Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezi one Pri ma Ci vil e
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei M agist rati: dott. Gi us eppe de Rosa Presi dent e rel. dott. Antonell a All egra Consigli ere dott. Ros ario Lionel l o Ros sino Consigli ere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA nell a caus a promos sa con atto di cit azione 19.12.2020 R G n. 2063/2020
TRA
( , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ent rambi difesi e rappresent ati C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato Barbara Ruggini del
Foro di Ravenna e dall'avvocato Ermanno Corso del Foro di Bologna, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Barbara Ruggini sito in Bologna, Via De' Poeti n. 1/7, appell anti
CONT RO
( ) rappresent ata e di fesa CP_1 C.F._3
congiuntam ente e disgiuntam ente dagli avvocati Angel o S ANS ONE e
Marco SANSONE i quali di chi arano, ex artt. 125 e 176 c.p.c., di voler ricevere avvisi e comuni cazioni inerenti al present e procedimento al num ero di fax 0974.972898 o ai rispetti vi indi ri zzi di post a elettroni ca e ed el ettivam ent e Email_1 Email_2
domi cili at a presso il loro studio in Marina di Ascea (S A) vi a Zenone n. 8
Appell at a
E, CO NT RO
Controparte_2
Oggett o: impugnazi one del la sentenza n. 1603/2020 del 13.10.2020
Tri bunal e di Bol ogna
Conclusi oni part e appell ant e
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento dell'impugnazione propost a, annull are e/o ri formare int egralm ent e l a sent enza em essa dal
Tri bunal e di B ologna P rim a Sezione Civile n. 1603/2020 pubbli cat a l'11.11.2020 nella causa civile RG 7613/2013 e notificata il 16.11.2020
e per l'effetto, così statuire:
1) rigettare le dom ande propost e da parte att ri ce perché i nfondat e in fat to ed in di ritto.
2) condann are cont ropart e al la ri fusi one in favore di part e convenut a dell e spes e ed onorari di avvocat o di entrambi i gradi di gi udi zio;
con ulteriore es press a condanna di part e appell ata all a CP_1 restituzione in favore di della somma di €. 10607,10 Parte_1
da costui pagata a t itolo di spese legali di soccom benza in esecuzione all a sent enza di prim o grado.
Quanto s opra, p revi a rinnovazion e d ell a CTU per l e ragi oni esposte i n narrati va, nonché, s empre in via ist ruttori a, previ a ammissione di tutt e l e istanze ri chi est e e non ammesse in primo grado.
Conclusi oni part e appell ata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna:
Rigettare, in quant o inammissibili ed in fondati t utti i motivi di appello proposti da e Parte_1 Parte_2
Condannare gli appell anti in solido fra loro, al pagam ento dell e spese, diritt i ed onorari anche del s econdo grado di giudi zi o.
In via m eram ent e subordinat a ed ist ruttoria:
Ammettere l e prove richi est e e non amm esse in pri mo grado.
Svolgi mento del pr ocess o
pag. 2/7 Con sent enza 13.10.2020 il Tribunal e di Bologna, prem esso che
[...]
aveva i mpugnato il t est am ent o olografo redatto i l 27.4.2006 CP_1
dall a sorell a (decedut a il 2.12.2007) per falsi tà, chi edendo la Per_1 declaratoria di nullità dello stesso e l'apertura della successione legit tim a con condanna del nipote (nominat o nel Parte_1
test am ent o erede univers al e) al ri sarcim ent o dei danni, dat o atto dell a
CTU dis pos ta in corso di causa e del fatto che la stessa era giunt a a concl usioni del tutt o coinci denti con quella ordi nat a nel processo penale che aveva visto i mputat o (poi assolt o ex art. 530 cpv. Parte_1
c.p.p.), di chi arava nullo il t est am ent o olografo im pugnat o, aperta la successi one legittim a di ri gettava t utt e le ult eriori Persona_2
dom ande e regol ava le s pese di lit e.
Con att o di cit azi one 15.12.2020 ed (madre di Pt_1 Parte_2
ed uni ca sorell a costi tuit a) impugnavano l a decisione Pt_1
chi edendone l a ri forma.
Ritual mente ci tat a si costit uiva chi edendo il rigetto CP_1 dell'appello.
La causa veni va t ratt enut a in deci sione sull e concl usioni delle parti all'udienza del 2.10.2024.
Moti vi della deci sione
In via preliminare vanno t ratt at e due questioni.
