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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/06/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.2953/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Agnese Pesce, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: ricorso cumulativo di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso cumulativo di separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio civile depositato telematicamente il 31.07.2024 il ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con la resistente il 31.03.2015 in Tbilisi (Georgia), (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Baronissi (SA) al n.1, P. II, Serie C, Anno 2021); che dal matrimonio non sono nati figli;
che la vita coniugale, nel corso del tempo, è divenuta intollerabile, essendosi manifestati aspri ed insanabili contrasti che hanno fatto venir meno quella “affectio maritalis” necessaria all'armonico sviluppo della famiglia;
il ricorrente chiede all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi;
b) Autorizzare i coniugi
a vivere separati e nel reciproco rispetto;
c) Nulla disporre per l'assegno di mantenimento stante
l'indipendenza economica delle parti;
d) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l.898/1970; e) Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. Parte_1
e .” Controparte_1
Fissata l'udienza del 23.01.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 17.09.2024, rinviata per la prova del perfezionamento della notifica del ricorso alla resistente, all'udienza di rinvio del 19.06.2025 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale nel riportarsi al contenuto del ricorso, dato atto dell'insussistenza dei presupposti per la riconciliazione con la controparte, ha chiesto la decisione della causa con rinuncia alla concessione dei termini di legge.
Con ordinanza di scioglimento di riserva del 24.6.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, espressamente rinunciati dal procuratore di parte ricorrente.
Tanto premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia della resistete, evocata in giudizio e non costituitasi.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e va accolta. Le risultanze processuali comprovano una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di parte ricorrente in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale e le dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, alla luce della mancata costituzione in giudizio della resistente, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio
2012, n. 2274). Tenuto conto dell'assenza di richieste accessorie alla pronuncia separativa formulate da parte ricorrente ed in assenza di prole, il ricorso va accolto mediante la sola declaratoria di separazione personale tra i coniugi.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la contumacia di , evocata in giudizio e non costituitasi;
Controparte_1 pronuncia la separazione giudiziale tra e , Parte_1 Controparte_1 sposatisi il 31.03.2015 a Tbilisi (Georgia), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Baronissi (SA) al n.1, P. II, Serie C, anno 2021; ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Baronissi per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
spese di lite compensate;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione all'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio nei termini di cui alla separata e contestuale ordinanza.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.2953/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Agnese Pesce, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: ricorso cumulativo di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso cumulativo di separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio civile depositato telematicamente il 31.07.2024 il ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con la resistente il 31.03.2015 in Tbilisi (Georgia), (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Baronissi (SA) al n.1, P. II, Serie C, Anno 2021); che dal matrimonio non sono nati figli;
che la vita coniugale, nel corso del tempo, è divenuta intollerabile, essendosi manifestati aspri ed insanabili contrasti che hanno fatto venir meno quella “affectio maritalis” necessaria all'armonico sviluppo della famiglia;
il ricorrente chiede all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi;
b) Autorizzare i coniugi
a vivere separati e nel reciproco rispetto;
c) Nulla disporre per l'assegno di mantenimento stante
l'indipendenza economica delle parti;
d) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l.898/1970; e) Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. Parte_1
e .” Controparte_1
Fissata l'udienza del 23.01.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 17.09.2024, rinviata per la prova del perfezionamento della notifica del ricorso alla resistente, all'udienza di rinvio del 19.06.2025 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale nel riportarsi al contenuto del ricorso, dato atto dell'insussistenza dei presupposti per la riconciliazione con la controparte, ha chiesto la decisione della causa con rinuncia alla concessione dei termini di legge.
Con ordinanza di scioglimento di riserva del 24.6.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, espressamente rinunciati dal procuratore di parte ricorrente.
Tanto premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia della resistete, evocata in giudizio e non costituitasi.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e va accolta. Le risultanze processuali comprovano una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di parte ricorrente in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale e le dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, alla luce della mancata costituzione in giudizio della resistente, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio
2012, n. 2274). Tenuto conto dell'assenza di richieste accessorie alla pronuncia separativa formulate da parte ricorrente ed in assenza di prole, il ricorso va accolto mediante la sola declaratoria di separazione personale tra i coniugi.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la contumacia di , evocata in giudizio e non costituitasi;
Controparte_1 pronuncia la separazione giudiziale tra e , Parte_1 Controparte_1 sposatisi il 31.03.2015 a Tbilisi (Georgia), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Baronissi (SA) al n.1, P. II, Serie C, anno 2021; ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Baronissi per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
spese di lite compensate;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione all'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio nei termini di cui alla separata e contestuale ordinanza.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire