Sentenza 31 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/10/2022, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2022
N. 01719/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00491/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2017, proposto da
T.A. Format s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Telenorba s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 00191 del 31.01.2017 adottata dal dirigente del Settore Cultura del Comune di Lecce con la quale l'Amministrazione Comunale di Lecce ha disposto di autorizzare il Gruppo Norba alla trasmissione in diretta in esclusiva della cerimonia di inaugurazione del Teatro Apollo del 3.02.2017;
- di ogni e qualsivoglia altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
nonché per condanna al risarcimento del danno subìto dalla ricorrente in ragione della mancata ammissione della stessa alla possibilità di partecipare alla trasmissione televisiva dell'evento, con conseguente perdita della possibilità di sfruttare commercialmente la trasmissione medesima attraverso la sponsorizzazione commerciale della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Completati i decennali lavori di ristrutturazione e restauro del “Teatro Apollo” di Lecce, il Comune, con delibera n. 41 del 25 gennaio 2017, ha fissato per la serata del successivo 3 febbraio la celebrazione dell’inaugurazione del teatro restaurato.
Con nota pec inviata al Comune il 27 gennaio 2017, la società ricorrente, titolare dell’emittente televisiva “Telerama”, ha chiesto al Comune di poter trasmettere in diretta televisiva, a titolo gratuito, l’evento relativo all’inaugurazione del Teatro Apollo, oltre che in diretta streaming sul proprio sito “ www.trnews.it ”.
Con nota del 30 gennaio 2017, il Gruppo Norba ha chiesto al Comune di “ trasmettere in esclusiva l’evento in diretta sui propri canali e, nello specifico, su Telenorba su tutta l’area Puglia, Basilicata, Molise, parte della Calabria nonché della Campania e su TGNorba 24, sul territorio nazionale (piattaforma Sky, canale 510) ”.
Con determinazione dirigenziale n. 191 del 31 gennaio 2017, il Comune ha accolto la richiesta del Gruppo Norba.
Nella medesima data, la ricorrente, dopo aver dato atto dell’avvenuta autorizzazione in favore di “ un’altra emittente ”, ha sollecitato il Comune a dare alla sua istanza del precedente 27 gennaio precedente.
Con due note inviate al Comune in data 2 febbraio 2017, la ricorrente ha stigmatizzato l’avvenuta autorizzazione in favore del Gruppo Norba, evidenziando l’illegittimità della determina n. 191 del 31 gennaio 2017 e diffidando il Comune ad autorizzarla immediatamente alla trasmissione in diretta dell’evento.
Il successivo 3 febbraio, il Comune ha riscontrato la diffida rappresentando di aver preferito il Gruppo Norba in ragione del più ampio accesso pubblico alla visione garantito.
2. Con il presente mezzo di tutela, la ricorrente insorge avverso la determina n. 191 del 31 gennaio 2017, deducendone l’illegittimità a mezzo di un unico articolato motivo di ricorso e domandando la condanna del Comune al risarcimento del danno rappresentato dalla mancata conclusione dei contratti di sponsorizzazione che avrebbe concluso in caso di autorizzazione.
Ne chiede la determinazione in via equitativa “ sulla base dei criteri che codesto On .le Collegio vorrà fornire muovendo dagli introiti pubblicitari guadagnato dal Gruppo ”.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità per carenza d’interesse della domanda di annullamento della determina dirigenziale e l’infondatezza della domanda risarcitoria.
La controinteressata, ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Previo deposito di ulteriori memorie e di repliche, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 22 settembre 2022.
3. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
3.2 Non vi è dubbio che la domanda di annullamento della determina n. 191 del 31 gennaio 2017 sia inammissibile per originaria carenza d’interesse, avendo già esaurito i propri effetti alla data di proposizione del ricorso.
3.3. Occorre, dunque, scrutinarne la legittimità al fine della delibazione della domanda risarcitoria.
3.3.1 In primis , occorre chiarire che la decisione dell’Autorità comunale a monte di concedere la diretta di un evento pubblico “ in esclusiva ” impinge nel merito della sua discrezionalità, ragion per cui sono inammissibili le censure dirette a contestarne la legittimità.
D’altro canto, nel caso di specie, la ristrettezza dei tempi tra l’adozione della delibera d’inaugurazione e la data dell’evento da un lato, e la proposta del Gruppo Norba, che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, ha testualmente limitato all’ipotesi di trasmissione “in esclusiva” dall’altro, hanno inevitabilmente portato il Comune ad effettuare tale scelta implicitamente nel provvedimento di autorizzazione del Gruppo Norba.
3.3.2 Se, dunque, la scelta comunale a monte, quella di far trasmettere l’evento “in esclusiva” - è scevra da vizi censurabili, rileva il Collegio che, come già osservato in un caso sovrapponibile, la scelta concreta del soggetto a cui affidare in esclusiva l’attività di produzione, registrazione e trasmissione in diretta di un evento, trattandosi di attività di rilevanza economica oggetto di contratto da stipulare con una pubblica amministrazione, deve avvenire nel rispetto delle regole concorrenziali di parità di trattamento e trasparenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 luglio 2008 n. 3789, citata dalla stessa ricorrente).
Nel caso di specie, la determinazione comunale n. 191 del 31 gennaio 2017 non dà atto di una ponderazione comparativa fra l’istanza della ricorrente e quella della controinteressata, ragion per cui, effettivamente, sotto tale aspetto la censura di difetto di motivazione coglie nel segno.
3.3.3 Ciò posto, tuttavia, è ben noto che il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’illegittimità di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento favorevole anelato dall’istante sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo della pubblica amministrazione.
Ne consegue, quindi, la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2534/2020) ovvero, nel caso di specie, che il Comune, determinatosi a concedere l’esclusiva, avrebbe preferito la ricorrente al Gruppo Norba.
3.3.4 Alla luce del contenuto della determina impugnata nonché della successiva nota comunale del 3 febbraio 2017, invero, emerge che il confronto concorrenziale tra ricorrente e la controinteressata si sarebbe comunque risolto in favore di quest’ultima in ragione della più ampia visibilità di cui fruisce essendo l’unica, a tacer d’altro, ad essere visibile anche a livello nazionale sulla piattaforma Sky, con una media di circa 500.000 telespettatori.
Conseguentemente la domanda risarcitoria è infondata e va respinta.
4. La particolarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite inter partes .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara inammissibile per difetto d’interesse la domanda di annullamento;
- respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO