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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/06/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 6733/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace – opposizione a preavviso di fermo amministrativo TRA
, poi divenuta Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Oliva
[...]
APPELLANTE E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Capriglione e Controparte_1
Giovanni Ugolino
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di appello ritualmente notificato a mezzo pec in data 23/12/2015 Parte_1
poi divenuta in corso di giudizio
[...] Parte_2 proponeva appello avverso la sentenza n. 3235/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto l'opposizione di al preavviso di fermo Controparte_1 amministrativo n. 10080201400020206000 emesso il 24/10/2014 in relazione alla cartella di pagamento n. 10020140017661017000 per euro 974,56 a titolo di sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada anno 2010, annullando l'atto opposto e condannando in solido gli enti opposti (concessionario per la riscossione e l'ente creditore ) alla rifusione delle spese del giudizio in favore Controparte_2 di parte opponente. L'appellante deduceva a motivi: 1) l'errata valutazione del contenuto dell'atto opposto- violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90; 2) l'errata valutazione in ordine alla prova della notifica della cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo amministrativo opposto. Inoltre, l'appellante reiterava le eccezioni e difese formulate in primo grado fra cui l'eccezione di irrilevanza delle doglianze concernenti la fase precedente la notifica della cartella di pagamento. Per tali motivi chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto dell'opposizione proposta in primo grado e condanna di parte opponente alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva dichiararsi inammissibile Controparte_1
l'appello per i seguenti motivi: a) in quanto proposto tardivamente ai sensi dell'art. 327 c.p.c.; b) in quanto avente ad oggetto sentenza del Giudice di Pace a definizione di causa di valore non eccedente 1.100,00 euro in assenza dei presupposti necessari per l'impugnabilità a norma dell'art. 339 comma 3 c.p.c.; c) in quanto redatto in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e comunque ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamene motivata in fatto e in diritto. Rimaneva contumace anche in appello la nonostante la rituale Controparte_2 notifica. Precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione. L'appello è ammissibile e fondato e va pertanto accolto. Devono essere innanzitutto disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame. Ed invero, nel caso di specie l'appello è stato proposto entro il termine semestrale previsto per legge tenuto conto della sospensione feriale e la sentenza del Giudice di Pace è impugnabile per violazione dei principi regolatori della materia come emerge anche dall'atto di appello stesso. L'appello, oltre a non essere manifestamente infondato, contiene l'indicazione delle parti della sentenza censurate e delle modifiche richieste, con sufficiente esposizione dei motivi in fatto e in diritto, tanto è vero che l'appellata si è difesa in modo completo. Nel merito i motivi di appello colgono entrambi nel segno. Innanzitutto, parte appellante ha provato in primo grado la regolare notifica della cartella di pagamento avvenuta personalmente a mani dell'appellata in data 09.06.2014. Quindi parte opponente non può fondatamente eccepire l'inesistenza del titolo esecutivo costituito dalla cartella di pagamento, peraltro richiamata nel preavviso di fermo ammnistrativo. Producendo tale sufficiente prova della valida notifica della cartella, l'opposto agente della riscossione dimostrò già in primo grado l'infondatezza dell'opposizione proposta davanti al Giudice di Pace. Infatti, il preavviso di fermo amministrativo fu legittimamente emesso perchè la destinataria non ebbe né a pagare né ad impugnare la cartella di pagamento nel termine di legge, così rendendola esecutiva. Anche il presunto vizio da mancata notifica dei prodromici verbali di contravvenzione stradale doveva necessariamente essere fatto valere nel termine di impugnabilità della cartella di pagamento, attesa la valida notifica della stessa. Passando oltre, nel caso di specie, il preavviso di fermo opposto risulta conforme al modello legale di cui al Decreto Dirigenziale del 28.06.1999, contenendo tutti i dati normativamente prescritti.
Peraltro, parte opponente, con l'atto introduttivo del primo grado del giudizio muoveva le proprie censure circa una supposta carenza dei requisiti della cartella di pagamento quali, fra gli altri, la presunta mancata indicazione del calcolo degli interessi e la mancanza dei requisiti di chiarezza. Sul punto, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, non può ritenersi nulla la cartella notificata per il fatto che non contiene la dettagliata descrizione del credito azionato, dovendosi ritenere sufficiente l'indicazione sintetica degli elementi in base ai quali è stata effettuata l'iscrizione, poiché conforme al c.d. contenuto minimo ai sensi dell'art 6 D.M. 321/99, quale mera provocatio ad opponendum per la validità della quale appare sufficiente che il contribuente sia posto in grado di conoscere nei suoi aspetti essenziali la pretesa fatta valere nei suoi confronti. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (entro € 1.100,00) ed alle fasi svolte (studio, introduzione, trattazione e fase conclusionale per il primo grado, studio e introduzione per il secondo grado). Nulla per le spese nel rapporto fra le parti appellate stante la mancata costituzione in entrambi i gradi dell'ente impositore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in primo grado e conferma la validità ed efficacia del preavviso di fermo amministrativo opposto.
2) Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida per il primo grado in € 330,00 per compensi di difesa, per il secondo grado in € 262,00 per compensi di difesa, oltre al rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 23.06.2025 Il Giudice dott. Andrea Loffredo
, poi divenuta Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Oliva
[...]
