Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 4545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4545 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
dott. Stefania Basso Consigliere rel.
dott. Anna Rita Motti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
20/12/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3225 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2020
TRA
elettivamente domiciliato in Pollena Trocchia (NA) al Viale Parte_1
Delle Rose 30, unitamente all'avv. Francesco Arrotta dal quale è rappresentato e difeso
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, sia in proprio che nella CP_1
qualità di mandatario di Controparte_2 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
[...]
Distrettuale I.N.P.S. in Napoli, Via Alcide De Gasperi n. 55, presso l'Avv. Elisa
Nannucci e che lo rappresenta e difende
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 30.12.2020, ha Parte_1
proposto appello avverso la sent. n. 935/2020 pubblicata in data 02.07.2020 con la quale il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato le
- il sig. (dipendente del ) aveva i requisiti di almeno 24 mesi Parte_2 Pt_1
di disoccupazione, come evincibile dalla attestazione rilascio dichiarazione di disponibilità ai s. del D.Lgs. 181/00 e smi. emessa in data 20/03/2012 dal centro per l'impiego di Pomigliano D'Arco attestante lo stato di disoccupazione da 25 mesi, dalla autocertificazione dello stato di disoccupazione del 01/04/2012 e dalla comunicazione per l'applicazione delle agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori inoccupati, disoccupati o sospesi da almeno 24 mesi (art. 8, co. 9,
CP_ legge 407/1990) dell'
- l'opponente nei sei mesi antecedenti l'assunzione del 01/04/2012 non ha effettuato alcun licenziamento o sospensione di lavoratori così come evincibile da
Emens/Uniemens - rendiconto aziendale.
- l'opponente nei sei mesi antecedenti l'assunzione del 01/04/2012 non ha effettuato alcuna assunzione se non quella del predetto sig. così Parte_2
come evincibile da Emens/Uniemens- rendiconto aziendale.
- l'opponente ha assunto il sig. ai sensi della Legge 407/90 Parte_2
sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, nel rispetto del diritto di precedenza, attribuito al e non a terzi;
conservando quindi il diritto alle Pt_2
agevolazioni.
- il mancato possesso del Durc non può costituire un motivo per decretare l'illegittimità dell'operato dell'appellante.
Chiede, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle proprie opposizioni con vittoria di spese di lite.
L'appellato, ritualmente costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
La Corte all'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, ha deciso la causa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II,
29.8.2019 n. 21824).
Le doglianze proposte sono sufficientemente specifiche e, pertanto, deve ritenersi l'ammissibilità dell'appello.
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Ed invero, deve rilevarsi che la motivazione fornita dal giudice di primo grado risulta essere assolutamente corretta e condivisibile. Infatti, premesso un breve excursus sulla normativa applicabile al caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda fondando la sua decisione: 1) sulla insussistenza dello stato di disoccupazione del lavoratore nei 24 mesi antecedenti Parte_2
l'assunzione da parte del FICO, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dall'opponente (autocertificazione emessa dallo stesso lavoratore dipendente e certificazione UNILAV); 2) il lavoratore vantava un diritto di precedenza nell'assunzione; 3) il datore di lavoro non era in possesso del Pt_3
Orbene, in disparte la considerazione che non si rinviene alcuna specifica censura alla parte della sentenza in cui il giudice esclude il diritto alle agevolazioni contributive in considerazione della sussistenza del diritto del lavoratore di precedenza nell'assunzione (ciò che già di per sé sorregge la motivazione del rigetto dell'opposizione), le altre censure non colgono perfettamente nel segno. La parte, invero, si limita a richiamare la documentazione prodotta dalla quale emergerebbe lo stato di disoccupazione del nei 24 mesi antecedenti Pt_2
l'assunzione, ma non tiene in considerazione le osservazioni sul punto fatte dal
Tribunale: “in caso di palese contrasto tra l'autocertificazione e altro documento di fede pubblica attestante il contrario, nessun valore giuridico può assumere il prefato documento ( ex multis Cass S.U. n. 12065/2014).
A medesime conclusioni è giunta la Suprema Corte anche in sede tributaria
(Cass. N. 701 del 13 gennaio 2007).
Peraltro, la certificazione rilasciata da appare in contrasto con Pt_4
l'estratto contributivo dell' allegato in atti di produzione dell'Ente, il quale, CP_1
a fronte di una disoccupazione attestata sino al 21/04/2011, configura un rapporto di dipendenza con la ditta Fico Umberto del sig. dal Persona_1
22/07/2012 al 21/07/2017”.
L'appellante nulla eccepisce in merito al valore riconosciuto dal giudice all'autocertificazione e alla certificazione UNILAV.
E questa Corte condivide l'assunto precisando che all'autocertificazione non può riconoscersi alcun valore probatorio: secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, infatti, l'autocertificazione può risultare idonea ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a sé favorevoli esclusivamente nell'ambito di un rapporto con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti amministrativi nei quali ne è consentita l'utilizzazione, mentre non può assumere alcun valore probatorio, neppure indiziario, nell'ambito del giudizio civile, la cui disciplina non consente alle parti di avvalersi di proprie dichiarazioni come elementi di prova a proprio favore, restando altrimenti eluso l'onere della prova, dal quale la parte è dispensata soltanto per effetto della mancata contestazione o dell'ammissione dei fatti ad opera della controparte (cfr., tra le tante, Cass. 27775/2024).
Cosicché ancora più pregnante è il valore probatorio dell'estratto contributivo rilasciato dall' dal quale in maniera inequivocabile emerge che il CP_1 Pt_2
è stato disoccupato, percependo la relativa indennità, soltanto nel periodo dal
01.01.2011 al 31.12.2011, risultando, al contrario dipendente proprio del Pt_1
part-time nel periodo dal 22.07.2011 – 31.12.2011 e poi a decorrere dal
01.12.2012 al 31.03.2012, dal 01.04.2021 al 31.03.2015 come dipendente a tempo pieno e nuovamente part-time dal 01.04.2015 al 21.07.2017. È evidente, dunque, non soltanto l'effettiva insussistenza dello stato di disoccupazione, ma anche l'esistenza di un diritto di precedenza del lavoratore all'assunzione (id est: un obbligo del datore di lavoro di assunzione).
Alla luce di tali considerazioni l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 1.577,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge
24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R.
115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 20/12/2024
Il consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro