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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 28/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 540/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 540/2024 promossa da:
(cf: in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore di con sede in Soriso (NO) alla via CP_1 Parte_2
Roma 27 (p. IVA , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente i dagli P.IVA_1
Avvocati Filomena Gravino e Emilio Maddaluna, entrambi del Foro di Santa Maria Capua presso i quali elettivamente domicilia in Curti (CE), alla via M. Buonarroti 22 Parco Le Magnolie, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
(P. IVA , in persona del suo procuratore pro tempore sig. Controparte_2 P.IVA_2
, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Andrea Perron-Cabus e Stefanie Mehrens del Controparte_3
Foro di Milano, presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano (MI), Piazza San Babila n. 4/A, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito: - in via principale dichiarare che la Società CP_2 non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per inesistenza del credito vantato, per i motivi
[...] esposti in premessa;
- dichiarare la improponibilità ed improcedibilità dell' atto di precetto per vizi di forma e mancanza di requisiti necessari alla notifica, nonché per inesistenza della notifica degli atti prodromici;
- disporre in ogni caso la sospensione dell'efficacia esecutiva del preteso titolo;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione”.
Per parte convenuta: “Nel merito, in via principale: Respingere integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte, mandando assolto l'opposto da qualsiasi pretesa della Opponente. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge e con richiesta di condanna aggravata ex 96 c.p.c. e dunque al risarcimento del danno per € 500 ovvero nella maggiore e/o minor somma che il Giudice vorrà stabilire in via equitativa d'ufficio”.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato il 25.3.2024, ha promosso opposizione qualificata Parte_1 quale “opposizione a precetto”, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato da Controparte_2
A sostegno della propria opposizione, la stessa ha dedotto che: a) in data 26.2.2024 è stato notificato a atto di precetto per l'importo di euro 3.690,19; b) nell'atto di precetto era richiamato quale CP_4 titolo esecutivo ingiunzione di pagamento europea n. EU 1550-23-4 emessa in data 25.07.2023 dalla Pretura di Wedding (Germania) asseritamente notificata in data 09.08.2023 e dichiarata esecutiva il
29.09.2023; c) alla società non è stato notificato il titolo esecutivo;
d) parte opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, tenuto conto che mai alcun rapporto contrattuale risulta con la stessa intercorso;
e) va, in ogni caso, contestata la sussistenza e l'ammontare del credito azionato.
Sulla base delle predette deduzioni, parte opponente ha formulato le proprie conclusioni come in epigrafe.
Si è costituita in giudizio , la quale ha rilevato che: a) parte opposta ha Controparte_2 sottoscritto un contratto con Elinor Servizi S.r.l., in seguito ceduto a;
b) a fronte del CP_1 mancato pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto, l'opposta ha ottenuto ingiunzione di pagamento europea, notificata in data 9.8.2023; c) rilevata la mancata opposizione, in data 29.9.2023, l'ingiunzione di pagamento europea è stata dichiarata esecutiva;
d) l'opposta ha, dunque, legittimamente provveduto alla notifica dell'atto di precetto.
Per i rilievi sopra esposti, parte opposta ha chiesto il rigetto delle domande formulate da controparte.
Alla prima udienza di trattazione, tenutasi il 24/9/2024, ciascuna parte ha richiamato le proprie difese ed argomentazioni. Parte opponente ha insistito nella preliminare istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo azionato.
Con ordinanza emessa in data 25/9/2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è stata rigettata. Stante la mancata formulazione di istanze di ammissione di prove costituende, concessi i termini ex art. 189 c.p.c., è stata fissata udienza per l'assunzione in decisione.
Nelle proprie memorie conclusionali, parte attrice opponente ha contestato la legittimità della notifica dell'ordinanza ingiunzione asseritamente perfezionatasi il 9/8/2023, rilevando che: a) la notifica non è stata effettuata tramite PEC;
b) il plico risulta ricevuto da un soggetto sconosciuto all'opponente e di cui non è stata indicata, né provata, la qualifica.
Sul punto, ha replicato parte opposta, evidenziando che: a) l'art. 13 del Reg. CE n, 1896/2006 indica alternativamente e indistintamente quali forme di notifica dell'ingiunzione, sia la notifica a mani proprie, sia la notifica tramite raccomandata AR, sia la notifica mediante mezzi elettronici;
b) la notifica dell'ordinanza ingiunzione deve, pertanto, ritenersi validamente perfezionata;
c) il postino, quale messo notificatore, ha accertato l'avvenuta ricezione da parte di soggetto legittimato;
d) parte opponente avrebbe, dunque, dovuto proporre tempestivamente querela di falso.