APPELLANTE E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Capriglione e Controparte_1
Giovanni Ugolino
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di appello ritualmente notificato a mezzo pec in data 23/12/2015 Parte_1
poi divenuta in corso di giudizio
[...] Parte_2 proponeva appello avverso la sentenza n. 3235/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto l'opposizione di al preavviso di fermo Controparte_1 amministrativo n. 10080201400020206000 emesso il 24/10/2014 in relazione alla cartella di pagamento n. 10020140017661017000 per euro 974,56 a titolo di sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada anno 2010, annullando l'atto opposto e condannando in solido gli enti opposti (concessionario per la riscossione e l'ente creditore ) alla rifusione delle spese del giudizio in favore Controparte_2 di parte opponente. L'appellante deduceva a motivi: 1) l'errata valutazione del contenuto dell'atto opposto- violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90; 2) l'errata valutazione in ordine alla prova della notifica della cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo amministrativo opposto. Inoltre, l'appellante reiterava le eccezioni e difese formulate in primo grado fra cui l'eccezione di irrilevanza delle doglianze concernenti la fase precedente la notifica della cartella di pagamento. Per tali motivi chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto dell'opposizione proposta in primo grado e condanna di parte opponente alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva dichiararsi inammissibile Controparte_1
l'appello per i seguenti motivi: a) in quanto proposto tardivamente ai sensi dell'art. 327 c.p.c.; b) in quanto avente ad oggetto sentenza del Giudice di Pace a definizione di causa di valore non eccedente 1.100,00 euro in assenza dei presupposti necessari per l'impugnabilità a norma dell'art. 339 comma 3 c.p.c.; c) in quanto redatto in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e comunque ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamene motivata in fatto e in diritto. Rimaneva contumace anche in appello la nonostante la rituale Controparte_2 notifica. Precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione. L'appello è ammissibile e fondato e va pertanto accolto. Devono essere innanzitutto disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame. Ed invero, nel caso di specie l'appello è stato proposto entro il termine semestrale previsto per legge tenuto conto della sospensione feriale e la sentenza del Giudice di Pace è impugnabile per violazione dei principi regolatori della materia come emerge anche dall'atto di appello stesso. L'appello, oltre a non essere manifestamente infondato, contiene l'indicazione delle parti della sentenza censurate e delle modifiche richieste, con sufficiente esposizione dei motivi in fatto e in diritto, tanto è vero che l'appellata si è difesa in modo completo. Nel merito i motivi di appello colgono entrambi nel segno. Innanzitutto, parte appellante ha provato in primo grado la regolare notifica della cartella di pagamento avvenuta personalmente a mani dell'appellata in data 09.06.2014. Quindi parte opponente non può fondatamente eccepire l'inesistenza del titolo esecutivo costituito dalla cartella di pagamento, peraltro richiamata nel preavviso di fermo ammnistrativo. Producendo tale sufficiente prova della valida notifica della cartella, l'opposto agente della riscossione dimostrò già in primo grado l'infondatezza dell'opposizione proposta davanti al Giudice di Pace. Infatti, il preavviso di fermo amministrativo fu legittimamente emesso perchè la destinataria non ebbe né a pagare né ad impugnare la cartella di pagamento nel termine di legge, così rendendola esecutiva. Anche il presunto vizio da mancata notifica dei prodromici verbali di contravvenzione stradale doveva necessariamente essere fatto valere nel termine di impugnabilità della cartella di pagamento, attesa la valida notifica della stessa. Passando oltre, nel caso di specie, il preavviso di fermo opposto risulta conforme al modello legale di cui al Decreto Dirigenziale del 28.06.1999, contenendo tutti i dati normativamente prescritti.
Peraltro, parte opponente, con l'atto introduttivo del primo grado del giudizio muoveva le proprie censure circa una supposta carenza dei requisiti della cartella di pagamento quali, fra gli altri, la presunta mancata indicazione del calcolo degli interessi e la mancanza dei requisiti di chiarezza. Sul punto, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, non può ritenersi nulla la cartella notificata per il fatto che non contiene la dettagliata descrizione del credito azionato, dovendosi ritenere sufficiente l'indicazione sintetica degli elementi in base ai quali è stata effettuata l'iscrizione, poiché conforme al c.d. contenuto minimo ai sensi dell'art 6 D.M. 321/99, quale mera provocatio ad opponendum per la validità della quale appare sufficiente che il contribuente sia posto in grado di conoscere nei suoi aspetti essenziali la pretesa fatta valere nei suoi confronti. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (entro € 1.100,00) ed alle fasi svolte (studio, introduzione, trattazione e fase conclusionale per il primo grado, studio e introduzione per il secondo grado). Nulla per le spese nel rapporto fra le parti appellate stante la mancata costituzione in entrambi i gradi dell'ente impositore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in primo grado e conferma la validità ed efficacia del preavviso di fermo amministrativo opposto.
2) Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida per il primo grado in € 330,00 per compensi di difesa, per il secondo grado in € 262,00 per compensi di difesa, oltre al rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 23.06.2025 Il Giudice dott. Andrea Loffredo