessario disporre l'ascolto giudiziale dei IN, condividendo il Collegio anche relativamente a tale aspetto le determinazioni rese in corso di causa dal G.I., ritenendosi difatti tale incombente non solo manifestamente superfluo alla luce delle univoche risultanze complessivamente acquisite ma anche inopportuno e pregiudizievole per l'interesse dei IN che sono già stata sentiti, oltre che in sede penale, più volte dagli operatori dei Servizi Sociali e dalla curatrice speciale, che ne ha ì raccolto le opinioni e i desideri, con una già manifestata stanchezza circa il coinvolgimento loro malgrado in una situazione familiare molto dolorosa e fonte di sofferenza, rischiando quindi una loro audizione di pregiudicare ulteriormente il loro equilibrio già precario.
L'accordo, poi, raggiunto in sede di chiusura della fase presidenziale unitamente alla curatrice e nuovamente il pieno e completo accordo a definizione del presente procedimento, rendono ancora più superfluo un eventuale ascolto degli stessi.
Anche in merito alle questioni economiche ritiene il Collegio che la documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio, le verbalizzazioni rese dalle parti, tutti gli ulteriori elementi acquisti, consenta al
Tribunale di poter assumere una motivata decisione e di operare una corretta valutazione delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, anche tenuto conto degli accordi sempre raggiunti dalle parti.
La domanda di divorzio
Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio a ZZ (Francia) in data Parte_1 CP_1
02 ottobre 2010 (successivamente iscritto presso gli Atti dello Stato civile del Comune di Torino, Anno 2010; atto n. 394; parte II;
serie C).
Dalla loro unione sono nati i figli (in data 16.09.2005), (in data CP_2 COroparte_3 CO 28.05.2012), (in data 09.02.2014) E (in data 04.02.2019). CP_5
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale del 24.05.2021, omologato con decreto del Tribunale di
Milano n. 11835/2021 del 25.06.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art, 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La responsabilità genitoriale pagina 18 di 24 Le parti sono genitori di (in data 16.09.2005), (in data 28.05.2012), CP_2 COroparte_3 CO (in data 09.02.2014) E (in data 04.02.2019). CP_5
Nulla deve disporsi sulla responsabilità genitoriale per quanto riguarda essendo la stessa diventata CP_2 maggiorenne, nelle more del procedimento.
Relativamente alla responsabilità genitoriale sui quattro figli ancora IN e sull'assetto maggiormente rispondente al loro interesse, i genitori, all'esito di un lungo ed articolato procedimento in cui è stata espletata anche una CTU, tenuto conto del deciso miglioramento della situazione del nucleo con una normalizzazione dei rapporti tra le parti e la riapertura di un canale di comunicazione sereno e aperto ed una buona relazione tra il padre ed i figli da tempo ripresa, hanno trovato un'intesa complessiva presentando conclusioni congiunte in punto di regime di affido condiviso, collocamento presso la residenza materna e modalità di frequentazione padre-figli e mantenimento, intesa che è stata riscontrata positivamente anche dalla Curatrice Speciale che vi ha aderito chiedendo, insieme alle parti, al Tribunale di ratificarla integralmente.
Gli stessi Servizi Sociali, dopo aver mantenuto un'efficace presa in carico e aver avviato e monitorato interventi e supporti, dopo colloqui ed accertamenti, hanno ritenuto che l'affido all'ente, peraltro mantenuto per un considerevole lasso temporale, sia allo stato una misura non più necessaria oltre che difficoltosa, considerato anche che i IN vivono di fatto con la madre in Francia e tutte le parti sono concordi nell'autorizzazione al loro trasferimento definitivo.
La presente vicenda familiare, all'inizio del presente giudizio, appariva in tutta la sua gravità e precarietà anche per i risvolti penali che li avevano coinvolti e per la decisione assunta della madre, non condivisa con il padre, di trasferirsi con i figli in Francia. Invero le parti già in sede di udienza presidenziale mostravano un serio impegno ed un senso di responsabilità verso i figli raggiungendo un accordo nelle more delle operazioni peritali che contestualmente venivano disposte;
anche successivamente, in sede di discussione della perizia e chiusura della fase presidenziale, le stesse raggiungevano apprezzabilmente un nuovo e completo accordo, che appariva sin da subito un primo passo positivo verso la costruzione di un progetto genitoriale che in quel momento era venuto meno, con l'impossibilità di una condivisione della responsabilità genitoriale e la disposizione dell'affido dei IN all'Ente.
