TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 715/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 715/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. MAZZOCCHETTI MARTINA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. PASETTI FRANCESCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/03/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 27/06/2004 avevano contratto matrimonio con CP_1
rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
15/12/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
, provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MONTESILVANO il 27/06/2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2004 atto numero 33 parte
II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 1) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la casa familiare sita in Via Salso n. 17, Montesilvano che ivi ci vivrà con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
2) La casa familiare sita in Via Salso n. 17, Montesilvano viene assegnata alla SI.ra
, con tutti gli arredi. Parte_1
3) Il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le Controparte_1
modalità di seguito indicati: il padre terrà con sé la figlia, dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore 21,00 della domenica (cenati), a settimane alterne, nonché due pomeriggi durante la settimana senza week-end il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola alle 21,00 (cenati) ed un pomeriggio nelle settimane del week-end, il mercoledì stessi orari;
il padre, inoltre, terrà con sé la figlia: durante il periodo estivo, per giorni 28 frazionabili anche in più periodi, riservando comunque in esclusiva per entrambi i genitori 15 giorni, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di Natale (dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore
12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di Capodanno (da quest'ultima data alle ore 22,00 del 6 gennaio); durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta;
i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
Le parti potranno comunque variare le modalità indicate fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti;
pagina 3 di 4 4) Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara, scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ludico/sportive, come previamente concordate e successivamente documentate;
5) Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, la somma di euro 100,00 (per 12 mensilità), da rivalutarsi anch'esso annualmente secondo l'indice Istat;
6) Assegno Unico per intero a favore della SI.ra . Parte_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 29/05/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 715/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. MAZZOCCHETTI MARTINA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. PASETTI FRANCESCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/03/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 27/06/2004 avevano contratto matrimonio con CP_1
rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
15/12/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
, provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MONTESILVANO il 27/06/2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MONTESILVANO, nell'anno 2004 atto numero 33 parte
II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 1) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la casa familiare sita in Via Salso n. 17, Montesilvano che ivi ci vivrà con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
2) La casa familiare sita in Via Salso n. 17, Montesilvano viene assegnata alla SI.ra
, con tutti gli arredi. Parte_1
3) Il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le Controparte_1
modalità di seguito indicati: il padre terrà con sé la figlia, dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore 21,00 della domenica (cenati), a settimane alterne, nonché due pomeriggi durante la settimana senza week-end il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola alle 21,00 (cenati) ed un pomeriggio nelle settimane del week-end, il mercoledì stessi orari;
il padre, inoltre, terrà con sé la figlia: durante il periodo estivo, per giorni 28 frazionabili anche in più periodi, riservando comunque in esclusiva per entrambi i genitori 15 giorni, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di Natale (dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore
12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di Capodanno (da quest'ultima data alle ore 22,00 del 6 gennaio); durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta;
i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
Le parti potranno comunque variare le modalità indicate fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti;
pagina 3 di 4 4) Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara, scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ludico/sportive, come previamente concordate e successivamente documentate;
5) Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, la somma di euro 100,00 (per 12 mensilità), da rivalutarsi anch'esso annualmente secondo l'indice Istat;
6) Assegno Unico per intero a favore della SI.ra . Parte_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 29/05/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4