Ordinanza collegiale 2 maggio 2023
Ordinanza cautelare 16 maggio 2023
Sentenza 11 settembre 2024
Ordinanza cautelare 25 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/05/2025, n. 4202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4202 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04202/2025REG.PROV.COLL.
N. 08070/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8070 del 2024, proposto dalla Università degli Studi G D'Annunzio di Chieti, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
Alessio Mazzo, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Abruzzo, sezione staccata di SC (Sezione Prima), n. 256/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° aprile 2025 il Cons. Raffaello Sestini e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’appello in epigrafe è promosso contro la sentenza n. 256/2024 pronunciata dal T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione staccata di SC, che ha statuito la illegittimità del provvedimento di diniego opposto dall’Università “G. D’Annunzio” di Chieti all’istanza presentata dal Dott. Alessio Mazzo con l’intento di ottenere l’iscrizione ad anno successivo al primo al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, in seguito al riconoscimento dei criteri formativi acquisiti nel corso di laurea in Infermieristica ove lo stesso si è laureato con successo, senza necessità del superamento del test ad accesso programmato nazionale di prima immatricolazione.
2 – Il ricorrente vittorioso in primo grado non si è costituito in appello. In sede di sommaria delibazione questa Sezione ha riformato l’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare adottata dal medesimo T.A.R. che ha poi confermato il suo orientamento con la sentenza appellata.
3 – Nel merito l’appello risulta fondato, alla stregua della costante giurisprudenza della Sezione dalla quale il Collegio non ritiene di potersi discostare.
4 – In particolare, l’appellante, richiamata la molteplicità di pronunce che ha ormai delineato un indirizzo consolidato, deduce il vizio di “ Violazione e/o falsa applicazione del d.m. 583/2022 ” in quanto un esame puntuale del testo del D.M. in commento evidenzierebbe la correttezza della modalità di verificazione dei posti liberi operata dall’Ateneo al pari di tutte le università italiane.
Infatti, secondo l’art.8 lettera b) del D.M. 583/2023 “ L’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria è disposta in relazione alla collocazione dei candidati nella graduatoria di merito conseguente al punteggio da essi ottenuto nonché tenendo conto dei posti attribuiti ai vari atenei in sede di programmazione e delle preferenze espresse dai candidati in fase di iscrizione al concorso ”. Quindi, la procedura di immatricolazione e scorrimento delle graduatorie prevede che lo studente, all’atto di iscrizione per l’espletamento del test d’ingresso, debba indicare la sede primaria di preferenza e, se lo ritiene, altre in ordine di preferenza. I quattro criteri “preferenza”, “scelte di riserva”, “posizione utile in graduatoria” e “limite di posti disponibili” danno vita ad un flusso in continuo movimento della graduatoria unica nazionale e, di riflesso, sulla graduatoria interna di ogni singola università. L’art.11 dell’allegato n.2 al DM 583/2022 chiarisce ulteriormente le modalità di formazione e scorrimento della graduatoria sino alla saturazione di tutti i posti disponibili nelle università. Il successivo art.12 indica le modalità di iscrizione degli studenti agli anni successivi al primo nell’ambito della formazione della graduatoria unica nazionale, di modo che l’iscrizione agli anni successivi è riservata, in primis , agli studenti che abbiano partecipato alla procedura selettiva e, solo in via residuale, agli altri studenti.
Quindi, prosegue l’appellante, secondo la vigente disciplina (art.12 dell’allegato n.2 al DM 583/2022l) lo studente che, pur se iscritto ad altri corsi di laurea, sostenga e superi il test d’ingresso posizionandosi utilmente nella graduatoria unica nazionale, potrà richiede l’iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, previo riconoscimento dei CFU, sempre che vi siano posti disponibili.
Gli articoli 13 e seguenti dell’allegato n. 2 al D.M. 583/2022 dettano, invece, le modalità per i trasferimenti e passaggi ad anni successivi per gli studenti che non hanno partecipato alla selezione nazionale, indicando i requisiti richiesti agli studenti ai fini del trasferimento agli anni successivi al primo, le modalità e termini di pubblicazione degli avvisi nonché le modalità e termini per la presentazione delle domande e le modalità ai fini della formazione della graduatoria: ne consegue, afferma l’appellante, che solo in esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l’Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell’università e della ricerca per il primo anno, risultando il proprio diniego immune dai vizi ritenuti sussistenti dal T.A.R.
5 – Considera il Collegio che la questione è stata affrontata a più riprese dal Consiglio di stato che, pronunciando su casi analoghi, con più sentenze (per tutte, n. 4380, n. 5922, n. 6724, n. 6796 n. 6795 e n. 6803 del 29.7.2024) ha recentemente annullato le sentenze del TAR, sede di SC, alla stregua - de jure condito - del chiaro disposto del D.M. 583/2022, in linea con le statuizioni dell'Adunanza Plenaria n.1 del 28 gennaio 2015 e con il sistema di scorrimento della graduatoria unica nazionale ancora oggi in vigore.
In particolare, la citata pronuncia dell'Adunanza Plenaria, nel concludere per la possibilità di iscriversi ad anni successivi al primo trasferendosi da altre sedi senza dover necessariamente superare il test d'ingresso, ha ritenuto che gli atenei, nell'esercizio della loro autonomia regolamentare, debbano stabilire le modalità di valutazione dell'offerta potenziale dell'ateneo ai fini della determinazione, per ogni anno accademico ed in relazione ai singoli anni di corso, dei posti disponibili per trasferimenti, sulla base del rispetto imprescindibile della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti per ogni singola " coorte al quale lo studente trasferito dovrebbe essere aggregato " ... e delle intervenute disponibilità di posti sul plafond di ciascuna " coorte ", stabilendo le modalità di graduazione delle domande " nell'ambito delle disponibilità per trasferimenti "».
6 – La sentenza appellata è pertanto meritevole di riforma per la parte in cui ha affermato la coesistenza di due diverse graduatorie relative ai trasferimenti e passaggi agli anni successivi al primo, senza considerare che il citato art. 13 espressamente subordina la possibilità di immatricolarsi ad anni successivi al primo all’esistenza di posti disponibili prevedendo, al secondo capoverso, che “ le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell’ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’università e ricerca” .
7 – In conclusione, alla stregua della tuttora vigente normativa nazionale e della consolidata giurisprudenza della Sezione (ex multis: Cons Stato, VII, sent. 1544/2022; 2869/2022 e 3037/2022), l’appello deve essere accolto.
8 – La complessità e non univocità della disciplina di riferimento motiva, tuttavia, la integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso di primo grado
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO