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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/12/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1039 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
IU RT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti PONTE VALENTINA e PONTE DAVIDE
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con gli avv.ti DE FAZIO GIACOMO, MORIGGI VALERIA, TOFFOLETTO
CO e CA AJ EL
- RESISTENTE –
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 05/05/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Previe tutte le declaratorie del caso e di legge, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato per cui è causa, accertare l'inesistenza di accordi collettivi aziendali per il trattamento forfettizzato dello straordinario e dell'indennità di trasferta dall'1.1.2013 e la mancanza di accordi collettivi territoriali per il trattamento forfettizzato dello straordinario e dell'indennità di trasferta applicabili alla convenuta dopo l'1.1.2013;
1 accertare il diritto del ricorrente al pagamento delle ore di lavoro straordinarie effettivamente svolte, con le maggiorazioni previste contrattualmente, nonché al pagamento dell'indennità di trasferta prevista contrattualmente;
accertare il mancato pagamento delle voci retributive di cui in narrativa, dichiarata l'invalidità ex art. 2113
c.c. di eventuali rinunzie e transazioni intervenute fra le parti, condannare la società convenuta a pagare alla parte ricorrente la somma di euro 49.253,43, a norma del C.C.N.L. Autotrasporto Merci e Logistica, applicabile anche ex art. 36 Cost., o quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al versamento degli oneri previsti dalle vigenti leggi.
Con riserva di richiedere in separato giudizio i contributi previdenziali non versato per tutto il periodo di lavoro.” con vittoria di spese.
La parte ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 4.2.1999 al 28.2.2025 in qualità di autista, livello retributivo 3S a norma del CCNL Autotrasporti Merci e
Logistica (poi divenuto C3 da gennaio 2020), full-time
- di aver sempre lavorato dal lunedì al venerdì per almeno 11 ore tutti i giorni, con inizio tra le 5.00 e le 6.00 e fine tra le 17.00 e le 18.00, con una pausa di un'ora per il pranzo
- che, con accordo collettivo aziendale del 18.7.11, hanno previsto per un periodo di 18 mesi (ossia fino al 31.12.12) lo straordinario forfettizzato per gli autisti: personale viaggiante inquadrato nel 3° livello super, rientrante nel disposto ex art. 11bis del CCNL applicato, con orario ordinario di lavoro settimanale di 47 ore.
- che dal 1.1.13 l'accordo non è stato rinnovato,
- che, ciononostante, la resistente ha continuato a corrispondere lo straordinario forfettizzato,
- di aver ricevuto a titolo di straordinario forfettizzato la somma di € 18.427,61.
***
Si è ritualmente costituita in giudizio la parte convenuta contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
In particolare, rilevava:
- che l'art. 11, comma 8 CCNL Logistica, Trasporto merci e spedizione maggiorazioni spettanti per il lavoro eccedente la durata dell'orario contrattuale possano essere determinate, alternativamente, secondo l'attività effettivamente prestata come risultante 2 dal LUL, oppure secondo i criteri di determinazione, anche forfettaria, stabiliti da accordi sindacali aziendali e territoriali,
- che l'art. 11 bis prevede per il personale viaggiante 47 ore come orario di lavoro ordinario settimanale,
- di aver stipulato nel 2011 un accordo sindacale aziendale finalizzato a regolare in modo più efficiente l'orario di lavoro dei dipendenti, all'interno del quale era previsto un sistema di forfettizzazione relativamente alla remunerazione delle ore di straordinario e alla corresponsione dell'indennità di trasferta,
- che nel 2013, l'accordo veniva rinnovato senza modifiche, con efficacia sino al 2015,
- che poi veniva tacitamente prorogata, in quanto la Società, in accordo con i rappresentanti sindacali aziendali, continuava ad applicare senza variazioni la disciplina ivi contenuta, senza alcuna lamentala da parte dei lavoratori,
- che, a conferma del rinnovo tacito dell'accordo di forfettizzazione, nell'accordo sindacale aziendale sottoscritto nel 2023, nelle cui premesse sono le stesse parti a dare atto che “a decorrere dall'11 dicembre 2013 è in essere un accordo sindacale aziendale di secondo livello per la complessiva gestione dell'orario di lavoro di tutti i lavoratori”,
- che tale ultimo rinnovo veniva espressamente sottoscritto per espressa accettazione da tutti i lavoratori interessati, incluso il Sig. che ne confermava integralmente il Pt_1 contenuto e lo accettava espressamente,
- che, in ogni caso, il ricorrente, trasportando prefabbricati, fruiva di lunghi tempi di attesa, non essendo coinvolto in mansioni di carico scarico durante le quali non aveva alcun obbligo di sorveglianza, e che tali tempi non possono essere computati nell'orario di lavoro.
- che dai conteggi non è stata scomputata la pausa pranzo.
In diritto, la resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale.
***
Il tentativo di conciliazione è fallito per rifiuto della proposta dell'ufficio pari a € 6.000,00 da parte del ricorrente.
La parte ricorrente ha evidenziato che
- l'accordo di forfettizzazione del 2011 è per far fronte ad una condizione di crisi,
- l'accordo del 2013 non ha data certa, non è una proroga e copre solo il periodo 2014-15,
- il rinnovo tacito presuppone una clausola espressa, 3 - il totale monte ore computate sono quelle provenienti dallo stesso datore di lavoro.
***
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
La parte ricorrente chiede il riconoscimento e il pagamento delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di trasferta dall'1.1.13 deducendo che alcun rinnovo dell'accordo di forfettizzazione degli straordinari e dell'indennità di trasferta è stato concluso.
La parte convenuta deduce che l'accordo di forfettizzazione del 18.7.2011 si è tacitamente prorogato.
***
Ai fini della definizione del giudizio, occorre ricostruire brevemente la successione temporale degli accordi aziendali di forfettizzazione stipulati dalla resistente con la RSA:
1. l'accordo aziendale del 18.7.2011 con il quale si stabilisce una forfettizzazione degli straordinari e dell'indennità di trasferta (punto 3a e 3b) per il periodo di 18 mesi dal 1.7.11 al 31.12.12,
2. l'accordo aziendale del 11.12.13 con il quale si stabilisce una forfettizzazione degli straordinari e dell'indennità di trasferta (punto 3a e 3b) per il periodo di 24 mesi dal 1.1.14 al 31.12.15,
3. l'accordo del 20.1.23 nel quale si legge “a decorrere dal 11 dicembre 2013 è in essere un accordo aziendale di secondo livello per la complessiva gestione dell'orario di lavoro di tutti i lavoratori” e poi si prevede un nuovo piano di forfettizzazione con durata dal 1.1.23 al 31.12.23 rinnovabile tacitamente di 6 mesi in 6 mesi,
4. l'accordo del 2.1.24 con cui si rinnova l'accordo sul trattamento forfettizzato a decorrere dal 1.1.24.
4 E' pacifico tra le parti che il trattamento di forfettizzazione previsto dal primo accordo aziendale per come poi modificato dai successivi accordi sia sempre stato riconosciuto alla generalità dei lavoratori ai quali era riservato e anche al ricorrente.
***
In punto di diritto, deve essere sottolineato che per rinnovare o disdire il contratto aziendale non è necessaria la forma scritta.
Sul punto, la sentenza della Cass. Civ. sez. lav. 4 aprile 2018, n. 8379 ha statuito che l'accordo aziendale è valido anche se non è stipulato per iscritto;
allo stesso modo, la disdetta degli accordi relativi al premio aziendale può essere manifestata oralmente dall'impresa (l'azienda, in quanto convenuto eccipiente, è però onerata, ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c., della dimostrazione dell'esistenza d'una effettiva disdetta verbale espressa).
La libertà della forma dell'accordo o del contratto collettivo di lavoro va, infatti,
“ravvisata anche riguardo agli atti che ne siano risolutori, come il mutuo dissenso (art. 1372, co. 1, c.c.) o il recesso unilaterale (o disdetta) ex art. 1373, co. 2, c. c.”.
Quest'ultimo, in particolare, “pur non richiedendo formule sacramentali, nondimeno resta assoggettato agli stessi vincoli formali eventualmente prescritti per il contratto costitutivo del rapporto al cui scioglimento sia finalizzato” (v. Cass. n. 14730/2000 e
Cass. n. 5454/1990).
In questo senso si è ripetutamente espressa la Corte di Cassazione (4 aprile 2018, n.
8379; n. 5601/2018 e n. 2601/2018).
In particolare, la Suprema Corte ha dettato tre principi
“a) il principio di libertà della forma si applica anche all'accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, di guisa che essi – a meno di eventuale diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell'art. 1352 cod. civ. dalle medesime parti stipulanti – ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti;
b) tale libertà della forma dell'accordo o del contratto collettivo di lavoro concerne anche i negozi connessivi, come il recesso unilaterale ex art. 1373, comma 2, cod. civ.;
5 c) la parte che eccepisce l'avvenuto recesso unilaterale è onerata ex art. 2697, comma 2, cod. civ. della prova relativa e, ove alla manifestazione orale segua, su richiesta dell'altro o degli altri contraenti, una dichiarazione scritta del medesimo tenore, è altresì onerata della prova del carattere meramente confermativo – anziché innovativo – di tale successiva dichiarazione”.
Nello specifico, uniformandosi alla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione (n.
3318/1995; v. anche n.11111/1997), la Corte ha sottolineato l'inesistenza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta in applicazione del principio generale della libertà della forma, “in base al quale le norme che prescrivono forme peculiari per determinati contratti o atti unilaterali sono di stretta interpretazione, ossia insuscettibili di applicazione analogica”. In conformità, v. già Cass. n. 8083/1987, che aveva ritenuto valido il mandato, conferito con comportamenti concludenti, non essendo prevista la forma scritta ad substantiam per la stipulazione dell'accordo.
I giudici precisano che “non vale invocare gli artt. 2077 o 2113 c.c., l'art. 3 L. n. 741 del
1959, l'art. 425 c.p.c. od altre analoghe disposizioni in cui il testo scritto – non sancito a pena di nullità – è implicitamente presupposto a fini meramente ricognitivi”, in quanto, in ossequio al principio di libertà delle forme che deriva dall'art. 1325, n. 4, c.c. (e fermo restando che qualsiasi atto, per esistere nel mondo giuridico, deve pur sempre manifestarsi all'esterno ed assumere, quindi, una qualche forma, sia essa verbale, scritta, per fatti concludenti, etc.), è corretto parlare comunemente di forma libera, come regola, di forma vincolata, come eccezione.
Né pare invocabile l'art. 1351 c.c. (“applicabile solo quando una determinata forma sia stabilita dalla legge e non pure quando essa sia stata prevista dalle parti per un contratto per il quale la legge non dispone alcunché”, come rilevato da Cass. n. 3980/1981) o l'art. 1352 c.c. (dal momento che il vincolo d'una futura forma può, a sua volta, essere previsto solo per iscritto).
La Corte, poi, si sofferma ad analizzare un'altra questione, strettamente connessa alla prima, e che riguarda l'obiezione che la disdetta degli accordi de quibus, in quanto incidenti su diritti di soggetti terzi (i lavoratori dipendenti), dovesse essere loro
6 comunicata, affermando che “la vincolatività degli accordi aziendali nei confronti dei lavoratori collettivamente considerati fa sì che costoro non possano considerarsi come terzi”.
Ciò, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui “agli accordi collettivi aziendali si deve riconoscere (anche e soprattutto in ragione dei rinvii che plurime disposizioni legislative operano alla contrattazione aziendale) efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale, trattandosi pur sempre non già d'una sommatoria di più contratti individuali, ma di atti di autonomia sindacale riguardanti una pluralità di lavoratori collettivamente considerati” (v. anche Cass. n. 27115/2017).
Il contratto aziendale, al pari di quello nazionale e di quelli di qualsiasi altro livello, introduce una “disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro, sia pure limitatamente ad una determinata azienda o parte di essa” (cfr., già, Cass. n. 3047/1985 e
Cass. n. 1965/1982).
La contrattazione aziendale, inoltre, può derogare, anche in peius (per i lavoratori), al contratto collettivo nazionale (fatti salvi i diritti quesiti relativi a prestazioni già rese;
v.
Cass. n. 19396/2014), “non operando a riguardo l'art. 2077 cod. civ., che concerne esclusivamente i rapporti fra il contratto individuale di lavoro e quello collettivo” (cfr.
Cass. n. 19396/2014, cit. e Cass. n. 6516/2002).
La citata Corte di Cassazione 4 aprile 2018, n. 8379 ha statuito in punto di libertà delle forme del rinnovo dell'accordo aziendale:
“Per quanto concerne gli accordi o contratti collettivi di lavoro, una volta venuto meno l'ordinamento corporativo e, con esso, l'art. 2072 cod. civ., inizialmente Cass. n. 5119/87, Cass. n. 5034/89 e
Cass. n. 823/93 affermarono la necessità della forma scritta ad substantiam, desunta vuoi dal rispetto del principio dell'affidamento vuoi da norme come, ad esempio, gli artt. 2113 e 2077 cod. civ., l'art. 3 legge n. 741 del 1959 o l'art. 425 cod. proc. civ., che implicitamente presuppongono una forma scritta.
Difforme statuizione fu adottata da Cass. n. 8083/87 nel risolvere il diverso, ma connesso, problema della necessità della forma scritta per il mandato conferito dai lavoratori ai rappresentanti sindacali, relativo alla conclusione di un accordo aziendale avente ad oggetto la sospensione del rapporto: tale
7 sentenza ritenne valido il mandato, conferito con comportamenti concludenti, in quanto non era prevista la forma scritta ad substantiam per la stipulazione dell'accordo aziendale (Cass. n. 8083/87).
Ancora per la non configurabilità d'una forma scritta ad substantiam si pronunciò Cass. n. 4030/93.
Si giunse, infine, alla sentenza n. 3318/95, con cui le S.U. di questa S.C. statuirono che, in mancanza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta e in applicazione del principio generale della libertà della forma (in base al quale le norme che prescrivono forme peculiari per determinati contratti o atti unilaterali sono di stretta interpretazione, ossia insuscettibili di applicazione analogica), un accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto.
In senso conforme si pronunciò Cass. n. 11111/97.
Non si ravvisano ragioni idonee a mutare quest'ultimo indirizzo interpretativo, a tal fine non bastando le pur evidenti esigenze funzionalistiche che consigliano l'adozione d'un testo scritto, ma che di per sé non possono imporlo in difetto d'una sanzione a pena di nullità prevista dalla legge o dall'autonomia privata.
Per questa ragione non vale invocare gli artt. 2077 o 2113 cod. civ., l'art. 3 legge n. 741 del 1959,
l'art. 425 cod. proc. civ. od altre analoghe disposizioni in cui il testo scritto – non sancito a pena di nullità – è implicitamente presupposto a fini meramente ricognitivi.
In altre parole, va mantenuto saldo il consolidato principio dottrinario e giurisprudenziale in virtù del quale le norme secondo cui determinati contratti o atti devono essere posti in essere con una forma particolare sono di stretta interpretazione.
Ciò sia detto in ossequio al principio di libertà delle forme che deriva dall'art. 1325 n. 4 cod. civ. (fermo restando che qualsiasi atto, per esistere nel mondo giuridico, deve pur sempre manifestarsi all'esterno ed assumere, quindi, una qualche forma, sia essa verbale, scritta, per fatti concludenti etc.).
Ne discende che è corretto parlare comunemente di forma libera, come regola, di forma vincolata, come eccezione.
È pur vero che in alcune ipotesi questa Corte ha statuito la necessità della forma scritta anche in assenza di espressa disposizione normativa, ma ciò è avvenuto in base ad un'interpretazione estensiva e non analogica di norme che imponevano la redazione per iscritto di atti connessi, come avvenuto – ad esempio
– per il contratto che risolva un preliminare comportante l'obbligo di trasferire la proprietà o diritti reali su immobili (v. Cass. n. 13290/15 fino a risalire, indietro nel tempo, a Cass. S.U. n. 8878/90).”.
***
8 Nel caso di specie vi sono plurimi elementi che fanno deporre per il rinnovo tacito degli accordi di forfettizzazione.
Con riferimento al rinnovo tacito del primo accordo di forfettizzazione del 18.7.11 per l'anno 2013, depone
- l'incontrastabile dato pacifico del continuativo riconoscimento e corresponsione di una somma calcolata in forza di tale disciplina collettiva a titolo di forfettizzazione,
- l'indicazione in sede di busta paga proprio della dicitura “quota forf. lav. Straord.
Italia” cfr. doc. 1 del ricorso,
- la mancata indicazione di alcun elemento di discontinuità rispetto al regime precedente nel successivo accordo del 11.12.13,
- l'assenza di contestazioni e lamentele in punto di forfettizzazione per più di 10 anni.
Con riferimento al rinnovo tacito del secondo accordo di forfettizzazione del
11.12.13, oltre alle circostanze di fatto già emerse per il rinnovo tacito per l'anno 2013 appena illustrate, vi è un elemento testuale del successivo accordo del 2023 schiacciante, ossia l'espresso riconoscimento in sede di premesse da parte delle OO.SS. del rinnovo tacito fino a quel momento del precedente accordo di forfettizzazione, la dicitura è cristallina “a decorrere dal 11 dicembre 2013 è in essere un accordo aziendale di secondo livello per la complessiva gestione dell'orario di lavoro di tutti i lavoratori”.
Il riconoscimento/ratifica della continuativa validità dell'accordo di forfettizzazione è stato sottoscritto anche dal ricorrente cfr. doc. 5 della memoria.
Le eccezioni in punto di assenza di data certa dell'accordo aziendale del 11.12.2013 avanzate dalla parte ricorrente in ragione del mancato deposito di esso presso la DTL non sono condivisibili stante l'indicazione di una precisa data sull'accordo stesso e la sottoscrizione non solo da parte datoriale, ma anche da parte dei rappresentati dei lavoratori.
Inoltre, il deposito di essi presso l' non è requisito per la validità dell'accordo di forfettizzazione nei confronti dei lavoratori e pertanto non assume alcun rilievo ai fini della definizione del giudizio, con le relative conseguenze in punto di forma scritta non
9 certo prevista ai fini della validità degli accordi aziendali di cui in parola e, pertanto, neanche per le relative proroghe. Inoltre, l'eccezione di inefficacia è un'eccezione in senso stretto che avrebbe dovuto correttamente essere sollevata entro la prima udienza
Il ricorso è infondato.
Si compensano per un terzo le spese di lite, stante la novità della questione, per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso,
- compensa per un terzo le spese di lite,
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 18/12/2025
Il Giudice
IU NO
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
IU RT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti PONTE VALENTINA e PONTE DAVIDE
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con gli avv.ti DE FAZIO GIACOMO, MORIGGI VALERIA, TOFFOLETTO
CO e CA AJ EL
- RESISTENTE –
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 05/05/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Previe tutte le declaratorie del caso e di legge, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato per cui è causa, accertare l'inesistenza di accordi collettivi aziendali per il trattamento forfettizzato dello straordinario e dell'indennità di trasferta dall'1.1.2013 e la mancanza di accordi collettivi territoriali per il trattamento forfettizzato dello straordinario e dell'indennità di trasferta applicabili alla convenuta dopo l'1.1.2013;
1 accertare il diritto del ricorrente al pagamento delle ore di lavoro straordinarie effettivamente svolte, con le maggiorazioni previste contrattualmente, nonché al pagamento dell'indennità di trasferta prevista contrattualmente;
accertare il mancato pagamento delle voci retributive di cui in narrativa, dichiarata l'invalidità ex art. 2113
c.c. di eventuali rinunzie e transazioni intervenute fra le parti, condannare la società convenuta a pagare alla parte ricorrente la somma di euro 49.253,43, a norma del C.C.N.L. Autotrasporto Merci e Logistica, applicabile anche ex art. 36 Cost., o quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al versamento degli oneri previsti dalle vigenti leggi.
Con riserva di richiedere in separato giudizio i contributi previdenziali non versato per tutto il periodo di lavoro.” con vittoria di spese.
La parte ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 4.2.1999 al 28.2.2025 in qualità di autista, livello retributivo 3S a norma del CCNL Autotrasporti Merci e
Logistica (poi divenuto C3 da gennaio 2020), full-time
- di aver sempre lavorato dal lunedì al venerdì per almeno 11 ore tutti i giorni, con inizio tra le 5.00 e le 6.00 e fine tra le 17.00 e le 18.00, con una pausa di un'ora per il pranzo
- che, con accordo collettivo aziendale del 18.7.11, hanno previsto per un periodo di 18 mesi (ossia fino al 31.12.12) lo straordinario forfettizzato per gli autisti: personale viaggiante inquadrato nel 3° livello super, rientrante nel disposto ex art. 11bis del CCNL applicato, con orario ordinario di lavoro settimanale di 47 ore.
- che dal 1.1.13 l'accordo non è stato rinnovato,
- che, ciononostante, la resistente ha continuato a corrispondere lo straordinario forfettizzato,
- di aver ricevuto a titolo di straordinario forfettizzato la somma di € 18.427,61.
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Si è ritualmente costituita in giudizio la parte convenuta contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
In particolare, rilevava:
- che l'art. 11, comma 8 CCNL Logistica, Trasporto merci e spedizione maggiorazioni spettanti per il lavoro eccedente la durata dell'orario contrattuale possano essere determinate, alternativamente, secondo l'attività effettivamente prestata come risultante 2 dal LUL, oppure secondo i criteri di determinazione, anche forfettaria, stabiliti da accordi sindacali aziendali e territoriali,
- che l'art. 11 bis prevede per il personale viaggiante 47 ore come orario di lavoro ordinario settimanale,
- di aver stipulato nel 2011 un accordo sindacale aziendale finalizzato a regolare in modo più efficiente l'orario di lavoro dei dipendenti, all'interno del quale era previsto un sistema di forfettizzazione relativamente alla remunerazione delle ore di straordinario e alla corresponsione dell'indennità di trasferta,
- che nel 2013, l'accordo veniva rinnovato senza modifiche, con efficacia sino al 2015,
- che poi veniva tacitamente prorogata, in quanto la Società, in accordo con i rappresentanti sindacali aziendali, continuava ad applicare senza variazioni la disciplina ivi contenuta, senza alcuna lamentala da parte dei lavoratori,
- che, a conferma del rinnovo tacito dell'accordo di forfettizzazione, nell'accordo sindacale aziendale sottoscritto nel 2023, nelle cui premesse sono le stesse parti a dare atto che “a decorrere dall'11 dicembre 2013 è in essere un accordo sindacale aziendale di secondo livello per la complessiva gestione dell'orario di lavoro di tutti i lavoratori”,
- che tale ultimo rinnovo veniva espressamente sottoscritto per espressa accettazione da tutti i lavoratori interessati, incluso il Sig. che ne confermava integralmente il Pt_1 contenuto e lo accettava espressamente,
- che, in ogni caso, il ricorrente, trasportando prefabbricati, fruiva di lunghi tempi di attesa, non essendo coinvolto in mansioni di carico scarico durante le quali non aveva alcun obbligo di sorveglianza, e che tali tempi non possono essere computati nell'orario di lavoro.
- che dai conteggi non è stata scomputata la pausa pranzo.
In diritto, la resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale.
***
Il tentativo di conciliazione è fallito per rifiuto della proposta dell'ufficio pari a € 6.000,00 da parte del ricorrente.
La parte ricorrente ha evidenziato che
- l'accordo di forfettizzazione del 2011 è per far fronte ad una condizione di crisi,
- l'accordo del 2013 non ha data certa, non è una proroga e copre solo il periodo 2014-15,
- il rinnovo tacito presuppone una clausola espressa, 3 - il totale monte ore computate sono quelle provenienti dallo stesso datore di lavoro.
***
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
La parte ricorrente chiede il riconoscimento e il pagamento delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di trasferta dall'1.1.13 deducendo che alcun rinnovo dell'accordo di forfettizzazione degli straordinari e dell'indennità di trasferta è stato concluso.
La parte convenuta deduce che l'accordo di forfettizzazione del 18.7.2011 si è tacitamente prorogato.
***
Ai fini della definizione del giudizio, occorre ricostruire brevemente la successione temporale degli accordi aziendali di forfettizzazione stipulati dalla resistente con la RSA:
1. l'accordo aziendale del 18.7.2011 con il quale si stabilisce una forfettizzazione degli straordinari e dell'indennità di trasferta (punto 3a e 3b) per il periodo di 18 mesi dal 1.7.11 al 31.12.12,
2. l'accordo aziendale del 11.12.13 con il quale si stabilisce una forfettizzazione degli straordinari e dell'indennità di trasferta (punto 3a e 3b) per il periodo di 24 mesi dal 1.1.14 al 31.12.15,
3. l'accordo del 20.1.23 nel quale si legge “a decorrere dal 11 dicembre 2013 è in essere un accordo aziendale di secondo livello per la complessiva gestione dell'orario di lavoro di tutti i lavoratori” e poi si prevede un nuovo piano di forfettizzazione con durata dal 1.1.23 al 31.12.23 rinnovabile tacitamente di 6 mesi in 6 mesi,
4. l'accordo del 2.1.24 con cui si rinnova l'accordo sul trattamento forfettizzato a decorrere dal 1.1.24.
4 E' pacifico tra le parti che il trattamento di forfettizzazione previsto dal primo accordo aziendale per come poi modificato dai successivi accordi sia sempre stato riconosciuto alla generalità dei lavoratori ai quali era riservato e anche al ricorrente.
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In punto di diritto, deve essere sottolineato che per rinnovare o disdire il contratto aziendale non è necessaria la forma scritta.
Sul punto, la sentenza della Cass. Civ. sez. lav. 4 aprile 2018, n. 8379 ha statuito che l'accordo aziendale è valido anche se non è stipulato per iscritto;
allo stesso modo, la disdetta degli accordi relativi al premio aziendale può essere manifestata oralmente dall'impresa (l'azienda, in quanto convenuto eccipiente, è però onerata, ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c., della dimostrazione dell'esistenza d'una effettiva disdetta verbale espressa).
La libertà della forma dell'accordo o del contratto collettivo di lavoro va, infatti,
“ravvisata anche riguardo agli atti che ne siano risolutori, come il mutuo dissenso (art. 1372, co. 1, c.c.) o il recesso unilaterale (o disdetta) ex art. 1373, co. 2, c. c.”.
Quest'ultimo, in particolare, “pur non richiedendo formule sacramentali, nondimeno resta assoggettato agli stessi vincoli formali eventualmente prescritti per il contratto costitutivo del rapporto al cui scioglimento sia finalizzato” (v. Cass. n. 14730/2000 e
Cass. n. 5454/1990).
In questo senso si è ripetutamente espressa la Corte di Cassazione (4 aprile 2018, n.
8379; n. 5601/2018 e n. 2601/2018).
In particolare, la Suprema Corte ha dettato tre principi
“a) il principio di libertà della forma si applica anche all'accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, di guisa che essi – a meno di eventuale diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell'art. 1352 cod. civ. dalle medesime parti stipulanti – ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti;
b) tale libertà della forma dell'accordo o del contratto collettivo di lavoro concerne anche i negozi connessivi, come il recesso unilaterale ex art. 1373, comma 2, cod. civ.;
5 c) la parte che eccepisce l'avvenuto recesso unilaterale è onerata ex art. 2697, comma 2, cod. civ. della prova relativa e, ove alla manifestazione orale segua, su richiesta dell'altro o degli altri contraenti, una dichiarazione scritta del medesimo tenore, è altresì onerata della prova del carattere meramente confermativo – anziché innovativo – di tale successiva dichiarazione”.
Nello specifico, uniformandosi alla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione (n.
3318/1995; v. anche n.11111/1997), la Corte ha sottolineato l'inesistenza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta in applicazione del principio generale della libertà della forma, “in base al quale le norme che prescrivono forme peculiari per determinati contratti o atti unilaterali sono di stretta interpretazione, ossia insuscettibili di applicazione analogica”. In conformità, v. già Cass. n. 8083/1987, che aveva ritenuto valido il mandato, conferito con comportamenti concludenti, non essendo prevista la forma scritta ad substantiam per la stipulazione dell'accordo.
I giudici precisano che “non vale invocare gli artt. 2077 o 2113 c.c., l'art. 3 L. n. 741 del
1959, l'art. 425 c.p.c. od altre analoghe disposizioni in cui il testo scritto – non sancito a pena di nullità – è implicitamente presupposto a fini meramente ricognitivi”, in quanto, in ossequio al principio di libertà delle forme che deriva dall'art. 1325, n. 4, c.c. (e fermo restando che qualsiasi atto, per esistere nel mondo giuridico, deve pur sempre manifestarsi all'esterno ed assumere, quindi, una qualche forma, sia essa verbale, scritta, per fatti concludenti, etc.), è corretto parlare comunemente di forma libera, come regola, di forma vincolata, come eccezione.
Né pare invocabile l'art. 1351 c.c. (“applicabile solo quando una determinata forma sia stabilita dalla legge e non pure quando essa sia stata prevista dalle parti per un contratto per il quale la legge non dispone alcunché”, come rilevato da Cass. n. 3980/1981) o l'art. 1352 c.c. (dal momento che il vincolo d'una futura forma può, a sua volta, essere previsto solo per iscritto).
La Corte, poi, si sofferma ad analizzare un'altra questione, strettamente connessa alla prima, e che riguarda l'obiezione che la disdetta degli accordi de quibus, in quanto incidenti su diritti di soggetti terzi (i lavoratori dipendenti), dovesse essere loro
6 comunicata, affermando che “la vincolatività degli accordi aziendali nei confronti dei lavoratori collettivamente considerati fa sì che costoro non possano considerarsi come terzi”.
Ciò, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui “agli accordi collettivi aziendali si deve riconoscere (anche e soprattutto in ragione dei rinvii che plurime disposizioni legislative operano alla contrattazione aziendale) efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale, trattandosi pur sempre non già d'una sommatoria di più contratti individuali, ma di atti di autonomia sindacale riguardanti una pluralità di lavoratori collettivamente considerati” (v. anche Cass. n. 27115/2017).
Il contratto aziendale, al pari di quello nazionale e di quelli di qualsiasi altro livello, introduce una “disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro, sia pure limitatamente ad una determinata azienda o parte di essa” (cfr., già, Cass. n. 3047/1985 e
Cass. n. 1965/1982).
La contrattazione aziendale, inoltre, può derogare, anche in peius (per i lavoratori), al contratto collettivo nazionale (fatti salvi i diritti quesiti relativi a prestazioni già rese;
v.
Cass. n. 19396/2014), “non operando a riguardo l'art. 2077 cod. civ., che concerne esclusivamente i rapporti fra il contratto individuale di lavoro e quello collettivo” (cfr.
Cass. n. 19396/2014, cit. e Cass. n. 6516/2002).
La citata Corte di Cassazione 4 aprile 2018, n. 8379 ha statuito in punto di libertà delle forme del rinnovo dell'accordo aziendale:
“Per quanto concerne gli accordi o contratti collettivi di lavoro, una volta venuto meno l'ordinamento corporativo e, con esso, l'art. 2072 cod. civ., inizialmente Cass. n. 5119/87, Cass. n. 5034/89 e
Cass. n. 823/93 affermarono la necessità della forma scritta ad substantiam, desunta vuoi dal rispetto del principio dell'affidamento vuoi da norme come, ad esempio, gli artt. 2113 e 2077 cod. civ., l'art. 3 legge n. 741 del 1959 o l'art. 425 cod. proc. civ., che implicitamente presuppongono una forma scritta.
Difforme statuizione fu adottata da Cass. n. 8083/87 nel risolvere il diverso, ma connesso, problema della necessità della forma scritta per il mandato conferito dai lavoratori ai rappresentanti sindacali, relativo alla conclusione di un accordo aziendale avente ad oggetto la sospensione del rapporto: tale
7 sentenza ritenne valido il mandato, conferito con comportamenti concludenti, in quanto non era prevista la forma scritta ad substantiam per la stipulazione dell'accordo aziendale (Cass. n. 8083/87).
Ancora per la non configurabilità d'una forma scritta ad substantiam si pronunciò Cass. n. 4030/93.
Si giunse, infine, alla sentenza n. 3318/95, con cui le S.U. di questa S.C. statuirono che, in mancanza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta e in applicazione del principio generale della libertà della forma (in base al quale le norme che prescrivono forme peculiari per determinati contratti o atti unilaterali sono di stretta interpretazione, ossia insuscettibili di applicazione analogica), un accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto.
In senso conforme si pronunciò Cass. n. 11111/97.
Non si ravvisano ragioni idonee a mutare quest'ultimo indirizzo interpretativo, a tal fine non bastando le pur evidenti esigenze funzionalistiche che consigliano l'adozione d'un testo scritto, ma che di per sé non possono imporlo in difetto d'una sanzione a pena di nullità prevista dalla legge o dall'autonomia privata.
Per questa ragione non vale invocare gli artt. 2077 o 2113 cod. civ., l'art. 3 legge n. 741 del 1959,
l'art. 425 cod. proc. civ. od altre analoghe disposizioni in cui il testo scritto – non sancito a pena di nullità – è implicitamente presupposto a fini meramente ricognitivi.
In altre parole, va mantenuto saldo il consolidato principio dottrinario e giurisprudenziale in virtù del quale le norme secondo cui determinati contratti o atti devono essere posti in essere con una forma particolare sono di stretta interpretazione.
Ciò sia detto in ossequio al principio di libertà delle forme che deriva dall'art. 1325 n. 4 cod. civ. (fermo restando che qualsiasi atto, per esistere nel mondo giuridico, deve pur sempre manifestarsi all'esterno ed assumere, quindi, una qualche forma, sia essa verbale, scritta, per fatti concludenti etc.).
Ne discende che è corretto parlare comunemente di forma libera, come regola, di forma vincolata, come eccezione.
È pur vero che in alcune ipotesi questa Corte ha statuito la necessità della forma scritta anche in assenza di espressa disposizione normativa, ma ciò è avvenuto in base ad un'interpretazione estensiva e non analogica di norme che imponevano la redazione per iscritto di atti connessi, come avvenuto – ad esempio
– per il contratto che risolva un preliminare comportante l'obbligo di trasferire la proprietà o diritti reali su immobili (v. Cass. n. 13290/15 fino a risalire, indietro nel tempo, a Cass. S.U. n. 8878/90).”.
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8 Nel caso di specie vi sono plurimi elementi che fanno deporre per il rinnovo tacito degli accordi di forfettizzazione.
Con riferimento al rinnovo tacito del primo accordo di forfettizzazione del 18.7.11 per l'anno 2013, depone
- l'incontrastabile dato pacifico del continuativo riconoscimento e corresponsione di una somma calcolata in forza di tale disciplina collettiva a titolo di forfettizzazione,
- l'indicazione in sede di busta paga proprio della dicitura “quota forf. lav. Straord.
Italia” cfr. doc. 1 del ricorso,
- la mancata indicazione di alcun elemento di discontinuità rispetto al regime precedente nel successivo accordo del 11.12.13,
- l'assenza di contestazioni e lamentele in punto di forfettizzazione per più di 10 anni.
Con riferimento al rinnovo tacito del secondo accordo di forfettizzazione del
11.12.13, oltre alle circostanze di fatto già emerse per il rinnovo tacito per l'anno 2013 appena illustrate, vi è un elemento testuale del successivo accordo del 2023 schiacciante, ossia l'espresso riconoscimento in sede di premesse da parte delle OO.SS. del rinnovo tacito fino a quel momento del precedente accordo di forfettizzazione, la dicitura è cristallina “a decorrere dal 11 dicembre 2013 è in essere un accordo aziendale di secondo livello per la complessiva gestione dell'orario di lavoro di tutti i lavoratori”.
Il riconoscimento/ratifica della continuativa validità dell'accordo di forfettizzazione è stato sottoscritto anche dal ricorrente cfr. doc. 5 della memoria.
Le eccezioni in punto di assenza di data certa dell'accordo aziendale del 11.12.2013 avanzate dalla parte ricorrente in ragione del mancato deposito di esso presso la DTL non sono condivisibili stante l'indicazione di una precisa data sull'accordo stesso e la sottoscrizione non solo da parte datoriale, ma anche da parte dei rappresentati dei lavoratori.
Inoltre, il deposito di essi presso l' non è requisito per la validità dell'accordo di forfettizzazione nei confronti dei lavoratori e pertanto non assume alcun rilievo ai fini della definizione del giudizio, con le relative conseguenze in punto di forma scritta non
9 certo prevista ai fini della validità degli accordi aziendali di cui in parola e, pertanto, neanche per le relative proroghe. Inoltre, l'eccezione di inefficacia è un'eccezione in senso stretto che avrebbe dovuto correttamente essere sollevata entro la prima udienza
Il ricorso è infondato.
Si compensano per un terzo le spese di lite, stante la novità della questione, per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso,
- compensa per un terzo le spese di lite,
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 18/12/2025
Il Giudice
IU NO
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