Quell a rel ativa al rapporto fra i l present e procedim ent o e quello penale, definit i ent rambi nei confronti di e quel la rel ativa Parte_1
all a docum entazione acquisi ta ed ut ilizzat a dalla C TU disposta in corso di causa.
Quanto all a prima questione, l a Cort e ri tiene del t utto condivisibi le l'affermazione fatta dal Tribunale a proposito dell'argomentazione difensiva dell'attuale parte appellante secondo cui il Giudice penale avrebbe accertato l'autenticità del testamento alla luce delle prove acquisist e.
pag. 3/7 Il Tribunal e, a t al proposi to, afferm ava che, a ment e degli art t. 652 e 654
c.p.p., l'efficacia preclusiva del giudicato penale nel giudizio civile poteva seguire solo in caso di assoluzione piena dell'imputato e non nel caso in cui l'imputato stesso fosse stato assolto ex art. 530 cpv. c.p.p.
Assoluzione m otivat a dal cont rast o fra l a Consul enza disposta dal PM, che aveva indi cat o com e apocri fa la scheda t est am ent ari a, quella dell a difesa, che ne aveva indicato l'autenticità e le prove testimoniali che avevano conferm ato com e l a de cuius fosse parti colarm ent e affezi onat a al nipot e, t anto da volerlo erede.
Orbene, non solo quanto detto a proposito dell'assoluzione ex art. 530 cpv. appare fondamentale, ma appare fondamentale anche un'altra considerazione. C ioè che s e anche si vol esse segui re il ragi onamento dell'appellante, che insiste perché venga accertata l'autenticità della scheda t est am ent ari a alla luce del complesso i struttorio raccolt o dal
Giudi ce penal e, non si pot rebbe comunque dimenti care che il processo penale non ha e non può avere ad oggetto l'accertamento dell'autenticità del t est am ento, se non come profilo i ncidental e, i nsuscetti bile di vera stat uizione, della pronunci a assolut ori a, a di fferenza del gi udizi o civil e in cui, a cogni zione piena e con autonom ia complet a dal giudizio penale,
l'autenticità è l'oggetto pieno, effettivo ed unico del processo.
Quanto all a divers a quest ione (docum enti acquisiti dal CTU e da lui utili zzati ) la Cort e ri tiene di dare continui tà, perché pienam ente condivi sibil e, all a s ent enza della C ort e Suprem a di C assazi one, resa a sezioni unit e, 1.2.2022 n. 3086.
Non solo, m a in relazione alle quattro fi rm e su docum ent o Parte_3 della de cuius, di cui lamenta l'uso l'appellante perchè prodotte
[...]
com e s crit ture di comparazione il 15.12.2017, dopo l a scadenza dei termini ist rut tori, va anche dett o che esse sono pi enament e entrat e a far part e del cont raddit tori o t ecni co senza nessuna cont est azione effet tiva quanto all a loro am missibil ità e che, in ogni caso, non hanno avut o alcun rili evo veram ent e determinant e ai fi ni del la val ut azi one dell a CTU.
pag. 4/7 La Consul enza, s volta attraverso pluri mi interventi ed int egrazi oni a seguito dell e ripet ut e oss ervazi oni di parte appell ante, ha comparato le due uniche s cri tture att ribuibili al la de cuius con il t est am ent o valut ando anche l e agende di cui si è t anto parl ato i n causa, giungendo all'affermazione per cui (quanto a queste) “non è stato esplicit ament e esegui to un confr onto tr a l e scritture present i sull e agende e le firme autograf e di in quanto, avendo appurato senza Persona_2
alcuna ris er va che l e due agende e la scheda t estament aria sono stat e vergat e da una medesi ma mano e con alta probabilit à i l t estament o è incompatibi le con l e fir me autograf e, automati cament e la medesi ma concl usione si es pande anche nei confronti dell e agende”.
Nulla, perciò, sostiene la tesi dell'appellante secondo cui la CTU avrebbe i ndi cato le agende com e scritt ure di comparazione secondari e. Il che, al di l à del fatt o che non è chi aro cosa possa signi ficare (sarebbero secondari e s e non avess ero ab origi ne dignit à pi ena di scri tture di com parazi one) non è affatt o rispondente al pensi ero del Consulente.
Non solo, m a anche la tesi per cui l a bozza di rel azione sottoposta al contraddittorio t ecnico dall a CTU avrebbe considerat o concl usioni
“incomplete” (omettendo quattro firme, peraltro scansionate su documenti bancari) rispetto all'elaborato definitivo, appare irrilevante, posto che l a bozza non ha al cuna funzi one parti col are se non quell a di soll eci tare l e event ual e oss ervazi oni, che peraltro non sono affatt o precluse dal deposito dell'elaborato definitivo, come si evidenzia dal fatto che l'appellante ha continuato ad insistere sulle sue tesi persino in com pars a concl usional e.
In sint es i, dunque, la C orte riti ene che la CTU nell a sua com plessa valutazione dei dati processuali (da ultimo per effetto dell'ordinanza
31.5.2024), ha com piuto con aderenza ai dati sci entifici disponibili , in modo complet o e particol arm ent e approfondito, una valut azione del tutt o condivi sibil e dell a quest ione discussa e che l e concl usioni prese si ano anch'esse condivisibili.
pag. 5/7 La CTU ha esam inato i dati del le relazioni t ecniche disposte in sede penal e, l e s cri tture di com parazione (anche se solo due ori ginali) e l e agende affermando che [la sottoscritta si è..] “espressa in t ermini di alta probabilit à, di non compatibil ità tra la fi rma present e sul t estament o (e di conseguenza il t es tament o nella sua i nterezza) e l e firme autograf e di
. La sottoscrit ta non ha pot uto esprimersi in t ermini Persona_2 di certezza avendo potuto esaminare solo due firme in originale” con il che “L'accertamento comparativo tra le firme autografe di
[...]
e l e agende ros sa e nera, pur non strettament e necessario (in Per_2
quant o l e comparazi oni gi à eseguit e avevano evi denziat o compati bilit à di mano t ra la s cheda t es tamentari a e l e agende, ed incompatibilit à t ra la scheda tes tament aria e l e firme autograf e, t rasl ando questo risultat o anche all e agende), ha comunque rafforzato l e conclusi oni gi à espresse;
Le agende ros sa e nera con alta probabili tà non sono stat e vergat e dalla mano di;
Persona_2
Si confermano l e concl usioni precedentement e espresse, per cui la scheda testamentar i a i n verif ica dat ata 27.04.2006, con alt a probabilit à non è st ata vergat a dalla mano di in ogni sua parte Persona_2
(dat a, testo, fir ma)”.
La conclusione, qui ndi, non può che essere aderente a quel la del C TU, perché, pur ricordando che l a C TU grafologi ca ha l a limit at a effi caci a probat oria dovut a ai necess ari ed inevit abili m argini di incertezza, rest a il fatto che non vi s ono i n atti elementi di diversa natura che possano portare ad un giudizio diverso, posto che l'affetto della de cui us per il nipote, affetto ampiamente considerato dal Giudice penale nell'esame analiti co delle testi moni anze assunte, non è certo suffi ci ent e a superare le considerazioni svolte dalla Consul ent e e su riportat e, così com e non è suffi ci ent e l a vox populi secondo cui l a de cui us avrebbe fatto test amento a favore del nipote.
Si tratta di elementi per loro natura e sotto il profilo dell'efficacia probat oria del tutt o equivoci e per nulla convi ncenti, posto che l e pag. 6/7 dichiarazioni riport at e del Giudi ce penal e descri vono quant o era a conoscenza dell e persone s entit e, senza alcuna cert ezza né del fatt o che la de cuius non abbi a cambiat o idea nel tempo, né del fatt o che quanto riport ato fos se davvero aderent e al la realt à del pensi ero di Per_2
[...]
Sotto il profilo della sintassi istruttoria affermare l'autenticità del test am ent o sull a base di dichi arazioni de relato sarebbe quantom eno imprudent e.
Le spese s eguono l a soccom benza.
p.q.m
.
La C ort e d'Appell o di Bologna, S ezione I^ Ci vil e, pronunci ando in vi a definit iva nell a caus a com e i ndi cat a in epigrafe, così provvede:
-ri getta l 'appello e, per l 'effet to, conferm a l a sent enza 13.10.2020
Tri bunal e di Bol ogna;
-condanna e al pagam ent o dell e spese del gra do Pt_2 Parte_1
liquidat e in com p l es sivi euro 4.500 di cui euro 130 per spese oltre spese generali ed accessori di l egge;
-dà at to che sus si s tono in capo agli appell anti i presupposti per il pagam ent o nel doppi o del contri but o unificato.
Bologna, lì 29 di cembre 2024
Il P resident e est . dott. Gi useppe de Rosa
pag. 7/7