Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. N. R.G. 617/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 617/2024 promossa da: nata in [...] in data [...] (CF: Parte_1
), residente in [...], 59100 C.F._1
Prato (PO) rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano LORENZETTI e domiciliata presso il suo studio posto in Prato in V. le Montegrappa n.298/b, giusta procura allegata al ricorso;
Fax 0574/1665259 Pec : Email_1
Ricorrente Nei confronti di
nato in [...] in data [...], domiciliato via Per_1
10, Prato;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, apposto visto il 3.5.2024.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 24 marzo 2024, ha proposto Parte_1 domanda di scioglimento del matrimonio civile con nato in Per_1
Cina (ZHEJIANG) in data 23.09.86, contratto a Lastra a Signa in data 27.11.15 e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Lastra a Signa, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2015, Parte 1, atto n. 32.
A riguardo ha dedotto: che dal matrimonio non sono nati figli;
che dopo un iniziale periodo di serenità, a seguito di incomprensioni, è venuta a cessare ogni forma di comunione spirituale e materiale ed i coniugi avevano posto termine alla convivenza;
che con convenzione di negoziazione assistita del 10.09.18 i coniugi avevano sottoscritto un accordo di separazione personale, e la convivenza tra i coniugi non è più ripresa.
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CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva Il Tribunale che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato.
Per quanto esposto e documentato, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, occorre fare riferimento al regolamento (UE) n.1259/2010 del Consiglio del 21 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, il cui carattere universale è stato riconosciuto da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza di merito. Infatti, in mancanza di un accordo tra i coniugi sulla legge applicabile, l'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1259/2010, prevede che “in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza c) di cui i due coniugi sono cittadini al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza, d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale ”.
Nel caso in esame, deve essere applicata la legge italiana venendo in considerazione il criterio della legge dello Stato in cui si trova il Tribunale adito (cfr. art. 8, lettera b), sopra citato), nonché la residenza del resistente, ed il successivo perfezionamento della notifica nei suoi riguardi ai sensi dell'art 143 cpc. Accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge, la domanda deve essere accolta.
pagina 2 di 3 In assenza di figli minori, non v'è luogo a provvedere in ordine ad affidamento e, in assenza di domanda, non v'è luogo a provvedere neanche in ordine al mantenimento del ricorrente.
Infine, quanto alle spese del giudizio, in considerazione del comportamento non oppositivo del convenuto, rimasto contumace, le spese processuali possono essere compensate tenuto conto anche della richiesta formulata dalla stessa ricorrente solo per l'eventuale costituzione di controparte..
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara Lo scioglimento del matrimonio tra , nata in [...] in Parte_1 data 16.02.89, e nato in [...] in data [...], Per_1 contratto a Lastr ata 27.11.15 e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Lastra a Signa, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2015, Parte 1, atto n. 32; Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lastra a Signa di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 2 aprile 2025 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
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