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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5437 del R.G. relativo all'anno 2020 riservato per la decisione con ordinanza del 06.05.2024, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
, nato a [...] il [...] (C.F ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pietro Carlucci ( ) CodiceFiscale_2
dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata a Martina Franca (TA) nello studio dell'avv. (c.f. Controparte_2 [...]
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa C.F._4
di costituzione;
ricorrente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto intervenuto ex lege
avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Per le parti come da note di udienza a trattazione scritta del 24.04.2024,
MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che con sentenza parziale n. 3041/2022, depositata in data 06.12.2022, il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi. Con separata ordinanza, la causa veniva rimessa innanzi al Giudice Istruttore designato per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico. Le parti non richiedevano i termini di cui all'art. 183
c.p.c. VI comma, pertanto, la causa è stata istruita documentalmente. All'udienza a trattazione scritta del 24.04.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio.
Con ordinanza del 06.05.2024 la causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
**********
La domanda su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, è quella formulata in via riconvenzionale dalla resistente di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, del quale il ricorrente ha chiesto il rigetto. Nulla deve essere disposto in merito all'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, e , che nonostante la Per_1 Per_2 rituale notifica dell'atto di chiamato in causa di terzo, non hanno inteso costituirsi in giudizio.
Con ordinanza del 28.02.2021 l'assegno divorzile posto a Carico di , veniva Parte_1
determinato in euro 200,00 mensili in favore della sig.ra “rilevato che le Controparte_1
circostanza addotte, anche in udienza, dal ricorrente in merito al peggioramento della sua condizione lavorativa e reddituale necessitano di adeguato approfondimento istruttorio;
ritenuto che
in considerazione di quanto dichiarato dalla resistente in udienza in merito ad alla sua attuale occupazione presso il Comune di Montemesola sino al novembre del 2021 , possa prevedersi una piccola riduzione dell'assegno previsto in suo favore in sede di separazione”.
Va premesso che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali.
Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n. 12196:
"Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati atta c\d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Va inoltre evidenziato che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 10.5.2017, che , valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Con la sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale , ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi , ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020, Cass. n.
18697/2022).
In sostanza qualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Inoltre laddove risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e
- tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio , sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali, oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio" (cfr. anche Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021). In conclusione, deve ritenersi in aderenza all'indirizzo interpretativo della Suprema Corte che in linea di principio sciolto il vincolo coniugale ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. Cass. 24250/2021ed anche Cass.
23583/2022).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che i provvedimenti provvisori relativi ai rapporti economici tra le parti, concernenti l'assegno divorzile previsto a carico del in favore della , Pt_1 CP_1
vadano confermati nella loro interezza, non essendo stati forniti dalle parti elementi di giudizio per disporre in senso diverso e risultando di fatto la situazione immutata rispetto all'epoca di adozione degli stessi.
Ciò premesso, considerata la durata del matrimonio (venticinque anni) , il fatto che dallo stesso sono nati due figli ed il verosimile contributo dato dalla richiedente l'assegno con il suo apporto casalingo per l'accudimento della prole, nonchè alla realizzazione del patrimonio familiare , (trattasi di dato di comune esperienza) appare giustificato il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile (Cassazione civile sez. I, 08/03/2022, n.7596).
In considerazione dello stato di disoccupazione a fronte di chance lavorative ridotte in ragione dell'età della resistente (54 anni), appare equo confermare anche in questa sede l'entità dell'assegno divorzile in € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal
28.02.2021.
In considerazione della natura e dell'esito del giudizio, debbono ritenersi sussistenti giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione respinta, accoglie la domanda Controparte_1
della resistente e così provvede;
- Conferma l'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (a far data dal 28.02.2021);
- Revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere l'assegno di Parte_1
mantenimento in favore dei figli , nata a [...] il [...] e Persona_3
, nato a [...] il [...]; Persona_4
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, addì 17.02.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5437 del R.G. relativo all'anno 2020 riservato per la decisione con ordinanza del 06.05.2024, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
, nato a [...] il [...] (C.F ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pietro Carlucci ( ) CodiceFiscale_2
dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato in calce al ricorso ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata a Martina Franca (TA) nello studio dell'avv. (c.f. Controparte_2 [...]
