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Decreto 14 febbraio 2025
Decreto 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile nella persona del dott. Angelo Del Franco, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale iscritto al n. 328/2025 V.G. del
Registro Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025 , avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001
e succ. modifiche. promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
e ivi res.te alla via Venezia 5 e CodiceFiscale_1 Pt_2
, nata a [...] il [...],
[...] CodiceFiscale_2 res.te in Torre del Greco alla via Venezia 5, , Parte_3 nata a [...] il [...], C.f. C.F._3 res.te ivi alla via Venezia,5 tutti elettivamente dom.ti in Torre del
Greco al Corso Avezzana 42 , presso lo studio dell avv.to
(C.F.: , che li Parte_3 CodiceFiscale_4 rappresenta e difende per procura agli atti, apposta su foglio separato
RICORRENTI nei confronti di:
, in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore
RESISTENTE
La Corte,
- visto il ricorso depositato il 14/01/2025, con il quale gli istanti hanno chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del procedura fallimentare aperta dinanzi al Tribunale Torre Annunziata a carico della “ con sentenza Controparte_2
n. 24/2012, nel cui passivo i medesimi sono stati ammessi per i seguenti importi: e , istanza depositata in Parte_1 Parte_2 data 07/8/2012 con n. cron. 2552, ammessa per un credito pari ad € 71.377,68;
, istanza depositata in data 07/8/2012 con n. Parte_3 cron. 2546, ammessa per un credito pari ad € 26.600,49; che in data 30.10.2014 veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo dei creditori (come emerge dal rendiconto finale del 26.02.2024);
Che venivano approvati vari piani di riparto, che si allegano, in forza dei quali i creditori ricevevano una parziale soddisfazione.
Che la procedura fallimentare de qua è stata chiusa con provvedimento del 14/7/2024; rilevato che l'art. 2, comma 2-bis Legge Pinto stabilisce che “si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”.
Rilevato che un recente orientamento della Cassazione eleva fino a sette anni il limite della ragionevole durata delle procedure fallimentari (o di liquidazione giudiziale) più complesse (Cass. nn.
1286/24, 23908/24, 20340/24).
Rilevato, dunque, che in base alle rispettive date di ammissione al passivo, la durata irragionevole della procedura fallimentare è pari ad: anni cinque per i creditori:
Considerata la particolare complessità della procedura presupposta, stante il rilevantissimo (circa 1.200) numero di creditori insinuatisi al passivo;
rilevato che ai sensi dell'art.
2-bis il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro
400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo;
Valutata nel caso di specie la particolare complessità della procedura presupposta, l'entità del credito dei ricorrenti ammessi al passivo, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
Rilevato che, secondo l'id quod plerumque accidit, può ragionevolmente presumersi che lo stress psichico-emotivo sofferto dagli odierni istanti a causa della non ragionevole durata della predetta procedura concorsuale sia stato in parte lenito grazie alla soddisfazione di una percentuale, certamente non irrisoria, dagli stessi ottenuta in forza dell'ottavo riparto dell'attivo fallimentare, dichiarato esecutivo con un decreto datato 9 settembre 2022, così raggiungendo la percentuale complessiva del
25,25%.
A questo Collegio pare, quindi, tutto sommato, più equo liquidare gli indennizzi nelle seguenti misure: nella misura di 400,00 € quello spettante Parte_3 nella misura di 450,00 € quello spettante a cumulativamente a
e Parte_1 Parte_2 ciò per ogni anno o frazione d'anno superiore a sei mesi eccedente la ragionevole durata della predetta procedura fallimentare;
che, pertanto, si stima equo ex art. 2056 c.c., riconoscere alle parti istanti le seguenti complessive somme di danaro: euro 2.000,00 (euro 400 x 5 anni) a: Parte_3 euro 2.250,00 (euro 450 x 5 anni): cumulativamente a
[...]
e Pt_1 Parte_2
Rilevato che le spese devono seguire la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, e, quindi, avendo riguardo alla tabella del procedimento di ingiunzione e tenendo conto del valore della controversia, da ragguagliare al più elevato degli importi degli indennizzi liquidati in favore degli odierni ricorrenti (cfr. Cass. 10367/2024), cioè alla somma di euro 2.250,00 ed applicando al cd. compenso standard una riduzione del 30% ai sensi del comma 4 e un aumento del
60% ai sensi del comma 2 dell'art. 4 di detto decreto ministeriale dell'importo ingiunto, della natura della procedimento e dell'attività in concreto espletata dal difensore, con le maggiorazioni ex art. 4 comma 1-bis e comma 2, d.m. 55/2014
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, il pagamento Controparte_1 senza dilazione delle seguenti somme di danaro: euro 2.000,00 (euro 400 x 5 anni) a: Parte_3 euro 2.250,00 (euro 450 x 5 anni): cumulativamente a
[...]
e , oltre interessi legali dalla domanda, Pt_1 Parte_2 autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
condanna il , in persona del Ministro p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese processuali che liquida in € 270,00 per compensi, oltre cassa e I.V.A. come per legge e rimborso spese generali come per legge, oltre euro 27,00 per spese vive, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli, 13-2-2025.
Il Giudice Designato
(dott. Angelo Del Franco)
Prima Sezione Civile nella persona del dott. Angelo Del Franco, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale iscritto al n. 328/2025 V.G. del
Registro Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025 , avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001
e succ. modifiche. promosso da nato a [...] il [...], Parte_1
e ivi res.te alla via Venezia 5 e CodiceFiscale_1 Pt_2
, nata a [...] il [...],
[...] CodiceFiscale_2 res.te in Torre del Greco alla via Venezia 5, , Parte_3 nata a [...] il [...], C.f. C.F._3 res.te ivi alla via Venezia,5 tutti elettivamente dom.ti in Torre del
Greco al Corso Avezzana 42 , presso lo studio dell avv.to
(C.F.: , che li Parte_3 CodiceFiscale_4 rappresenta e difende per procura agli atti, apposta su foglio separato
RICORRENTI nei confronti di:
, in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore
RESISTENTE
La Corte,
- visto il ricorso depositato il 14/01/2025, con il quale gli istanti hanno chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del procedura fallimentare aperta dinanzi al Tribunale Torre Annunziata a carico della “ con sentenza Controparte_2
n. 24/2012, nel cui passivo i medesimi sono stati ammessi per i seguenti importi: e , istanza depositata in Parte_1 Parte_2 data 07/8/2012 con n. cron. 2552, ammessa per un credito pari ad € 71.377,68;
, istanza depositata in data 07/8/2012 con n. Parte_3 cron. 2546, ammessa per un credito pari ad € 26.600,49; che in data 30.10.2014 veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo dei creditori (come emerge dal rendiconto finale del 26.02.2024);
Che venivano approvati vari piani di riparto, che si allegano, in forza dei quali i creditori ricevevano una parziale soddisfazione.
Che la procedura fallimentare de qua è stata chiusa con provvedimento del 14/7/2024; rilevato che l'art. 2, comma 2-bis Legge Pinto stabilisce che “si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”.
Rilevato che un recente orientamento della Cassazione eleva fino a sette anni il limite della ragionevole durata delle procedure fallimentari (o di liquidazione giudiziale) più complesse (Cass. nn.
1286/24, 23908/24, 20340/24).
Rilevato, dunque, che in base alle rispettive date di ammissione al passivo, la durata irragionevole della procedura fallimentare è pari ad: anni cinque per i creditori:
Considerata la particolare complessità della procedura presupposta, stante il rilevantissimo (circa 1.200) numero di creditori insinuatisi al passivo;
rilevato che ai sensi dell'art.
2-bis il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro
400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo;
Valutata nel caso di specie la particolare complessità della procedura presupposta, l'entità del credito dei ricorrenti ammessi al passivo, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
Rilevato che, secondo l'id quod plerumque accidit, può ragionevolmente presumersi che lo stress psichico-emotivo sofferto dagli odierni istanti a causa della non ragionevole durata della predetta procedura concorsuale sia stato in parte lenito grazie alla soddisfazione di una percentuale, certamente non irrisoria, dagli stessi ottenuta in forza dell'ottavo riparto dell'attivo fallimentare, dichiarato esecutivo con un decreto datato 9 settembre 2022, così raggiungendo la percentuale complessiva del
25,25%.
A questo Collegio pare, quindi, tutto sommato, più equo liquidare gli indennizzi nelle seguenti misure: nella misura di 400,00 € quello spettante Parte_3 nella misura di 450,00 € quello spettante a cumulativamente a
e Parte_1 Parte_2 ciò per ogni anno o frazione d'anno superiore a sei mesi eccedente la ragionevole durata della predetta procedura fallimentare;
che, pertanto, si stima equo ex art. 2056 c.c., riconoscere alle parti istanti le seguenti complessive somme di danaro: euro 2.000,00 (euro 400 x 5 anni) a: Parte_3 euro 2.250,00 (euro 450 x 5 anni): cumulativamente a
[...]
e Pt_1 Parte_2
Rilevato che le spese devono seguire la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, e, quindi, avendo riguardo alla tabella del procedimento di ingiunzione e tenendo conto del valore della controversia, da ragguagliare al più elevato degli importi degli indennizzi liquidati in favore degli odierni ricorrenti (cfr. Cass. 10367/2024), cioè alla somma di euro 2.250,00 ed applicando al cd. compenso standard una riduzione del 30% ai sensi del comma 4 e un aumento del
60% ai sensi del comma 2 dell'art. 4 di detto decreto ministeriale dell'importo ingiunto, della natura della procedimento e dell'attività in concreto espletata dal difensore, con le maggiorazioni ex art. 4 comma 1-bis e comma 2, d.m. 55/2014
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, il pagamento Controparte_1 senza dilazione delle seguenti somme di danaro: euro 2.000,00 (euro 400 x 5 anni) a: Parte_3 euro 2.250,00 (euro 450 x 5 anni): cumulativamente a
[...]
e , oltre interessi legali dalla domanda, Pt_1 Parte_2 autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
condanna il , in persona del Ministro p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese processuali che liquida in € 270,00 per compensi, oltre cassa e I.V.A. come per legge e rimborso spese generali come per legge, oltre euro 27,00 per spese vive, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli, 13-2-2025.
Il Giudice Designato
(dott. Angelo Del Franco)