TAR Roma, sez. V, sentenza 14/02/2026, n. 2893
TAR
Ordinanza collegiale 25 gennaio 2024
>
TAR
Ordinanza cautelare 22 marzo 2024
>
TAR
Sentenza 14 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia ed illogicità manifesta, violazione dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, violazione dei principi che sovrintendono la procedura semplificata di stabilizzazione dei lavoratori precari

    Il ricorso è irricevibile perché l'art. 4 del bando, che prevede l'esclusione per condanne ex art. 73 DPR 309/1990, non è stato tempestivamente impugnato. Tale clausola è speculare all'art. 58, comma 5-sexies, del d.l. 69/2013, e l'amministrazione era vincolata ad escludere i partecipanti privi del requisito. L'esclusione è meramente applicativa della lex specialis.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta

    Il ricorso è irricevibile perché l'art. 4 del bando, che prevede l'esclusione per condanne ex art. 73 DPR 309/1990, non è stato tempestivamente impugnato. Tale clausola è speculare all'art. 58, comma 5-sexies, del d.l. 69/2013, e l'amministrazione era vincolata ad escludere i partecipanti privi del requisito. L'esclusione è meramente applicativa della lex specialis.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 2, 7 e 10 della Legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento

    L'amministrazione non è tenuta a comunicare previamente l'avvio del procedimento in caso di esclusione dalla procedura selettiva. Inoltre, l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 si applica in quanto l'esclusione è fondata su una previsione normativa e di bando.

  • Inammissibile
    Incidente di costituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 4 della Cost.

    La questione di costituzionalità non è rilevante ai fini della decisione della presente controversia, stante la possibile irricevibilità del ricorso per mancata impugnazione tempestiva della lex specialis. Inoltre, la disposizione normativa in esame non viola i parametri di costituzionalità invocati, non essendo assimilabile alla fattispecie di cui all'art. 120, comma 2, del d.lgs. 285/1992, bensì a quella di cui all'art. 120, comma 1, del medesimo d.lgs., per la quale la Corte ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità.

  • Inammissibile
    Violazione dei principi dettati dalla Corte Costituzionale

    Il ricorso è irricevibile perché l'art. 4 del bando, che prevede l'esclusione per condanne ex art. 73 DPR 309/1990, non è stato tempestivamente impugnato. Tale clausola è speculare all'art. 58, comma 5-sexies, del d.l. 69/2013, e l'amministrazione era vincolata ad escludere i partecipanti privi del requisito. L'esclusione è meramente applicativa della lex specialis.

  • Inammissibile
    Vizi propri degli atti impugnati

    Il ricorso è irricevibile perché l'art. 4 del bando, che prevede l'esclusione per condanne ex art. 73 DPR 309/1990, non è stato tempestivamente impugnato. Tale clausola è speculare all'art. 58, comma 5-sexies, del d.l. 69/2013, e l'amministrazione era vincolata ad escludere i partecipanti privi del requisito. L'esclusione è meramente applicativa della lex specialis.

  • Inammissibile
    Accertamento del diritto all'ammissione

    Il ricorso è irricevibile perché l'art. 4 del bando, che prevede l'esclusione per condanne ex art. 73 DPR 309/1990, non è stato tempestivamente impugnato. Tale clausola è speculare all'art. 58, comma 5-sexies, del d.l. 69/2013, e l'amministrazione era vincolata ad escludere i partecipanti privi del requisito. L'esclusione è meramente applicativa della lex specialis.

  • Inammissibile
    Condanna all'adozione del provvedimento di ammissione

    Il ricorso è irricevibile perché l'art. 4 del bando, che prevede l'esclusione per condanne ex art. 73 DPR 309/1990, non è stato tempestivamente impugnato. Tale clausola è speculare all'art. 58, comma 5-sexies, del d.l. 69/2013, e l'amministrazione era vincolata ad escludere i partecipanti privi del requisito. L'esclusione è meramente applicativa della lex specialis.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 14/02/2026, n. 2893
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2893
    Data del deposito : 14 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo