Ordinanza collegiale 25 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 22 marzo 2024
Sentenza 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 14/02/2026, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02893/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mole', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, controinteressati intimati non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari,
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 6-10-2023, notificato in pari data, con cui il Ministero dell''Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IV – Personale della scuola e affari generali, ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura di cui al D.D.G. 1391 del 11-8-2023 (per mancanza dei requisiti di cui all''art. 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come da ultimo modificato dall''articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2020 n. 178) con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all''assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno dieci anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità̀ di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
- del D.D.G. n. 1391 del 11-8-2023 nella parte in cui, all'art. 4 “requisiti di ammissione” ha previsto genericamente che “non possono essere ammessi alla procedura selettiva … i condannati per reati di cui all''art. 73 del decreto del Presidente delle Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 …” nella parte in cui interpretato in violazione dei principi dettati dalla Corte costituzionale con le Sentenze nn. 22/2018 e 24/2020;
- per quanto di ragione, quale atto sopravvenuto ma non ancora conosciuto, del decreto con cui il Ministero dell’Istruzione, Ufficio Regionale per la Sicilia, ambito provinciale di Ragusa, ha approvato la graduatoria della detta procedura selettiva in assenza del nominativo del ricorrente;
- di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato al ricorrente;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente all’inserimento nell’elenco degli ammessi alla procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno dieci anni, anche non continuativi, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità̀ di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
per la condanna, anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente alla procedura selettiva;
e per il rilievo in via incidentale dell’incostituzionalità dell’art. 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa RG AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Ministero dell’Istruzione, con DDG n. 1391 del 11.8.2023 ha avviato la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno dieci anni anche non continuativi, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.
Il ricorrente ha presentato nei termini la propria domanda di partecipazione, avendo prestato ininterrottamente per 21 anni, dal 20.2.1998 al 31.8.2019, la propria opera professionale come collaboratore scolastico precario impiegato nei servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative della provincia di Ragusa.
Il ricorrente ha partecipato al concorso straordinario dichiarando in fase concorsuale la preesistenza di una condanna penale per il reato di cui all’art. 73 del d.p.r. 309/1990 e dichiarando la pendenza della procedura di riabilitazione ex art. 683 c.p.p. in attesa della fissazione dell’udienza camerale. Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio IV, Personale della scuola e affari generali, comunicava al ricorrente l’esclusione dalla procedura selettiva per il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.
Tale provvedimento è stato impugnato con ricorso ritualmente depositato il 4 gennaio 2024 per i seguenti motivi, previa domanda cautelare:
1) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA ED ILLOGITA’ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL’ART. 8 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO.VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE SOVRINTENDONO LA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI PRECARI giacché l'Amministrazione ha disposto l'esclusione dalla procedura selettiva per la mera esistenza della sentenza penale di condanna ex art. 73 D.P.R. 9.10.1990 n. 309, senza null’altro indagare circa l’entità della condotta rimproverata e della pena inflitta, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il comportamento ritenuto dal Giudice penale “particolarmente collaborativo”;
2) ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA giacché solo una lettura delle norme che mantenga l’automatismo dell’ostativo concorsuale per le sole condanne relative alle droghe pesanti, rimettendo alla p.a. la valutazione in concreto della situazione nel caso di condanne per droghe leggere o quando sussista la fattispecie di lieve entità, apparrebbe costituzionalmente orientata;
3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 7 E 10 DELLA LEGGE N. 241/1990, PER OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA considerato che la censurata esclusione è stata effettuata in modo automatico, ossia in totale carenza di contraddittorio tra le parti e senza che vi sia stata preventiva comunicazione di avvio del relativo procedimento, ai termini dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
4) INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA’ IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 4 DELLA COST. EX ART. 23 DELLA L. 11/03/1953, N. 87. L’esclusione dalla procedura di stabilizzazione comminata in danno del ricorrente prende le mosse dal disposto dell’articolo 581, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (conv. con l. 98/2013), come modificato dall’articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Segnatamente, la citata disposizione prevede un “automatismo ostativo” alla partecipazione alle procedure di stabilizzazione per tutti “i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”. Su tale disposizione si profilano rilievi di incostituzionalità – in violazione degli artt. 3 e 4 della Cost. - anche in ragione delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 22/2018 e 24/2020 che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120 del d.lgs 285/1992 nella parte in cui prevedeva la revoca “automatica” della patente di guida per “i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309” senza alcun discernimento sulla singola fattispecie.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione depositando documentazioni.
Con ordinanza collegiale nr. 1493/2024 il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
Parte ricorrente vi ha dato attuazione tempestivamente.
Con successiva ordinanza nr. 1155/2024 il Collegio ha rigettato la domanda cautelare.
All’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Invero, come già rilevato in sede cautelare (provvedimento non gravato in appello) “ l’aver riportato una condanna penale per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 costituisce una condizione ostativa alla ammissione alla procedura di stabilizzazione indetta con il d.d.g. n. 1391 dell’11 agosto 2023, giusto quanto previsto ai sensi dell’art. 4 di tale decreto;
Considerato, inoltre, che la previsione dell’art. 4 del bando, posta a base del gravato provvedimento di esclusione, risulta speculare a quella dell’art. 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A riguardo, pertanto, va considerato che l’amministrazione resistente, in virtù della previsione normativa di copertura e dell’autovincolo contenuto nel bando, risultava vincolata ad escludere i partecipanti privi del requisito di ammissione richiesto (l’art. 4, comma 4, del d.d. n. 1391 dell’11 agosto 2023 prevede che “non possono essere ammessi […] i condannati per i reati di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 […]”);
Ritenuto che il gravato provvedimento risulta meramente applicativo della previsione contenuta nella lex specialis e che la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata, emergono sin da ora profili di possibile irricevibilità del ricorso, come peraltro eccepito dall’amministrazione resistente, che si elevano ad autonome ragioni di rigetto della domanda cautelare;
Ritenuto, inoltre, che la mancata tempestiva impugnazione dell’art. 4 della lex specialis impedisce di delibare, anche ai fini della valutazione della domanda cautelare, in merito alla prospettata questione di costituzionalità dell’art. 58, comma 5-sexies, del d.l. n. 69/2013 in quanto la stessa, stante la possibile irricevibilità del gravame, non si appalesa rilevante ai fini della decisione della presente controversia. Infatti, in ragione del fatto che l’esclusione disposta a carico del ricorrente è fondata su quanto disposto dell’art. 4 della lex specialis, l’eventuale non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 5-sexies, del d.l. n. 69/2013 avrebbe potuto assumere rilievo solo rispetto al vaglio di legittimità della clausola della lex specialis – e non anche, direttamente e autonomamente, rispetto a quello del gravato provvedimento di esclusione, essendo lo stesso meramente applicativo della previsione del bando –;
Considerato, peraltro, sulla scorta di una sommaria interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 58, comma 5-sexies, del d.l. n. 69/2013, che tale disposizione normativa non appare violare i parametri di costituzionalità invocati dalla parte ricorrente, atteso che la fattispecie in essa disciplinata – per ciò che rileva ai fini della delibazione del ricorso in esame – non risulta assimilabile a quella di cui all’art. 120, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada – e per la quale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 99/2020, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale – bensì alla diversa fattispecie di cui all’art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992, rispetto alla quale la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità (cfr. C. cost., sent. n. 152/2021);
Non appaiono, inoltre, fondate le doglianze di carattere procedimentale, ossia quelle inerenti alla asserita violazione degli artt. 2, 7 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia perché la giurisprudenza amministrativa ha statuito che “l’Amministrazione non è tenuta a comunicare previamente l’avvio del procedimento in ipotesi di adozione di un provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva di chi ha formulato domanda di ammissione al concorso stesso (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 2017, n. 261; id., sez. VI, 19 novembre 2009, n. 7283)” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 6775 del 29 novembre 2018), sia alla luce di quanto disposto dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, in ragione dell’inquadramento della vicenda in esame nei termini dianzi evidenziati ”.
Per le ragioni illustrate e non confutate da parte ricorrente il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CC SA, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
RG AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG AT | CC SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.