Art. 2.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1953-54 la spesa straordinaria di lire 35.000.000, per provvedere all'acquisto e alla riparazione dei mezzi nautici, fabbricati e mezzi di trasporto, adibiti ai servizi delle Capitanerie di porto ed uffici dipendenti.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1953-54 la spesa straordinaria di lire 35.000.000, per provvedere all'acquisto e alla riparazione dei mezzi nautici, fabbricati e mezzi di trasporto, adibiti ai servizi delle Capitanerie di porto ed uffici dipendenti.