Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/05/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 29.05.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127-bis c.p.c., ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 390/2025, con motivazione contestuale
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
Giuseppe Lavorgna ricorrente
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Salvatore
Trifirò e Anna Maria Corna resistente
OGGETTO: trasferimento
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 21.02.2025, regolarmente notificato,
, portalettere presso l'ufficio postale di Osio Sotto Parte_1
(BG) agiva in giudizio nei confronti della datrice di lavoro
[...]
innanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Controparte_1
Giudice del Lavoro, per ivi sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere trasferito presso una sede di lavoro in provincia di
Messina/Catania (o, in via gradata, presso al tre province siciliane)
di dar seguito al suddetto auspicato trasferimento.
[...]
Si costituiva in giudizio con memoria Controparte_1
depositata in data 15.05.2025, insistendo per il rigetto delle avverse pretese, in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto.
La causa veniva trattata con le modalità della trattazione da remoto ex art. 127-bis c.p.c. su istanza di parte.
In prima udienza, le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate, per effetto del disposto trasferimento del ricorrente in Sicilia come dallo stesso anelato a seguito di regolare procedura di mobilità.
Va, infatti, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio
1998, n. 4672).
Le parti hanno dato atto del trasferimento del ricorrente in Sicilia per effetto di procedura di mobilità a cui lo stesso aveva partecipato;
vi è accorso sulle spese di lite nel senso della integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bergamo, 29.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta