Articolo 1 della Legge 3 novembre 1964, n. 1235
Articolo 2
Versione
3 dicembre 1964
Art. 1.
Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle costituenti il canale scolmatore delle piene del fiume Arno e precisamente le sue sponde, golene, arginature in destra e in sinistra della presa dell'Arno, a valle dell'abitato di Pontedera, fino allo sbocco a mare presso il Calambrone, la stessa opera di presa e la botte sottopassante l'Arno per il convogliamento delle acque del Fucecchio e del Bientina nello scolmatore.
Entrata in vigore il 3 dicembre 1964