Grazie, quindi, ad un lavoro sinergico degli operatori sociali dell'Ente e all'importante impegno profuso dalla curatrice speciale sempre in stretto coordinamento con l'Ente medesimo e con i genitori, i quali anche loro si sono messi in discussione seguendo le indicazioni e aderendo agli interventi messi in campo, questi genitori, pur al netto di alcune criticità e difficoltà ancora esistenti, hanno saputo aprire un dialogo costruttivo e sereno nell'interesse dei figli e riacquistare nel tempo un ruolo genitoriale responsabile e maturo, rafforzando quelle competenze genitoriali che erano state fortemente limitate (sia pure in modo differente per le parti), aprendo verso una collaborazione e dimostrando di essere in grado di assumere decisioni comuni nell'interesse dei figli, pagina 19 di 24 che poi in effetti ha portato al raggiungimento di un nuovo e completo accodo in sede di conclusioni finali congiunte
Segnatamente nell'ultima relazione dei Servizi Sociali – depositata in data 17 aprile 2025 – è stato in effetti rilevato nel rapporto tra le parti un “clima familiare disteso e sereno, rispetto alle dinamiche di incomunicabilità presenti fino al mese di novembre (…); con toni gentili e non più caratterizzati da aggressività”. Anche i IN risultano essersi integrati con positività nel contesto francese, gli incontri con il padre in Spazio Neutro sono risultati tutti positivi e vi sono state riscontrate difficoltà né durante gli incontri avvenuti in Italia né in quelli svolti in Francia, sotto la supervisione dei Servizi Sociali francesi, ed anche le videochiamate tra il padre e i IN si sono svolte tutte regolarmente e positivamente.
In più punti, peraltro anche nelle conclusioni della CTU sopra riportate, era da sempre emerso un inserimento dei figli del tutto positivo nel contesto francese, nel quale si erano favorevolmente ambientati anche con buoni riferimenti amicali, familiari, sociali e scolatici, ritenendo tutti i professionisti che hanno seguito il nucleo e i IN del tutto inopportuno un eventuale loro sradicamento e anzi favorevole un loro trasferimento a questo punto definitivo in Francia con la madre.
L'accordo sul punto di tutte le parti e anche del padre, che si è reso conto che tale assetto corrisponde ai concreti bisogni, alle effettive esigenze ed ai desideri dei figli IN, costituisce un importante elemento da valorizzare di un quadro che si è decisamente normalizzato e che ha portato questi genitori a convergere e a mantenere il focus esclusivamente sugli interessi dei figli IN. La scelta, peraltro, di richiedere l'affido condiviso, nonostante la distanza delle parti, può in effetti garantire una effettiva partecipazione del padre alle decisioni rilevanti dei figli, in un'ottica di responsabilizzazione e anche per evitare il rischio, tenuto conto della sua
“ricomparsa” positiva nel mondo dei figli dopo un periodo di grossa difficoltà, che venga marginalizzato o si autoescluda. Le parti dovranno, comunque, mantenere sempre una viva, serena e attiva collaborazione e condivisione nelle scelte comuni riguardanti i figli, superando eventuali difficoltà dovute alla distanza, soprattutto con riferimento alla frequentazione dei figli, sapendo cogliere eventuali disagi o stanchezze dei figli, onde evitare nuovi interventi giudiziari che a questo punto saranno però di competenza giurisdizionale dell'A.G. francese.
Alla luce, pertanto, di tutte le risultanze acquisite, valutati gli esiti degli accertamenti e degli interventi, in adesione alle conclusioni congiunte delle parti e della stessa curatrice speciale in rappresentanza dei IN medesimi, ritiene il Collegio, di poter revocare l'affido all'Ente, statuito con provvedimento del 11 luglio 2023 e disporre l'affido condiviso dei figli IN ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso la madre, che, pur con tutte le fragilità individuate, è sempre risultata essere una figura genitoriale di riferimento in grado di accudire i figli e rispondere ai loro bisogni.
pagina 20 di 24 Può, quindi, essere autorizzato il trasferimento dei IN in Francia presso l'abitazione materna, dove i IN si sono positivamente ambientati e che costituisce un contesto ambientale del tutto favorevole.
In merito alle frequentazioni padre-figli il Collegio ritiene di poter parimenti recepire l'accordo raggiunto dalle parti, con una liberalizzazione delle visite stesse, peraltro con inserimento graduale del pernottamento, secondo quindi le modalità meglio definite nell'accordo e ratificate in dispositivo, tenuto conto dell'interesse psico-fisico dei IN. Le parti dovranno poi rispettare i tempi dei IN e saper assecondare le loro richieste e esigenze, raggiungendo se del caso ulteriori accordi nel rispetto della loro volontà, tenuto anche conto delle difficoltà a volte emerse conseguenti alla stanchezza patita dai IN in relazione ai viaggi Italia-Francia che gli stessi devono effettuare per incontrare il padre.
Il Collegio, proprio alla luce della storia pregressa di questo nucleo e tenuto conto dell'importante ruolo assunto dal coordinamento dei Servizi del Comune di Cornaredo con i Servizi francesi, che sono intervenuti, rimette alle parti di rivolgersi nuovamente ai Servizi Sociali francesi, che già hanno seguito il nucleo e hanno offerto un più che adeguato supporto, su richiesta dei Servizi Sociali italiani, al fine appunto di richiedere il mantenimento di un'attività di monitoraggio, vigilanza e anche di eventuale intervento a tutela dei IN.
Si provvede come in dispositivo.
Il contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei soli figli IN, evidentemente ritenendo le parti concordemente che che ha concluso il percorso scolastico, sia CP_2 autonoma, alla luce dei dati reddituali e delle rispettive situazioni lavorative, abitative e patrimoniali come emergenti e delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene il Collegio di poter recepire integralmente il contenuto delle conclusioni congiunte presentate. Il complessivo accordo economico di cui alle conclusioni delle parti non presenta pertanto profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, risultando altresì equo e congruo rispetto a tutti i dati emersi ed allo stato esistenti. Ciò con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza. Si provvede pertanto in dispositivo in conformità a quanto all'accordo delle parti.
Le spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto del tenore della presente decisione e del comportamento delle parti che hanno nel corso del procedimento raggiunto vari accordi e da ultimo presentato conclusioni congiunte, vanno compensate integralmente come da accordo delle parti medesime.
Le spese della CTU e della Curatrice Speciale pagina 21 di 24 Le spese della CTU, chiesta dalle parti ed utile e necessaria per entrambe, devono essere definitivamente poste a carico delle parti in via solidale e vengono in questa sede liquidate come in dispositivo, sulla base della richiesta depositata in atti dalla dott.ssa solo in data 21 luglio 2025, tenuto conto che, nel caso di specie, la Per_1 consulenza ha svolto indagini sulle due figure genitoriali e su quattro IN x 6) ed è stata altresì estesa Num_1 ad altre figure di riferimento, avendo il consulente dovuto provvedere ad una indagine particolare complessa, con numerose sedute di osservazione e colloqui clinici individuali, con conseguente raddoppio del compenso per effetto della maggiorazione di cui all'art. 52 d.P.R. 115/2002 alla somma finale pari a € 4.654,32, detratto il CP_ fondo spese, oltre € 562, a titolo di spese per l'approfondimento psicodiagnostico sui signori MA e da parte della dott.ssa come da documentazione in atti. CP_6
Il Tribunale provvederà poi con separato provvedimento a liquidare, altresì, anche il compenso in favore della
Curatrice Speciale nominata Avvocato LAURA MARIA PIETRASANTA che dovrà essere posto a carico dell'Erario ex art. 133 DPR 115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio dei IN (come da delibera in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, IN
ACCOGLIMENTO INTEGRALE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI E DELLA CURATRICE SPECIALE, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e a ZZ (Francia) Parte_1 CP_1 in data 02 ottobre 2010 con rito civile (successivamente iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di
Torino, Anno 2010; atto n. 394; parte II;
serie C);
2) provvede con riferimento alla figlia (nata il [...]), divenuta nelle more maggiorenne;
CP_7 CP_2
3) REVOCA L'AFFIDO all' di Cornaredo dei figli ancora IN e, per l'effetto, CP_8
4) DISPONE, anche sull'accordo delle parti e della curatrice speciale, l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei CO E (in COroparte_3 Persona_3 CP_5 data 04.02.2019), con loro collocamento prevalente presso la madre;
5) AUTORIZZA, anche sull'accordo delle parti e della curatrice speciale, il trasferimento della residenza dei figli CO IN e in Francia presso l'abitazione materna;
COroparte_3 CP_5
6) DISPONE, anche sull'accordo delle parti e della curatrice speciale, che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le modalità qui di seguito riportate:
- a partire dalla data di emissione della sentenza e sino al mese di settembre 2025, il padre si recherà in Francia e potrà trascorrere con i figli un'intera giornata pagina 22 di 24 - preferibilmente individuata nel giorno di sabato, e per due volte al mese - a partire dalle ore 10:00 e fino alle ore 19:00 della stessa giornata. Tali giornate verranno preventivamente comunicate alla madre con almeno un mese di anticipo;
- a partire da ottobre 2025 il padre si recherà in Francia e trascorrerà con gli stessi due fine settimana in un mese (il primo o il terzo del mese), a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore
18:00 della domenica. Il trasporto dei figli sarà a carico del padre.
- a partire dalle vacanze di Natale 2025: i bambini potranno trascorrere con il padre una settimana consecutiva anche in Italia. Per quanto riguarda il Natale 2025 si individua fin d'ora la seconda settimana di vacanze sino al 4 gennaio, e successivamente si seguirà il principio dell'alternanza in base al calendario scolastico francese. Anche in questo caso il trasporto dei ragazzi sarà curato dal padre.
- a partire dal 2026 i bambini potranno trascorrere con il padre una settimana anche durante le vacanze di
Pasqua, secondo il calendario scolastico francese, quindici giorni consecutivi durante l'estate nel mese di agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti nel rispetto della volontà dei IN e delle loro condizioni psicoemotive e compatibilmente alle loro esigenze e bisogni.
7) REVOCA gli incarichi ai Servizi Sociali del Comune di Cornaredo, invitando le parti, in quanto funzionale ad un percorso di crescita sano ed equilibrato dei IN, a rivolgersi ai Servizi Sociali RA (in relazione al luogo di residenza materna), già intervenuti su richiesta dei Servizi del Comune di Cornaredo, affinché proseguano in un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare e sui IN e possano offrire, in caso di necessità, un adeguato supporto per i IN e per i genitori stessi, soprattutto con riferimento alle frequentazioni paterne;
8) PONE, anche su accordo delle parti e della curatrice speciale, a carico del Sig. l'obbligo di Parte_1 contribuire, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, al mantenimento dei figli CO IN , e mediante versamento a entro il 10 di COroparte_3 CP_5 CP_1 ogni mese dell'importo mensile di € 600,00 (euro 200,00 per figlio), alle coordinate bancarie già conosciute, somma aggiornata annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di
Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre
2017, qui richiamate.
9) DÀ ATTO che le parti hanno concordato di nulla stabilire per il mantenimento della sig.ra ; CP_1
10) COMPENSA tra le parti le spese di lite come da accordo.
11) LIQUIDA al C.T.U dr.ssa , l'importo di Euro 4.654,32 per compenso oltre oneri di Persona_1 legge, da cui detrarre il fondo spese a titolo di acconto già versato dalle parti, nonché ulteriori € 562 oltre oneri pagina 23 di 24 di legge a titolo di spese per l'approfondimento psicodiagnostico sui signori MA e della dott.ssa CP_1 CP_6 che PONE definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, in via solidale;
12) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Pres. Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura MA
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