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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17341 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42488/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice AD BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da – C.F.: , Parte_1 C.F._1 nato in [...] il giorno 09/01/1985, con il patrocinio dell'Avv.to Maria Lombardo, nei confronti della Questura di Roma – rappresentata ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato /contumace.
In fatto ha impugnato il provvedimento di diniego del titolo di soggiorno per coesione Parte_1 familiare, emesso dalla Questura di Roma il 22.2.2022 e notificato a mani del destinatario il 3.3.2022.
Il ricorrente ha premesso che l' ha motivato il diniego sul rilievo che a suo Controparte_1 carico risultano i seguenti precedenti: a) sentenza di condanna, emessa il 6.6.2016 e divenuta irrevocabile il 21.9.2016, alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione nonchè alla multa di €
2.400.000,00 per i reati di cui agli artt. 416 bis, comma 1, c.p. e 12, comma 1, lett. a) d.lgs. 286/98;
b) decreto di espulsione del Prefetto di Catania emesso il 30.11.2017 e relativo ordine del Questore.
Inoltre, l'amministrazione ha evidenziato che suo carico è stato eseguito, il 28.10.2014, il fermo di polizia giudiziaria per i reati sopra indicati, contestualmente all'ingresso irregolare sul territorio nazionale. Pertanto, ha ritenuto applicabile l'art. 20, commi 1 e 3, d.lgs. 30/2007.
Il ricorrente ha sostenuto di aver cambiato vita, di essersi inserito nel tessuto sociale, di aver trovato un lavoro e di essersi sposato nel 2021 con una cittadina rumena.
Pertanto, ha invocato il diritto all'unità familiare, ricordando che la pericolosità sociale, consistente nella probabilità che il soggetto commetta altri reati, deve essere valutata alla stregua di indici obiettivi, quali ad esempio quelli indicati dagli artt. 133 e 203 c.p.
Il , ritualmente citato, non si è costituito. CP_2 In diritto
L'art. 20, comma 1, d.lgs. 30/2007, prevede che “il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”.
Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “[i] motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nella L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 8 o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1 e successive modificazioni, o di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1 e successive modificazioni, nonchè di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere”.
Il comma 4, infine, dispone che “[i] provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, nè da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sè l'adozione di tali provvedimenti".
La Corte di Strasburgo ha più volte affermato (ex plurimis, pronuncia 7 aprile 2009, RI e altri c.
Italia) che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato
Paese, di tal che gli Stati mantengono il potere di espellere gli stranieri condannati per reati puniti con pena detentiva. Tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico, ex art. 8, paragrafo 1, della CEDU.
La ragionevolezza e la proporzione del bilanciamento richiesto dall'art. 8 della CEDU implicano, secondo la Corte europea (ex plurimis. pronuncia 7 aprile 2009, RI e altri c. Italia), la possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in concreto di ciascun caso, quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente;
la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo;
la nazionalità delle diverse persone interessate;
la situazione familiare del ricorrente. (C. Cost. n. 202/2013).
Dunque, la valutazione della “pericolosità sociale” del cittadino straniero in sede di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere svolta alla luce dei criteri indicati nell'art. 20 del d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30.
La valutazione deve, tuttavia, essere svolta in concreto alla luce del profilo complessivo della condotta del richiedente, mediante un esame della tipologia e dell'entità delle condotte delittuose, della loro continuità o sviluppo diacronico, ferma la necessità che almeno una di esse sia riconducibile alle ipotesi normativamente descritte nell'art. 20 del d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30, peraltro del tutto omologhe a quelle descritte nell'art. 5, comma 5 bis del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, regolante le condizioni di legge per il rilascio ed il rinnovo, in generale, di un titolo di soggiorno anche per motivi diversi da quelli volti a salvaguardare l'unità familiare (Corte d'appello di Genova, sez. III,
8.10.2021).
Appare utile riportare quanto affermato dalla Corte di cassazione sul punto: “[d]'altra parte, va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 24084/2015) ha già affermato che, in caso di ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma
2, lett. c), - fattispecie similare a quella di cui è causa - il giudice di merito, nell'effettuare il riscontro della pericolosità accertata dal Prefetto, ha poteri di accertamento pieni e non già limitati da una insussistente discrezionalità dell'amministrazione, dovendo tenere conto del carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, dell'attualità della pericolosità, nonchè della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita. La pienezza di tale sindacato di merito impone di valutare i fatti ritualmente introdotti in giudizio dalle parti a dimostrazione della effettività dei presupposti delle situazioni giuridiche dedotte in giudizio, fermo restando, ovviamente, il rispetto del principio della domanda. Nè, peraltro, è fondata la censura del ricorrente secondo cui la valutazione di pericolosità del Prefetto si sarebbe fondata sulla mera esistenza di condanne penali.” (Cass. n. 25872/2011).
Nel caso di specie il ricorrente, che ha contratto matrimonio con la cittadina rumena
[...] il 22.12.2015 e, dopo diversi anni, il 30.05.2023 ha presentato domanda volta ad ottenere Per_1 il rilascio della carta di soggiorno per coesione con la moglie.
Come s'è detto, a suo carico risulta una condanna per reati connessi al traffico di stupefacenti e alla detenzione illegale di armi.
In riferimento a quest'ultimo profilo, occorre chiarire che, come affermato dalla Corte di cassazione,
“[c]iò che è vietato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20 è fondare il provvedimento di allontanamento sulla sola presenza di condanne penali, quasi a configurare un automatismo tra le condanne (peraltro per i reati più vari, in ipotesi) e l'espulsione. E' invece corretto (…) basare la prognosi di pericolosità su fatti specifici, risultanti da condanne penali, indicativi della minaccia rappresentata dal soggetto per i diritti fondamentali della persona ovvero per l'incolumità pubblica, essendo la presenza di siffatte condanne stata proprio espressamente presa in considerazione dall'art. 20, comma 3, cit., come indicativa di tale pericolosità. Sarebbe, diversamente argomentando, assurdo dover trascurare un fatto indicativo della pericolosità solo perchè è oggetto di condanna penale” (Cass. n. 25872/2011).
Da ultimo, la Corte Costituzionale, respingendo definitivamente ogni automatismo presuntivo di pericolosità sociale, in caso di condanne per fatti di lieve entità, anche in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ha chiarito che, i suddetti criteri, “atti a orientare le decisioni dell'amministrazione, presuppongono la conoscenza e la valutazione ad ampio raggio della situazione individuale dello straniero colpito dal provvedimento restrittivo, rifuggendo dal meccanismo automatico tipico delle presunzioni assolute.” (Corte Cost. sent. 88/2023).
Da ciò discende che rispetto al giudizio sulla pericolosità l'amministrazione è chiamata a compiere una valutazione caso per caso, non potendo addivenire ad una decisione sulla base di un automatismo.
Ebbene, secondo quanto evidenziato dalla richiamata giurisprudenza nazionale, elemento primario nella valutazione della nozione di “vita privata e familiare” dello straniero, è senz'altro la durata della permanenza sul territorio dello Stato ospitante. (Grande Camera, 9 ottobre 2003, KO contro
Lettonia). Nella fattispecie in esame, il ricorrente risulta essere giunto in Italia nel 1995, ancora minorenne, per raggiungere i familiari, tutti soggiornanti in Italia.
Egli, inoltre, non ha mai instaurato alcun legame di rilievo con il paese d'origine. Viceversa, ha istaurato e consolidato nel tempo rapporti sociali e affettivi in Italia.
Quanto alla pericolosità sociale, automaticamente dedotta dall'amministrazione, occorre evidenziare che le condanne a carico del ricorrente non consentono di effettuare una prognosi di pericolosità attuale. In particolare, si osserva che i fatti risalgono al 2017 e che il ricorrente risulta avere interamente espiato la pena, peraltro beneficiando della misura dell'affidamento in prova al Servizio
Sociale, portata positivamente a termine.
Inoltre, appare significativo che il ricorrente abbia beneficiato della misura della liberazione anticipata, in quanto ciò è indice di un percorso di recupero.
Tali considerazioni consentono di affermare che, nella specie, nel bilanciamento tra gli interessi all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato e quelli alla tutela della vita privata e familiare, questi ultimi risultano prevalenti.
Il ricorso, dunque, merita di essere accolto.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al Questore della Provincia di Roma di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi familiari al signor nato in [...] il giorno Parte_1
09/01/1985; condanna l'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice
AD BI
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice AD BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da – C.F.: , Parte_1 C.F._1 nato in [...] il giorno 09/01/1985, con il patrocinio dell'Avv.to Maria Lombardo, nei confronti della Questura di Roma – rappresentata ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato /contumace.
In fatto ha impugnato il provvedimento di diniego del titolo di soggiorno per coesione Parte_1 familiare, emesso dalla Questura di Roma il 22.2.2022 e notificato a mani del destinatario il 3.3.2022.
Il ricorrente ha premesso che l' ha motivato il diniego sul rilievo che a suo Controparte_1 carico risultano i seguenti precedenti: a) sentenza di condanna, emessa il 6.6.2016 e divenuta irrevocabile il 21.9.2016, alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione nonchè alla multa di €
2.400.000,00 per i reati di cui agli artt. 416 bis, comma 1, c.p. e 12, comma 1, lett. a) d.lgs. 286/98;
b) decreto di espulsione del Prefetto di Catania emesso il 30.11.2017 e relativo ordine del Questore.
Inoltre, l'amministrazione ha evidenziato che suo carico è stato eseguito, il 28.10.2014, il fermo di polizia giudiziaria per i reati sopra indicati, contestualmente all'ingresso irregolare sul territorio nazionale. Pertanto, ha ritenuto applicabile l'art. 20, commi 1 e 3, d.lgs. 30/2007.
Il ricorrente ha sostenuto di aver cambiato vita, di essersi inserito nel tessuto sociale, di aver trovato un lavoro e di essersi sposato nel 2021 con una cittadina rumena.
Pertanto, ha invocato il diritto all'unità familiare, ricordando che la pericolosità sociale, consistente nella probabilità che il soggetto commetta altri reati, deve essere valutata alla stregua di indici obiettivi, quali ad esempio quelli indicati dagli artt. 133 e 203 c.p.
Il , ritualmente citato, non si è costituito. CP_2 In diritto
L'art. 20, comma 1, d.lgs. 30/2007, prevede che “il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”.
Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “[i] motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nella L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 8 o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1 e successive modificazioni, o di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1 e successive modificazioni, nonchè di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere”.
Il comma 4, infine, dispone che “[i] provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, nè da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sè l'adozione di tali provvedimenti".
La Corte di Strasburgo ha più volte affermato (ex plurimis, pronuncia 7 aprile 2009, RI e altri c.
Italia) che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato
Paese, di tal che gli Stati mantengono il potere di espellere gli stranieri condannati per reati puniti con pena detentiva. Tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico, ex art. 8, paragrafo 1, della CEDU.
La ragionevolezza e la proporzione del bilanciamento richiesto dall'art. 8 della CEDU implicano, secondo la Corte europea (ex plurimis. pronuncia 7 aprile 2009, RI e altri c. Italia), la possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in concreto di ciascun caso, quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente;
la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo;
la nazionalità delle diverse persone interessate;
la situazione familiare del ricorrente. (C. Cost. n. 202/2013).
Dunque, la valutazione della “pericolosità sociale” del cittadino straniero in sede di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere svolta alla luce dei criteri indicati nell'art. 20 del d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30.
La valutazione deve, tuttavia, essere svolta in concreto alla luce del profilo complessivo della condotta del richiedente, mediante un esame della tipologia e dell'entità delle condotte delittuose, della loro continuità o sviluppo diacronico, ferma la necessità che almeno una di esse sia riconducibile alle ipotesi normativamente descritte nell'art. 20 del d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30, peraltro del tutto omologhe a quelle descritte nell'art. 5, comma 5 bis del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, regolante le condizioni di legge per il rilascio ed il rinnovo, in generale, di un titolo di soggiorno anche per motivi diversi da quelli volti a salvaguardare l'unità familiare (Corte d'appello di Genova, sez. III,
8.10.2021).
Appare utile riportare quanto affermato dalla Corte di cassazione sul punto: “[d]'altra parte, va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 24084/2015) ha già affermato che, in caso di ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma
2, lett. c), - fattispecie similare a quella di cui è causa - il giudice di merito, nell'effettuare il riscontro della pericolosità accertata dal Prefetto, ha poteri di accertamento pieni e non già limitati da una insussistente discrezionalità dell'amministrazione, dovendo tenere conto del carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, dell'attualità della pericolosità, nonchè della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita. La pienezza di tale sindacato di merito impone di valutare i fatti ritualmente introdotti in giudizio dalle parti a dimostrazione della effettività dei presupposti delle situazioni giuridiche dedotte in giudizio, fermo restando, ovviamente, il rispetto del principio della domanda. Nè, peraltro, è fondata la censura del ricorrente secondo cui la valutazione di pericolosità del Prefetto si sarebbe fondata sulla mera esistenza di condanne penali.” (Cass. n. 25872/2011).
Nel caso di specie il ricorrente, che ha contratto matrimonio con la cittadina rumena
[...] il 22.12.2015 e, dopo diversi anni, il 30.05.2023 ha presentato domanda volta ad ottenere Per_1 il rilascio della carta di soggiorno per coesione con la moglie.
Come s'è detto, a suo carico risulta una condanna per reati connessi al traffico di stupefacenti e alla detenzione illegale di armi.
In riferimento a quest'ultimo profilo, occorre chiarire che, come affermato dalla Corte di cassazione,
“[c]iò che è vietato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20 è fondare il provvedimento di allontanamento sulla sola presenza di condanne penali, quasi a configurare un automatismo tra le condanne (peraltro per i reati più vari, in ipotesi) e l'espulsione. E' invece corretto (…) basare la prognosi di pericolosità su fatti specifici, risultanti da condanne penali, indicativi della minaccia rappresentata dal soggetto per i diritti fondamentali della persona ovvero per l'incolumità pubblica, essendo la presenza di siffatte condanne stata proprio espressamente presa in considerazione dall'art. 20, comma 3, cit., come indicativa di tale pericolosità. Sarebbe, diversamente argomentando, assurdo dover trascurare un fatto indicativo della pericolosità solo perchè è oggetto di condanna penale” (Cass. n. 25872/2011).
Da ultimo, la Corte Costituzionale, respingendo definitivamente ogni automatismo presuntivo di pericolosità sociale, in caso di condanne per fatti di lieve entità, anche in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ha chiarito che, i suddetti criteri, “atti a orientare le decisioni dell'amministrazione, presuppongono la conoscenza e la valutazione ad ampio raggio della situazione individuale dello straniero colpito dal provvedimento restrittivo, rifuggendo dal meccanismo automatico tipico delle presunzioni assolute.” (Corte Cost. sent. 88/2023).
Da ciò discende che rispetto al giudizio sulla pericolosità l'amministrazione è chiamata a compiere una valutazione caso per caso, non potendo addivenire ad una decisione sulla base di un automatismo.
Ebbene, secondo quanto evidenziato dalla richiamata giurisprudenza nazionale, elemento primario nella valutazione della nozione di “vita privata e familiare” dello straniero, è senz'altro la durata della permanenza sul territorio dello Stato ospitante. (Grande Camera, 9 ottobre 2003, KO contro
Lettonia). Nella fattispecie in esame, il ricorrente risulta essere giunto in Italia nel 1995, ancora minorenne, per raggiungere i familiari, tutti soggiornanti in Italia.
Egli, inoltre, non ha mai instaurato alcun legame di rilievo con il paese d'origine. Viceversa, ha istaurato e consolidato nel tempo rapporti sociali e affettivi in Italia.
Quanto alla pericolosità sociale, automaticamente dedotta dall'amministrazione, occorre evidenziare che le condanne a carico del ricorrente non consentono di effettuare una prognosi di pericolosità attuale. In particolare, si osserva che i fatti risalgono al 2017 e che il ricorrente risulta avere interamente espiato la pena, peraltro beneficiando della misura dell'affidamento in prova al Servizio
Sociale, portata positivamente a termine.
Inoltre, appare significativo che il ricorrente abbia beneficiato della misura della liberazione anticipata, in quanto ciò è indice di un percorso di recupero.
Tali considerazioni consentono di affermare che, nella specie, nel bilanciamento tra gli interessi all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato e quelli alla tutela della vita privata e familiare, questi ultimi risultano prevalenti.
Il ricorso, dunque, merita di essere accolto.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al Questore della Provincia di Roma di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi familiari al signor nato in [...] il giorno Parte_1
09/01/1985; condanna l'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice
AD BI