CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 86/2024 RGA,
avverso la sentenza n. 407/2023 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.411/2020, pubblicata in data 29.12.2023, notificata in data 16.01.2024;
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20.03.2025;
promossa da:
, (C. Fisc.: ), personalmente ed in qualità di Parte_1 C.F._1 legale rappresentante p.t. della società (C. Fisc.: e P. Iva: ), CP_1 P.IVA_1 con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Del Fante n. 5/G, rappresentato e difeso, giusta delega già agli atti, dall'Avv. Katia Cristofori del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Reggio Emilia, via A. Pansa n° 51, come da procura in atti;
- appellante - , con Parte_2 la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato (C.F. – PEC: C.F._2
, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Email_1
Bologna, alla via Testoni n. 6, come in atti;
- appellato udita la relazione della causa del Consigliere dott.ssa Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex artt. 22 e 23 l. n. 689/81 e succ. mod., ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto, - in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore Parte_1 della società “ - conveniva in giudizio l' Controparte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 96/2020
[...] del 16 aprile 2020, emessa per complessivi euro 20.298,00 sulla base degli esiti di accesso ispettivo effettuato presso la società (sollecitato da una lavoratrice in nero) e degli accertamenti che ne seguivano, da cui emergevano varie irregolarità (omessa dichiarazione di assunzione;
omessa registrazione sul Libro Unico del Lavoro;
omessa comunicazione di collocamento;
omessa denuncia;
Lavoro nero) con riguardo a diverse posizioni. CP_3
Veniva proposta opposizione al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della detta ordinanza-ingiunzione e, quindi, di non debenza della somma ingiunta, deducendo vizi formali
(violazione del termine di cui all'art. 14, l. 689/1981; omessa motivazione della sanzione e al mancato rispetto della l. 241/90) e di merito, in ragione della assunta insussistenza delle violazioni contestate, oltre che sulla mancanza di proporzionalità della somma ingiunta.
Il Giudice di prime cure, verificata la ritualità del contradditorio ed istruita la causa in via documentale ed orale, rigettava integralmente l'opposizione, con condanna della parte Co soccombente alla rifusione delle spese sostenute da .
pag. 2/11 2. La parte ingiunta, già opponente, proponeva tempestivo appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, articolando 5 motivi:
- con i motivi dal n.1 al n.4, deduceva l'apparenza o comunque l'illogicità della motivazione, ed ancora l'erronea valutazione o il travisamento delle prove, circa l'origine e la progressione dei rapporti intercorsi tra la società e le lavoratrici , Parte_3 R_
e ; assume la parte appellante che il giudice di
[...] Persona_2 Persona_3 primo grado non avrebbe valutato correttamente le prove, ignorando parte delle risultanze ed addirittura ponendo a fondamento della decisione delle dichiarazioni rese in sede ispettiva raccolte in verbali illeggibili e, comunque, valorizzando testimonianze rese da soggetti inattendibili;
- con il motivo n. 5, deduceva l'apparenza o comunque la carenza di motivazione con riguardo alla richiesta di riduzione della sanzione al minimo edittale: assume la parte appellante che non sarebbe stata effettuata la valutazione in concreto della gravità della violazioni e che non si sarebbe tenuto conto di altre condizioni, quale la sua giovane età (19 anni al momento dei fatti contestati) e della circostanza che si era trovato solo al momento dell'avvio della attività e necessitava di personale competente per garantire un buon servizio alla potenziale clientela.
Si costituiva ritualmente l' che contrastava le deduzioni di parte appellante, CP_4 ritenendo adeguatamente motivata la sentenza gravata, istando perciò per il rigetto dell'appello, col favore delle spese processuali.
3. Occorre premettere - al fine di delineare l'ambito dell'odierna trattazione - che la parte appellante non ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto i motivi di ricorso relativi alla violazione del termine di cui all'art. 14, l. 689/1981, all'omessa motivazione della sanzione e al mancato rispetto della l. 241/90, di talché deve ritenersi che, quanto a tali capi della sentenza, si sia formato giudicato interno.
Tanto precisato, la Corte ritiene che i motivi posti a fondamento del gravame, come sopra sintetizzati, siano infondati per le motivazioni che seguono.
Prima di procedere alla disamina dei motivi di appello, quanto alla ricostruzione in punto di fatto, si ritiene opportuno richiamare - stante la completezza della ricostruzione operata, pienamente aderente al contesto probatorio - la sentenza gravata (ai sensi dell'art. 118 disp. att.
pag. 3/11 c.p.c.):
“In data 22.04.2015 veniva effettuato un accesso ispettivo presso la predetta società (doc. n.
2)”– sollecitato dalla lavoratrice – “Durante detto accesso ispettivo Parte_4 venivano trovate irregolarmente al lavoro la OR , la quale dichiarava Persona_1 agli ispettori di aver iniziato a lavorare in prova durante la mattinata sebbene non formalmente assunta (cfr. doc. n. 3) e la sig.ra , madre dell'odierno ricorrente, la quale Controparte_5 dichiarava di aiutare il figlio nella gestione del negozio e di insegnare il lavoro alle altre dipendenti del negozio. La stessa OR affermava che la OR CP_5 R_
aveva iniziato a lavorare nel negozio proprio quella mattina, che la OR
[...] Pt_5 svolgeva mansioni di commessa, mentre la OR quella di estetista, durante il Parte_3 quale venivano trovate irregolarmente al lavoro la quale dichiarava agli Persona_1 ispettori di avere iniziato a lavorare in prova durante la mattinata sebbene non formalmente assunta (doc. n. 3) e , madre dell'odierno ricorrente, la quale dichiarava di Controparte_5 aiutare il figlio nella gestione del negozio e di insegnare il lavoro alle altre dipendenti;
la stessa affermava che aveva iniziato a lavorare nel negozio proprio quella Persona_1 mattina, che svolgeva mansioni di commessa, mentre Persona_4 Parte_3 quella di estetista. (doc. n. 4); venivano sentite a sommarie informazioni altre lavoratrici.
Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, durante l'accesso ispettivo veniva emesso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, in seguito revocato per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la regolarizzazione ex post delle due lavoratrici R_
e , quest'ultima denunciata all come collaboratrice
[...] Controparte_5 CP_3 familiare (doc. n. 8)
3. Con l'ordinanza ingiunzione opposta sono state contestata agli opponenti le seguenti violazioni:
1. Omessa dichiarazione di assunzione ( art. 4 bis co. 2 D.lgs n. 181/2000- art 19 co.
2-3 Dlgs
n. 276/2003) per non aver consegnato alle seguenti lavoratrici all'atto instaurazione dei loro rapporti di lavoro, una dichiarazione sottoscritta dalle stesse contenente i dati di registrazione effettuati nel Libro Unico del Lavoro:
irregolarmente occupata nelle giornate del 21 e 22.04.2015; Persona_1 [...]
, irregolarmente occupata dal 12.03.2015 al 15.03.2015; Parte_4
, irregolarmente occupata dal 12.03.2015 al 16.03.2015; , la Persona_2 Persona_5
pag. 4/11 cui prestazione lavorativa è stata disconosciuta come lavoro intermittente e ricondotta nell'alveo della subordinazione;
, la cui attività lavorativa è stata riqualificata fin dall'inizio della stessa al CCNL Parte_3
V livello;
, la cui attività lavorativa è stata riqualificata fin dall'inizio Persona_4 della stessa al CCNL V livello;
2. Omessa registrazione sul Libro Unico del Lavoro (art 39 co.
1-7 D.L. 112/2008 convertito nella L 133/2008) per l'omessa o infedele registrazione, dei dati relativi alle lavoratrici
, , , , Persona_1 Parte_4 Persona_2 Persona_5 Parte_3
e e alla loro prestazione lavorativa;
[...] Persona_4
3) Omessa comunicazione di collocamento (art 9 bis co. 2 D.L. 510/1996 con. L. n. 608/1996 come sostituito dall'art. 1 co. 1180 L. 296/2006 - art 19 co. 3 Dlgs n. 276/2003) per aver omesso di comunicare al Centro per l'impiego, almeno un giorno prima di instaurare il rapporto di lavoro, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo delle lavoratrici , , Persona_1 Parte_3
e ; Persona_4 Persona_5 Persona_2
4.Omessa denuncia (art. 23 co. 1- 195 T.U. n. 1124/1965 come sostituito dall'art. 39 co. CP_3
8 D.L. n. 112/2008 convertito L n. 133/2008 ) per non avere denunciato all' , prima CP_3 dell'inizio dell'attività lavorativa , in qualità di collaboratrice dell'impresa, Controparte_5
a decorrere dal 14.12.2014;
5.Lavoro nero ( art. 36 bis co. 7 lett a) D.L. n. 223/2006 conv con modificazioni dalla L n.
248/2006 come modificato dall'art. 4 L n. 183/2010 e dal D.L. n. 145/2013 conv con modificazioni dalla L. n. 9/2014 ) per aver impiegato 3 lavoratrici senza la preventiva comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego:
-Shurnchuk nelle giornate del 21 e 22 aprile 2015; R_
dal 12.03.2015 al 15.03.2015; Parte_4
6. Lavoro nero ipotesi attenuata (art 36 bis co. 7 lett a) D.L. n. 223/2006 conv con modificazioni dalla L n. 248/2006 come modificato dall'art. 4 L n. 183/2010 e dal D.L. n.
145/2013 conv con modificazioni dalla L. n. 9/2014 ) per la lavoratrice dal Persona_2
12.03.2015 al 16 .03.2015”.
pag. 5/11 Tanto precisato quanto agli aspetti fattuali, con riguardo alle censure mosse alla sentenza quanto alla ricostruzione dell'origine e della progressione del rapporto di lavoro CP_ intercorso fra la Sig.ra e di cui al motivo d'appello n.
1 - si Parte_3 CP_6 osserva che l'erroneità dell'inquadramento del rapporto di lavoro (punto 1 degli accertamenti sopra richiamati) è stata accertata in ragione della pacifica riconducibilità delle mansioni svolte dalla predetta – provate dal granitico compendio probatorio in atti - quale estetista, da ricondursi quindi al livello V come emerge dal mero tenore testuale dell'estratto di CCNL (che risulta Co essere stato depositato da nel giudizio di primo grado quale doc. 15).
Alla luce di quanto esposto deve, pertanto, ritenersi che la motivazione della sentenza in disamina sia adeguata in quanto conforme a quanto appena rilevato, ritenendosi utile – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c. – richiamarla nella parte di interesse: “Per e Parte_3
è provato, secondo le dichiarazioni raccolte in questa sede e in sede Persona_4 ispettiva, che le due lavoratrici svolgevano le mansioni rispettivamente di estetista e di commessa.
Co Esaminate le declaratorie contrattuali (doc 15 ), il giudicante condivide le ragioni disconoscimento del loro inquadramento al livello VI Ccnl che richiede scarse conoscenze pratiche mentre il livello V richiede normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.
Peraltro le mansioni in questione sono indicate nella declaratoria del IV livello per cui il VI
Livello scelto dal datore di lavoro è certamente non adeguato”.
Tale considerazione risulta tranciante, di talché appaiono del tutto inconferenti le doglianze della parte appellante laddove assume – a fondamento della deduzione circa l'erroneità dell'inquadramento – la mancanza di esperienza e capacità pratiche da parte della lavoratrice, dovendosi così ritenere assorbita ogni altra deduzione di parte appellante relativa alla posizione della . Pt_6
Con riguardo ai motivi d'appello dal n.2 al n.4, si ritiene preliminarmente di poter procedere ad una trattazione congiunta in quanto, seppur afferenti all'origine e alla progressione del rapporto di lavoro intercorso tra la società “Nyco&Co S.r.l.” e tre diverse lavoratrici
( , e ), si fondano invero sulla medesima Persona_1 Persona_2 Persona_3 censura, ossia l'asserita erronea valutazione delle prove.
Ebbene, la valutazione del quadro probatorio porta a ritenere infondati anche tali motivi di gravame.
pag. 6/11 Ed infatti dall'istruttoria espletata sono emersi plurimi e convergenti elementi, in quanto idonei a darsi reciproco riscontro, adeguatamente valutati ed esposti dal giudice di prime cure nel contesto dell'articolate e particolareggiata motivazione.
Segnatamente dal quadro probatorio – ed in particolare dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio, anche a conferma di quanto già dichiarato in sede ispettiva (dovendosi rilevare sul punto - a confutazione di quanto dedotto dalla parte appellante - che i verbali manoscritti risultano tutti leggibili) – emerge come la società appellante abbia fatto ricorso al lavoro nero con riferimento a diverse lavoratrici, oltre ad avere commesso gli illeciti contestati come sopra riportati.
Nello specifico, da quanto affermato dalla lavoratrice – della cui Persona_6 attendibilità non è dato dubitare, attesa la coerenza e la linearità della sua dichiarazione – emerge come ella avesse lavorato irregolarmente nelle giornate del 21 e del 22 aprile 2015, mentre la “sanatoria” della sua posizione veniva effettuata solo in data 22 aprile;
ciò è stato ben posto in rilievo dal giudice di prime cure che, dopo avere riportato – per intellegibilità espositiva – la dichiarazione della teste (da pag. 9 della sentenza: “La teste Persona_6 ha riferito: “ Cap. 2): “Confermo integralmente le dichiarazioni da me rese agli ispettori in data 22.04.2015 nonché la sottoscrizione da me apposta, come da doc. n. 3 che mi viene rammostrato”.
Cap. 6): “Nel mese di marzo 2015 non ho lavorato per e ribadisco di aver iniziato CP_1 nel successivo mese di aprile 2015”.[…] A.D.R.: “Quando ho iniziato a lavorare lì facevo solo la manicure e poi, quando è stato aperto il centro estetico, faceva anche tutti gli altri trattamenti estetici. Preciso di non aver mai fatto la commessa”), giungeva alla conclusione sopra anticipata - aderente al richiamato compendio probatorio - secondo cui: “La lavoratrice
è stata regolarizzata con comunicazione di assunzione al centro per l'impiego R_ Co effettuata del a 22 aprile alle ore 18.20 (doc. n 8 ) dopo l'intervenuta sospensione da parte Co Co dell' dell'attività (doc. n.7 )”.
Co È di tutta evidenza – posto che le contestazioni dell' fanno in realtà riferimento ai giorni 21-
22 aprile - come a fronte di tale granitico accertamento, sia del tutto inconferente l'affermazione della parte appellante relativa al fatto che la predetta non avrebbe lavorato nel mese di marzo
2015.
Con riguardo alla lavoratrice - che aveva dato scaturigine Parte_4
pag. 7/11 Co all'accesso ispettivo avendo avanzato espressa richiesta di intervento all' – occorre preliminarmente ritenere come ella avesse reso le proprie dichiarazioni in modo lineare, senza incertezze e non incorrendo in alcuna contraddizione;
si precisa – come, peraltro, posto in rilievo dallo stesso giudice di prime cure nell'effettuare la prudente valutazione della prova in questione - che del tutto priva di rilievo, ai fini della attendibilità della testimonianza in esame, è la circostanza che la stessa sia stata accompagnata coattivamente in giudizio per rendere la sua testimonianza.
Tanto premesso, piena valenza probatoria deve attribuirsi alla dichiarazione della stessa in particolare – per quanto di interesse in parte qua - laddove afferma di avere “lavorato per una settimana a favore della società (…) senza però essere assunta”, come peraltro già emerge dalle Co dichiarazioni rese dalla stessa in sede ispettiva all' (raccolte in dedicato verbale, da ritenersi leggibile).
Si sottolinea inoltre come tale dichiarazione trovi, altresì, conferma nelle dichiarazioni rese dalle testi e , le cui convergenti testimonianze – la cui attendibilità non Testimone_1 Persona_2 risulta essere stata in alcuna modo contestata - risultano essere state prudentemente valorizzate dal giudice di prime cure (cfr. pag. 7, laddove sono state riportate le dichiarazioni di
[...] laddove confermava di avere riferito agli ispettori: “Mi ricordo di , una Tes_1 PT ragazza rumena che è venuta a fare un colloquio e una prova da estetista a marzo ma non ricordo di preciso quando…In ogni caso, è venuta in negozio per qualche giorno, non ricordo quanti, è stata affiancata da un'altra estetista…Visto che la prova non era andata particolarmente bene, non è stata più chiamata a lavorare…”; ha riferito agli Persona_2 ispettori “Nei giorni in cui io ho lavorato ricordo di aver lavorato anche con una ragazza rumena di nome con i capelli lunghi e marroni scuri….Ricordo che questa ragazza è PT stata al lavoro anche lei da quando sono entrata io fino a quando mi hanno fatto il contratto”).
