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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 15/01/2026, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 581/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Relatore
CRICENTI GIUSEPPE, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8806/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249026669071000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11735/2025 depositato il
25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 25.05.2020, la società ricorrente - Ricorrente_1
- contro l'Agenzia delle Entrate riscossione - ha, previa sospensiva, impugnato, l'intimazione di pagamento n. 009720249026669071/000, notificata a mezzo pec in data 13.02.2024, per un importo complessivo pari ad € 62.461,47, e le seguenti cartelle di pagamento limitatamente ai crediti di natura tributaria:
a) Cartella n. 09720120031811288000 per mancato o omesso versamento della Tassa automobilistica per l'anno 2006, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 2.111,27;
b) Cartella n. 09720120151464078000 per mancato o omesso IVA per l'anno 2008, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 9.303,86;
c) Cartella n. 09720120213259245000 per presunto mancato o omesso versamento Tassa automobilistica per l'anno 2009, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 1.077,72;
d) Cartella n. 09720130109303323000 per presunto mancato o omesso versamento del Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2009, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad
€ 128,53;
e) Cartella n. 09720130127240700000 per presunto mancato o omesso versamento IVA e IRAP per l'anno
2009, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 11.369,09;
f) Cartella n. 09720130162830479000 per presunto mancato o omesso versamento del Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2010, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad
€ 291,10;
g) Cartella n. 09720130300741904000 per presunto mancato o omesso versamento Tassa automobilistica per l'anno 2010, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 1.067,82;
h) Cartella n. 09720130326220159000 per presunto mancato o omesso versamento IRAP per l'anno 2010,
e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 4.305,07;
i) Cartella n. 09720130348342334000 per presunto mancato o omesso versamento del Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2011, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad
€ 317,70;
j) Cartella n. 09720140094571189000 per presunto mancato o omesso versamento IVA per l'anno 2010,
e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 10.387,21;
k) Cartella n. 09720140237439918000 per presunto mancato o omesso versamento Tassa automobilistica per l'anno 2008, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 2.004,58;
l) Cartella n. 09720150032917634000 per presunto mancato o omesso versamento del Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2012, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad
€ 411,58;
m) Cartella n. 09720160035119790000 per presunto mancato o omesso versamento del Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2013, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad
€ 391,71;
n) Cartella n. 09720170034315832000 per presunto mancato o omesso versamento del Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2014, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 391,22;
o) Cartella n. 09720170034315933000 per presunto mancato o omesso versamento IVA per l'anno 2013,
e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 5.750,20;
p) Cartella n. 09720170074425722000 per presunto mancato o omesso versamento Tassa automobilistica per l'anno 2014, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 2.155,15;
q) Cartella n. 09720170211143507000 per presunto mancato o omesso versamento Tassa automobilistica per l'anno 2015, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 2.111,27;
r) Cartella n. 09720170254695912000 per presunto mancato o omesso versamento IRAP per l'anno 2014,
e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 2.320,33;
s) Cartella n. 09720180010923277000 per presunto mancato o omesso versamento IVA per l'anno 2014,
e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 3.027,59;
t) Cartella n. 09720180033509644000 per presunto mancato o omesso versamento del Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2015, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad
€ 237,54;
u) Cartella n. 09720220167922165000 per presunto mancato o omesso versamento IVA per l'anno 2017,
e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 230,74;
v) Cartella n. 09720220178670339000 per presunto mancato o omesso versamento IRAP per l'anno 2018,
e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 2.729,56;
w) Cartella n. 09720230011118282000 per presunto mancato o omesso versamento IRAP per l'anno 2019,
e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 300,44;
x) Cartella n. 09720230049099179000 per presunto mancato o omesso pagamento del Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2020, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad
€ 40,19.
Parte attrice nel merito ha dedotto:
-Illegittimità dell'intimazione di pagamento per intervenuto annullamento delle cartelle ivi indicate. In particolare le cartelle di pagamento n. 09720120031811288000, 09720120151464078000,
09720120213259245000; 09720130127240700000; 09720130162830479000;
09720130300741904000; 09720130326220159000;
09720130348342334000; 09720140094571189000; 09720160035119790000;
09720170034315832000; 09720170034315933000; 09720170074425722000;
09720170211143507000; 09720170254695912000; 09720180010923277000;
09720180033509644000 sono state già oggetto di giudizi di impugnazioni dinanzi la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma che, con sentenza n. 2965/2024 e n. 2154/2024 ha dichiarato prescritti gli importi ivi indicati;
-nullità della notifica per inesistenza dell'indirizzo PEC del mittente inesistente nei Pubblici Registri –
Inesistenza e/o nullità della notifica a mezzo pec della cartella di pagamento;
- Mancata notifica delle cartelle di pagamento e di qualunque altro atto prodromico alla intimazione impugnata
- Grave violazione al diritto di difesa;
- Intervenuta prescrizione del diritto di riscossione per decorso del termine,
- Decadenza dell'amministrazione – Nullità delle cartelle esattoriali per tardiva iscrizione a ruolo;
- Omessa indicazione del tasso di interessi applicato, nonché illegittimità nelle sanzioni, maggiorazioni e compensi per la riscossione – mancanza della certezza e liquidità delle somme;
- Difetto di motivazione e scarsa chiarezza;
- Omesso invio dell'avviso bonario,
concludendo in conformità e con la richiesta di vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
2.L'Agenzia delle Entrate -Riscossione si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'avviso di intimazione, giacchè se emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito;
- sul lamentato già avvenuto annullamento delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato a seguito di altri ricorsi dalla Giustizia Tributaria, che l'atto qui impugnato è stato notificato in data 13/02/2024, mentre le n. 2 sentenze cui fa riferimento la società ricorrente sono state rispettivamente depositate in data
15/02/2024 e 04/03/2024, ossia successivamente alla notificazione dell'intimazione operata dall'Agente della Riscossione. In particolare
- la sentenza 2965/2024 è stata depositata il 04 marzo 2024 ed interessa le sole cartelle di pagamento
• n. 09720170074425722 TASSE AUTOMOBILISTICHE T. auto anno 2014
• n. 09720170211143507 TASSE AUTOMOBILISTICHE T. auto anno 2015
- sentenza 2154/2024 depositata il 15/2/2024 che ha
• sospeso per intero le cartelle di pagamento nn.:09720120031811288, 09720120213259245,
09720130162830479, 09720130300741904000 e 09720130348342334000,
• sospeso solo le sanzioni e gli interessi per le cartelle: 09720110035052258, 09720110251475285,
09720120151464078, 09720140094571189
-la validità della notifica eseguita a mezzo pec, la tesi per cui la notifica dell'atto in contestazione sarebbe invalida perché eseguita da un indirizzo PEC dell'ente di riscossione non presente nei pubblici registri/ elenchi, sarebbe priva di pregio;
- circa l'irregolarità della notifica eseguita tramite PEC in formato PDF, che è irrilevante la mancata allegazione della copia della cartella di pagamento con file "Pdf nativo" quando l'atto in essa contenuto, precedentemente notificato, è noto al ricorrente o quando non si contesta la sua difformità rispetto all'originale; - che la lamentata omessa notifica delle cartelle di pagamento non corrisponde al vero e tanto risulta dall'allegata documentazione. Per quanto riguarda la regolarità della notifica preme evidenziare che dalla disamina dell'estratto di ruolo e delle relate di notifica allegate in atti si evince che le cartelle di pagamento contestate e sottese all'intimazione di pagamento impugnate risultano notificate nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 138 e ss. del c.p.c.;
- Carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia della Riscossione per quanto concerne le doglianze proposte in relazione agli atti prodromici, al merito dei ruoli;
- infondatezza anche dell'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato da Agenzia delle
Entrate – Riscossione considerato che le notifiche sono state eseguite nel termine di legge ma anche per avere l correttamente e tempestivamente provveduto alla notifica dei sgeuenti atti interruttivi e, segnatamente
- intimazione di pagamento n. 09720169024006587000, notificata in data 24/03/2016;
- intimazione di pagamento n. 09720169051178359000 notificata in data 28/10/2016;
- intimazione di pagamento n. 09720189013391213000 notificata in data 26/01/2018;
- intimazione di pagamento n. 09720199069403371000 notificata in data 30/09/2019;
- intimazione di pagamento n. 09720219044966674000 notificata in data 14/01/2022;
- intimazione di pagamento n. 09720229025867891000 notificata in data 14/06/2022;
- intimazione di pagamento n. 09720229049674780000 notificata in data 19/10/2022;
- intimazione di pagamento n. 09720239022400901000 notificata in data 14/02/2023;
- pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. 09784201800011977001 notificato in data 10/07/2018;
- pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. 09784201800025015001 notificato in data 24/10/2018.
Inoltre, ai fini della corretta valutazione dei termini di prescrizione è necessario si consideri la pandemia che ha colpito il mondo a far data dal primo trimestre dell'anno 2020, che ha in realtà determinato la necessità di emettere una normativa speciale, che di fatto ha sospeso l'attività di riscossione dell'Ente;
-l'assoluta infondatezza dell'eccezione d'illegittimità della atto impugnato per la mancata indicazione del tasso di interesse applicato e del metodo di calcolo utilizzato, in quanto è sufficiente l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora, che sono dovuti all'Agente di Riscossione dopo la notificazione della cartella;
-l'infondatezza della censura di illegittimità dell'avviso di intimazione per mancata allegazione di copia delle cartelle di pagamento.
-'infondatezza della censura di difetto di motivazione;
- la mancanza di un obbligo di notifica dell'avviso bonario quando dal controllo automatizzato da cui deriva il ruolo non emergono incertezze interpretative. Se l'iscrizione a ruolo non modifica quanto dichiarato dal contribuente e non versato o versato in ritardo e, quindi non è in contestazione l'importo, nessun invito al contraddittorio è previsto per legge.
3.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
1.Meritevole di accoglimento si appalesa la censura di illegittimità dell'intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle di pagamento in essa indicate e già oggetto di impugnazione e di annullamento da parte del giudice tributario, ovvero, sospese integralmente o parzialmente.
Vanno, pertanto scrutinate le censure formulate con riferimento alle cartelle di pagamento residue.
2. Va preliminarmente scrutinata la eccezione di nullità della notifica per inesistenza dell'indirizzo PEC del mittente inesistente nei Pubblici Registri.
Al riguardo giova richiamare autorevole giurisprudenza (Corte di Cassazione Sez. Un. n. 15979/2022) espressa nel senso che, ai fini della notifica a mezzo pec, quand'anche proveniente da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter, ciò che rileva è la certezza e riferibilità dell'indirizzo stesso al mittente, mentre "al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC (...); infine, e come anticipato, " la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto (...)"; pertanto, poiché è inequivoco che il messaggio di notifica della cartella in questione è proveniente dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e che esso è stato indirizzato alla casella pec "ufficiale" della società destinataria (non vi è questione su tali circostanze), la notifica in discorso deve ritenersi pienamente valida (Cassazione 7175/2023).
Va, peraltro, considerato che nel caso specifico opera la sanatoria ex art. 156 cpc avendo la notifica raggiunto pienamente il suo scopo e permesso all'appellante di esercitare il proprio diritto alla difesa, non sussistendo nel caso specifico l'inesistenza della notifica ma una semplice nullità e come tale sanabile con la costituzione in giudizio.
3.Infondata si appalesa l'eccezione di mancata notifica delle cartelle di pagamento alla luce della documentazione prodotta dalla resistente e probante l'avvenuta notifica degli atti riscossivi.