Con note depositate in data 27/3/2025 ciascuna parte ha insistito nelle proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Come già rilevato nell'ordinanza del 25/9/2024, ai fini della decisione, risulta preliminarmente opportuno qualificare l'opposizione proposta.
Le contestazioni relative alla carenza di legittimazione attiva e all'esistenza e all'ammontare del credito possono qualificarsi come opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo pagina 2 di 4 comma, c.p.c., atteso che parte opponente contesta, sulla base delle stesse, il diritto dell'opposta a procedere esecutivamente sulla base del titolo azionato.
Sul punto, deve ribadirsi, tuttavia, l'inammissibilità delle contestazioni formulate.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale non può essere fondata su eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori alla formazione del titolo, perché quelli erano invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato al titolo stesso. Ne deriva che la carenza di titolarità del credito (così qualificabile la contestazione in ordine all'assenza di rapporto contrattuale con l'opposta) e la contestazione relativa al suo ammontare avrebbero dovuto essere formulate nell'eventuale giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento europeo (al contrario, non proposta).
L'eccepita mancanza di notifica del titolo esecutivo azionato, invece, deve essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine di cui all'art. 617 c.p.c. che, nel caso di specie, risulta rispettato. Nel merito, tuttavia, l'opposizione non può ritenersi fondata.
Parte opposta non contesta che il titolo esecutivo, costituito dall'ingiunzione di pagamento europea, sia stato notificato nella sua forma esecutiva. La circostanza, peraltro, emerge documentalmente, tenuto conto che la dichiarazione di esecutività risale al 29.9.2023, mentre il titolo, secondo la stessa rappresentazione di parte opposta, sarebbe stato notificato il 9/8/2023.
Parte opponente ha contestato il valido perfezionamento di detta notifica nelle proprie comparse conclusionali.
La contestazione, tuttavia, deve ritenersi del tutto inammissibile poiché tardiva. L'onere di contestazione, infatti, grava sulla parte nel primo atto difensivo successivo alla deduzione del fatto da contestare. Nel caso di specie, la convenuta opposta ha prodotto in giudizio prova della notifica sin dalla propria comparsa di costituzione. Parte opponente non ha depositato memorie ex art. 171ter c.p.c., atto processuale successivo in cui avrebbe dovuto trovare spazio detta contestazione.
In ogni caso, la contestazione non appare fondata. In primo luogo, infatti, la notifica a mezzo posta risulta una delle modalità di notifica prescritte, in via alternativa, dal Reg. 1896/2006 ed, in particolare, dall'art. 13, che fa espresso riferimento alla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Deve, dunque, ritenersi che la forma prescelta dall'opposta sia valida. In secondo luogo, deve considerarsi come, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso (vedi, sul punto,
Sentenza n. 24852 del 22/11/2006). Nel caso di specie, la querela di falso non è stata proposta, cosicché la contestazione, laddove tempestiva, non potrebbe ritenersi fondata.
Accertata la notifica del titolo, è chiaro, dunque, come lo stesso sia stato notificato ma privo della dichiarazione di esecutività.
La circostanza, tuttavia, non comporta la fondatezza della contestazione relativa alla mancanza di pagina 3 di 4 notifica del titolo esecutivo. Sul punto, appare opportuno richiamare il costante orientamento della
Suprema Corte, secondo cui, in tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo. (sul punto, vedi
Cass. Ordinanza n. 14275 del 05/05/2022).
Ancora, con riferimento al decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha precisato che “il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione
(nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge” (sul punto, vedi Cass. Sentenza n. 1928 del 28/01/2020).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'avvenuta menzione del titolo esecutivo, della data della notifica e della dichiarazione di esecutività, l'opposizione agli atti esecutivi non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e devono, dunque, essere poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 avendo riguardo al valore della causa così come determinato in precetto. Tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene di liquidare i valori minimi per la fase istruttoria e medi per le altre fasi.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. atteso che l'opposizione proposta, seppur infondata, non può ritenersi proposta con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, accerta il diritto di di agire Controparte_2 esecutivamente sulla base del titolo esecutivo azionato e del precetto notificato per la somma indicata nel precetto stesso in euro 3.690,19; b) condanna in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale Elinor Parte_1
Lab di ER Marone, a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2
2.127,00, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile.
Novara, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 540/2024 promossa da:
(cf: in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore di con sede in Soriso (NO) alla via CP_1 Parte_2
Roma 27 (p. IVA , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente i dagli P.IVA_1
Avvocati Filomena Gravino e Emilio Maddaluna, entrambi del Foro di Santa Maria Capua presso i quali elettivamente domicilia in Curti (CE), alla via M. Buonarroti 22 Parco Le Magnolie, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
(P. IVA , in persona del suo procuratore pro tempore sig. Controparte_2 P.IVA_2
, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Andrea Perron-Cabus e Stefanie Mehrens del Controparte_3
Foro di Milano, presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano (MI), Piazza San Babila n. 4/A, giusta procura in atti;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito: - in via principale dichiarare che la Società CP_2 non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per inesistenza del credito vantato, per i motivi
[...] esposti in premessa;
- dichiarare la improponibilità ed improcedibilità dell' atto di precetto per vizi di forma e mancanza di requisiti necessari alla notifica, nonché per inesistenza della notifica degli atti prodromici;
- disporre in ogni caso la sospensione dell'efficacia esecutiva del preteso titolo;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione”.
Per parte convenuta: “Nel merito, in via principale: Respingere integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte, mandando assolto l'opposto da qualsiasi pretesa della Opponente. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge e con richiesta di condanna aggravata ex 96 c.p.c. e dunque al risarcimento del danno per € 500 ovvero nella maggiore e/o minor somma che il Giudice vorrà stabilire in via equitativa d'ufficio”.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato il 25.3.2024, ha promosso opposizione qualificata Parte_1 quale “opposizione a precetto”, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato da Controparte_2
A sostegno della propria opposizione, la stessa ha dedotto che: a) in data 26.2.2024 è stato notificato a atto di precetto per l'importo di euro 3.690,19; b) nell'atto di precetto era richiamato quale CP_4 titolo esecutivo ingiunzione di pagamento europea n. EU 1550-23-4 emessa in data 25.07.2023 dalla Pretura di Wedding (Germania) asseritamente notificata in data 09.08.2023 e dichiarata esecutiva il
29.09.2023; c) alla società non è stato notificato il titolo esecutivo;
d) parte opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, tenuto conto che mai alcun rapporto contrattuale risulta con la stessa intercorso;
e) va, in ogni caso, contestata la sussistenza e l'ammontare del credito azionato.
Sulla base delle predette deduzioni, parte opponente ha formulato le proprie conclusioni come in epigrafe.
Si è costituita in giudizio , la quale ha rilevato che: a) parte opposta ha Controparte_2 sottoscritto un contratto con Elinor Servizi S.r.l., in seguito ceduto a;
b) a fronte del CP_1 mancato pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto, l'opposta ha ottenuto ingiunzione di pagamento europea, notificata in data 9.8.2023; c) rilevata la mancata opposizione, in data 29.9.2023, l'ingiunzione di pagamento europea è stata dichiarata esecutiva;
d) l'opposta ha, dunque, legittimamente provveduto alla notifica dell'atto di precetto.
Per i rilievi sopra esposti, parte opposta ha chiesto il rigetto delle domande formulate da controparte.
Alla prima udienza di trattazione, tenutasi il 24/9/2024, ciascuna parte ha richiamato le proprie difese ed argomentazioni. Parte opponente ha insistito nella preliminare istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo azionato.
Con ordinanza emessa in data 25/9/2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è stata rigettata. Stante la mancata formulazione di istanze di ammissione di prove costituende, concessi i termini ex art. 189 c.p.c., è stata fissata udienza per l'assunzione in decisione.
Nelle proprie memorie conclusionali, parte attrice opponente ha contestato la legittimità della notifica dell'ordinanza ingiunzione asseritamente perfezionatasi il 9/8/2023, rilevando che: a) la notifica non è stata effettuata tramite PEC;
b) il plico risulta ricevuto da un soggetto sconosciuto all'opponente e di cui non è stata indicata, né provata, la qualifica.
Sul punto, ha replicato parte opposta, evidenziando che: a) l'art. 13 del Reg. CE n, 1896/2006 indica alternativamente e indistintamente quali forme di notifica dell'ingiunzione, sia la notifica a mani proprie, sia la notifica tramite raccomandata AR, sia la notifica mediante mezzi elettronici;
b) la notifica dell'ordinanza ingiunzione deve, pertanto, ritenersi validamente perfezionata;
c) il postino, quale messo notificatore, ha accertato l'avvenuta ricezione da parte di soggetto legittimato;
d) parte opponente avrebbe, dunque, dovuto proporre tempestivamente querela di falso.
Con note depositate in data 27/3/2025 ciascuna parte ha insistito nelle proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Come già rilevato nell'ordinanza del 25/9/2024, ai fini della decisione, risulta preliminarmente opportuno qualificare l'opposizione proposta.
Le contestazioni relative alla carenza di legittimazione attiva e all'esistenza e all'ammontare del credito possono qualificarsi come opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo pagina 2 di 4 comma, c.p.c., atteso che parte opponente contesta, sulla base delle stesse, il diritto dell'opposta a procedere esecutivamente sulla base del titolo azionato.
Sul punto, deve ribadirsi, tuttavia, l'inammissibilità delle contestazioni formulate.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale non può essere fondata su eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori alla formazione del titolo, perché quelli erano invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato al titolo stesso. Ne deriva che la carenza di titolarità del credito (così qualificabile la contestazione in ordine all'assenza di rapporto contrattuale con l'opposta) e la contestazione relativa al suo ammontare avrebbero dovuto essere formulate nell'eventuale giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento europeo (al contrario, non proposta).
L'eccepita mancanza di notifica del titolo esecutivo azionato, invece, deve essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine di cui all'art. 617 c.p.c. che, nel caso di specie, risulta rispettato. Nel merito, tuttavia, l'opposizione non può ritenersi fondata.
Parte opposta non contesta che il titolo esecutivo, costituito dall'ingiunzione di pagamento europea, sia stato notificato nella sua forma esecutiva. La circostanza, peraltro, emerge documentalmente, tenuto conto che la dichiarazione di esecutività risale al 29.9.2023, mentre il titolo, secondo la stessa rappresentazione di parte opposta, sarebbe stato notificato il 9/8/2023.
Parte opponente ha contestato il valido perfezionamento di detta notifica nelle proprie comparse conclusionali.
La contestazione, tuttavia, deve ritenersi del tutto inammissibile poiché tardiva. L'onere di contestazione, infatti, grava sulla parte nel primo atto difensivo successivo alla deduzione del fatto da contestare. Nel caso di specie, la convenuta opposta ha prodotto in giudizio prova della notifica sin dalla propria comparsa di costituzione. Parte opponente non ha depositato memorie ex art. 171ter c.p.c., atto processuale successivo in cui avrebbe dovuto trovare spazio detta contestazione.
In ogni caso, la contestazione non appare fondata. In primo luogo, infatti, la notifica a mezzo posta risulta una delle modalità di notifica prescritte, in via alternativa, dal Reg. 1896/2006 ed, in particolare, dall'art. 13, che fa espresso riferimento alla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Deve, dunque, ritenersi che la forma prescelta dall'opposta sia valida. In secondo luogo, deve considerarsi come, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso (vedi, sul punto,
Sentenza n. 24852 del 22/11/2006). Nel caso di specie, la querela di falso non è stata proposta, cosicché la contestazione, laddove tempestiva, non potrebbe ritenersi fondata.
Accertata la notifica del titolo, è chiaro, dunque, come lo stesso sia stato notificato ma privo della dichiarazione di esecutività.
La circostanza, tuttavia, non comporta la fondatezza della contestazione relativa alla mancanza di pagina 3 di 4 notifica del titolo esecutivo. Sul punto, appare opportuno richiamare il costante orientamento della
Suprema Corte, secondo cui, in tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo. (sul punto, vedi
Cass. Ordinanza n. 14275 del 05/05/2022).
Ancora, con riferimento al decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha precisato che “il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione
(nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge” (sul punto, vedi Cass. Sentenza n. 1928 del 28/01/2020).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'avvenuta menzione del titolo esecutivo, della data della notifica e della dichiarazione di esecutività, l'opposizione agli atti esecutivi non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e devono, dunque, essere poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 avendo riguardo al valore della causa così come determinato in precetto. Tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene di liquidare i valori minimi per la fase istruttoria e medi per le altre fasi.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. atteso che l'opposizione proposta, seppur infondata, non può ritenersi proposta con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, accerta il diritto di di agire Controparte_2 esecutivamente sulla base del titolo esecutivo azionato e del precetto notificato per la somma indicata nel precetto stesso in euro 3.690,19; b) condanna in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale Elinor Parte_1
Lab di ER Marone, a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2
2.127,00, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile.
Novara, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 4 di 4