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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/11/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa IA TA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 4513/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
rappresentato e difeso dall' Avv.to Gabriele Lauricella ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Via Imera n. 3, giusta procura in atti
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Palermo, Via Laurana 59, nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Delia CP_1
Cernigliaro che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti del notaio da Fiumicino Per_1
- resistente-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-recupero indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.12.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 256/2023 dell'11.10.2023 - R.G. n.
7209/2023 - notificato il 02.12.2023 emesso dal Tribunale Civile di Termini Imerese, in funzione del Giudice del Lavoro, su istanza dell' per il recupero dell'asserito CP_1
indebito (euro 2.239,28 oltre accessori) a titolo di “…l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge” per il periodo dal 01.06.2012 al 30.06.2013.
A sostegno dell'opposizione eccepiva, oltre ad una serie di vizi formali e all'illegittimità del provvedimento per l'assoluta genericità delle ragioni poste a fondamento dell'indebito, l'irripetibilità delle suddette somme, stante sia l'applicabilità al caso in esame della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, sia la propria buona fede e l'incolpevole affidamento, dichiarando d'aver ogni anno inoltrato la dichiarazione reddituale.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando CP_1
nel merito, la fondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.
In assenza di attività istruttoria, la causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
21.10.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In ordine alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero d'indebito afferente a importi versati in più rispetto al dovuto sui ratei dell'assegno sociale, devono essere richiamati i seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Va, in primo luogo, precisato che l'asserito indebito si fonda sul superamento dei limiti di reddito per il periodo dal 01.06.2012 al 30.06.2013 ai fini del godimento della pensione cat. AS n. 04034574.
Ai sensi dell'art. art. 52 della legge n. 88/1989 “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato…”.
In ossequio a quanto disposto dall'art. 13 della legge 412/1991, “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)” (così Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223). Nel caso di specie, l' non ha riferito di eventuali comportamenti dolosi del CP_1
ricorrente, il quale ha documentalmente provato di aver regolarmente comunicato le dichiarazioni dei redditi per gli anni in contestazione (all.ti 2 e 3 fascicolo parte opponente).
Si pone, pertanto, un problema di tutela dell'affidamento del ricorrente medesimo, che, in mancanza di contrari elementi, deve ritenersi sussistente nel caso di specie.
Tanto più che con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del
D.L. n. 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Pertanto, ove l'indebito, come nel caso di specie, risulti essersi determinato in ragione di maggiori redditi percepiti (coerentemente con quanto affermato da Cass. N. 16088 del 2020; Cass. N. 26036 del 2019; Cass. n. 28771 del 2018; Cass. N. 1446 del 2008) la Suprema Corte ha riaffermato recentemente il principio secondo il quale “in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022,
n. 5983).
Per le motivazioni su esposte, non può ritenersi configurabile nel caso di specie il dolo del percipiente.
Pertanto, l'azione di recupero di che trattasi deve reputarsi illegittima. Ne consegue, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 256/2023 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 11.10.2023 e notificato il 02.12.2023;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'RA che liquida in CP_1
complessivi € 1.700,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge;
- liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Così deciso, in data 18.11.2025.
IL GIUDICE
IA TA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa IA TA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate nel termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 4513/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
rappresentato e difeso dall' Avv.to Gabriele Lauricella ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Via Imera n. 3, giusta procura in atti
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Palermo, Via Laurana 59, nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Delia CP_1
Cernigliaro che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti del notaio da Fiumicino Per_1
- resistente-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-recupero indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.12.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 256/2023 dell'11.10.2023 - R.G. n.
7209/2023 - notificato il 02.12.2023 emesso dal Tribunale Civile di Termini Imerese, in funzione del Giudice del Lavoro, su istanza dell' per il recupero dell'asserito CP_1
indebito (euro 2.239,28 oltre accessori) a titolo di “…l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge” per il periodo dal 01.06.2012 al 30.06.2013.
A sostegno dell'opposizione eccepiva, oltre ad una serie di vizi formali e all'illegittimità del provvedimento per l'assoluta genericità delle ragioni poste a fondamento dell'indebito, l'irripetibilità delle suddette somme, stante sia l'applicabilità al caso in esame della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, sia la propria buona fede e l'incolpevole affidamento, dichiarando d'aver ogni anno inoltrato la dichiarazione reddituale.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando CP_1
nel merito, la fondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.
In assenza di attività istruttoria, la causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
21.10.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In ordine alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero d'indebito afferente a importi versati in più rispetto al dovuto sui ratei dell'assegno sociale, devono essere richiamati i seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Va, in primo luogo, precisato che l'asserito indebito si fonda sul superamento dei limiti di reddito per il periodo dal 01.06.2012 al 30.06.2013 ai fini del godimento della pensione cat. AS n. 04034574.
Ai sensi dell'art. art. 52 della legge n. 88/1989 “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato…”.
In ossequio a quanto disposto dall'art. 13 della legge 412/1991, “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)” (così Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223). Nel caso di specie, l' non ha riferito di eventuali comportamenti dolosi del CP_1
ricorrente, il quale ha documentalmente provato di aver regolarmente comunicato le dichiarazioni dei redditi per gli anni in contestazione (all.ti 2 e 3 fascicolo parte opponente).
Si pone, pertanto, un problema di tutela dell'affidamento del ricorrente medesimo, che, in mancanza di contrari elementi, deve ritenersi sussistente nel caso di specie.
Tanto più che con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del
D.L. n. 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Pertanto, ove l'indebito, come nel caso di specie, risulti essersi determinato in ragione di maggiori redditi percepiti (coerentemente con quanto affermato da Cass. N. 16088 del 2020; Cass. N. 26036 del 2019; Cass. n. 28771 del 2018; Cass. N. 1446 del 2008) la Suprema Corte ha riaffermato recentemente il principio secondo il quale “in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022,
n. 5983).
Per le motivazioni su esposte, non può ritenersi configurabile nel caso di specie il dolo del percipiente.
Pertanto, l'azione di recupero di che trattasi deve reputarsi illegittima. Ne consegue, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 256/2023 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 11.10.2023 e notificato il 02.12.2023;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'RA che liquida in CP_1
complessivi € 1.700,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge;
- liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Così deciso, in data 18.11.2025.
IL GIUDICE
IA TA