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa C.F._4
di costituzione;
ricorrente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto intervenuto ex lege
avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Per le parti come da note di udienza a trattazione scritta del 24.04.2024,
MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che con sentenza parziale n. 3041/2022, depositata in data 06.12.2022, il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi. Con separata ordinanza, la causa veniva rimessa innanzi al Giudice Istruttore designato per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico. Le parti non richiedevano i termini di cui all'art. 183
c.p.c. VI comma, pertanto, la causa è stata istruita documentalmente. All'udienza a trattazione scritta del 24.04.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio.
Con ordinanza del 06.05.2024 la causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
**********
La domanda su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, è quella formulata in via riconvenzionale dalla resistente di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, del quale il ricorrente ha chiesto il rigetto. Nulla deve essere disposto in merito all'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, e , che nonostante la Per_1 Per_2 rituale notifica dell'atto di chiamato in causa di terzo, non hanno inteso costituirsi in giudizio.
Con ordinanza del 28.02.2021 l'assegno divorzile posto a Carico di , veniva Parte_1
determinato in euro 200,00 mensili in favore della sig.ra “rilevato che le Controparte_1
circostanza addotte, anche in udienza, dal ricorrente in merito al peggioramento della sua condizione lavorativa e reddituale necessitano di adeguato approfondimento istruttorio;
ritenuto che
in considerazione di quanto dichiarato dalla resistente in udienza in merito ad alla sua attuale occupazione presso il Comune di Montemesola sino al novembre del 2021 , possa prevedersi una piccola riduzione dell'assegno previsto in suo favore in sede di separazione”.
Va premesso che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali.
Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n. 12196:
"Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati atta c\d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Va inoltre evidenziato che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 10.5.2017, che , valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Con la sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale , ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi , ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020, Cass. n.
18697/2022).
In sostanza qualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Inoltre laddove risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e
- tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio , sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali, oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio" (cfr. anche Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021). In conclusione, deve ritenersi in aderenza all'indirizzo interpretativo della Suprema Corte che in linea di principio sciolto il vincolo coniugale ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. Cass. 24250/2021ed anche Cass.
23583/2022).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che i provvedimenti provvisori relativi ai rapporti economici tra le parti, concernenti l'assegno divorzile previsto a carico del in favore della , Pt_1 CP_1
vadano confermati nella loro interezza, non essendo stati forniti dalle parti elementi di giudizio per disporre in senso diverso e risultando di fatto la situazione immutata rispetto all'epoca di adozione degli stessi.
Ciò premesso, considerata la durata del matrimonio (venticinque anni) , il fatto che dallo stesso sono nati due figli ed il verosimile contributo dato dalla richiedente l'assegno con il suo apporto casalingo per l'accudimento della prole, nonchè alla realizzazione del patrimonio familiare , (trattasi di dato di comune esperienza) appare giustificato il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile (Cassazione civile sez. I, 08/03/2022, n.7596).
In considerazione dello stato di disoccupazione a fronte di chance lavorative ridotte in ragione dell'età della resistente (54 anni), appare equo confermare anche in questa sede l'entità dell'assegno divorzile in € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal
28.02.2021.
In considerazione della natura e dell'esito del giudizio, debbono ritenersi sussistenti giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione respinta, accoglie la domanda Controparte_1
della resistente e così provvede;
- Conferma l'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (a far data dal 28.02.2021);
- Revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere l'assegno di Parte_1
mantenimento in favore dei figli , nata a [...] il [...] e Persona_3
, nato a [...] il [...]; Persona_4
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, addì 17.02.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE