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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2495/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2495/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. Mirco Evangelista con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento/ cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 07.10.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale in data 28.01.2025 (sent. 124/2025 - RGN 2495/2024 VG) ha pronunciato sentenza di separazione personale tra le parti e rimesso sul ruolo la causa per la pronunzia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
pagina 1 di 3 che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 07.04.1999 - dal quale sono nate le figlie (n. il 06.07.1999) e (n. il 15.03.2015) - era tra loro Per_1 Per_2 intervenuta separa sonale protrattasi i ente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento/cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“A. Confermare l'affidamento dei figli ed ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
B. Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la dimora materna.
C. Il padre potrà tenere con sé i figli, portarli eventualmente in vacanza e/o in qualunque altro posto, previo accordo con la madre che non dovrà in alcun modo ostacolarne gli spostamenti, compatibilmente con le loro esigenze, senza intralciare i loro interessi scolastici ed extra scolastici e, pertanto, per esclusiva completezza si stabilisce che il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé i figli: a) per il periodo natalizio potrà tenere con sé i figli, per sei giorni consecutivi, comprendenti, alternativamente Natale, Capodanno e la Befana, slavo diverso accordo con la madre. Per il 2024 si partirà con il Natale;
b) nel periodo pasquale potrà tenere con sé i figli a Pasqua o a Pasquetta. Per il 2024 si partirà con la Pasquetta, salvo diverso accordo con la madre;
c) nel periodo estivo potrà tenere con sé e portare fuori i figli per dieci giorni consecutivi alternativamente a giugno, luglio o ad agosto. Per il 2024 si partirà con agosto, salvo diverso accordo con la madre.
D. Il padre dovrà avvisare con congruo anticipo la madre quando vorrà tenere con sé la figlia minorenne al fine di consentire alla sig.ra di organizzarsi in tempo utile. Allo stesso modo, Parte_1 il padre dovrà attenersi scrupolosamente al rispetto dell'orario concordato con la madre per il rientro a casa della figlia.
E. Confermare che il padre verserà alla moglie quale contributo al mantenimento l'importo di € 300,00 mensili e alla figlia minorenne, a titolo di assegno alimentare mensile, l'importo di € 300,00 mensili e, quindi, complessivamente l'importo di € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondere entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese a partire dal mese di maggio 2024;
F. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, le spese per l'iscrizione all'università, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze.
G. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in data 07.04.1999 a Tolve (PZ), (parte I, n. 1, n
[...]
(PZ));
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2495/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. Mirco Evangelista con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento/ cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 07.10.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale in data 28.01.2025 (sent. 124/2025 - RGN 2495/2024 VG) ha pronunciato sentenza di separazione personale tra le parti e rimesso sul ruolo la causa per la pronunzia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
pagina 1 di 3 che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 07.04.1999 - dal quale sono nate le figlie (n. il 06.07.1999) e (n. il 15.03.2015) - era tra loro Per_1 Per_2 intervenuta separa sonale protrattasi i ente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento/cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“A. Confermare l'affidamento dei figli ed ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
B. Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la dimora materna.
C. Il padre potrà tenere con sé i figli, portarli eventualmente in vacanza e/o in qualunque altro posto, previo accordo con la madre che non dovrà in alcun modo ostacolarne gli spostamenti, compatibilmente con le loro esigenze, senza intralciare i loro interessi scolastici ed extra scolastici e, pertanto, per esclusiva completezza si stabilisce che il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé i figli: a) per il periodo natalizio potrà tenere con sé i figli, per sei giorni consecutivi, comprendenti, alternativamente Natale, Capodanno e la Befana, slavo diverso accordo con la madre. Per il 2024 si partirà con il Natale;
b) nel periodo pasquale potrà tenere con sé i figli a Pasqua o a Pasquetta. Per il 2024 si partirà con la Pasquetta, salvo diverso accordo con la madre;
c) nel periodo estivo potrà tenere con sé e portare fuori i figli per dieci giorni consecutivi alternativamente a giugno, luglio o ad agosto. Per il 2024 si partirà con agosto, salvo diverso accordo con la madre.
D. Il padre dovrà avvisare con congruo anticipo la madre quando vorrà tenere con sé la figlia minorenne al fine di consentire alla sig.ra di organizzarsi in tempo utile. Allo stesso modo, Parte_1 il padre dovrà attenersi scrupolosamente al rispetto dell'orario concordato con la madre per il rientro a casa della figlia.
E. Confermare che il padre verserà alla moglie quale contributo al mantenimento l'importo di € 300,00 mensili e alla figlia minorenne, a titolo di assegno alimentare mensile, l'importo di € 300,00 mensili e, quindi, complessivamente l'importo di € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondere entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese a partire dal mese di maggio 2024;
F. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, le spese per l'iscrizione all'università, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze.
G. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in data 07.04.1999 a Tolve (PZ), (parte I, n. 1, n
[...]
(PZ));
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
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