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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/09/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4000/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4000/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Ardea (RM) alla via del Fosso dell'Acqua Buona SNC rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Parisi (c.f. ) giusta procura allegata alla comparsa di C.F._2 prosecuzione del giudizio e ratifica del 2/4/2025;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
; C.F._3
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 4/7/2024, e , nella qualità di Parte_2 CP_3 genitori della figlia minore chiedevano all'intestato Tribunale di: Parte_1
“accertare, dichiarare e condannare l' in Controparte_1
p.l.r.p.t., al pagamento in favore degli istanti n.q. della dell'indennità di frequenza (L. 118/71,
L. 289/90) in favore della figlia minore dal mese di giugno 2022 a Parte_1 tutt'oggi, in forza del riconoscimento, in capo alla minore , del diritto Parte_1 all'indennità di frequenza (L. 118/71, L. 289/90) reso con verbale della Commissione medica per l'Invalidità Civile del 21.04.2021, di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi come per legge, fino a quando continueranno a sussistere i requisiti sanitari ed economici per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 31/3/2025 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “
- Dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità e/o l'infondatezza del ricorso e comunque accertare l'insussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per i benefici richiesti.
- Spese come per legge (Cfr. Cass. 9/4/2019, n. 9878)” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.Con comparsa di costituzione in prosecuzione e ratifica si costituiva in giudizio personalmente , maggiorenne dal 27/6/2024. Parte_1
4.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 3/4/2025; a tale udienza il Giudice estrometteva dal giudizio i genitori di : Parte_1 Parte_2
e per difetto di legittimazione attiva, essendo maggiorenne CP_3 Parte_1
2 da data antecedente alla presentazione dell'odierno ricorso, veniva quindi disposto il rinvio per discussione con termine per note;
all'esito dell'udienza di rinvio del 23/9/2025 a seguito di discussione orale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
5.Preliminarmente l'eccezione sollevata dall' di improcedibilità del ricorso per difetto di CP_1 legittimazione attiva e vizio di rappresentanza dei genitori di figlia maggiorenne è infondata perché la comparsa di costituzione in prosecuzione e ratifica della figlia maggiorenne determina la sanatoria con efficacia retroattiva del vizio di rappresentanza (cfr. Cass. sez. III,
29 settembre 2011, n. 19881; Cass. 8 novembre 2012, n. 19308; Cass. 4 febbraio 2020, n.
2460; Cass. ord. 28 novembre 2022, n. 34987).
6. Nel merito, l' ha altresì eccepito la mancata presentazione della domanda per CP_1
l'indennità di frequenza successivamente a quella presentata in data 27.05.2020, ma l'eccezione è infondata per i motivi di seguito esposti.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili che percepiscono l'indennità di frequenza sono tenuti a presentare una dichiarazione relativa alla permanenza delle condizioni che consentono di ottenere il beneficio e la frequenza scolastica era stata comunicata per la minore in data 2/2/2023 (v. doc. 4 allegato al ricorso), mentre l'invalidità deve ritenersi nota all'Istituto poiché atto di riconoscimento dell'Istituto medesimo con verbale del 21/4/2021.
8. Tutto ciò posto risulta accertato il diritto di al pagamento dei ratei Parte_1 maturati di indennità di frequenza ex L. 289/90 dall'anno scolastico 2022/2023 sino al
27/6/2024 data in cui la predetta ha compiuto la maggiore età; per l'effetto condanna l' CP_1 al pagamento in favore di dei ratei maturati di indennità di frequenza ex L. Parte_1
289790 dall'anno scolastico 2022/2023 sino al 27/6/2024, oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
3 9. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore di che liquida - in applicazione della tabella n. 4 Parte_1
(cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
10. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
liquidate nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie Parte_1 del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di al pagamento dei ratei maturati di indennità Parte_1 di frequenza ex L. 289/90 dall'anno scolastico 2022/2023 sino al 27/6/2024;
- condanna l' al pagamento in favore di dei ratei maturati di indennità CP_1 Parte_1 di frequenza ex L. 289790 dall'anno scolastico 2022/2023 sino al 27/6/2024, oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate CP_1 Parte_1 nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 23 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4000/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Ardea (RM) alla via del Fosso dell'Acqua Buona SNC rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Parisi (c.f. ) giusta procura allegata alla comparsa di C.F._2 prosecuzione del giudizio e ratifica del 2/4/2025;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
; C.F._3
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 4/7/2024, e , nella qualità di Parte_2 CP_3 genitori della figlia minore chiedevano all'intestato Tribunale di: Parte_1
“accertare, dichiarare e condannare l' in Controparte_1
p.l.r.p.t., al pagamento in favore degli istanti n.q. della dell'indennità di frequenza (L. 118/71,
L. 289/90) in favore della figlia minore dal mese di giugno 2022 a Parte_1 tutt'oggi, in forza del riconoscimento, in capo alla minore , del diritto Parte_1 all'indennità di frequenza (L. 118/71, L. 289/90) reso con verbale della Commissione medica per l'Invalidità Civile del 21.04.2021, di tutti i ratei maturati e maturandi oltre interessi come per legge, fino a quando continueranno a sussistere i requisiti sanitari ed economici per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 31/3/2025 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “
- Dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità e/o l'infondatezza del ricorso e comunque accertare l'insussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per i benefici richiesti.
- Spese come per legge (Cfr. Cass. 9/4/2019, n. 9878)” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.Con comparsa di costituzione in prosecuzione e ratifica si costituiva in giudizio personalmente , maggiorenne dal 27/6/2024. Parte_1
4.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 3/4/2025; a tale udienza il Giudice estrometteva dal giudizio i genitori di : Parte_1 Parte_2
e per difetto di legittimazione attiva, essendo maggiorenne CP_3 Parte_1
2 da data antecedente alla presentazione dell'odierno ricorso, veniva quindi disposto il rinvio per discussione con termine per note;
all'esito dell'udienza di rinvio del 23/9/2025 a seguito di discussione orale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
5.Preliminarmente l'eccezione sollevata dall' di improcedibilità del ricorso per difetto di CP_1 legittimazione attiva e vizio di rappresentanza dei genitori di figlia maggiorenne è infondata perché la comparsa di costituzione in prosecuzione e ratifica della figlia maggiorenne determina la sanatoria con efficacia retroattiva del vizio di rappresentanza (cfr. Cass. sez. III,
29 settembre 2011, n. 19881; Cass. 8 novembre 2012, n. 19308; Cass. 4 febbraio 2020, n.
2460; Cass. ord. 28 novembre 2022, n. 34987).
6. Nel merito, l' ha altresì eccepito la mancata presentazione della domanda per CP_1
l'indennità di frequenza successivamente a quella presentata in data 27.05.2020, ma l'eccezione è infondata per i motivi di seguito esposti.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili che percepiscono l'indennità di frequenza sono tenuti a presentare una dichiarazione relativa alla permanenza delle condizioni che consentono di ottenere il beneficio e la frequenza scolastica era stata comunicata per la minore in data 2/2/2023 (v. doc. 4 allegato al ricorso), mentre l'invalidità deve ritenersi nota all'Istituto poiché atto di riconoscimento dell'Istituto medesimo con verbale del 21/4/2021.
8. Tutto ciò posto risulta accertato il diritto di al pagamento dei ratei Parte_1 maturati di indennità di frequenza ex L. 289/90 dall'anno scolastico 2022/2023 sino al
27/6/2024 data in cui la predetta ha compiuto la maggiore età; per l'effetto condanna l' CP_1 al pagamento in favore di dei ratei maturati di indennità di frequenza ex L. Parte_1
289790 dall'anno scolastico 2022/2023 sino al 27/6/2024, oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
3 9. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore di che liquida - in applicazione della tabella n. 4 Parte_1
(cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
10. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
liquidate nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie Parte_1 del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di al pagamento dei ratei maturati di indennità Parte_1 di frequenza ex L. 289/90 dall'anno scolastico 2022/2023 sino al 27/6/2024;
- condanna l' al pagamento in favore di dei ratei maturati di indennità CP_1 Parte_1 di frequenza ex L. 289790 dall'anno scolastico 2022/2023 sino al 27/6/2024, oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate CP_1 Parte_1 nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 23 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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