Art. 24. Iscrizioni nell'albo.
Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti: a) i laureati in scienze matematiche o in matematica e fisica, in ingegneria, in scienze economiche commerciali, purche' abbiano superato gli esami di matematica finanziaria ed attuariale, in economia e commercio, i quali dimostrino, con titoli, di avere esercitato lodevolmente, per almeno cinque anni, l'attivita' che forma oggetto della professione di attuario;
b) coloro i quali dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per almeno dieci anni la predetta attivita' e di avere cultura adeguata per l'esercizio della professione.
L'esistenza dei requisiti predetti e di quelli indicati nelle lettere a), b), c) e f) dell'art. 4 e' accertata dalla Commissione centrale per gli attuari.
I periodi minimi di esercizio professionale debbono essere compiuti anteriormente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo comma.
Le domande, corredate dei documenti relativi e di una ricevuta del versamento di lire cinquecento eseguito presso la sezione di Regia tesoreria, devono essere presentate dagli interessati alla segreteria della Commissione centrale entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
L'aspirante puo' chiedere nella domanda di essere sottoposto ad una prova orale per l'accertamento del requisito della cultura indicato nella lettera b).
A coloro che ottengono l'iscrizione nell'albo a norma del presente articolo e di quello precedente spetta il titolo professionale di attuario.
Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti: a) i laureati in scienze matematiche o in matematica e fisica, in ingegneria, in scienze economiche commerciali, purche' abbiano superato gli esami di matematica finanziaria ed attuariale, in economia e commercio, i quali dimostrino, con titoli, di avere esercitato lodevolmente, per almeno cinque anni, l'attivita' che forma oggetto della professione di attuario;
b) coloro i quali dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per almeno dieci anni la predetta attivita' e di avere cultura adeguata per l'esercizio della professione.
L'esistenza dei requisiti predetti e di quelli indicati nelle lettere a), b), c) e f) dell'art. 4 e' accertata dalla Commissione centrale per gli attuari.
I periodi minimi di esercizio professionale debbono essere compiuti anteriormente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo comma.
Le domande, corredate dei documenti relativi e di una ricevuta del versamento di lire cinquecento eseguito presso la sezione di Regia tesoreria, devono essere presentate dagli interessati alla segreteria della Commissione centrale entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
L'aspirante puo' chiedere nella domanda di essere sottoposto ad una prova orale per l'accertamento del requisito della cultura indicato nella lettera b).
A coloro che ottengono l'iscrizione nell'albo a norma del presente articolo e di quello precedente spetta il titolo professionale di attuario.