A fronte di tale solido contesto probatorio, a nulla rileva la dichiarazione resa dalla R_ la quale – invero – si limitava a dichiarare di non sapere nulla quanto alla presenza della , PT avendo iniziato a lavorare presso la ditta ricorrente in aprile 2015.
Quanto poi alla posizione di – rispetto alla quale è stata contestata Persona_2 Co dall' l'irregolare occupazione dal 12/03 al 16/03/2015 - parte appellante svolgeva specifica doglianza, affermando che tale illecito non potrebbe ritenersi provato in ragione della mancata escussione della predetta quale teste.
pag. 8/11 Anche tale censura è infondata alla luce della utilizzabilità, in sede decisoria, delle dichiarazioni rese dalla medesima in sede ispettiva – raccolte in verbale manoscritto da ritenersi leggibile, a confutazione di quanto affermato dalla parte appellante - laddove affermava di aver lavorato
“senza contratto” presso la ditta ricorrente, fino al 17 marzo (circa l'utilizzabilità di tali verbali quale materiale probatorio liberamente apprezzabile dal giudice, unitamente al resto del compendio probatorio, cfr. Cass. n.9251/2010; conforme Cass. n. 14965/2012; si veda sul tema anche Cass. n.5851/2024). Si osserva, peraltro, come tale dichiarazione risulti convergente con altri elementi di prova ed in particolare con quanto affermato dalla teste , la quale aveva PT prestato lavoro presso la ditta ricorrente nel periodo 10-15 marzo confermando la presenza della come estetista e, quindi, anteriormente alla regolarizzazione del rapporto di Per_2 quest'ultima, avvenuta in data 17 marzo.
Ed ancora, ulteriore conferma di tale fatto emerge anche dalla convergente dichiarazione della Tes_ teste che confermava, anche in sede giudiziale, quanto già riferito in sede ispettiva ed in particolare che, nel periodo dal 10 al 15 marzo 2015, aveva lavorato insieme a lei anche la Co (oltre alla cfr. doc. 16 prodotto da in I grado laddove si legge: Per_2 Parte_4 Per_
“…Quando ho visto questa ragazza in negozio (sig.ra ), siamo state presenti io e PT
( come estetiste…”). Per_2
Alla luce di quanto rilevato, si giunge, quindi, a ritenere infondati anche motivi dal n. 2
a n.4 dell'appello, alla luce delle ineccepibili valutazioni svolte dal Giudice di prime cure laddove questi, valorizzando le convergenti e solide emergenze probatorie, è giunto ad acclarare le plurime violazioni inerenti alle posizioni delle lavoratrici sopra indicate, violazioni poste a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta in primo grado.
Si osserva come tali accertamenti non siano stati in alcun modo confutati dalla parte opponente - odierna parte appellante - che si è limitata a riproporre la tesi già strenuamente sostenuta in I grado, dimostratasi inidonea ad avversare la ricostruzione della vicenda fondata sul compendio Co istruttorio offerto dall' , solidamente confermata in sede giudiziale alla luce delle convergenti ed attendibili testimonianze assunte.
Tirando le fila di quanto esposto, deve concludersi affermandosi pienamente assolto l'onere probatorio incombente in capo all'appellato circa l'esistenza dei fatti costitutivi degli illeciti contestati, di talché pienamente legittima deve ritenersi la pretesa sanzionatoria, con conseguente declaratoria di infondatezza dei motivi di appello sopra esaminati.
pag. 9/11 Parimenti infondata è la doglianza di cui al motivo di appello n. 5.
Sul punto specifico si ritiene infatti, ancora una volta, che la motivazione della sentenza di primo grado sia ineccepibile e congruamente motivata:
La Corte, infatti, condivide pienamente le ragioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della valutazione circa la proporzionalità ex art. 11 l. 689/1981 delle sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione opposta in I grado, ragioni integrate – come adeguatamente esposto dal Giudice di prime cure - dalla “… reiterata violazione della normativa”, già di per sé espressione della gravità della condotta illecita della parte appellante.
Tale valutazione è ulteriormente corroborata dal rilievo secondo cui le violazioni legittimamente Co contestate dall' hanno avuto riguardo a più lavoratrici, circostanza fattuale rilevatrice della piena intenzionalità di non conformarsi alle norme speciali di riferimento da parte dell'appellante, invero teso esclusivamente al perseguimento del proprio interesse economico
(come dal medesimo affermato in sede di appello laddove afferma – pag. 21 dell'appello – che si era trovato da solo, peraltro a soli 19 anni, ad organizzare un'attività tale da “garantire un buon servizio alla potenziale clientela…”), interesse del tutto personale che non può certo ritenersi idonea ad una riduzione delle sanzioni applicate.
In definitiva, avendo riguardo alla previsione di cui alla norma di riferimento – che attribuisce rilevanza “alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche” – e posta, in particolare, la gravità delle reiterate violazioni, deve concludersi per la valutazione di adeguatezza, da parte del giudice di prime cure, delle sanzioni applicate, peraltro quantificate in misura prossima al minimo edittale.
4. Alla luce di quanto esposto segue il rigetto integrale dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo, avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore della controversia, il mancato svolgimento di attività istruttoria e la carenza di complessità della controversia.
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, posto a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa n.86/2024 RGA, così provvede:
1. Respinge l'appello;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 per compenso, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA,
C.P.A., come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Così deciso a Bologna, il 20/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 86/2024 RGA,
avverso la sentenza n. 407/2023 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.411/2020, pubblicata in data 29.12.2023, notificata in data 16.01.2024;
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20.03.2025;
promossa da:
, (C. Fisc.: ), personalmente ed in qualità di Parte_1 C.F._1 legale rappresentante p.t. della società (C. Fisc.: e P. Iva: ), CP_1 P.IVA_1 con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Del Fante n. 5/G, rappresentato e difeso, giusta delega già agli atti, dall'Avv. Katia Cristofori del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Reggio Emilia, via A. Pansa n° 51, come da procura in atti;
- appellante - , con Parte_2 la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato (C.F. – PEC: C.F._2
, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Email_1
Bologna, alla via Testoni n. 6, come in atti;
- appellato udita la relazione della causa del Consigliere dott.ssa Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex artt. 22 e 23 l. n. 689/81 e succ. mod., ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto, - in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore Parte_1 della società “ - conveniva in giudizio l' Controparte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 96/2020
[...] del 16 aprile 2020, emessa per complessivi euro 20.298,00 sulla base degli esiti di accesso ispettivo effettuato presso la società (sollecitato da una lavoratrice in nero) e degli accertamenti che ne seguivano, da cui emergevano varie irregolarità (omessa dichiarazione di assunzione;
omessa registrazione sul Libro Unico del Lavoro;
omessa comunicazione di collocamento;
omessa denuncia;
Lavoro nero) con riguardo a diverse posizioni. CP_3
Veniva proposta opposizione al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della detta ordinanza-ingiunzione e, quindi, di non debenza della somma ingiunta, deducendo vizi formali
(violazione del termine di cui all'art. 14, l. 689/1981; omessa motivazione della sanzione e al mancato rispetto della l. 241/90) e di merito, in ragione della assunta insussistenza delle violazioni contestate, oltre che sulla mancanza di proporzionalità della somma ingiunta.
Il Giudice di prime cure, verificata la ritualità del contradditorio ed istruita la causa in via documentale ed orale, rigettava integralmente l'opposizione, con condanna della parte Co soccombente alla rifusione delle spese sostenute da .
pag. 2/11 2. La parte ingiunta, già opponente, proponeva tempestivo appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, articolando 5 motivi:
- con i motivi dal n.1 al n.4, deduceva l'apparenza o comunque l'illogicità della motivazione, ed ancora l'erronea valutazione o il travisamento delle prove, circa l'origine e la progressione dei rapporti intercorsi tra la società e le lavoratrici , Parte_3 R_
e ; assume la parte appellante che il giudice di
[...] Persona_2 Persona_3 primo grado non avrebbe valutato correttamente le prove, ignorando parte delle risultanze ed addirittura ponendo a fondamento della decisione delle dichiarazioni rese in sede ispettiva raccolte in verbali illeggibili e, comunque, valorizzando testimonianze rese da soggetti inattendibili;
- con il motivo n. 5, deduceva l'apparenza o comunque la carenza di motivazione con riguardo alla richiesta di riduzione della sanzione al minimo edittale: assume la parte appellante che non sarebbe stata effettuata la valutazione in concreto della gravità della violazioni e che non si sarebbe tenuto conto di altre condizioni, quale la sua giovane età (19 anni al momento dei fatti contestati) e della circostanza che si era trovato solo al momento dell'avvio della attività e necessitava di personale competente per garantire un buon servizio alla potenziale clientela.
Si costituiva ritualmente l' che contrastava le deduzioni di parte appellante, CP_4 ritenendo adeguatamente motivata la sentenza gravata, istando perciò per il rigetto dell'appello, col favore delle spese processuali.
3. Occorre premettere - al fine di delineare l'ambito dell'odierna trattazione - che la parte appellante non ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto i motivi di ricorso relativi alla violazione del termine di cui all'art. 14, l. 689/1981, all'omessa motivazione della sanzione e al mancato rispetto della l. 241/90, di talché deve ritenersi che, quanto a tali capi della sentenza, si sia formato giudicato interno.
Tanto precisato, la Corte ritiene che i motivi posti a fondamento del gravame, come sopra sintetizzati, siano infondati per le motivazioni che seguono.
Prima di procedere alla disamina dei motivi di appello, quanto alla ricostruzione in punto di fatto, si ritiene opportuno richiamare - stante la completezza della ricostruzione operata, pienamente aderente al contesto probatorio - la sentenza gravata (ai sensi dell'art. 118 disp. att.
pag. 3/11 c.p.c.):
“In data 22.04.2015 veniva effettuato un accesso ispettivo presso la predetta società (doc. n.
2)”– sollecitato dalla lavoratrice – “Durante detto accesso ispettivo Parte_4 venivano trovate irregolarmente al lavoro la OR , la quale dichiarava Persona_1 agli ispettori di aver iniziato a lavorare in prova durante la mattinata sebbene non formalmente assunta (cfr. doc. n. 3) e la sig.ra , madre dell'odierno ricorrente, la quale Controparte_5 dichiarava di aiutare il figlio nella gestione del negozio e di insegnare il lavoro alle altre dipendenti del negozio. La stessa OR affermava che la OR CP_5 R_
aveva iniziato a lavorare nel negozio proprio quella mattina, che la OR
[...] Pt_5 svolgeva mansioni di commessa, mentre la OR quella di estetista, durante il Parte_3 quale venivano trovate irregolarmente al lavoro la quale dichiarava agli Persona_1 ispettori di avere iniziato a lavorare in prova durante la mattinata sebbene non formalmente assunta (doc. n. 3) e , madre dell'odierno ricorrente, la quale dichiarava di Controparte_5 aiutare il figlio nella gestione del negozio e di insegnare il lavoro alle altre dipendenti;
la stessa affermava che aveva iniziato a lavorare nel negozio proprio quella Persona_1 mattina, che svolgeva mansioni di commessa, mentre Persona_4 Parte_3 quella di estetista. (doc. n. 4); venivano sentite a sommarie informazioni altre lavoratrici.
Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, durante l'accesso ispettivo veniva emesso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, in seguito revocato per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la regolarizzazione ex post delle due lavoratrici R_
e , quest'ultima denunciata all come collaboratrice
[...] Controparte_5 CP_3 familiare (doc. n. 8)
3. Con l'ordinanza ingiunzione opposta sono state contestata agli opponenti le seguenti violazioni:
1. Omessa dichiarazione di assunzione ( art. 4 bis co. 2 D.lgs n. 181/2000- art 19 co.
2-3 Dlgs
n. 276/2003) per non aver consegnato alle seguenti lavoratrici all'atto instaurazione dei loro rapporti di lavoro, una dichiarazione sottoscritta dalle stesse contenente i dati di registrazione effettuati nel Libro Unico del Lavoro:
irregolarmente occupata nelle giornate del 21 e 22.04.2015; Persona_1 [...]
, irregolarmente occupata dal 12.03.2015 al 15.03.2015; Parte_4
, irregolarmente occupata dal 12.03.2015 al 16.03.2015; , la Persona_2 Persona_5
pag. 4/11 cui prestazione lavorativa è stata disconosciuta come lavoro intermittente e ricondotta nell'alveo della subordinazione;
, la cui attività lavorativa è stata riqualificata fin dall'inizio della stessa al CCNL Parte_3
V livello;
, la cui attività lavorativa è stata riqualificata fin dall'inizio Persona_4 della stessa al CCNL V livello;
2. Omessa registrazione sul Libro Unico del Lavoro (art 39 co.
1-7 D.L. 112/2008 convertito nella L 133/2008) per l'omessa o infedele registrazione, dei dati relativi alle lavoratrici
, , , , Persona_1 Parte_4 Persona_2 Persona_5 Parte_3
e e alla loro prestazione lavorativa;
[...] Persona_4
3) Omessa comunicazione di collocamento (art 9 bis co. 2 D.L. 510/1996 con. L. n. 608/1996 come sostituito dall'art. 1 co. 1180 L. 296/2006 - art 19 co. 3 Dlgs n. 276/2003) per aver omesso di comunicare al Centro per l'impiego, almeno un giorno prima di instaurare il rapporto di lavoro, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo delle lavoratrici , , Persona_1 Parte_3
e ; Persona_4 Persona_5 Persona_2
4.Omessa denuncia (art. 23 co. 1- 195 T.U. n. 1124/1965 come sostituito dall'art. 39 co. CP_3
8 D.L. n. 112/2008 convertito L n. 133/2008 ) per non avere denunciato all' , prima CP_3 dell'inizio dell'attività lavorativa , in qualità di collaboratrice dell'impresa, Controparte_5
a decorrere dal 14.12.2014;
5.Lavoro nero ( art. 36 bis co. 7 lett a) D.L. n. 223/2006 conv con modificazioni dalla L n.
248/2006 come modificato dall'art. 4 L n. 183/2010 e dal D.L. n. 145/2013 conv con modificazioni dalla L. n. 9/2014 ) per aver impiegato 3 lavoratrici senza la preventiva comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego:
-Shurnchuk nelle giornate del 21 e 22 aprile 2015; R_
dal 12.03.2015 al 15.03.2015; Parte_4
6. Lavoro nero ipotesi attenuata (art 36 bis co. 7 lett a) D.L. n. 223/2006 conv con modificazioni dalla L n. 248/2006 come modificato dall'art. 4 L n. 183/2010 e dal D.L. n.
145/2013 conv con modificazioni dalla L. n. 9/2014 ) per la lavoratrice dal Persona_2
12.03.2015 al 16 .03.2015”.
pag. 5/11 Tanto precisato quanto agli aspetti fattuali, con riguardo alle censure mosse alla sentenza quanto alla ricostruzione dell'origine e della progressione del rapporto di lavoro CP_ intercorso fra la Sig.ra e di cui al motivo d'appello n.
1 - si Parte_3 CP_6 osserva che l'erroneità dell'inquadramento del rapporto di lavoro (punto 1 degli accertamenti sopra richiamati) è stata accertata in ragione della pacifica riconducibilità delle mansioni svolte dalla predetta – provate dal granitico compendio probatorio in atti - quale estetista, da ricondursi quindi al livello V come emerge dal mero tenore testuale dell'estratto di CCNL (che risulta Co essere stato depositato da nel giudizio di primo grado quale doc. 15).
Alla luce di quanto esposto deve, pertanto, ritenersi che la motivazione della sentenza in disamina sia adeguata in quanto conforme a quanto appena rilevato, ritenendosi utile – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c. – richiamarla nella parte di interesse: “Per e Parte_3
è provato, secondo le dichiarazioni raccolte in questa sede e in sede Persona_4 ispettiva, che le due lavoratrici svolgevano le mansioni rispettivamente di estetista e di commessa.
Co Esaminate le declaratorie contrattuali (doc 15 ), il giudicante condivide le ragioni disconoscimento del loro inquadramento al livello VI Ccnl che richiede scarse conoscenze pratiche mentre il livello V richiede normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.
Peraltro le mansioni in questione sono indicate nella declaratoria del IV livello per cui il VI
Livello scelto dal datore di lavoro è certamente non adeguato”.
Tale considerazione risulta tranciante, di talché appaiono del tutto inconferenti le doglianze della parte appellante laddove assume – a fondamento della deduzione circa l'erroneità dell'inquadramento – la mancanza di esperienza e capacità pratiche da parte della lavoratrice, dovendosi così ritenere assorbita ogni altra deduzione di parte appellante relativa alla posizione della . Pt_6
Con riguardo ai motivi d'appello dal n.2 al n.4, si ritiene preliminarmente di poter procedere ad una trattazione congiunta in quanto, seppur afferenti all'origine e alla progressione del rapporto di lavoro intercorso tra la società “Nyco&Co S.r.l.” e tre diverse lavoratrici
( , e ), si fondano invero sulla medesima Persona_1 Persona_2 Persona_3 censura, ossia l'asserita erronea valutazione delle prove.
Ebbene, la valutazione del quadro probatorio porta a ritenere infondati anche tali motivi di gravame.
pag. 6/11 Ed infatti dall'istruttoria espletata sono emersi plurimi e convergenti elementi, in quanto idonei a darsi reciproco riscontro, adeguatamente valutati ed esposti dal giudice di prime cure nel contesto dell'articolate e particolareggiata motivazione.
Segnatamente dal quadro probatorio – ed in particolare dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio, anche a conferma di quanto già dichiarato in sede ispettiva (dovendosi rilevare sul punto - a confutazione di quanto dedotto dalla parte appellante - che i verbali manoscritti risultano tutti leggibili) – emerge come la società appellante abbia fatto ricorso al lavoro nero con riferimento a diverse lavoratrici, oltre ad avere commesso gli illeciti contestati come sopra riportati.
Nello specifico, da quanto affermato dalla lavoratrice – della cui Persona_6 attendibilità non è dato dubitare, attesa la coerenza e la linearità della sua dichiarazione – emerge come ella avesse lavorato irregolarmente nelle giornate del 21 e del 22 aprile 2015, mentre la “sanatoria” della sua posizione veniva effettuata solo in data 22 aprile;
ciò è stato ben posto in rilievo dal giudice di prime cure che, dopo avere riportato – per intellegibilità espositiva – la dichiarazione della teste (da pag. 9 della sentenza: “La teste Persona_6 ha riferito: “ Cap. 2): “Confermo integralmente le dichiarazioni da me rese agli ispettori in data 22.04.2015 nonché la sottoscrizione da me apposta, come da doc. n. 3 che mi viene rammostrato”.
Cap. 6): “Nel mese di marzo 2015 non ho lavorato per e ribadisco di aver iniziato CP_1 nel successivo mese di aprile 2015”.[…] A.D.R.: “Quando ho iniziato a lavorare lì facevo solo la manicure e poi, quando è stato aperto il centro estetico, faceva anche tutti gli altri trattamenti estetici. Preciso di non aver mai fatto la commessa”), giungeva alla conclusione sopra anticipata - aderente al richiamato compendio probatorio - secondo cui: “La lavoratrice
è stata regolarizzata con comunicazione di assunzione al centro per l'impiego R_ Co effettuata del a 22 aprile alle ore 18.20 (doc. n 8 ) dopo l'intervenuta sospensione da parte Co Co dell' dell'attività (doc. n.7 )”.
Co È di tutta evidenza – posto che le contestazioni dell' fanno in realtà riferimento ai giorni 21-
22 aprile - come a fronte di tale granitico accertamento, sia del tutto inconferente l'affermazione della parte appellante relativa al fatto che la predetta non avrebbe lavorato nel mese di marzo
2015.
Con riguardo alla lavoratrice - che aveva dato scaturigine Parte_4
pag. 7/11 Co all'accesso ispettivo avendo avanzato espressa richiesta di intervento all' – occorre preliminarmente ritenere come ella avesse reso le proprie dichiarazioni in modo lineare, senza incertezze e non incorrendo in alcuna contraddizione;
si precisa – come, peraltro, posto in rilievo dallo stesso giudice di prime cure nell'effettuare la prudente valutazione della prova in questione - che del tutto priva di rilievo, ai fini della attendibilità della testimonianza in esame, è la circostanza che la stessa sia stata accompagnata coattivamente in giudizio per rendere la sua testimonianza.
Tanto premesso, piena valenza probatoria deve attribuirsi alla dichiarazione della stessa in particolare – per quanto di interesse in parte qua - laddove afferma di avere “lavorato per una settimana a favore della società (…) senza però essere assunta”, come peraltro già emerge dalle Co dichiarazioni rese dalla stessa in sede ispettiva all' (raccolte in dedicato verbale, da ritenersi leggibile).
Si sottolinea inoltre come tale dichiarazione trovi, altresì, conferma nelle dichiarazioni rese dalle testi e , le cui convergenti testimonianze – la cui attendibilità non Testimone_1 Persona_2 risulta essere stata in alcuna modo contestata - risultano essere state prudentemente valorizzate dal giudice di prime cure (cfr. pag. 7, laddove sono state riportate le dichiarazioni di
[...] laddove confermava di avere riferito agli ispettori: “Mi ricordo di , una Tes_1 PT ragazza rumena che è venuta a fare un colloquio e una prova da estetista a marzo ma non ricordo di preciso quando…In ogni caso, è venuta in negozio per qualche giorno, non ricordo quanti, è stata affiancata da un'altra estetista…Visto che la prova non era andata particolarmente bene, non è stata più chiamata a lavorare…”; ha riferito agli Persona_2 ispettori “Nei giorni in cui io ho lavorato ricordo di aver lavorato anche con una ragazza rumena di nome con i capelli lunghi e marroni scuri….Ricordo che questa ragazza è PT stata al lavoro anche lei da quando sono entrata io fino a quando mi hanno fatto il contratto”).
A fronte di tale solido contesto probatorio, a nulla rileva la dichiarazione resa dalla R_ la quale – invero – si limitava a dichiarare di non sapere nulla quanto alla presenza della , PT avendo iniziato a lavorare presso la ditta ricorrente in aprile 2015.
Quanto poi alla posizione di – rispetto alla quale è stata contestata Persona_2 Co dall' l'irregolare occupazione dal 12/03 al 16/03/2015 - parte appellante svolgeva specifica doglianza, affermando che tale illecito non potrebbe ritenersi provato in ragione della mancata escussione della predetta quale teste.
pag. 8/11 Anche tale censura è infondata alla luce della utilizzabilità, in sede decisoria, delle dichiarazioni rese dalla medesima in sede ispettiva – raccolte in verbale manoscritto da ritenersi leggibile, a confutazione di quanto affermato dalla parte appellante - laddove affermava di aver lavorato
“senza contratto” presso la ditta ricorrente, fino al 17 marzo (circa l'utilizzabilità di tali verbali quale materiale probatorio liberamente apprezzabile dal giudice, unitamente al resto del compendio probatorio, cfr. Cass. n.9251/2010; conforme Cass. n. 14965/2012; si veda sul tema anche Cass. n.5851/2024). Si osserva, peraltro, come tale dichiarazione risulti convergente con altri elementi di prova ed in particolare con quanto affermato dalla teste , la quale aveva PT prestato lavoro presso la ditta ricorrente nel periodo 10-15 marzo confermando la presenza della come estetista e, quindi, anteriormente alla regolarizzazione del rapporto di Per_2 quest'ultima, avvenuta in data 17 marzo.
Ed ancora, ulteriore conferma di tale fatto emerge anche dalla convergente dichiarazione della Tes_ teste che confermava, anche in sede giudiziale, quanto già riferito in sede ispettiva ed in particolare che, nel periodo dal 10 al 15 marzo 2015, aveva lavorato insieme a lei anche la Co (oltre alla cfr. doc. 16 prodotto da in I grado laddove si legge: Per_2 Parte_4 Per_
“…Quando ho visto questa ragazza in negozio (sig.ra ), siamo state presenti io e PT
( come estetiste…”). Per_2
Alla luce di quanto rilevato, si giunge, quindi, a ritenere infondati anche motivi dal n. 2
a n.4 dell'appello, alla luce delle ineccepibili valutazioni svolte dal Giudice di prime cure laddove questi, valorizzando le convergenti e solide emergenze probatorie, è giunto ad acclarare le plurime violazioni inerenti alle posizioni delle lavoratrici sopra indicate, violazioni poste a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta in primo grado.
Si osserva come tali accertamenti non siano stati in alcun modo confutati dalla parte opponente - odierna parte appellante - che si è limitata a riproporre la tesi già strenuamente sostenuta in I grado, dimostratasi inidonea ad avversare la ricostruzione della vicenda fondata sul compendio Co istruttorio offerto dall' , solidamente confermata in sede giudiziale alla luce delle convergenti ed attendibili testimonianze assunte.
Tirando le fila di quanto esposto, deve concludersi affermandosi pienamente assolto l'onere probatorio incombente in capo all'appellato circa l'esistenza dei fatti costitutivi degli illeciti contestati, di talché pienamente legittima deve ritenersi la pretesa sanzionatoria, con conseguente declaratoria di infondatezza dei motivi di appello sopra esaminati.
pag. 9/11 Parimenti infondata è la doglianza di cui al motivo di appello n. 5.
Sul punto specifico si ritiene infatti, ancora una volta, che la motivazione della sentenza di primo grado sia ineccepibile e congruamente motivata:
La Corte, infatti, condivide pienamente le ragioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della valutazione circa la proporzionalità ex art. 11 l. 689/1981 delle sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione opposta in I grado, ragioni integrate – come adeguatamente esposto dal Giudice di prime cure - dalla “… reiterata violazione della normativa”, già di per sé espressione della gravità della condotta illecita della parte appellante.
Tale valutazione è ulteriormente corroborata dal rilievo secondo cui le violazioni legittimamente Co contestate dall' hanno avuto riguardo a più lavoratrici, circostanza fattuale rilevatrice della piena intenzionalità di non conformarsi alle norme speciali di riferimento da parte dell'appellante, invero teso esclusivamente al perseguimento del proprio interesse economico
(come dal medesimo affermato in sede di appello laddove afferma – pag. 21 dell'appello – che si era trovato da solo, peraltro a soli 19 anni, ad organizzare un'attività tale da “garantire un buon servizio alla potenziale clientela…”), interesse del tutto personale che non può certo ritenersi idonea ad una riduzione delle sanzioni applicate.
In definitiva, avendo riguardo alla previsione di cui alla norma di riferimento – che attribuisce rilevanza “alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche” – e posta, in particolare, la gravità delle reiterate violazioni, deve concludersi per la valutazione di adeguatezza, da parte del giudice di prime cure, delle sanzioni applicate, peraltro quantificate in misura prossima al minimo edittale.
4. Alla luce di quanto esposto segue il rigetto integrale dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo, avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore della controversia, il mancato svolgimento di attività istruttoria e la carenza di complessità della controversia.
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, posto a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo nella causa n.86/2024 RGA, così provvede:
1. Respinge l'appello;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 per compenso, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA,
C.P.A., come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Così deciso a Bologna, il 20/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
pag. 11/11