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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott.ssa Giovanna PALMIERI all'udienza del 12 marzo
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 40813 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Rosario Iervolino che la rappresenta e la difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentata e difesa ex art. 417 bis cpc dal funzionario Avv. to Alessia
Cavallo, in virtù di delega in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Annullamento revoca incarico a tempo determinato disposta a carico della ricorrente il 2 ottobre 2024 ; accertamento equipollenza sevizio civile nazionale e Servizio Civile Universale ai fini del riconoscimento del diritto alla riserva ex D.Legs. del 6 marzo 2017 n. 40. Con ricorso depositato l'11 novembre 2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata, ha chiesto al Tribunale di;
“ -Accertare il diritto della ricorrente ad ottenere il titolo di riserva previsto dall'art. 18 comma 4 D. Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 per aver espletato il Servizio Civile Nazionale negli anni
2014/2015, ovvero prima dell'Istituzione del SCU;
-Annullare, previa disapplicazione delle norme ad esso sottese, il provvedimento di revoca dell'incarico disposta con nota prot. n. 0005935/U del 02.10.2024 e gli atti ad esso connessi, presupposti e conseguenti;
-Ordinare la rettifica delle graduatorie con il riconoscimento del titolo di riserva alla ricorrente;
-Condannare le
Amministrazioni scolastiche convenute al reintegro immediato della ricorrente nel posto di lavoro precedentemente assegnatole;
-Condannare le
Amministrazioni scolastiche convenute al risarcimento per l'illegittima cessazione del rapporto di lavoro instaurato con la ricorrente, da quantizzarsi nella misura delle retribuzioni e delle contribuzioni non percepite dalla stessa fino all'eventuale reintegro”.
Ha premesso al riguardo di essere risultata destinataria, con nota prot. n.
37570 del 13 settembre 2024, di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, classe di concorso ADSS presso l'I.I.S. in Roma J.
Piaget – V. Nobiliore – Diaz, per l' anno scolastico 2024/25 e di aver ricevuto, invece, in data 2 ottobre 2024 comunicazione del resistente di CP_1
annullamento della proposta d'incarico assegnatale per mancanza del titolo di riserva relativo al servizio civile universale istituito con D. Lgs. 06.03.2017 n.
40.
Parte ricorrente ha dedotto che il provvedimento di annullamento dell'incarico assegnatole era lesivo della riserva nell'assunzione nella misura del
15% dei posti in quanto, come espressamente indicato ed allegato nella domanda, aveva svolto servizio civile nell'anno 2014/2015 e che quest'ultimo
Pag. 2 di 6 doveva ritenersi equipollente al servizio civile universale, istituito con D.Legs. del 6 marzo 2017 n.40, essendo identiche le attività e le mansioni da espletare- come deducibile dalla lettura dei due bandi di concorso, quello del Servizio
Civile e Nazionale del 2013 e quello del Servizio Civile Universale del 2017-, essendo medesima la durata e retribuzione prevista ed essendo medesimi i requisiti di ammissione al Servizio in esame. Parte ricorrente ha altresì precisato che il Servizio Civile Universale si differenzia dal precedente solo perché rivolto a cittadini dell'U.E. e non dell'Ue, regolarmente soggiornanti in Italia e che l'interpretazione fornita dalla Amministrazione scolastica era errata perché letterale e restrittiva dell'art.1 comma 9 bis del D.L. 22 aprile 2023 n. 44, convertito in Legge n. 74/2023, che stabilisce;
“A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
Parte ricorrente ha inoltre dedotto che, a fronte di identiche situazioni, la diversità di trattamento riservata a coloro che avevano svolto il servizio civile prima del 2017 causava disparità di trattamento per violazione del principio di uguaglianza e degli art. 3 e 97 della Costituzione, aggiungendo che non aveva potuto partecipare al bando del Servizio Civile Universale perché tra i motivi di non ammissione era prevista la pregressa partecipazione al bando del Servizio
Civile Nazionale del 2013- circostanza che già di per sé era indicativa dell'equipollenza tra le situazioni. Parte ricorrente ha pertanto concluso come sopra riportato.
Parte resistente, tempestivamente costituitasi ha chiesto il rigetto delle domande, eccependo che il D. Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017, concernente l'istituzione e la disciplina del servizio civile universale, aveva modificato il
Pag. 3 di 6 sistema del servizio civile nazionale, istituito dalla legge 6 marzo 2001 n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5 aprile 2002 n.77, prevedendo l'attribuzione di un diverso ruolo ai soggetti partecipanti alla realizzazione del servizio civile universale e prevedendo per lo Stato un ruolo preminente, mediante l'indicazione dell'attività di programmazione, da attuarsi con la redazione di un Piano triennale (suscettibile di aggiornamento annuale), alla luce dei prevalenti fabbisogni emersi in ambito nazionale ed internazionale, in coerenza con le politiche settoriali realizzate dalle singole Amministrazioni nonché con gli obiettivi stabiliti dal Governo di volta in volta. Parte resistente ha altresì aggiunto che per la prima volta col citato D.Legs n. 40 del 2017 era stata posta a carico dello Stato la valutazione ex post degli interventi di servizio civile universale, al fine di garantire una verifica dell'impatto del Servizio stesso sul territorio nazionale ed un'efficace gestione delle risorse pubbliche, oltre al fatto che, il nuovo modello organizzativo, prevede la partecipazione anche degli stranieri residenti in Italia ed una diversa modalità di partecipazione degli enti, che a seguito dell'accreditamento presso un apposito Albo possono aderire agli interventi individuati dallo Stato e curarne la realizzazione.
Parte resistente ha pertanto concluso deducendo che la diversità esistente tra il Servizio civile prima del 2017 e quello successivo all'entrata in vigore della nuova legge non è nominalistica bensì sostanziale, in quanto solo per il servizio civile universale è previsto un' organizzazione ad hoc, attraverso la pianificazione degli interventi, l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi stessi e la possibilità per chi lo svolga di acquisire conoscenze e competenze pratiche da spendere in ambito lavorativo e che per tale ragione l'art. 1, comma 9-bis, del D. Lgs. 22.4.2023, n. 44, convertito in legge n. 74/2023 ha previsto espressamente e per la prima volta una riserva del 15% dei posti disponibili nei concorsi pubblici per gli operatori volontari che abbiano completato il servizio civile universale senza demerito, mentre tanto non era stato
Pag. 4 di 6 disposto per coloro che lo avevano già svolto sotto il vigore del precedente quadro normativo.
Discussa oralmente la causa all'odierna udienza, la stessa è stata decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Alla luce delle difese svolte da parte resistente, le domande non si prospettano suscettibili di accoglimento. Ed invero l'avvenuta risoluzione del contratto a tempo determinato concluso con la ricorrente è conforme al disposto normativo di cui all'art. 1 comma 9 bis del D.L 22 aprile 2023 n. 44 convertito in Legge 74/23, che intervenendo sull'art. 18 del D.Legs. n. 40/2017 ha disposto riserva di posti nella misura del 15% solo per coloro che hanno svolto il servizio civile universale. L'auspicata da parte ricorrente interpretazione estensiva di tale disposto normativo non risulta pertanto praticabile perché chiaro il tenore letterale della norma nell'escludere effetti retroattivi della riserva di posti nella misura del 15%. Non risulta inoltre sollevata formalmente col ricorso per cui è giudizio istanza di rimessione alla Corte Costituzionale sul sopra indicato precetto normativo con la conseguenza che la prospettata disparità di trattamento non è di per sé sufficiente ad ampliare il portato normativo, avendo svolto la ricorrente il servizio civile prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.
40 del 2017 e cioè nell'anno 2014/2015.
In ragione della novità della questione oggetto del giudizio, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato l' 11 novembre 2024, ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1.Respinge le domande;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Pag. 5 di 6 Roma il 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott.ssa Giovanna PALMIERI all'udienza del 12 marzo
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 40813 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Rosario Iervolino che la rappresenta e la difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentata e difesa ex art. 417 bis cpc dal funzionario Avv. to Alessia
Cavallo, in virtù di delega in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Annullamento revoca incarico a tempo determinato disposta a carico della ricorrente il 2 ottobre 2024 ; accertamento equipollenza sevizio civile nazionale e Servizio Civile Universale ai fini del riconoscimento del diritto alla riserva ex D.Legs. del 6 marzo 2017 n. 40. Con ricorso depositato l'11 novembre 2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata, ha chiesto al Tribunale di;
“ -Accertare il diritto della ricorrente ad ottenere il titolo di riserva previsto dall'art. 18 comma 4 D. Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 per aver espletato il Servizio Civile Nazionale negli anni
2014/2015, ovvero prima dell'Istituzione del SCU;
-Annullare, previa disapplicazione delle norme ad esso sottese, il provvedimento di revoca dell'incarico disposta con nota prot. n. 0005935/U del 02.10.2024 e gli atti ad esso connessi, presupposti e conseguenti;
-Ordinare la rettifica delle graduatorie con il riconoscimento del titolo di riserva alla ricorrente;
-Condannare le
Amministrazioni scolastiche convenute al reintegro immediato della ricorrente nel posto di lavoro precedentemente assegnatole;
-Condannare le
Amministrazioni scolastiche convenute al risarcimento per l'illegittima cessazione del rapporto di lavoro instaurato con la ricorrente, da quantizzarsi nella misura delle retribuzioni e delle contribuzioni non percepite dalla stessa fino all'eventuale reintegro”.
Ha premesso al riguardo di essere risultata destinataria, con nota prot. n.
37570 del 13 settembre 2024, di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, classe di concorso ADSS presso l'I.I.S. in Roma J.
Piaget – V. Nobiliore – Diaz, per l' anno scolastico 2024/25 e di aver ricevuto, invece, in data 2 ottobre 2024 comunicazione del resistente di CP_1
annullamento della proposta d'incarico assegnatale per mancanza del titolo di riserva relativo al servizio civile universale istituito con D. Lgs. 06.03.2017 n.
40.
Parte ricorrente ha dedotto che il provvedimento di annullamento dell'incarico assegnatole era lesivo della riserva nell'assunzione nella misura del
15% dei posti in quanto, come espressamente indicato ed allegato nella domanda, aveva svolto servizio civile nell'anno 2014/2015 e che quest'ultimo
Pag. 2 di 6 doveva ritenersi equipollente al servizio civile universale, istituito con D.Legs. del 6 marzo 2017 n.40, essendo identiche le attività e le mansioni da espletare- come deducibile dalla lettura dei due bandi di concorso, quello del Servizio
Civile e Nazionale del 2013 e quello del Servizio Civile Universale del 2017-, essendo medesima la durata e retribuzione prevista ed essendo medesimi i requisiti di ammissione al Servizio in esame. Parte ricorrente ha altresì precisato che il Servizio Civile Universale si differenzia dal precedente solo perché rivolto a cittadini dell'U.E. e non dell'Ue, regolarmente soggiornanti in Italia e che l'interpretazione fornita dalla Amministrazione scolastica era errata perché letterale e restrittiva dell'art.1 comma 9 bis del D.L. 22 aprile 2023 n. 44, convertito in Legge n. 74/2023, che stabilisce;
“A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
Parte ricorrente ha inoltre dedotto che, a fronte di identiche situazioni, la diversità di trattamento riservata a coloro che avevano svolto il servizio civile prima del 2017 causava disparità di trattamento per violazione del principio di uguaglianza e degli art. 3 e 97 della Costituzione, aggiungendo che non aveva potuto partecipare al bando del Servizio Civile Universale perché tra i motivi di non ammissione era prevista la pregressa partecipazione al bando del Servizio
Civile Nazionale del 2013- circostanza che già di per sé era indicativa dell'equipollenza tra le situazioni. Parte ricorrente ha pertanto concluso come sopra riportato.
Parte resistente, tempestivamente costituitasi ha chiesto il rigetto delle domande, eccependo che il D. Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017, concernente l'istituzione e la disciplina del servizio civile universale, aveva modificato il
Pag. 3 di 6 sistema del servizio civile nazionale, istituito dalla legge 6 marzo 2001 n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5 aprile 2002 n.77, prevedendo l'attribuzione di un diverso ruolo ai soggetti partecipanti alla realizzazione del servizio civile universale e prevedendo per lo Stato un ruolo preminente, mediante l'indicazione dell'attività di programmazione, da attuarsi con la redazione di un Piano triennale (suscettibile di aggiornamento annuale), alla luce dei prevalenti fabbisogni emersi in ambito nazionale ed internazionale, in coerenza con le politiche settoriali realizzate dalle singole Amministrazioni nonché con gli obiettivi stabiliti dal Governo di volta in volta. Parte resistente ha altresì aggiunto che per la prima volta col citato D.Legs n. 40 del 2017 era stata posta a carico dello Stato la valutazione ex post degli interventi di servizio civile universale, al fine di garantire una verifica dell'impatto del Servizio stesso sul territorio nazionale ed un'efficace gestione delle risorse pubbliche, oltre al fatto che, il nuovo modello organizzativo, prevede la partecipazione anche degli stranieri residenti in Italia ed una diversa modalità di partecipazione degli enti, che a seguito dell'accreditamento presso un apposito Albo possono aderire agli interventi individuati dallo Stato e curarne la realizzazione.
Parte resistente ha pertanto concluso deducendo che la diversità esistente tra il Servizio civile prima del 2017 e quello successivo all'entrata in vigore della nuova legge non è nominalistica bensì sostanziale, in quanto solo per il servizio civile universale è previsto un' organizzazione ad hoc, attraverso la pianificazione degli interventi, l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi stessi e la possibilità per chi lo svolga di acquisire conoscenze e competenze pratiche da spendere in ambito lavorativo e che per tale ragione l'art. 1, comma 9-bis, del D. Lgs. 22.4.2023, n. 44, convertito in legge n. 74/2023 ha previsto espressamente e per la prima volta una riserva del 15% dei posti disponibili nei concorsi pubblici per gli operatori volontari che abbiano completato il servizio civile universale senza demerito, mentre tanto non era stato
Pag. 4 di 6 disposto per coloro che lo avevano già svolto sotto il vigore del precedente quadro normativo.
Discussa oralmente la causa all'odierna udienza, la stessa è stata decisa con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Alla luce delle difese svolte da parte resistente, le domande non si prospettano suscettibili di accoglimento. Ed invero l'avvenuta risoluzione del contratto a tempo determinato concluso con la ricorrente è conforme al disposto normativo di cui all'art. 1 comma 9 bis del D.L 22 aprile 2023 n. 44 convertito in Legge 74/23, che intervenendo sull'art. 18 del D.Legs. n. 40/2017 ha disposto riserva di posti nella misura del 15% solo per coloro che hanno svolto il servizio civile universale. L'auspicata da parte ricorrente interpretazione estensiva di tale disposto normativo non risulta pertanto praticabile perché chiaro il tenore letterale della norma nell'escludere effetti retroattivi della riserva di posti nella misura del 15%. Non risulta inoltre sollevata formalmente col ricorso per cui è giudizio istanza di rimessione alla Corte Costituzionale sul sopra indicato precetto normativo con la conseguenza che la prospettata disparità di trattamento non è di per sé sufficiente ad ampliare il portato normativo, avendo svolto la ricorrente il servizio civile prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.
40 del 2017 e cioè nell'anno 2014/2015.
In ragione della novità della questione oggetto del giudizio, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato l' 11 novembre 2024, ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1.Respinge le domande;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Pag. 5 di 6 Roma il 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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