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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 5672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5672 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6978/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Davide Scaffidi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6978/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_1
, nata in Brasile il [...], a [...] proprio e, Parte_2 unitamente a nell' esercizio della potestà genitoriale sui figli Controparte_2 minori nato in [...] il [...], e Persona_1 Per_2
nata in [...] il [...]; Persona_1
, nata in [...] il [...]; Parte_3 con l'avv. S. Visconti;
RICORRENTI contro
Controparte_3 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 06/06/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis e iure matrimonii.
1 Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], ed espongono: Parte_4 di essere discendenti in linea retta del signor cittadino italiano nato a [...] Parte_4
TO Po (MN), il 27.07.1871, battezzato nella Parrocchia di S. Siro Vescovo di San TO Po (MN) il 30.07.1871 (certificato di battesimo vol. IV Tav.71 n. 30 anno 1871 documento n.5), figlio di e emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla Persona_3 Persona_4 cittadinanza italiana come da certificato negativo di naturalizzazione n. 000.254.801.410/2023 emesso da Repubblica Federale del Brasile, Ministero della Giustizia e della pubblica sicurezza, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento migrazioni allegato agli atti del presento giudizio (Documento n.4) con il quale si certifica che, ad oggi, non esiste nessun documento di naturalizzazione a nome di o o o Parte_4 Persona_5 CP_4 Controparte_5
o o figlio di e nato in [...] il CP_6 Persona_6 Persona_3 Persona_4
27.07.1871. Il signor emigrato in Brasile, contraeva matrimonio, in Paranaguá - PR, Parte_4
Brasile, con la NO , in data 13.02.1891 (Documento n.6); e decedeva in data Persona_7
06.08.1914 in Paranaguá - PR, Brasile (Documento n.7) Dall' unione del signor Parte_4 con la NO nasceva nata Paranaguá - PR, Brasile, Persona_7 Parte_5
23.11.1891 (Documento n.8) la quale, in data 30.12.1909, a Paranaguá - PR, Brasile, contraeva matrimonio con il signor (Documento n.9 contenente rettifica del nome della NO Persona_8
erroneamente indicato in giusta sentenza del Tribunale di Parte_5 Persona_9
Giustizia di Curitiba del 25.07.2023) e decedeva in Paranaguá - PR, Brasile il 09.10.1980. Dal matrimonio della NO con il signor nasceva nata Parte_5 Persona_8 Persona_10
a Paranaguá - PR, Brasile, il 21.05.1920 (Documento n. 10) la quale, in data 28.12.1946 in Paranaguá
- PR, Brasile contraeva matrimonio con il signor e in virtù di matrimonio, Persona_11 adottava il nome di (Documento n. 11) Parte_6
Dal matrimonio della NO con il signor nasceva l' odierno Persona_10 Persona_11 ricorrente , nato a [...] - PR, Brasile il 04.12.1947 (Documento n. 12) ; il Parte_1 signor in data 22.07.1978 contraeva matrimonio in Porto Alegre-RS Brasile Parte_1 con la NO , nata a [...]-RS Brasile, il Controparte_1
11.09.1951, odierna ricorrente in virtù di matrimonio (Documento n. 13) ; dalla loro unione nascevano le figlie, odierne ricorrenti, , nata a [...]-PR Brasile il Parte_3
09.04.1985 (Documento n. 14) e , nata a [...] il Parte_2
25.10.1980 (Documento n. 15). La NO , in data 04.05.2012, in Parte_2
Curitiba - PR, Brasile, contraeva matrimonio con il signor Controparte_2
(Documento n. 16) ; dalla loro unione nascevano i figli minori nato a Persona_1
Curitiba-PR Brasile il 06.12.2018, (Documento n. 17), odierno ricorrente, e Parte_7
nata a [...]-PR Brasile il 13.04.2016 (Documento n. 18), odierna ricorrente.
[...]
2 3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_3 il 24.01.2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 4.7.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 14.11.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_12 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di RI LE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse
3 cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
4 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che nata in [...] il Parte_5
23.11.1891 da padre nato in [...] e quindi cittadino italiano, era cittadina italiana iure sanguinis e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero posto che la Persona_8
5 sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948: Parte_5
è dunque rimasta cittadina italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, e a
[...] propria volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina) ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e ai discendenti non solo se nati dopo l'1.1.1948, e dunque anche alla figlia nata nel 1920 e a propria volta coniugata Persona_10 nel 1946 con cittadino straniero, la quale per gli stessi motivi esposti ha conservato la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa al figlio . Parte_1
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_3 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis meritano accoglimento.
5. Quanto invece alla domanda di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata da
[...]
, per matrimonio con , si reputa che il ricorso sia Controparte_1 Parte_1 improcedibile.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nonostante l'ordinamento preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in ragione della notoria situazione che affligge i vari Consolati italiani in Brasile (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in circa dieci anni), tale da rendere i tempi di risposta irragionevoli e contrari al disposto dell'art. 3 d.P.R n. 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
E tuttavia, il ricorso presentato da è volto all'ottenimento Controparte_1
6 della cittadinanza italiana non iure sanguinis, ma iure matrimonii, sia pure con il meccanismo acquisitivo automatico previsto prima dell'entrata in vigore della l. n. 123/1983 (le nozze con Parte_1
risalgono al 1978). Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a
[...] prescindere dalla normativa sostanziale applicabile (pre- o post- l. 123/1983), la domanda deve per legge essere previamente presentata alla pubblica amministrazione competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 del 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un àmbito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sanguinis (nel medesimo senso v., ex multis, Trib. Torino, ord. 28 luglio 2023, in causa n. 16011/2022 R.G., Trib. Brescia, ord. 15 febbraio 2024, in causa n. 9820/2022 R.G.; Trib. Brescia, ord. 3 gennaio 2024, n. 7289).
Pare confermare tale interpretazione la considerazione che proprio l'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – nel prevedere che «quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani» – fa espresso richiamo solo alle figure del padre, della madre e dell'avo, così fondando, evidentemente, la competenza territoriale delle Sezioni specializzate del luogo di nascita di costoro per la sola cittadinanza iure sanguinis.
A ciò si si deve del resto aggiungere che, fino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia attributiva della cittadinanza, lo status di cittadino italiano del coniuge – elemento Parte_1 costitutivo della fattispecie acquisitiva della cittadinanza invocata dalla ricorrente – non può dirsi definitivamente acquisito.
Conseguentemente la domanda presentata da deve essere Controparte_1 dichiarata improcedibile (è il caso di segnalare, in ogni caso, che – in virtù della citata disposizione di cui all'art. 4, co. 5, secondo periodo del D.lgs. n. 13/2017 introdotto dall'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” – la competenza territoriale a decidere della domanda di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana in forza di matrimonio spetterebbe al Tribunale di Roma: dal riferimento al comune di nascita degli ascendenti dell'attore è possibile affermare che la regola citata valga soltanto per le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana per acquisto iure sanguinis., e che per le altre ipotesi trovi applicazione la regola prevista dall'articolo 25 c.p.c. per le cause in cui è parte l'amministrazione dello Stato competente, e dunque, tenuto conto che la parte resistente è il , la competenza Controparte_3 andrebbe al Tribunale di Roma).
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Parte_8 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
7 , Parte_1
, Parte_2
Parte_9
[...] [...]
Parte_10 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_3 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- dichiara improcedibile la domanda presentata da Controparte_1
, nata in [...] il [...];
[...]
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 11/12/2025
Il giudice Davide Scaffidi
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Davide Scaffidi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6978/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_1
, nata in Brasile il [...], a [...] proprio e, Parte_2 unitamente a nell' esercizio della potestà genitoriale sui figli Controparte_2 minori nato in [...] il [...], e Persona_1 Per_2
nata in [...] il [...]; Persona_1
, nata in [...] il [...]; Parte_3 con l'avv. S. Visconti;
RICORRENTI contro
Controparte_3 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
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RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 06/06/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis e iure matrimonii.
1 Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], ed espongono: Parte_4 di essere discendenti in linea retta del signor cittadino italiano nato a [...] Parte_4
TO Po (MN), il 27.07.1871, battezzato nella Parrocchia di S. Siro Vescovo di San TO Po (MN) il 30.07.1871 (certificato di battesimo vol. IV Tav.71 n. 30 anno 1871 documento n.5), figlio di e emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla Persona_3 Persona_4 cittadinanza italiana come da certificato negativo di naturalizzazione n. 000.254.801.410/2023 emesso da Repubblica Federale del Brasile, Ministero della Giustizia e della pubblica sicurezza, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento migrazioni allegato agli atti del presento giudizio (Documento n.4) con il quale si certifica che, ad oggi, non esiste nessun documento di naturalizzazione a nome di o o o Parte_4 Persona_5 CP_4 Controparte_5
o o figlio di e nato in [...] il CP_6 Persona_6 Persona_3 Persona_4
27.07.1871. Il signor emigrato in Brasile, contraeva matrimonio, in Paranaguá - PR, Parte_4
Brasile, con la NO , in data 13.02.1891 (Documento n.6); e decedeva in data Persona_7
06.08.1914 in Paranaguá - PR, Brasile (Documento n.7) Dall' unione del signor Parte_4 con la NO nasceva nata Paranaguá - PR, Brasile, Persona_7 Parte_5
23.11.1891 (Documento n.8) la quale, in data 30.12.1909, a Paranaguá - PR, Brasile, contraeva matrimonio con il signor (Documento n.9 contenente rettifica del nome della NO Persona_8
erroneamente indicato in giusta sentenza del Tribunale di Parte_5 Persona_9
Giustizia di Curitiba del 25.07.2023) e decedeva in Paranaguá - PR, Brasile il 09.10.1980. Dal matrimonio della NO con il signor nasceva nata Parte_5 Persona_8 Persona_10
a Paranaguá - PR, Brasile, il 21.05.1920 (Documento n. 10) la quale, in data 28.12.1946 in Paranaguá
- PR, Brasile contraeva matrimonio con il signor e in virtù di matrimonio, Persona_11 adottava il nome di (Documento n. 11) Parte_6
Dal matrimonio della NO con il signor nasceva l' odierno Persona_10 Persona_11 ricorrente , nato a [...] - PR, Brasile il 04.12.1947 (Documento n. 12) ; il Parte_1 signor in data 22.07.1978 contraeva matrimonio in Porto Alegre-RS Brasile Parte_1 con la NO , nata a [...]-RS Brasile, il Controparte_1
11.09.1951, odierna ricorrente in virtù di matrimonio (Documento n. 13) ; dalla loro unione nascevano le figlie, odierne ricorrenti, , nata a [...]-PR Brasile il Parte_3
09.04.1985 (Documento n. 14) e , nata a [...] il Parte_2
25.10.1980 (Documento n. 15). La NO , in data 04.05.2012, in Parte_2
Curitiba - PR, Brasile, contraeva matrimonio con il signor Controparte_2
(Documento n. 16) ; dalla loro unione nascevano i figli minori nato a Persona_1
Curitiba-PR Brasile il 06.12.2018, (Documento n. 17), odierno ricorrente, e Parte_7
nata a [...]-PR Brasile il 13.04.2016 (Documento n. 18), odierna ricorrente.
[...]
2 3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_3 il 24.01.2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 4.7.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 14.11.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_12 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di RI LE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse
3 cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
4 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che nata in [...] il Parte_5
23.11.1891 da padre nato in [...] e quindi cittadino italiano, era cittadina italiana iure sanguinis e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero posto che la Persona_8
5 sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948: Parte_5
è dunque rimasta cittadina italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, e a
[...] propria volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina) ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e ai discendenti non solo se nati dopo l'1.1.1948, e dunque anche alla figlia nata nel 1920 e a propria volta coniugata Persona_10 nel 1946 con cittadino straniero, la quale per gli stessi motivi esposti ha conservato la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa al figlio . Parte_1
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_3 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis meritano accoglimento.
5. Quanto invece alla domanda di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata da
[...]
, per matrimonio con , si reputa che il ricorso sia Controparte_1 Parte_1 improcedibile.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nonostante l'ordinamento preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in ragione della notoria situazione che affligge i vari Consolati italiani in Brasile (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in circa dieci anni), tale da rendere i tempi di risposta irragionevoli e contrari al disposto dell'art. 3 d.P.R n. 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
E tuttavia, il ricorso presentato da è volto all'ottenimento Controparte_1
6 della cittadinanza italiana non iure sanguinis, ma iure matrimonii, sia pure con il meccanismo acquisitivo automatico previsto prima dell'entrata in vigore della l. n. 123/1983 (le nozze con Parte_1
risalgono al 1978). Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a
[...] prescindere dalla normativa sostanziale applicabile (pre- o post- l. 123/1983), la domanda deve per legge essere previamente presentata alla pubblica amministrazione competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 del 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un àmbito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sanguinis (nel medesimo senso v., ex multis, Trib. Torino, ord. 28 luglio 2023, in causa n. 16011/2022 R.G., Trib. Brescia, ord. 15 febbraio 2024, in causa n. 9820/2022 R.G.; Trib. Brescia, ord. 3 gennaio 2024, n. 7289).
Pare confermare tale interpretazione la considerazione che proprio l'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – nel prevedere che «quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani» – fa espresso richiamo solo alle figure del padre, della madre e dell'avo, così fondando, evidentemente, la competenza territoriale delle Sezioni specializzate del luogo di nascita di costoro per la sola cittadinanza iure sanguinis.
A ciò si si deve del resto aggiungere che, fino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia attributiva della cittadinanza, lo status di cittadino italiano del coniuge – elemento Parte_1 costitutivo della fattispecie acquisitiva della cittadinanza invocata dalla ricorrente – non può dirsi definitivamente acquisito.
Conseguentemente la domanda presentata da deve essere Controparte_1 dichiarata improcedibile (è il caso di segnalare, in ogni caso, che – in virtù della citata disposizione di cui all'art. 4, co. 5, secondo periodo del D.lgs. n. 13/2017 introdotto dall'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” – la competenza territoriale a decidere della domanda di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana in forza di matrimonio spetterebbe al Tribunale di Roma: dal riferimento al comune di nascita degli ascendenti dell'attore è possibile affermare che la regola citata valga soltanto per le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana per acquisto iure sanguinis., e che per le altre ipotesi trovi applicazione la regola prevista dall'articolo 25 c.p.c. per le cause in cui è parte l'amministrazione dello Stato competente, e dunque, tenuto conto che la parte resistente è il , la competenza Controparte_3 andrebbe al Tribunale di Roma).
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Parte_8 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
7 , Parte_1
, Parte_2
Parte_9
[...] [...]
Parte_10 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_3 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- dichiara improcedibile la domanda presentata da Controparte_1
, nata in [...] il [...];
[...]
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 11/12/2025
Il giudice Davide Scaffidi
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