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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCIURPA MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 104/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione RD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 035 2025 0004878181 000 TASSA AUTOM. 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 127/2025 depositato il
02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 035 2025 0004878181 000, notificata da Agenzia Entrate -Riscossione in data 18.04.2025, in relazione al mancato pagamento di Tasse
Automobilistiche per l' anno 2019.
Il ricorrente sostiene l'illegittimità dell'atto impugnato eccependo: l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata preventiva notificazione dell'avviso d'accertamento con violazione del diritto di difesa;
mancata chiarezza dell'atto impugnato che non consente, se non genericamente, di comprendere da cosa derivino le varie pretese esattoriali mancando l'allegazione dell'atto presupposto o quantomeno la sua riproduzione nelle parti essenziali. Inoltre l'intimazione risulta ulteriormente viziata sotto il profilo della forma poiché, in contrasto con la normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi, nonché in violazione della normativa posta a tutela del consumatore, non riporta né il giudice competente, né la competenza territoriale dello stesso, né i modi, né i termini, nulla cui faccia pensare al contribuente medio che l'atto possa essere opposto e/o contestato;
contesta che nel dettaglio degli addebiti vengono imputati gli interessi di mora senza indicare da quando e fino a quando questi decorrono;
illegittimità della cartella di pagamento per mancanza di forma, sul presupposto che la notifica sia avvenuta a mezzo PEC , contesta il mancato rispetto delle forme prescritte dal codice digitale e nel caso di specie non esiste relata, non esiste firma e non si può risalire a chi ha redatto l'atto in quanto promana da un ente;
in ogni caso invoca l'intervenuta prescrizione, infatti, il termine di prescrizione è quinquennale e dato che le pretese risalgono a prima dell'anno 2019, il termine prescrizionale
è spirato ampiamente e pertanto chiede conseguente declaratoria di illegittimità della cartella di pagamento anche in riferimento all'iscrizione a ruolo del credito erariale.
Conclude quindi chiedendo di annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto opposto per i motivi sopra esposti, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1 scrivente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si è costituita in giudizio Regione RD eccependo, preliminarmente che al ricorrente prima della cartella di pagamento impugnata, sono stati notificati i seguenti avvisi di accertamento: 1.
ACC19-968627581453 notificato in data 01.12.2022 con raccomandata n. 66945980463-4 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2019 tassa automobilistica;
in particolare, per assenza del destinatario, il citato avviso è stato depositato presso l'ufficio postale ai sensi dell'art. 8 della Legge 890/82, con relativo avviso;
pertanto, la notifica risulta regolarmente perfezionata per compiuta giacenza;
2.
ACC19-968613233739 notificato in data 16.11.2022 con raccomandata n. 66945980461-1 per il veicolo targato Targa_2 anno d'imposta 2019 tassa automobilistica;
in particolare, il suddetto avviso è stato ritirato dal ricorrente, non pagato e non impugnato nel termine di sessanta giorni e, quindi, definitivo;
3.
ACC19-968600172485 notificato in data 01.12.2022 con raccomandata n. 66945980464-5 per il veicolo targato Targa_3 anno d'imposta 2019 tassa automobilistica;
in particolare, il suddetto avviso è stato ritirato, non pagato e non impugnato nel termine di sessanta giorni e, quindi, definitivo.
Pertanto, tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta 2019 era il 31/12/2022 ai sensi dell'art. 94 della l.r. n. 10/2003 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo), nessun termine prescrizionale è intervenuto.
Conclude chiedendo di respingere il ricorso per infondatezza in fatto e diritto delle censure sollevate dal ricorrente.
Anche agenzia Entrate riscossione si è costituita in giudizio evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle doglianze sostanziali riferite alla debenza del tributo atteso che la cartella di pagamento
è solamente una mera intimazione di pagamento di atti precedentemente notificati dall'ente impositore.
Sostiene poi l'infondatezza dell'assunto secondo cui alla cartella di pagamento non sono stati allegati gli atti ivi richiamati in quanto tale allegazione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non è prevista ove gli atti prodromici siano stati notificati precedentemente all'intimato. Quanto al difetto di motivazione della cartella di pagamento, ne afferma l'infondatezza sia perché i dati riportati sono sufficienti ed idonei per l'esercizio di difesa, considerata la previa notifica degli atti d'accertamento, sia perché per consolidata giurisprudenza non è richiesta alcuna motivazione aggiuntiva oltre l'indicazione del tributo e dell'atto presupposto. Quanto agli interessi, è l'art. 30 del D.P.R. n. 602/73 che ne indica la decorrenza, mentre non
è possibile indicarne l'ammontare esatto oltre il primo termine stabilito per legge perché variabile in funzione della data di effettivo pagamento, così come il tasso applicato è prefissato dalla legge. Parimenti va ritenuta infondata l'eccezione per cui vi sarebbe difformità fra il ruolo e la cartella la cui veste grafica è necessariamente differente, trattandosi di atti distinti e provenienti da enti diversi mentre la sostanza è identica;
la cartella, pertanto, quale atto a forma vincolata, recepisce necessariamente i dati del ruolo.
Inoltre, diversamente da come sostenuto, la cartella di pagamento è firmata digitalmente e contiene tutte le indicazioni relative al referente, all'ente impositore cui fare riferimento per maggiori chiarimenti;
richiama quanto disposto dall'art. art. 22 D.Lgs 82/2005 ( cd.Codice dell'Amministrazione Digitale) il quale, nello stabilire che i documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli
2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata conseguendone che la loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale, senza specificazione alcuna del tipo di firma da utilizzare.
Conclude, quindi, chiedendo di rigettare il ricorso promosso da controparte nei confronti di Agenzia delle
Entrate Riscossione perché infondato in fatto e in diritto, mandandola indenne da ogni pretesa che dovesse essere azionata nei suoi confronti, stante la correttezza del proprio operato, con il favore delle spese di causa.
ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, esaminati gli atti ed i documenti di causa, ritiene che il ricorso non sia fondato e pertanto vada respinto.
In via gradata, appare opportuno analizzare in via preliminare l'eccezione afferente l'asserita mancata notifica degli atti prodromici per dichiararne l'infondatezza.
L'ente impositore, nel caso di specie Regione RD, ha documentalmente provato come il ricorrente, prima dell'iscrizione a ruolo sia stato destinatario di ben tre avvisi di accertamento, tutti a lui ritualmente notificati il 16.11.2022 ed il 1.12.2022, resisi definitivi per mancata impugnazione;
da tale circostanza consegue, da un lato, che la doglianza di mancato invio e conoscenza delle ragioni che hanno generato l'imposizione fiscale (mancato pagamento del bollo automobilistico di tre vetture per l'anno 2019) è completamente infondata, dall'altro che nessun termine prescrizione è venuto a maturazione poiché dette notifiche sono avvenute prima dello scadere dei tre anni previsti per l'esercizio dell'azione di recupero del tributo omesso.
Quanto precede riverbera i suoi effetti anche sul piano formale dell'atto impugnato nel quale, proprio perché preceduto dalla rituale notifica degli avvisi d'accertamento, non sussisteva alcun obbligo di allegazione ulteriore poiché l'atto presupposto è da ritenersi conosciuto dal contribuente, con la conseguenza che nell'atto notificato (cartella di pagamento) è sufficiente che siano indicati gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato. Parimenti infondate vanno ritenute le ulteriori eccezioni afferenti le carenze formali dell'atto impugnato.
In particolare, con riferimento alla misura ed al calcolo degli interessi quale difetto di motivazione, i giudici di legittimità hanno affermato che, ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo.( Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025)
Parimenti, con riferimento alla motivazione della cartella di pagamento è stato affermato che ai fini della validità della cartella di pagamento, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica del precedente accertamento, in quanto l'indicazione di elementi univoci che consentano l'individuazione dell'atto presupposto è idonea a tutelare il diritto di difesa del contribuente, il quale - qualora lamenti lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, non notificati o non contenenti le ragioni delle pretese creditorie - ha l'onere di dedurre il concreto pregiudizio all'esercizio della difesa derivante dalle omissioni nella cartella e, cioè, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere con una migliore conoscenza delle statuizioni.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha addotto alcun motivo specifico che avrebbe potuto formulare, al di là della generica contestazione della lesione del diritto di difesa, tanto più che, per effetto della mancata impugnazione degli atti prodromici, il credito erariale è oramai divenuto irretrattabile.
Infine, va rilevato come l'impugnata cartella di pagamento contenga tutti gli elementi idonei ad individuare il soggetto emittente, il responsabile del procedimento i tempi e modi per l'impugnazione, quest'ultima evidentemente chiara visto che il ricorrente è stato in grado di proporre tempestiva impugnazione avverso la cartella di pagamento, l'ente richiedente il tributo cui fare riferimento per maggiori chiarimenti.
Quanto alla sottoscrizione dell'atto impugnato, sono ancora i giudici di legittimità ad affermare che, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
(Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19327 del 15/07/2024).
Le spese di giudizio sono regolate in dispositivo secondo il principio della soccombenza e poste a carico di parte ricorrente ed in favore di Regione RD e Agenzia Entrate- Riscossione.
Si dà atto che per mero errore materiale nel dispositivo comunicato alle parti è stata indicata Agenzia Entrate in luogo di Regione RD.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Cremona, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Regione RD e Agenzia Entrate Riscossione liquidate in €.250,00 per ciascun resistente. Il Giudice Monocratico Maria Rosaria Sciurpa
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCIURPA MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 104/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione RD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 035 2025 0004878181 000 TASSA AUTOM. 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 127/2025 depositato il
02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 035 2025 0004878181 000, notificata da Agenzia Entrate -Riscossione in data 18.04.2025, in relazione al mancato pagamento di Tasse
Automobilistiche per l' anno 2019.
Il ricorrente sostiene l'illegittimità dell'atto impugnato eccependo: l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata preventiva notificazione dell'avviso d'accertamento con violazione del diritto di difesa;
mancata chiarezza dell'atto impugnato che non consente, se non genericamente, di comprendere da cosa derivino le varie pretese esattoriali mancando l'allegazione dell'atto presupposto o quantomeno la sua riproduzione nelle parti essenziali. Inoltre l'intimazione risulta ulteriormente viziata sotto il profilo della forma poiché, in contrasto con la normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi, nonché in violazione della normativa posta a tutela del consumatore, non riporta né il giudice competente, né la competenza territoriale dello stesso, né i modi, né i termini, nulla cui faccia pensare al contribuente medio che l'atto possa essere opposto e/o contestato;
contesta che nel dettaglio degli addebiti vengono imputati gli interessi di mora senza indicare da quando e fino a quando questi decorrono;
illegittimità della cartella di pagamento per mancanza di forma, sul presupposto che la notifica sia avvenuta a mezzo PEC , contesta il mancato rispetto delle forme prescritte dal codice digitale e nel caso di specie non esiste relata, non esiste firma e non si può risalire a chi ha redatto l'atto in quanto promana da un ente;
in ogni caso invoca l'intervenuta prescrizione, infatti, il termine di prescrizione è quinquennale e dato che le pretese risalgono a prima dell'anno 2019, il termine prescrizionale
è spirato ampiamente e pertanto chiede conseguente declaratoria di illegittimità della cartella di pagamento anche in riferimento all'iscrizione a ruolo del credito erariale.
Conclude quindi chiedendo di annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto opposto per i motivi sopra esposti, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1 scrivente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si è costituita in giudizio Regione RD eccependo, preliminarmente che al ricorrente prima della cartella di pagamento impugnata, sono stati notificati i seguenti avvisi di accertamento: 1.
ACC19-968627581453 notificato in data 01.12.2022 con raccomandata n. 66945980463-4 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2019 tassa automobilistica;
in particolare, per assenza del destinatario, il citato avviso è stato depositato presso l'ufficio postale ai sensi dell'art. 8 della Legge 890/82, con relativo avviso;
pertanto, la notifica risulta regolarmente perfezionata per compiuta giacenza;
2.
ACC19-968613233739 notificato in data 16.11.2022 con raccomandata n. 66945980461-1 per il veicolo targato Targa_2 anno d'imposta 2019 tassa automobilistica;
in particolare, il suddetto avviso è stato ritirato dal ricorrente, non pagato e non impugnato nel termine di sessanta giorni e, quindi, definitivo;
3.
ACC19-968600172485 notificato in data 01.12.2022 con raccomandata n. 66945980464-5 per il veicolo targato Targa_3 anno d'imposta 2019 tassa automobilistica;
in particolare, il suddetto avviso è stato ritirato, non pagato e non impugnato nel termine di sessanta giorni e, quindi, definitivo.
Pertanto, tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta 2019 era il 31/12/2022 ai sensi dell'art. 94 della l.r. n. 10/2003 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo), nessun termine prescrizionale è intervenuto.
Conclude chiedendo di respingere il ricorso per infondatezza in fatto e diritto delle censure sollevate dal ricorrente.
Anche agenzia Entrate riscossione si è costituita in giudizio evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle doglianze sostanziali riferite alla debenza del tributo atteso che la cartella di pagamento
è solamente una mera intimazione di pagamento di atti precedentemente notificati dall'ente impositore.
Sostiene poi l'infondatezza dell'assunto secondo cui alla cartella di pagamento non sono stati allegati gli atti ivi richiamati in quanto tale allegazione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non è prevista ove gli atti prodromici siano stati notificati precedentemente all'intimato. Quanto al difetto di motivazione della cartella di pagamento, ne afferma l'infondatezza sia perché i dati riportati sono sufficienti ed idonei per l'esercizio di difesa, considerata la previa notifica degli atti d'accertamento, sia perché per consolidata giurisprudenza non è richiesta alcuna motivazione aggiuntiva oltre l'indicazione del tributo e dell'atto presupposto. Quanto agli interessi, è l'art. 30 del D.P.R. n. 602/73 che ne indica la decorrenza, mentre non
è possibile indicarne l'ammontare esatto oltre il primo termine stabilito per legge perché variabile in funzione della data di effettivo pagamento, così come il tasso applicato è prefissato dalla legge. Parimenti va ritenuta infondata l'eccezione per cui vi sarebbe difformità fra il ruolo e la cartella la cui veste grafica è necessariamente differente, trattandosi di atti distinti e provenienti da enti diversi mentre la sostanza è identica;
la cartella, pertanto, quale atto a forma vincolata, recepisce necessariamente i dati del ruolo.
Inoltre, diversamente da come sostenuto, la cartella di pagamento è firmata digitalmente e contiene tutte le indicazioni relative al referente, all'ente impositore cui fare riferimento per maggiori chiarimenti;
richiama quanto disposto dall'art. art. 22 D.Lgs 82/2005 ( cd.Codice dell'Amministrazione Digitale) il quale, nello stabilire che i documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli
2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata conseguendone che la loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale, senza specificazione alcuna del tipo di firma da utilizzare.
Conclude, quindi, chiedendo di rigettare il ricorso promosso da controparte nei confronti di Agenzia delle
Entrate Riscossione perché infondato in fatto e in diritto, mandandola indenne da ogni pretesa che dovesse essere azionata nei suoi confronti, stante la correttezza del proprio operato, con il favore delle spese di causa.
ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, esaminati gli atti ed i documenti di causa, ritiene che il ricorso non sia fondato e pertanto vada respinto.
In via gradata, appare opportuno analizzare in via preliminare l'eccezione afferente l'asserita mancata notifica degli atti prodromici per dichiararne l'infondatezza.
L'ente impositore, nel caso di specie Regione RD, ha documentalmente provato come il ricorrente, prima dell'iscrizione a ruolo sia stato destinatario di ben tre avvisi di accertamento, tutti a lui ritualmente notificati il 16.11.2022 ed il 1.12.2022, resisi definitivi per mancata impugnazione;
da tale circostanza consegue, da un lato, che la doglianza di mancato invio e conoscenza delle ragioni che hanno generato l'imposizione fiscale (mancato pagamento del bollo automobilistico di tre vetture per l'anno 2019) è completamente infondata, dall'altro che nessun termine prescrizione è venuto a maturazione poiché dette notifiche sono avvenute prima dello scadere dei tre anni previsti per l'esercizio dell'azione di recupero del tributo omesso.
Quanto precede riverbera i suoi effetti anche sul piano formale dell'atto impugnato nel quale, proprio perché preceduto dalla rituale notifica degli avvisi d'accertamento, non sussisteva alcun obbligo di allegazione ulteriore poiché l'atto presupposto è da ritenersi conosciuto dal contribuente, con la conseguenza che nell'atto notificato (cartella di pagamento) è sufficiente che siano indicati gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato. Parimenti infondate vanno ritenute le ulteriori eccezioni afferenti le carenze formali dell'atto impugnato.
In particolare, con riferimento alla misura ed al calcolo degli interessi quale difetto di motivazione, i giudici di legittimità hanno affermato che, ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo.( Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025)
Parimenti, con riferimento alla motivazione della cartella di pagamento è stato affermato che ai fini della validità della cartella di pagamento, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica del precedente accertamento, in quanto l'indicazione di elementi univoci che consentano l'individuazione dell'atto presupposto è idonea a tutelare il diritto di difesa del contribuente, il quale - qualora lamenti lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, non notificati o non contenenti le ragioni delle pretese creditorie - ha l'onere di dedurre il concreto pregiudizio all'esercizio della difesa derivante dalle omissioni nella cartella e, cioè, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere con una migliore conoscenza delle statuizioni.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha addotto alcun motivo specifico che avrebbe potuto formulare, al di là della generica contestazione della lesione del diritto di difesa, tanto più che, per effetto della mancata impugnazione degli atti prodromici, il credito erariale è oramai divenuto irretrattabile.
Infine, va rilevato come l'impugnata cartella di pagamento contenga tutti gli elementi idonei ad individuare il soggetto emittente, il responsabile del procedimento i tempi e modi per l'impugnazione, quest'ultima evidentemente chiara visto che il ricorrente è stato in grado di proporre tempestiva impugnazione avverso la cartella di pagamento, l'ente richiedente il tributo cui fare riferimento per maggiori chiarimenti.
Quanto alla sottoscrizione dell'atto impugnato, sono ancora i giudici di legittimità ad affermare che, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
(Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19327 del 15/07/2024).
Le spese di giudizio sono regolate in dispositivo secondo il principio della soccombenza e poste a carico di parte ricorrente ed in favore di Regione RD e Agenzia Entrate- Riscossione.
Si dà atto che per mero errore materiale nel dispositivo comunicato alle parti è stata indicata Agenzia Entrate in luogo di Regione RD.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Cremona, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Regione RD e Agenzia Entrate Riscossione liquidate in €.250,00 per ciascun resistente. Il Giudice Monocratico Maria Rosaria Sciurpa