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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/05/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3995/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3995/2023 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino (RC), via Giuseppe Calfapetra n. 4, presso lo studio dell'avv. Leo Stilo che la rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Locri (RC), via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo giusta procura in atti
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.11.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 09420239007383611000, notificata dall' Controparte_2
in data 15.11.2023, limitatamente all'avviso di addebito n. 39420140001940239000
[...]
relativo a contributi I.V.S. I.A.T.P. per gli anni 2007- 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013, per un totale di € 14.534,87.
A tal fine eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria in virtù della sentenza n. 777/2015 del
03.04.2015 passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Locri aveva dichiarato «l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall' a mezzo della comunicazione recante “prospetto CP_1
riepilogativo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l'anno 2013 ed eventuali anni pregressi”, per un ammontare complessivo pari ad
€ 14.507,71». Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria ai sensi dell'art. 3 della legge n. 335/1995, nonché la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «…In via preliminare - Disporre la sospensione cautelare dell'intimazione di pagamento n. 09420239007383611000, limitatamente al sotteso avviso di addebito n. 39420140001940239000, nonché dell'avviso di addebito n. n.
39420140001940239000, stante la sussistenza del requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora, in ragione delle argomentazioni su esposte. Nel merito - Accertare e dichiarare, per i motivi sopraesposti, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420239007383611000, limitatamente al sotteso avviso di addebito n. 39420140001940239000 e, per l'effetto, disporne l'annullamento; -
Accertare e dichiarare, per i motivi sopraesposti, l'illegittimità dell'avviso di addebito n.
39420140001940239000 e, per l'effetto, disporne l'annullamento; - Condannare le parti resistenti in solido o separatamente, ciascuno per le rispettive competenze e responsabilità, al pagamento di € 1.000,00, in favore della sig.ra , quale danno ex art. 96 c.p.c. e/o ex art. 2043 Parte_1
c.c., o nel maggior o minor importo ritenuto equo e di giustizia;
- Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario».
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' rappresentando di aver provveduto in autotutela ad annullare l'atto impositivo che aveva dato origine all'intimazione di pagamento opposta, provvedendo allo sgravio integrale dell'avviso di addebito in contestazione.
Concludeva, pertanto, affinché venisse dichiarata cessata la materia del contendere e respinta, perché infondata, la domanda di risarcimento del danno.
Parte ricorrente, visto il totale annullamento del debito avvenuto soltanto in data successiva alla notifica del ricorso, chiedeva la dichiarazione della cessata materia del contendere con condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nonché con vittoria delle spese di giudizio.
Con provvedimento del 14.02.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere, in quanto con la costituzione in giudizio l' convenuto ha documentato l'integrale sgravio dell'avviso di CP_1
addebito in contestazione (v. allegazione comparsa).
Parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento associandosi alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere ma con vittoria delle spese di giudizio.
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari, valutando la fondatezza della domanda proposta (v. Cass. n. 4884/1996; Cass.
n. 2937/1999 - Cass, n. 8428/2914).
Emerge dagli atti che l si è attivata per il recupero di quanto nell'avviso di addebito in CP_1
contestazione nonostante l'avvenuto accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria in oggetto per effetto della sentenza n. 777/2015, emessa all'esito di procedimento in cui l'Istituto risulta regolarmente costituito (v. documentazione allegata al ricorso).
In atti inoltre non risulta presente alcuna tempestiva comunicazione indirizzata all CP_3
per lo storno della somma in questione, tant'è che l'intimazione di pagamento notificata
[...]
alla ricorrente è datata 25.08.2023 ed riferita altresì al suddetto avviso di addebito, nonostante gli anni trascorsi.
Ciò considerato, sussistono i presupposti per una condanna alla refusione delle spese di lite dell' resistente, dovendosi applicare i valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di CP_1
fatto o di diritto di particolare complessità.
Non sussistono invece i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. e di cui all'art. 2043 c.c., dovendosi peraltro considerare che la pronuncia per cessata materia del contendere non contempla un'approfondita valutazione nel merito della pretesa azionata, difettando in ogni caso puntuali allegazioni e riscontri sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , R.G. n. 3995/2023, disattesa ogni contraria istanza, così Parte_2
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
liquidate in complessivi € 1.305,50, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge, importo da distrarsi in favore del procuratore di parte resistente.
Locri, 16.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3995/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3995/2023 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino (RC), via Giuseppe Calfapetra n. 4, presso lo studio dell'avv. Leo Stilo che la rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Locri (RC), via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo giusta procura in atti
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.11.2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 09420239007383611000, notificata dall' Controparte_2
in data 15.11.2023, limitatamente all'avviso di addebito n. 39420140001940239000
[...]
relativo a contributi I.V.S. I.A.T.P. per gli anni 2007- 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013, per un totale di € 14.534,87.
A tal fine eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria in virtù della sentenza n. 777/2015 del
03.04.2015 passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Locri aveva dichiarato «l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall' a mezzo della comunicazione recante “prospetto CP_1
riepilogativo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l'anno 2013 ed eventuali anni pregressi”, per un ammontare complessivo pari ad
€ 14.507,71». Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria ai sensi dell'art. 3 della legge n. 335/1995, nonché la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «…In via preliminare - Disporre la sospensione cautelare dell'intimazione di pagamento n. 09420239007383611000, limitatamente al sotteso avviso di addebito n. 39420140001940239000, nonché dell'avviso di addebito n. n.
39420140001940239000, stante la sussistenza del requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora, in ragione delle argomentazioni su esposte. Nel merito - Accertare e dichiarare, per i motivi sopraesposti, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420239007383611000, limitatamente al sotteso avviso di addebito n. 39420140001940239000 e, per l'effetto, disporne l'annullamento; -
Accertare e dichiarare, per i motivi sopraesposti, l'illegittimità dell'avviso di addebito n.
39420140001940239000 e, per l'effetto, disporne l'annullamento; - Condannare le parti resistenti in solido o separatamente, ciascuno per le rispettive competenze e responsabilità, al pagamento di € 1.000,00, in favore della sig.ra , quale danno ex art. 96 c.p.c. e/o ex art. 2043 Parte_1
c.c., o nel maggior o minor importo ritenuto equo e di giustizia;
- Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario».
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' rappresentando di aver provveduto in autotutela ad annullare l'atto impositivo che aveva dato origine all'intimazione di pagamento opposta, provvedendo allo sgravio integrale dell'avviso di addebito in contestazione.
Concludeva, pertanto, affinché venisse dichiarata cessata la materia del contendere e respinta, perché infondata, la domanda di risarcimento del danno.
Parte ricorrente, visto il totale annullamento del debito avvenuto soltanto in data successiva alla notifica del ricorso, chiedeva la dichiarazione della cessata materia del contendere con condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nonché con vittoria delle spese di giudizio.
Con provvedimento del 14.02.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere, in quanto con la costituzione in giudizio l' convenuto ha documentato l'integrale sgravio dell'avviso di CP_1
addebito in contestazione (v. allegazione comparsa).
Parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento associandosi alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere ma con vittoria delle spese di giudizio.
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari, valutando la fondatezza della domanda proposta (v. Cass. n. 4884/1996; Cass.
n. 2937/1999 - Cass, n. 8428/2914).
Emerge dagli atti che l si è attivata per il recupero di quanto nell'avviso di addebito in CP_1
contestazione nonostante l'avvenuto accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria in oggetto per effetto della sentenza n. 777/2015, emessa all'esito di procedimento in cui l'Istituto risulta regolarmente costituito (v. documentazione allegata al ricorso).
In atti inoltre non risulta presente alcuna tempestiva comunicazione indirizzata all CP_3
per lo storno della somma in questione, tant'è che l'intimazione di pagamento notificata
[...]
alla ricorrente è datata 25.08.2023 ed riferita altresì al suddetto avviso di addebito, nonostante gli anni trascorsi.
Ciò considerato, sussistono i presupposti per una condanna alla refusione delle spese di lite dell' resistente, dovendosi applicare i valori tariffari minimi stante l'assenza di questioni di CP_1
fatto o di diritto di particolare complessità.
Non sussistono invece i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. e di cui all'art. 2043 c.c., dovendosi peraltro considerare che la pronuncia per cessata materia del contendere non contempla un'approfondita valutazione nel merito della pretesa azionata, difettando in ogni caso puntuali allegazioni e riscontri sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , R.G. n. 3995/2023, disattesa ogni contraria istanza, così Parte_2
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
liquidate in complessivi € 1.305,50, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge, importo da distrarsi in favore del procuratore di parte resistente.
Locri, 16.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli