Sentenza breve 9 giugno 2021
Decreto collegiale 16 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 09/06/2021, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2021
N. 00785/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00422/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2021, proposto da
SN IC, rappresentata e difesa dagli avvocati Ambrogio Dal Bianco, Andrea Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ambrogio Dal Bianco in Vicenza, via G. Mameli 104;
contro
Comune di Cogollo del Cengio, non costituito in giudizio;
Agenzia del Demanio Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 09/2021 del 08/03/2021 di demolizione “di alloggio residenziale eseguito mediante intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso da artigianale a residenziale (art. 33 DPR 06/06/2021, n. 380)”;
- del provvedimento prot. 1945 del 08/03/2021 avente ad oggetto “richiesta rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativo ai lavori di “realizzazione di una nuova unità immobiliare ad uso residenziale all'interno di un fabbricato artigianale esistente e adeguamento igienico-sanitario per regolarizzazione impianto fognario e superficie finestrata dei locali”. Diniego del provvedimento”;
- nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati (diniego di permesso di costruire in sanatoria e conseguente ordine di demolizione), deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Comune di Cogollo del Cengio non si è costituito in giudizio
Si è costituita in giudizio l’Agenzia del Demanio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio in epigrafe indicata, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento, risultando fondate le censure con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
Il preavviso di rigetto comunicato alla ricorrente prefigurava le ragioni del diniego di permesso di costruire in sanatoria - atto presupposto rispetto al conseguente ordine di demolizione – nell’incompletezza della documentazione presentata (mancata integrazione documentale, inclusa la mancata sottoscrizione dell’atto d’obbligo previsto dall’art. 27 della l. n. 457/1978).
La ricorrente presentava osservazioni, deducendo di aver già prodotto, a suo tempo, la documentazione richiesta e di non essere tenuta a stipulare l’atto d’obbligo richiesto dalla P.A. in ragione dell’intervenuta decadenza dell’individuazione della zona di degrado, conseguente alla mancata approvazione del Piano di recupero di iniziativa pubblica.
La. P.A. concludeva il procedimento con un provvedimento di diniego fondato, oltre che sulla mancata integrazione documentale, sull’assenza del requisito della doppia conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
Tale diniego è illegittimo.
Il Collegio non intende discostarsi dal pacifico orientamento giurisprudenziale che reputa illegittimo, per violazione dell'art. 10-bis l. 7 agosto 1990 n. 241, il provvedimento di diniego la cui motivazione sia arricchita di ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del privato. In particolare, è stato evidenziato come, anche se non deve sussistere un rapporto di identità, tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo la pubblica amministrazione ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, occorre però che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis citato, esclusa ogni possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell'atto endoprocedimentale, dato che altrimenti l'interessato non potrebbe interloquire con l'amministrazione anche su detti profili differenziali né presentare le proprie controdeduzioni prima della determinazione conclusiva dell'ufficio. (T.A.R. Veneto, sez. III, 21/01/2019, n.72; T.A.R. NZ , sez. II , 12/01/2016 , n. 49; T.A.R. Liguria, sez. I, 25/02/2015, n.232).
L’accoglimento del motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 10 bis assume, nel caso di specie, carattere assorbente ed esime il G.A. dall’esame degli ulteriori profili di illegittimità dedotti con il ricorso. La necessità, infatti, per il Giudicante di ritenere concluso il proprio sindacato dopo la positiva definizione delle censure relative alla violazione dell’art. 10 bis va rinvenuta nel fatto che un esame degli ulteriori motivi di ricorso, individuando profili di legittimità o di illegittimità del provvedimento impugnato, finirebbe per vanificare l’obbligo, incombente jussu iudicis sull’Amministrazione, di reiterare il procedimento ed esplicitare tutte le possibili ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, instaurando il contraddittorio endoprocedimentale, valutando le osservazioni presentate dal privato e dando conto di tale effettiva valutazione nella motivazione del provvedimento.
Alla luce dei suesposti rilievi e nei limiti esposti – considerato che l’illegittimità del diniego di sanatoria (atto presupposto) comporta l’illegittimità derivata dell’ordine di demolizione (atto consequenziale) - il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Daria Valletta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO