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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/07/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 402/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 402/2025 V.G. promosso da:
(CF: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.03.1963 residente a [...]29, rappresentata e difesa dall'avv. Domenicantonio Angeloni (CF: del Foro di Avezzano, C.F._2 elett.te dom.ta presso il suo Studio, in Celano, alla via Stazione, 24, giusta procura rilasciata con atto separato al ricorso,
e
(CF; ) nato a [...] il [...] residente a Controparte_1 C.F._3
FERMO alla via A. Postacchini 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Maria Scarfini
(CF: ), del Foro di Fermo, elett,te dom. presso il suo Studio, viale della C.F._4
Carriera 26, giusta procura rilasciata con atto separato al ricorso;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti, previo ottenimento della sentenza di omologa di separazione personale tra coniugi pubblicata da questo Tribunale in data 05.03.1991, ad oggi passata in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1 - I coniugi continueranno a vivere, come già peraltro fanno ormai dal dì della loro separazione, in abitazioni differenti mantenendo evidentemente anche residenze differenti;
2 - nessun reciproco sostegno economico viene previsto in quanto i coniugi risultano entrambi economicamente indipendenti;
3 - le parti dichiarano di non avere rapporti economici tra di loro pendenti o beni da dividere e di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo o ragione;
4 - le spese del presente giudizio sono da intendersi interamente compensate tra le parti;
5 - le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 473 bis 51 secondo comma e dichiarano di non volersi riconciliare;
"
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 23.05.2025, e Parte_1 CP_1
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto in data 27.6.1987 a Celano (AQ) dal quale è nato un figlio: Per_1
, il 15.3.1988.
[...]
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza pubblicata da questo Tribunale in data 05.03.1991, ad oggi passata in giudicato.
All'udienza del 9 luglio 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data
05.03.1991, e che la convivenza non è mai ripresa dalla separazione, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3 n. 2) lett. b) della legge n.
898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti (essendo il figlio maggiorenne ed indipendente), pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
E in data 27.6.1987 a Celano (AQ), trascritto presso il
[...] Controparte_1
detto comune al N. n.20 p. 2 s. A anno 1987;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-al mantenimento tra i coniugi:
“2 - nessun reciproco sostegno economico viene previsto in quanto i coniugi risultano entrambi economicamente indipendenti;
3 - le parti dichiarano di non avere rapporti economici tra di loro pendenti o beni da dividere e di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo o ragione;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede. DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Celano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del predetto comune italiano ove risulta registrato come sopra indicato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 9 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 402/2025 V.G. promosso da:
(CF: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.03.1963 residente a [...]29, rappresentata e difesa dall'avv. Domenicantonio Angeloni (CF: del Foro di Avezzano, C.F._2 elett.te dom.ta presso il suo Studio, in Celano, alla via Stazione, 24, giusta procura rilasciata con atto separato al ricorso,
e
(CF; ) nato a [...] il [...] residente a Controparte_1 C.F._3
FERMO alla via A. Postacchini 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Maria Scarfini
(CF: ), del Foro di Fermo, elett,te dom. presso il suo Studio, viale della C.F._4
Carriera 26, giusta procura rilasciata con atto separato al ricorso;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti, previo ottenimento della sentenza di omologa di separazione personale tra coniugi pubblicata da questo Tribunale in data 05.03.1991, ad oggi passata in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1 - I coniugi continueranno a vivere, come già peraltro fanno ormai dal dì della loro separazione, in abitazioni differenti mantenendo evidentemente anche residenze differenti;
2 - nessun reciproco sostegno economico viene previsto in quanto i coniugi risultano entrambi economicamente indipendenti;
3 - le parti dichiarano di non avere rapporti economici tra di loro pendenti o beni da dividere e di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo o ragione;
4 - le spese del presente giudizio sono da intendersi interamente compensate tra le parti;
5 - le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 473 bis 51 secondo comma e dichiarano di non volersi riconciliare;
"
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 23.05.2025, e Parte_1 CP_1
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto in data 27.6.1987 a Celano (AQ) dal quale è nato un figlio: Per_1
, il 15.3.1988.
[...]
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza pubblicata da questo Tribunale in data 05.03.1991, ad oggi passata in giudicato.
All'udienza del 9 luglio 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data
05.03.1991, e che la convivenza non è mai ripresa dalla separazione, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3 n. 2) lett. b) della legge n.
898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti (essendo il figlio maggiorenne ed indipendente), pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
E in data 27.6.1987 a Celano (AQ), trascritto presso il
[...] Controparte_1
detto comune al N. n.20 p. 2 s. A anno 1987;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-al mantenimento tra i coniugi:
“2 - nessun reciproco sostegno economico viene previsto in quanto i coniugi risultano entrambi economicamente indipendenti;
3 - le parti dichiarano di non avere rapporti economici tra di loro pendenti o beni da dividere e di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo o ragione;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede. DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Celano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del predetto comune italiano ove risulta registrato come sopra indicato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 9 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo