TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/12/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 274 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
con sede a L'Aquila, Loc. Boschetto di Pile - Tecnopolo Parte_2
d'Abruzzo, elettivamente domiciliata a Teramo, in viale Giovanni Bovio, n.
29, presso e nello studio dell'Avv. Giovannibattista Quintiliani, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Lorenzo Di
IO e NA GI, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- parte attrice o opponente -
e
Controparte_1
(P. IVA: ) in persona dell'amministratore
[...] P.IVA_2 unico e legale rappresentante pro tempore, con sede a Casoli di Atri (TE), zona industriale, Contrada Stracca, elettivamente domiciliata a Teramo, in via
Riccitelli n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Acronzio, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
- parte convenuta o opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, primo comma c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di rimessione della causa in decisione celebrata il 15 dicembre 2025 con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615, primo comma c.p.c. ritualmente Parte notificato, (d'ora in poi, per comodità, anche solo “ ”) ha Parte_1 evocato in giudizio, avanti all'intestato Tribunale,
[...]
(d'ora in avanti breviter anche solo Controparte_1
“ ), spiegando opposizione avverso l'atto di precetto da Controparte_1 quest'ultima notificatole in data 16 gennaio 2024 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 22.701,27, a titolo di spese legali liquidate nella sentenza n. 1797/2023 emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila. Parte In estrema sintesi, a fondamento dell'opposizione a precetto, , preliminarmente invocando la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo azionato, ha anzitutto eccepito l'estinzione per compensazione del credito azionato in executivis da con il controcredito vantato nei Controparte_1 Parte confronti di quest'ultima da essa , derivante dall'inadempimento di rispetto alla “Scrittura privata di risoluzione contrattuale”, Controparte_1
sottoscritta tra le parti il 13 marzo 2015, per un importo di € 43.175,88 (oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, maturati sino ad oggi in misura di circa
€ 30.000,00). In particolare, il predetto inadempimento, come accertato dal
Tribunale di Teramo nella sentenza n. 214/2023, è risultato grave e ingiustificato e la Corte d'Appello di L'Aquila, con la successiva decisione n.
1797/2023, ha riformato la predetta pronuncia di primo grado, limitandosi ad accogliere soltanto il primo motivo di gravame proposto da Controparte_1 relativo alla qualificazione giuridica della scrittura in esame, senza invece esaminare, essendo stato ritenuto superfluo, il secondo motivo d'appello concernente l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di lasciando così impregiudicato il profilo dell'obbligazione Controparte_1 rimasta insoluta.
Oltre a chiedere l'estinzione per compensazione del credito azionato Parte con l'atto di precetto notificatole, ha altresì chiesto al Tribunale, previo accertamento dell'attuale ammontare del debito in capo a Controparte_1 derivante dalla scrittura privata del 13 marzo 2015, la condanna della stessa al pagamento della differenza fra quanto ancora dovuto, oltre interessi moratori, e l'importo precettato di € 22.701,27.
2 Si è tempestivamente costituita in giudizio eccependo Controparte_1 la inammissibilità di tutte le domande avversarie (di accertamento del credito di € 43.175,88 in forza della scrittura privata, di parziale compensazione di tale maggior credito con l'importo intimato con il precetto e di condanna al pagamento della differenza) siccome coperte dal giudicato, osservando poi, con specifico riguardo all'eccezione di compensazione, che la compensazione non opera come fattispecie estintiva quando il controcredito vantato dal debitore sia sorto prima della definitiva formazione del titolo giudiziale sulla cui scorta è stato intimato precetto e che in ogni caso il controcredito opposto in compensazione è contestato nell'an.
Rigettata per difetto di periculum in mora la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutivo del titolo, alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata il 7 ottobre 2024 entrambi i procuratori delle parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, per cui la causa è stata rinviata all'udienza del 15 dicembre 2025 per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. e, all'esito della predetta udienza, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione a precetto è infondata e deve essere rigettata sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Sulla base della documentazione complessivamente versata in atti, emerge che:
- con la sentenza n. 214/2023 che ha definito il procedimento rubricato al Parte R.G. n. 4908/206 attivato da , il Tribunale di Teramo ha dichiarato la risoluzione per inadempimento di della scrittura privata Controparte_1 Parte stipulata con il 13 marzo 2015 e, per l'effetto, ha condannato Parte a pagare, in favore di , la somma di € 61.291,60 quale Controparte_1 saldo residuo dovuto in forza dell'accordo del 1.5.2010, oltre interessi e spese di lite (cfr. doc. 3 fascicolo opposta);
- la predetta decisione è stata impugnata da (così Controparte_1 instaurando il procedimento allibrato al R.G. n. 583/2023), che ha affidato l'appello a due motivi, sostenendo in particolare la erroneità della sentenza di primo grado (i) nella parte in cui ha giuridicamente qualificato la scrittura privata sottoscritta dalle parti il 13 marzo 2015 alla stregua di una
3 transazione semplice (e non, invece, novativa) e (ii) nella parte in cui ha accertato l'inadempimento grave di e dichiarato la Controparte_1 risoluzione del contratto del 13 marzo 2015; tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 1797/2023 della Corte di Appello di L'Aquila, che,
“pronunciando, in riforma della sentenza appellata: 1) rigetta la domanda attrice;
2) condanna l'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'attrice, che liquida…” (cfr. doc. 4 fascicolo opposta, con enfasi mediante sottolineatura aggiunta).
Ora, dalla semplice lettura della parte motiva della decisione della Corte di Appello di L'Aquila, si apprende testualmente che: “L'appello è fondato e merita accoglimento, in relazione al primo motivo di impugnazione proposto. […] ritiene la Corte che la scrittura stipulata in data 13.3.2015 sia una vera e propria transazione, volta a definire l'insorgenda lite e che la stessa abbia natura novativa
[…]”, riconoscendo, “nella complessiva regolamentazione di interessi che caratterizza la scrittura, l'effetto prioritario costitutivo del nuovo accordo, riconducibile alla transazione novativa che non consente di chiedere la risoluzione per inadempimento se non espressamente stipulata (art. 1976 c.c.). Ciò comporta
l'accoglimento del primo motivo di appello e l'impossibilità di reviviscenza del pregresso contratto del 01.05.2010, su cui l'originaria attrice fonda la propria pretesa creditoria. Né, come argomentato da parte appellata, alla stessa transazione novativa è applicabile l'ipotesi della risoluzione, in caso di suo inadempimento, posto che la sentenza citata (Cass. 32109/19) fa riferimento alla diversa situazione fattuale in cui le parti, conformemente al disposto dell'inciso dell'art. 1976 c.c., abbiano stipulato il diritto alla risoluzione. Non avendo parte appellata formulato altre richieste in via subordinata, ne consegue il rigetto della domanda attorea. L'accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo
l'esame dell'altro”. (cfr. doc. 4 fascicolo opposta, con enfasi mediante sottolineatura aggiunta).
Ebbene, parte opponente sostiene che la sentenza della Corte di
Appello non avrebbe “affrontato, né deciso, la questione dell'inadempimento contrattuale della ed invoca il principio giurisprudenziale in Controparte_1 base al quale “sulle questioni non esaminate dal giudice d'appello perché ritenute assorbite dall'accoglimento di un motivo di gravame, avente natura pregiudiziale, non può formarsi alcun giudicato”.
4 Senonché, l'espressa (e debitamente motivata) qualificazione della scrittura privata del 13 marzo 2015 in termini di “transazione novativa” non può essere semplicemente dequotata, come pretenderebbe di fare l'opponente, a mera questione pregiudiziale (su cui non può formarsi giudicato), ma a ben vedere rappresenta l'accertamento sostanziale che preclude definitivamente qualsiasi pretesa creditoria fondata su tale negozio, avendo infatti, come visto, la Corte d'Appello stabilito - ed anzi semplicemente rammentato - che la transazione novativa “non consente di chiedere la risoluzione per inadempimento se non espressamente stipulata (art. 1976
c.c.)”, con il logico corollario per cui l'accoglimento del primo motivo di appello inerente la natura giuridica della scrittura privata del 13 marzo 2015
(in termini di vera e propria transazione novativa) “rende superfluo l'esame dell'altro”, posto che quella scrittura privata, in ragione della sua natura, non può essere oggetto di risoluzione per inadempimento se tale rimedio non è ivi espressamente contemplato e nel caso di specie non lo è, come si ricava sia indirettamente dalla decisione d'appello, ove si afferma che “la sentenza citata
(Cass. 32109/19) fa riferimento alla diversa situazione fattuale in cui le parti, conformemente al disposto dell'inciso dell'art. 1976 c.c., abbiano stipulato il diritto alla risoluzione”, sia, in ogni caso, direttamente dal contenuto stesso del documento in esame (allegato sub doc. 2 al fascicolo dell'opponente).
Ferma tale assorbente considerazione, non può neppure essere Parte trascurato che la pretesa di di opporre in compensazione il controcredito di € 43.175,88 derivante dall'inadempimento della scrittura del 13 marzo 2015 collide con il consolidato principio ermeneutico secondo cui, in caso di titolo di formazione giudiziale (come nel caso di specie), la compensazione può essere dedotta in sede di opposizione all'esecuzione solo per crediti sorti successivamente alla formazione del titolo giudiziale: nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. promosso avverso titolo esecutivo di natura giudiziale, la cognizione del giudice dell'opposizione è limitata e circoscritta alla verifica dell'esistenza e validità formale del titolo esecutivo ovvero all'accertamento di eventuali cause o circostanze successive alla sua formazione che ne abbiano determinato l'invalidità o inefficacia.
In altri termini, nel giudizio di opposizione a precetto intimato sulla scorta di un titolo giudiziale, “il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti
5 estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo” (Cass. 24 luglio
2012, n. 12911), potendo la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, essere dedotta in sede di opposizione all'esecuzione soltanto se il controcredito sia sorto successivamente alla formazione del titolo giudiziale, restando, in caso contrario, preclusa dal giudicato (Cass. 26 aprile
2007, n. 9912, conf. Cass. 20 aprile 2009, n. 9347; Cass. 18 ottobre 2012, n. 17903;
Cass. 2 agosto 2021, n. 22091).
Non può giudicarsi quindi fondata l'opposizione quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto esser fatti valere nel giudizio di merito, essendo infatti le questioni anteriori o coeve al processo coperte dal giudicato.
Né, a tal fine, rileva che il credito opposto in compensazione sia documentalmente provato o non contestato dalla controparte, poiché ciò che preclude la sua operatività è la sua anteriorità rispetto al titolo giudiziale azionato, anteriorità che si registra nel caso di specie. Cont Neppure conferente si rivela infine il richiamo, operato da in citazione e ribadito anche in comparsa conclusionale, alla sentenza della Corte di Cassazione n. 7864 del 6 aprile 2011, che, secondo l'interpretazione fornita dalla difesa dell'opponente, consentirebbe la compensazione con crediti anteriori al giudicato quando si tratti di spese processuali: invero, la pronuncia di legittimità ha sì affermato che l'eccezione di compensazione si applica “quando un'espropriazione forzata venga promossa per il soddisfacimento di un credito per spese giudiziali liquidate nella sentenza costituente titolo esecutivo”, precisando peraltro che ciò è possibile “in quanto il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in esito a un giudizio in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione, ma deriva, come conseguenza automatica, dalla mera soccombenza”, mentre, nel caso per cui è processo, il credito che l'opponente pretende di opporre in compensazione, lungi dal derivare dalla “mera soccombenza”, deriva dall'atto negoziale del 13 marzo 2015 che ha formato oggetto specifico del giudizio conclusosi con la sentenza della Corte
d'Appello, per cui, come correttamente eccepito anche dall'opposta, il credito
6 in questione avrebbe potuto, recte dovuto essere fatto valere in quel giudizio, risultando oggi quindi precluso dalla res iudicata.
Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, va rigettata non soltanto l'eccezione di compensazione - con conseguente assorbimento della domanda di condanna dell'opposta per il pagamento della differenza - ma Parte l'intera opposizione spiegata da .
In ossequio al criterio della soccombenza, parte opponente va condannata al pagamento delle spese di lite dell'odierno giudizio, che sono liquidate nella misura complessiva indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche involte, dell'attività difensiva concretamente svolta e della natura eminentemente documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al R.G. n. 274/2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA integralmente l'opposizione a precetto spiegata da Parte_1
[...]
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla refusione, in favore di Controparte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 3.809,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso in Teramo, il 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 274 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
con sede a L'Aquila, Loc. Boschetto di Pile - Tecnopolo Parte_2
d'Abruzzo, elettivamente domiciliata a Teramo, in viale Giovanni Bovio, n.
29, presso e nello studio dell'Avv. Giovannibattista Quintiliani, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Lorenzo Di
IO e NA GI, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- parte attrice o opponente -
e
Controparte_1
(P. IVA: ) in persona dell'amministratore
[...] P.IVA_2 unico e legale rappresentante pro tempore, con sede a Casoli di Atri (TE), zona industriale, Contrada Stracca, elettivamente domiciliata a Teramo, in via
Riccitelli n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Acronzio, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
- parte convenuta o opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, primo comma c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di rimessione della causa in decisione celebrata il 15 dicembre 2025 con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615, primo comma c.p.c. ritualmente Parte notificato, (d'ora in poi, per comodità, anche solo “ ”) ha Parte_1 evocato in giudizio, avanti all'intestato Tribunale,
[...]
(d'ora in avanti breviter anche solo Controparte_1
“ ), spiegando opposizione avverso l'atto di precetto da Controparte_1 quest'ultima notificatole in data 16 gennaio 2024 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 22.701,27, a titolo di spese legali liquidate nella sentenza n. 1797/2023 emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila. Parte In estrema sintesi, a fondamento dell'opposizione a precetto, , preliminarmente invocando la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo azionato, ha anzitutto eccepito l'estinzione per compensazione del credito azionato in executivis da con il controcredito vantato nei Controparte_1 Parte confronti di quest'ultima da essa , derivante dall'inadempimento di rispetto alla “Scrittura privata di risoluzione contrattuale”, Controparte_1
sottoscritta tra le parti il 13 marzo 2015, per un importo di € 43.175,88 (oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, maturati sino ad oggi in misura di circa
€ 30.000,00). In particolare, il predetto inadempimento, come accertato dal
Tribunale di Teramo nella sentenza n. 214/2023, è risultato grave e ingiustificato e la Corte d'Appello di L'Aquila, con la successiva decisione n.
1797/2023, ha riformato la predetta pronuncia di primo grado, limitandosi ad accogliere soltanto il primo motivo di gravame proposto da Controparte_1 relativo alla qualificazione giuridica della scrittura in esame, senza invece esaminare, essendo stato ritenuto superfluo, il secondo motivo d'appello concernente l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di lasciando così impregiudicato il profilo dell'obbligazione Controparte_1 rimasta insoluta.
Oltre a chiedere l'estinzione per compensazione del credito azionato Parte con l'atto di precetto notificatole, ha altresì chiesto al Tribunale, previo accertamento dell'attuale ammontare del debito in capo a Controparte_1 derivante dalla scrittura privata del 13 marzo 2015, la condanna della stessa al pagamento della differenza fra quanto ancora dovuto, oltre interessi moratori, e l'importo precettato di € 22.701,27.
2 Si è tempestivamente costituita in giudizio eccependo Controparte_1 la inammissibilità di tutte le domande avversarie (di accertamento del credito di € 43.175,88 in forza della scrittura privata, di parziale compensazione di tale maggior credito con l'importo intimato con il precetto e di condanna al pagamento della differenza) siccome coperte dal giudicato, osservando poi, con specifico riguardo all'eccezione di compensazione, che la compensazione non opera come fattispecie estintiva quando il controcredito vantato dal debitore sia sorto prima della definitiva formazione del titolo giudiziale sulla cui scorta è stato intimato precetto e che in ogni caso il controcredito opposto in compensazione è contestato nell'an.
Rigettata per difetto di periculum in mora la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutivo del titolo, alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata il 7 ottobre 2024 entrambi i procuratori delle parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, per cui la causa è stata rinviata all'udienza del 15 dicembre 2025 per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. e, all'esito della predetta udienza, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione a precetto è infondata e deve essere rigettata sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Sulla base della documentazione complessivamente versata in atti, emerge che:
- con la sentenza n. 214/2023 che ha definito il procedimento rubricato al Parte R.G. n. 4908/206 attivato da , il Tribunale di Teramo ha dichiarato la risoluzione per inadempimento di della scrittura privata Controparte_1 Parte stipulata con il 13 marzo 2015 e, per l'effetto, ha condannato Parte a pagare, in favore di , la somma di € 61.291,60 quale Controparte_1 saldo residuo dovuto in forza dell'accordo del 1.5.2010, oltre interessi e spese di lite (cfr. doc. 3 fascicolo opposta);
- la predetta decisione è stata impugnata da (così Controparte_1 instaurando il procedimento allibrato al R.G. n. 583/2023), che ha affidato l'appello a due motivi, sostenendo in particolare la erroneità della sentenza di primo grado (i) nella parte in cui ha giuridicamente qualificato la scrittura privata sottoscritta dalle parti il 13 marzo 2015 alla stregua di una
3 transazione semplice (e non, invece, novativa) e (ii) nella parte in cui ha accertato l'inadempimento grave di e dichiarato la Controparte_1 risoluzione del contratto del 13 marzo 2015; tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 1797/2023 della Corte di Appello di L'Aquila, che,
“pronunciando, in riforma della sentenza appellata: 1) rigetta la domanda attrice;
2) condanna l'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'attrice, che liquida…” (cfr. doc. 4 fascicolo opposta, con enfasi mediante sottolineatura aggiunta).
Ora, dalla semplice lettura della parte motiva della decisione della Corte di Appello di L'Aquila, si apprende testualmente che: “L'appello è fondato e merita accoglimento, in relazione al primo motivo di impugnazione proposto. […] ritiene la Corte che la scrittura stipulata in data 13.3.2015 sia una vera e propria transazione, volta a definire l'insorgenda lite e che la stessa abbia natura novativa
[…]”, riconoscendo, “nella complessiva regolamentazione di interessi che caratterizza la scrittura, l'effetto prioritario costitutivo del nuovo accordo, riconducibile alla transazione novativa che non consente di chiedere la risoluzione per inadempimento se non espressamente stipulata (art. 1976 c.c.). Ciò comporta
l'accoglimento del primo motivo di appello e l'impossibilità di reviviscenza del pregresso contratto del 01.05.2010, su cui l'originaria attrice fonda la propria pretesa creditoria. Né, come argomentato da parte appellata, alla stessa transazione novativa è applicabile l'ipotesi della risoluzione, in caso di suo inadempimento, posto che la sentenza citata (Cass. 32109/19) fa riferimento alla diversa situazione fattuale in cui le parti, conformemente al disposto dell'inciso dell'art. 1976 c.c., abbiano stipulato il diritto alla risoluzione. Non avendo parte appellata formulato altre richieste in via subordinata, ne consegue il rigetto della domanda attorea. L'accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo
l'esame dell'altro”. (cfr. doc. 4 fascicolo opposta, con enfasi mediante sottolineatura aggiunta).
Ebbene, parte opponente sostiene che la sentenza della Corte di
Appello non avrebbe “affrontato, né deciso, la questione dell'inadempimento contrattuale della ed invoca il principio giurisprudenziale in Controparte_1 base al quale “sulle questioni non esaminate dal giudice d'appello perché ritenute assorbite dall'accoglimento di un motivo di gravame, avente natura pregiudiziale, non può formarsi alcun giudicato”.
4 Senonché, l'espressa (e debitamente motivata) qualificazione della scrittura privata del 13 marzo 2015 in termini di “transazione novativa” non può essere semplicemente dequotata, come pretenderebbe di fare l'opponente, a mera questione pregiudiziale (su cui non può formarsi giudicato), ma a ben vedere rappresenta l'accertamento sostanziale che preclude definitivamente qualsiasi pretesa creditoria fondata su tale negozio, avendo infatti, come visto, la Corte d'Appello stabilito - ed anzi semplicemente rammentato - che la transazione novativa “non consente di chiedere la risoluzione per inadempimento se non espressamente stipulata (art. 1976
c.c.)”, con il logico corollario per cui l'accoglimento del primo motivo di appello inerente la natura giuridica della scrittura privata del 13 marzo 2015
(in termini di vera e propria transazione novativa) “rende superfluo l'esame dell'altro”, posto che quella scrittura privata, in ragione della sua natura, non può essere oggetto di risoluzione per inadempimento se tale rimedio non è ivi espressamente contemplato e nel caso di specie non lo è, come si ricava sia indirettamente dalla decisione d'appello, ove si afferma che “la sentenza citata
(Cass. 32109/19) fa riferimento alla diversa situazione fattuale in cui le parti, conformemente al disposto dell'inciso dell'art. 1976 c.c., abbiano stipulato il diritto alla risoluzione”, sia, in ogni caso, direttamente dal contenuto stesso del documento in esame (allegato sub doc. 2 al fascicolo dell'opponente).
Ferma tale assorbente considerazione, non può neppure essere Parte trascurato che la pretesa di di opporre in compensazione il controcredito di € 43.175,88 derivante dall'inadempimento della scrittura del 13 marzo 2015 collide con il consolidato principio ermeneutico secondo cui, in caso di titolo di formazione giudiziale (come nel caso di specie), la compensazione può essere dedotta in sede di opposizione all'esecuzione solo per crediti sorti successivamente alla formazione del titolo giudiziale: nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. promosso avverso titolo esecutivo di natura giudiziale, la cognizione del giudice dell'opposizione è limitata e circoscritta alla verifica dell'esistenza e validità formale del titolo esecutivo ovvero all'accertamento di eventuali cause o circostanze successive alla sua formazione che ne abbiano determinato l'invalidità o inefficacia.
In altri termini, nel giudizio di opposizione a precetto intimato sulla scorta di un titolo giudiziale, “il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti
5 estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo” (Cass. 24 luglio
2012, n. 12911), potendo la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, essere dedotta in sede di opposizione all'esecuzione soltanto se il controcredito sia sorto successivamente alla formazione del titolo giudiziale, restando, in caso contrario, preclusa dal giudicato (Cass. 26 aprile
2007, n. 9912, conf. Cass. 20 aprile 2009, n. 9347; Cass. 18 ottobre 2012, n. 17903;
Cass. 2 agosto 2021, n. 22091).
Non può giudicarsi quindi fondata l'opposizione quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto esser fatti valere nel giudizio di merito, essendo infatti le questioni anteriori o coeve al processo coperte dal giudicato.
Né, a tal fine, rileva che il credito opposto in compensazione sia documentalmente provato o non contestato dalla controparte, poiché ciò che preclude la sua operatività è la sua anteriorità rispetto al titolo giudiziale azionato, anteriorità che si registra nel caso di specie. Cont Neppure conferente si rivela infine il richiamo, operato da in citazione e ribadito anche in comparsa conclusionale, alla sentenza della Corte di Cassazione n. 7864 del 6 aprile 2011, che, secondo l'interpretazione fornita dalla difesa dell'opponente, consentirebbe la compensazione con crediti anteriori al giudicato quando si tratti di spese processuali: invero, la pronuncia di legittimità ha sì affermato che l'eccezione di compensazione si applica “quando un'espropriazione forzata venga promossa per il soddisfacimento di un credito per spese giudiziali liquidate nella sentenza costituente titolo esecutivo”, precisando peraltro che ciò è possibile “in quanto il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in esito a un giudizio in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione, ma deriva, come conseguenza automatica, dalla mera soccombenza”, mentre, nel caso per cui è processo, il credito che l'opponente pretende di opporre in compensazione, lungi dal derivare dalla “mera soccombenza”, deriva dall'atto negoziale del 13 marzo 2015 che ha formato oggetto specifico del giudizio conclusosi con la sentenza della Corte
d'Appello, per cui, come correttamente eccepito anche dall'opposta, il credito
6 in questione avrebbe potuto, recte dovuto essere fatto valere in quel giudizio, risultando oggi quindi precluso dalla res iudicata.
Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, va rigettata non soltanto l'eccezione di compensazione - con conseguente assorbimento della domanda di condanna dell'opposta per il pagamento della differenza - ma Parte l'intera opposizione spiegata da .
In ossequio al criterio della soccombenza, parte opponente va condannata al pagamento delle spese di lite dell'odierno giudizio, che sono liquidate nella misura complessiva indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche involte, dell'attività difensiva concretamente svolta e della natura eminentemente documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al R.G. n. 274/2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA integralmente l'opposizione a precetto spiegata da Parte_1
[...]
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla refusione, in favore di Controparte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 delle spese di lite, che sono liquidate nella somma di € 3.809,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso in Teramo, il 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
7