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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 25/02/2026, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1708/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
RESTA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1317/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piedimonte Etneo - Casa Comunale 95017 Piedimonte Etneo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Studi E Servizi Alle Imprese Srl - 01528980855
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10074000288400061 I.C.I. 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 309/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.02.2024 la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento notificatale in dat 18.12.2023 con cui si richiedeva il pagamento di euro 2551,75 per omesso pagamento ICI anni 2012.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto per intervenuta prescrizione della stessa, essendo maturata il termine quinquennale anche dalla notifica del precedente atto avvenuta nel gennaio 2018. Chiedeva quindi dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l'ente impositore Comune di Piedimonte
Etneo, nonostante regolare notifica del ricorso, mentre si costituiva l'agente della riscossione, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Indi, all'udienza in data 26.01.26, la controversia veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che risulti fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del tributo richiesto a titolo di
Imu anno 2012 con l' ingiunzione di pagamento impugnata, notificata il 18.12.2023, non potendo che rilevarsi come dalla notifica dell'avviso di accertamento prodromico avvenuta in data 29.12.2017 a quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, in difetto di prova di ulteriori atti interruttivi, il termine di prescrizione risulti ampiamente decorso e ciò anche tenuto conto delle disposizioni emergenziali in termini di sospensione della prescrizione introdotte a seguito della nota pandemia da Covid 19, di cui all'art. 67, D.L. 17 marzo
2020, n. 18 secondo cui “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1), la prescrizione del tributo risulta ampiamente decorsa.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza a carico dell'ente impositore, mentre, avuto riguardo ai motivi della decisione si reputa sussistano i presupposti per compensare le spese con l'agente della riscossione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e condanna il comune convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 220,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge. Spese compensate con l'agente della Riscossione. Catania, 26 gennaio 2026 il Giudice dott.ssa A.
Resta
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
RESTA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1317/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piedimonte Etneo - Casa Comunale 95017 Piedimonte Etneo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Studi E Servizi Alle Imprese Srl - 01528980855
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10074000288400061 I.C.I. 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 309/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.02.2024 la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento notificatale in dat 18.12.2023 con cui si richiedeva il pagamento di euro 2551,75 per omesso pagamento ICI anni 2012.
Eccepiva l'illegittimità dell'atto per intervenuta prescrizione della stessa, essendo maturata il termine quinquennale anche dalla notifica del precedente atto avvenuta nel gennaio 2018. Chiedeva quindi dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l'ente impositore Comune di Piedimonte
Etneo, nonostante regolare notifica del ricorso, mentre si costituiva l'agente della riscossione, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Indi, all'udienza in data 26.01.26, la controversia veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che risulti fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del tributo richiesto a titolo di
Imu anno 2012 con l' ingiunzione di pagamento impugnata, notificata il 18.12.2023, non potendo che rilevarsi come dalla notifica dell'avviso di accertamento prodromico avvenuta in data 29.12.2017 a quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, in difetto di prova di ulteriori atti interruttivi, il termine di prescrizione risulti ampiamente decorso e ciò anche tenuto conto delle disposizioni emergenziali in termini di sospensione della prescrizione introdotte a seguito della nota pandemia da Covid 19, di cui all'art. 67, D.L. 17 marzo
2020, n. 18 secondo cui “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1), la prescrizione del tributo risulta ampiamente decorsa.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza a carico dell'ente impositore, mentre, avuto riguardo ai motivi della decisione si reputa sussistano i presupposti per compensare le spese con l'agente della riscossione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e condanna il comune convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 220,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge. Spese compensate con l'agente della Riscossione. Catania, 26 gennaio 2026 il Giudice dott.ssa A.
Resta