4.Pari negativo apprezzamento va espresso per l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di riscossione per decorso del termine, in considerazione della notifica di numerose intimazioni di pagamento successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento e antecedentemente alla notifica dell'intimazione gravata, che hanno svolto funzione di atti interruttivi.
5. Inammissibili si appalesano, invece, tutte le censure (maturata decadenza, omesso invio dell'avviso bonario, calcolo degli interessi, ecc.) che andavano veicolate per il tramite di una tempestiva impugnazione dell'atto impositivo o riscossivo al quale si riferiscono.
6. Non meritevole di accoglimento, infine la censura di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Occorre, infatti, considerare che ”Non tutti gli atti tributari, infatti, esigono un'ampia motivazione. Nel caso specifico dell'avviso di intimazione, lo stesso si risolve effettivamente nel sollecito del pagamento, che non trova il proprio fondamento nell'intimazione stessa, bensì nella cartella di pagamento e, ancor prima nell'avviso di accertamento (o atto avente analoga funzione), documenti già portati a conoscenza del contribuente, mediante i quali quest'ultimo ha effettivamente diritto a conseguire una esauriente motivazione della pretesa tributaria. Nel caso di specie il contribuente ha ricevuto regolare notifica della cartella di pagamento, e non l'ha impugnata. Ove l'avesse fatto avrebbe potuto in quella sede contestare anche il vizio della motivazione, della cartella ed eventualmente anche degli atti prodromici alla stessa, se non ritualmente notificati, tutte critiche che, allo stato, gli risultano ormai precluse.” (Corte di Cassazione, Ordinanza n.
24278/2020).
7. Si compensano le spese di lite in ragione della reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, accoglie parzialmente il ricorso come da motivazioni in sentenza. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 21.11.2025
Il Relatore Il Presidente
GI Di DE IE NO
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Relatore
CRICENTI GIUSEPPE, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8806/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249026669071000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11735/2025 depositato il
25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 25.05.2020, la società ricorrente - Ricorrente_1
- contro l'Agenzia delle Entrate riscossione - ha, previa sospensiva, impugnato, l'intimazione di pagamento n. 009720249026669071/000, notificata a mezzo pec in data 13.02.2024, per un importo complessivo pari ad € 62.461,47, e le seguenti cartelle di pagamento limitatamente ai crediti di natura tributaria:
a) Cartella n. 09720120031811288000 per mancato o omesso versamento della Tassa automobilistica per l'anno 2006, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 2.111,27;
b) Cartella n. 09720120151464078000 per mancato o omesso IVA per l'anno 2008, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 9.303,86;
c) Cartella n. 09720120213259245000 per presunto mancato o omesso versamento Tassa automobilistica per l'anno 2009, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 1.077,72;
d) Cartella n. 09720130109303323000 per presunto mancato o omesso versamento del Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2009, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad
€ 128,53;
e) Cartella n. 09720130127240700000 per presunto mancato o omesso versamento IVA e IRAP per l'anno
2009, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 11.369,09;
f) Cartella n. 09720130162830479000 per presunto mancato o omesso versamento del Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2010, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad
€ 291,10;
g) Cartella n. 09720130300741904000 per presunto mancato o omesso versamento Tassa automobilistica per l'anno 2010, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 1.067,82;
h) Cartella n. 09720130326220159000 per presunto mancato o omesso versamento IRAP per l'anno 2010,
e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 4.305,07;
i) Cartella n. 09720130348342334000 per presunto mancato o omesso versamento del Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2011, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad
€ 317,70;
j) Cartella n. 09720140094571189000 per presunto mancato o omesso versamento IVA per l'anno 2010,
e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 10.387,21;
k) Cartella n. 09720140237439918000 per presunto mancato o omesso versamento Tassa automobilistica per l'anno 2008, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 2.004,58;
l) Cartella n. 09720150032917634000 per presunto mancato o omesso versamento del Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2012, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad
€ 411,58;
m) Cartella n. 09720160035119790000 per presunto mancato o omesso versamento del Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2013, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad
€ 391,71;
n) Cartella n. 09720170034315832000 per presunto mancato o omesso versamento del Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2014, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 391,22;
o) Cartella n. 09720170034315933000 per presunto mancato o omesso versamento IVA per l'anno 2013,
e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 5.750,20;
p) Cartella n. 09720170074425722000 per presunto mancato o omesso versamento Tassa automobilistica per l'anno 2014, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 2.155,15;
q) Cartella n. 09720170211143507000 per presunto mancato o omesso versamento Tassa automobilistica per l'anno 2015, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 2.111,27;
r) Cartella n. 09720170254695912000 per presunto mancato o omesso versamento IRAP per l'anno 2014,
e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 2.320,33;
s) Cartella n. 09720180010923277000 per presunto mancato o omesso versamento IVA per l'anno 2014,
e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 3.027,59;
t) Cartella n. 09720180033509644000 per presunto mancato o omesso versamento del Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2015, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad
€ 237,54;
u) Cartella n. 09720220167922165000 per presunto mancato o omesso versamento IVA per l'anno 2017,
e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 230,74;
v) Cartella n. 09720220178670339000 per presunto mancato o omesso versamento IRAP per l'anno 2018,
e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 2.729,56;
w) Cartella n. 09720230011118282000 per presunto mancato o omesso versamento IRAP per l'anno 2019,
e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad € 300,44;
x) Cartella n. 09720230049099179000 per presunto mancato o omesso pagamento del Diritto annuale camera di commercio per l'anno 2020, e relative somme aggiuntive ed interessi, per un importo pari ad
€ 40,19.
Parte attrice nel merito ha dedotto:
-Illegittimità dell'intimazione di pagamento per intervenuto annullamento delle cartelle ivi indicate. In particolare le cartelle di pagamento n. 09720120031811288000, 09720120151464078000,
09720120213259245000; 09720130127240700000; 09720130162830479000;
09720130300741904000; 09720130326220159000;
09720130348342334000; 09720140094571189000; 09720160035119790000;
09720170034315832000; 09720170034315933000; 09720170074425722000;
09720170211143507000; 09720170254695912000; 09720180010923277000;
09720180033509644000 sono state già oggetto di giudizi di impugnazioni dinanzi la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma che, con sentenza n. 2965/2024 e n. 2154/2024 ha dichiarato prescritti gli importi ivi indicati;
-nullità della notifica per inesistenza dell'indirizzo PEC del mittente inesistente nei Pubblici Registri –
Inesistenza e/o nullità della notifica a mezzo pec della cartella di pagamento;
- Mancata notifica delle cartelle di pagamento e di qualunque altro atto prodromico alla intimazione impugnata
- Grave violazione al diritto di difesa;
- Intervenuta prescrizione del diritto di riscossione per decorso del termine,
- Decadenza dell'amministrazione – Nullità delle cartelle esattoriali per tardiva iscrizione a ruolo;
- Omessa indicazione del tasso di interessi applicato, nonché illegittimità nelle sanzioni, maggiorazioni e compensi per la riscossione – mancanza della certezza e liquidità delle somme;
- Difetto di motivazione e scarsa chiarezza;
- Omesso invio dell'avviso bonario,
concludendo in conformità e con la richiesta di vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
2.L'Agenzia delle Entrate -Riscossione si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'avviso di intimazione, giacchè se emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito;
- sul lamentato già avvenuto annullamento delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato a seguito di altri ricorsi dalla Giustizia Tributaria, che l'atto qui impugnato è stato notificato in data 13/02/2024, mentre le n. 2 sentenze cui fa riferimento la società ricorrente sono state rispettivamente depositate in data
15/02/2024 e 04/03/2024, ossia successivamente alla notificazione dell'intimazione operata dall'Agente della Riscossione. In particolare
- la sentenza 2965/2024 è stata depositata il 04 marzo 2024 ed interessa le sole cartelle di pagamento
• n. 09720170074425722 TASSE AUTOMOBILISTICHE T. auto anno 2014
• n. 09720170211143507 TASSE AUTOMOBILISTICHE T. auto anno 2015
- sentenza 2154/2024 depositata il 15/2/2024 che ha
• sospeso per intero le cartelle di pagamento nn.:09720120031811288, 09720120213259245,
09720130162830479, 09720130300741904000 e 09720130348342334000,
• sospeso solo le sanzioni e gli interessi per le cartelle: 09720110035052258, 09720110251475285,
09720120151464078, 09720140094571189
-la validità della notifica eseguita a mezzo pec, la tesi per cui la notifica dell'atto in contestazione sarebbe invalida perché eseguita da un indirizzo PEC dell'ente di riscossione non presente nei pubblici registri/ elenchi, sarebbe priva di pregio;
- circa l'irregolarità della notifica eseguita tramite PEC in formato PDF, che è irrilevante la mancata allegazione della copia della cartella di pagamento con file "Pdf nativo" quando l'atto in essa contenuto, precedentemente notificato, è noto al ricorrente o quando non si contesta la sua difformità rispetto all'originale; - che la lamentata omessa notifica delle cartelle di pagamento non corrisponde al vero e tanto risulta dall'allegata documentazione. Per quanto riguarda la regolarità della notifica preme evidenziare che dalla disamina dell'estratto di ruolo e delle relate di notifica allegate in atti si evince che le cartelle di pagamento contestate e sottese all'intimazione di pagamento impugnate risultano notificate nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 138 e ss. del c.p.c.;
- Carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia della Riscossione per quanto concerne le doglianze proposte in relazione agli atti prodromici, al merito dei ruoli;
- infondatezza anche dell'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato da Agenzia delle
Entrate – Riscossione considerato che le notifiche sono state eseguite nel termine di legge ma anche per avere l correttamente e tempestivamente provveduto alla notifica dei sgeuenti atti interruttivi e, segnatamente
- intimazione di pagamento n. 09720169024006587000, notificata in data 24/03/2016;
- intimazione di pagamento n. 09720169051178359000 notificata in data 28/10/2016;
- intimazione di pagamento n. 09720189013391213000 notificata in data 26/01/2018;
- intimazione di pagamento n. 09720199069403371000 notificata in data 30/09/2019;
- intimazione di pagamento n. 09720219044966674000 notificata in data 14/01/2022;
- intimazione di pagamento n. 09720229025867891000 notificata in data 14/06/2022;
- intimazione di pagamento n. 09720229049674780000 notificata in data 19/10/2022;
- intimazione di pagamento n. 09720239022400901000 notificata in data 14/02/2023;
- pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. 09784201800011977001 notificato in data 10/07/2018;
- pignoramento presso terzi ex art. 72 bis n. 09784201800025015001 notificato in data 24/10/2018.
Inoltre, ai fini della corretta valutazione dei termini di prescrizione è necessario si consideri la pandemia che ha colpito il mondo a far data dal primo trimestre dell'anno 2020, che ha in realtà determinato la necessità di emettere una normativa speciale, che di fatto ha sospeso l'attività di riscossione dell'Ente;
-l'assoluta infondatezza dell'eccezione d'illegittimità della atto impugnato per la mancata indicazione del tasso di interesse applicato e del metodo di calcolo utilizzato, in quanto è sufficiente l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora, che sono dovuti all'Agente di Riscossione dopo la notificazione della cartella;
-l'infondatezza della censura di illegittimità dell'avviso di intimazione per mancata allegazione di copia delle cartelle di pagamento.
-'infondatezza della censura di difetto di motivazione;
- la mancanza di un obbligo di notifica dell'avviso bonario quando dal controllo automatizzato da cui deriva il ruolo non emergono incertezze interpretative. Se l'iscrizione a ruolo non modifica quanto dichiarato dal contribuente e non versato o versato in ritardo e, quindi non è in contestazione l'importo, nessun invito al contraddittorio è previsto per legge.
3.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
1.Meritevole di accoglimento si appalesa la censura di illegittimità dell'intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle di pagamento in essa indicate e già oggetto di impugnazione e di annullamento da parte del giudice tributario, ovvero, sospese integralmente o parzialmente.
Vanno, pertanto scrutinate le censure formulate con riferimento alle cartelle di pagamento residue.
2. Va preliminarmente scrutinata la eccezione di nullità della notifica per inesistenza dell'indirizzo PEC del mittente inesistente nei Pubblici Registri.
Al riguardo giova richiamare autorevole giurisprudenza (Corte di Cassazione Sez. Un. n. 15979/2022) espressa nel senso che, ai fini della notifica a mezzo pec, quand'anche proveniente da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter, ciò che rileva è la certezza e riferibilità dell'indirizzo stesso al mittente, mentre "al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC (...); infine, e come anticipato, " la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto (...)"; pertanto, poiché è inequivoco che il messaggio di notifica della cartella in questione è proveniente dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e che esso è stato indirizzato alla casella pec "ufficiale" della società destinataria (non vi è questione su tali circostanze), la notifica in discorso deve ritenersi pienamente valida (Cassazione 7175/2023).
Va, peraltro, considerato che nel caso specifico opera la sanatoria ex art. 156 cpc avendo la notifica raggiunto pienamente il suo scopo e permesso all'appellante di esercitare il proprio diritto alla difesa, non sussistendo nel caso specifico l'inesistenza della notifica ma una semplice nullità e come tale sanabile con la costituzione in giudizio.
3.Infondata si appalesa l'eccezione di mancata notifica delle cartelle di pagamento alla luce della documentazione prodotta dalla resistente e probante l'avvenuta notifica degli atti riscossivi.
4.Pari negativo apprezzamento va espresso per l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di riscossione per decorso del termine, in considerazione della notifica di numerose intimazioni di pagamento successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento e antecedentemente alla notifica dell'intimazione gravata, che hanno svolto funzione di atti interruttivi.
5. Inammissibili si appalesano, invece, tutte le censure (maturata decadenza, omesso invio dell'avviso bonario, calcolo degli interessi, ecc.) che andavano veicolate per il tramite di una tempestiva impugnazione dell'atto impositivo o riscossivo al quale si riferiscono.
6. Non meritevole di accoglimento, infine la censura di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Occorre, infatti, considerare che ”Non tutti gli atti tributari, infatti, esigono un'ampia motivazione. Nel caso specifico dell'avviso di intimazione, lo stesso si risolve effettivamente nel sollecito del pagamento, che non trova il proprio fondamento nell'intimazione stessa, bensì nella cartella di pagamento e, ancor prima nell'avviso di accertamento (o atto avente analoga funzione), documenti già portati a conoscenza del contribuente, mediante i quali quest'ultimo ha effettivamente diritto a conseguire una esauriente motivazione della pretesa tributaria. Nel caso di specie il contribuente ha ricevuto regolare notifica della cartella di pagamento, e non l'ha impugnata. Ove l'avesse fatto avrebbe potuto in quella sede contestare anche il vizio della motivazione, della cartella ed eventualmente anche degli atti prodromici alla stessa, se non ritualmente notificati, tutte critiche che, allo stato, gli risultano ormai precluse.” (Corte di Cassazione, Ordinanza n.
24278/2020).
7. Si compensano le spese di lite in ragione della reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, accoglie parzialmente il ricorso come da motivazioni in sentenza. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 21.11.2025
Il Relatore Il Presidente
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