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Articolo 2 della Legge 5 giugno 1951, n. 445
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Legge 5 giugno 1951, n. 445
Articolo 2 della Legge 5 giugno 1951, n. 445
Versione
12 luglio 1951
Art. 2.
Ogni disposizione incompatibile con la presente legge e' abrogata.
Entrata in vigore il 12 luglio 1951
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